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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02587/2023

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a seguente ORDINANZA Per la correzione dell'errore materiale relativo alla sentenza della Corte di cassazione, Seconda sezione penale, n. 15938 del 07/04/2016 visti gli atti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la correzione dell'errore materiale; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'odierna procedura camerale, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., è stata instaurata su segnalazione del 2 maggio 2022 della Cancelleria esecuzione GIP dell'Ufficio GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha evidenziato l'erronea indicazione del luogo di nascita, indicato in Marcianise anziché, come corretto, in Noia, dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nell'epigrafe della sentenza di questa Corte di cassazione, Seconda sezione penale, n. 15938 del 07/04/2016, dep. 18/04/2016, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dal suddetto imputato.

Rilevato che, alla luce dei dati risultanti dagli atti (comunicazione del Comune di Firenze sul certificato anagrafico del Grillo), non vi è dubbio che il condannato [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e non a Marcianise, come invece indicato nell'epigrafe della sentenza di questa Corte n. 15938 del 07/04/2016.

Considerato che l'erronea indicazione del luogo di nascita dell'imputato in Marcianise, anziché, come corretto, in Noia, appare frutto di un errore materiale e che, pertanto, occorre procedere alla correzione dello stesso errore, modificando l'epigrafe della citata sentenza nei termini indicati.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto sulla sentenza- documento n. 15936 del 7 aprile 2016, dep. 18 aprile 2016, nel senso che, ove è indicato il luogo di nascita dell'imputato in Marcianise, devesi indicare come luogo di nascita Nola (NA).

Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Per la correzione dell'errore materiale relativo alla sentenza della Corte di cassazione, Seconda sezione penale, n. 15938 del 07/04/2016 visti gli atti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la correzione dell'errore materiale; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'odierna procedura camerale, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., è stata instaurata su segnalazione del 2 maggio 2022 della Cancelleria esecuzione GIP dell'Ufficio GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha evidenziato l'erronea indicazione del luogo di nascita, indicato in Marcianise anziché, come corretto, in Noia, dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nell'epigrafe della sentenza di questa Corte di cassazione, Seconda sezione penale, n. 15938 del 07/04/2016, dep. 18/04/2016, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dal suddetto imputato. Rilevato che, alla luce dei dati risultanti dagli atti (comunicazione del Comune di Firenze sul certificato anagrafico del Grillo), non vi è dubbio che il condannato [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e non a Marcianise, come invece indicato nell'epigrafe della sentenza di questa Corte n. 15938 del 07/04/2016. Considerato che l'erronea indicazione del luogo di nascita dell'imputato in Marcianise, anziché, come corretto, in Noia, appare frutto di un errore materiale e che, pertanto, occorre procedere alla correzione dello stesso errore, modificando l'epigrafe della citata sentenza nei termini indicati. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto sulla sentenza- documento n. 15936 del 7 aprile 2016, dep. 18 aprile 2016, nel senso che, ove è indicato il luogo di nascita dell'imputato in Marcianise, devesi indicare come luogo di nascita Nola (NA). Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così de
Sentenza Cassazione n. 02587/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris