CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 00891/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26590R.G. anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentat e e difes e dall’avvocato L u ca Siniscalchi, domiciliate presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Alessandro; controricorrenti avverso la sentenza n. 189/2020 depositata il 1 7 gennaio 2020 del la Corte di appello di Napoli. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I–RG 26590/2021 camera di consiglio19.12.2025 1. ─ Decidendo più cause tra loro riunite, aventi ad oggetto opposizioni a decreto ingiuntivo e ripetizione di somme indebitamente corrisposte, il [OSCURATO:PERSONA] ha revocato i provvedimenti monitori pronunciati nei confrontidella debitrice principale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., intestataria di alcuni rapporti di conto corrente e di conto anticipi, garantiti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ha inoltre condannato [OSCURATO:PERSONA] di Roma a corrispondere alla società Frezzetti la somma di euro 326.137,06, oltre interessi, e la somma di euro 238.949,61, coi relativi interessi,ad [OSCURATO:PERSONA]. 2. ─ La sentenza è stata impugnata in via principale ed incidentale. In esito al giudizio di gravame la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 17 gennaio 2020, ha, per quanto qui rileva, rideterminato il saldo di conto corrente, in ragione dell’espunzionedegli interessi anatocistici, e condannato Unicredit al pagamento della somma di euro 516.896,37, oltre interessi. 3. ― La banca ha proposto un ricorso per cassazione su due motivi, cui resistono, con controricorso, la società Frezzetti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Col primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324 e 329 c.p.c..La Corte di appello non si sarebbe avvedutadel passaggio in giudicato della sentenza di primo grado con cui era stato disposto che la condanna al pagamento in danno di Unicredit e in favore della societàFrezzetti doveva essere «ridotta in misura pari alla somma oggetto di accertamento e di condanna restitutoria a favore della signora [OSCURATO:PERSONA], atteso il precedente accredito delle somme da essa versate per l'escussione della garanzia sul conto corrente intestato alla societàcorrentista». Nel pronunciare la condanna, l a Corte territoriale non avrebbe decurtato dal saldo Sez. I–RG 26590/2021 camera di consiglio19.12.2025 ricalcolato l'importo corrispondente alla somma riconosciuta quale credito restitutorio alla predettaIodice, il quale era statoalla medesima nel frattempo corrisposto. Il secondo mezzo oppone l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Tale fatto è individuato dell'intervenuto pagamento da parte di Unicredit,in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma oggetto della condanna pronunciata in primo grado in favore di quest'ultima. 2. ― I controricorrenti hanno opposto la tardività del ricorso per cassazione, siccome notificato il 18 ottobre 2021 a fronte della pubblicazionedella sentenza di appello, che data 17 gennaio 2020. L’eccezione è fondata. Deduce la ricorrente che l’impugnazione sarebbe ammissibile stante la proposizione di istanza di correzione materiale decisa con ordinanza del 23 marzo 2021. In realtà , col detto provvedimento l’istanza di correzione è stata accolta con esclusivo riguardo alla distrazione delle spesein favore del difensore antistatario degli odierni controricorrenti, mentre è stata respinta con riferimento alla pretesa riduzione della condannaal minor importo di euro 277.946,52 , data dalla differenza tra gli importi di euro 516.896,13e di euro 238.949,61 : tema, questo, che costituisce oggetto dell’odierna impugnazione. Ora, non può essere identificato un nuovo esercizio di potere giurisdizionale nella motivazione dell'ordinanza che rigetta l'istanza di correzione dell'errore materiale, atteso che il principio secondo cui la portata precettiva del provvedimento va individuata tenendo conto anche delle enunciazioni della motivazione trova applicazione solo quando il dispositivo contenga comunque una statuizione positiva, e non quando si limiti al rigetto dell'istanza; in tal caso, infatti, il tenore della motivazione può valere unicamente ad integrare l'interesse ad agire per l'impugnazionedella sentenza di cui si è chiesta invano la correzione, ricorrendone gli ulteriori presupposti, mentre resta esclusa Sez. I–RG 26590/2021 camera di consiglio19.12.2025 l'applicabilità dell'art. 288, comma 4, c.p.c.(Cass. 21 giugno 2023, n. 17836; Cass. 21 aprile 2017, n. 10067). 3. ― Il ricorso è dunque da di chiarare inammissibile. 4.― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. 5. ― Ri corrono le condizioni per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., richiesta dai controricorrenti. L’art. 96 c.p.c. richiede la mala fede o la colpa grave della parte soccombente e quest’ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda (Cass. Sez. U. 20 aprile 2018, n. 9912; cfr. pure: Cass. 31 maggio 2018, n. 13951 ; Cass. 30 novembre 2017, n. 28657 ) . Ora, un grado di diligenza minimo avrebbe consentito alla banca di avvedersi della tardività dell’impugnazione, visto che il provvedimento di correzione era stato accolto per un profilo del tutto estraneo a quello investito dall’impugnazione. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controcorrente, dell’ulteriore importo di euro 5.000,00; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per