CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 32268/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZELLA;N. 13514/2026 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo vizio motivazionale in punto di affermata responsabilità e fcon un secondo/ erronea applicazione della legge penale in tema di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu-tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto essertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile ?)Al di là di scarne e generiche affermazioni in ordine a supposti vizi logici della motivazione e di erronea applicazione di legge, infatti, il ricorrente in concreto non si confronta affatto con la motivazione della Corte di appello, che, anche legitti-mamente richiamando per relationem la pronuncia di primo grado, appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legit-timità. - I motivi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della deci-sione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. In particolare, per quanto concerne il diniego delle circostanze attenuanti ge-neriche, motivo che non viene in alcun modo specificato, lo stesso nemmeno era stato proposto in appello. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.Mmende. -7:75-9cio il 14/07/2026 [OSCURATO:PERSONA] s•gliere este ore Il Presidente enzo P [OSCURATO:PERSONA]• 28 AGO 2026 L'ASSISTENTE I4 IZ1ARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]