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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35925/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 Marzo 1979 avverso la sentenza resa il 27 Aprile 2021 dalla CORTE di APPELLO di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, on persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza resa il 21 settembre 2019 dal Tribunale di Roma, ha confermato la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di frode informatica e ha revocato i benefici concessi, nonché la sospensione condizionale della pena riconosciuta all'imputato in ordine a tre precedenti sentenze. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo: 2.1 Violazione dell'art. 640 ter comma 3 cod.pen. poiché la sentenza è incorsa in errore materiale in quanto nella parte iniziale della motivazione ha fatto espresso riferimento a persone e fatti totalmente estranei al caso oggetto del presente giudizio, indicando l'imputato con il nome di Pandolfi e richiamando una condotta del tutto diversa rispetto a quella oggetto di contestazione.

Il ricorrente osserva, inoltre, che l'art. 640 ter cod.pen. sanziona la condotta di colui che, alterando il funzionamento di un sistema informatico telematico, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto; l'attività fraudolenta dell' agente investe non la persona offesa, ma il sistema informatico di pertinenza.

Nel caso in esame nessuna alterazione al sistema è stata procurata in quanto l'imputato possedeva i dati della carta di credito e l'ha utilizzata senza manomettere alcunché.

La differente qualificazione della condotta in appropriazione indebita avrebbe comportato la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale, non essendo stata presentata querela da parte della vittima. 2.2 Violazione di legge e, in particolare, degli arti:. 168 comma tre cod.pen. e 597 cod. proc.pen. e violazione del principio del favor rei, poiché nel caso in esame il PM non ha proposto appello e la Corte non poteva, pertanto, in assenza di tale impugnazione revocare i benefici di legge già concessi in primo grado.

La Corte invece ha violato il divieto di reformatio in peius e il principio devolutivo, rilevando d'ufficio e revocando un beneficio già concesso senza avere ricevuto alcun impulso di parte. 2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sull'aggravante contestata, in forza dei precedenti penali dell'imputato che risultano essere risalenti nel tempo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato.

Deve convenirsi con il ricorrente che il secondo periodo della motivazione è evidente frutto di un refuso e si riferisce a vicenda e persona del tutto diversa da quella oggetto del presente giudizio ma, come dedotto dallo stesso ricorrente, si tratta di un evidente errore materiale che non inficia in alcun modo la comprensione dell'iter motivazionale della sentenza, esposto in maniera esaustiva nei successivi passaggi della pronunzia. 1.1 II primo motivo di ricorso è inammissibile poiché con l'atto di appello non è stata sollevata alcuna questione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta ascritta, che, nel caso in esame, presupponendo una diversa ricostruzione in punto di fatto, non può essere formulata da questa Corte di legittimità; con l'appello infatti era stata invocata l'assoluzione dell'imputato per non avere commesso il fatto, in ragione di una presunta carenza probatoria.

Va comunque osservato che dal capo d'imputazione risulta che l'imputato ha utilizzato la carta di credito aziendale dell'agenzia di viaggi intestata all'amministratrice [OSCURATO:PERSONA], per effettuare alcuni acquisti online sul sito Groupon.

In questo caso non ricorre un'ipotesi di frode informatica, che si consuma attraverso l'alterazione dei dati di un sistema informatico, né una mera appropriazione indebita, come ha osservato la difesa, ma, piuttosto, un indebito utilizzo di mezzo di pagamento altrui, per acquistare beni online.

E' stato infatti osservato che integra il delitto di indebita utilizzazione di carte di credito di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (oggi art. 493-bis cod. pen.), e non quello di frode informatica ex art. 640-ter cod. pen., la condotta di colui che, ottenuti, senza realizzare frodi informatiche, i dati relativi ad una carta di debito o di credito, unitamente alla stessa tessera elettronica, la utilizzi indebitamente per effettuare prelievi di denaro. (Fattispecie relativa ad indebito utilizzo di una carta bancomat sottratta dall'imputato alla fidanzata in uno al codice PIN). (Sez. 2 - , Sentenza n. 50395 del 30/10/2019 Ud. (dep. 12/12/2019 ) Rv. 278007 - 01) Di contro integra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, aggravato, ex art. 615 ter, comma terzo, cod. pen., dall'essere il sistema di interesse pubblico, la condotta di colui che, essendosi procurato le credenziali relative alla carta Postepay della persona offesa, acceda all'area riservata alla gestione della carta della persona offesa, la quale costituisce una componente del sistema informatico [OSCURATO:PERSONA], ente conferente le credenziali per l'accesso alle diverse aree personali e gestore delle stesse. (Sez. 5, Sentenza n. 6906 del 13/01/2016 Ud. (dep. 22/02/2016 ) Rv. 266261 - 01) e la condotta di colui che, servendosi di un codice di accesso fraudolentemente captato, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi, al fine di trarne profitto per sé o per altri. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto decisiva la sussistenza dell'elemento specializzante, costituito dall'utilizzo "fraudolento" del sistema informatico). (Sez. 2, Sentenza n. 50140 del 13/10/2015 Ud. (dep. 21/12/2015 ) Rv. 265565 - 01) La fattispecie prevista dall'art. 493 bis cod.pen., è comunque persecluibile d'ufficio e non a querela, sicchè la censura, dedotta tardivamente dalla difesa solo in sede di legittimità, risulta priva di concreto interesse e deve, anche sotto ques:o profilo, ritenersi inammissibile. 1.2 II secondo motivo di ricorso è infondato poichè correttamente i giudici del gravame hanno richiamato la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il provvedimento previsto dal comma terzo dell'art. 168 cod. pen., con il quale viene disposta la revoca della sospensione condizionale, quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 164 cod. pen., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono "ope legis" e possono essere rilevati in ogni momento tanto dal giudice della cognizione che, in applicazione del comma primo bis dell'art.674 cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione, e dunque anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (Sez. 3, n. 7199 del 23/1/2007, Mango, Rv. 23611301; Sez. 3, n. 40824 del 6/10/2005, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 23289501).

Non vi è stata, conseguentemente, alcuna violazione del divieto di reformatio in pejus.

La revoca, peraltro, risulta correttamente disposta, in quanto con la sentenza appellata la sospensione condizionale era stata applicata per la terza volta, oltre i limiti posti dall'art. 164, comma quarto, cod. pen.

Anche il beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale può essere concesso soltanto in favore di soggetti che non abbiano riportato altre condanne e, nel caso in esame, ricorrono i presupposti previsti dal terzo comma dell'art. 175 cod.pen. in quanto il condannato ha commesso successivamente al reato oggetto del presente giudizio altri delitti.

La corte pertanto ha legittimamente revocato il beneficio che avrebbe dovuto essere revocato in sede esecutiva. 1.3 II terzo motivo di ricorso è inammissibile poiché non è stato dedotto con i motivi di appello, con cui era stata invocata una mera riduzione del trattamento sanzionatorio.

Va detto peraltro che il giudizio di bilanciamento delle circostanze aggravanti e attenuanti operato ex art.69 codice penale è un giudizio di fatto che esula dalla competenza del giudice di legittimità, ove eseguito con criteri non manifestamente illogici o contraddittori.

Nel caso in esame la Corte ha correttamente evidenziato che le attenuanti generiche sono state concesse soltanto in relazione al contenuto, ma non infimo, valore economico del danno cagionato, ma che le modalità della condotta manifestavano una peculiare intensità del dolo e pericolosità dell'imputato che giustificano il giudizio di equivalenza formulato. 2.Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, in ragione del grado di colpa nella presentazione dei ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 19 maggio 2022 il consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 Marzo 1979 avverso la sentenza resa il 27 Aprile 2021 dalla CORTE di APPELLO di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, on persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza resa il 21 settembre 2019 dal Tribunale di Roma, ha confermato la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di frode informatica e ha revocato i benefici concessi, nonché la sospensione condizionale della pena riconosciuta all'imputato in ordine a tre precedenti sentenze. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo: 2.1 Violazione dell'art. 640 ter comma 3 cod.pen. poiché la sentenza è incorsa in errore materiale in quanto nella parte iniziale della motivazione ha fatto espresso riferimento a persone e fatti totalmente estranei al caso oggetto del presente giudizio, indicando l'imputato con il nome di Pandolfi e richiamando una condotta del tutto diversa rispetto a quella oggetto di contestazione. Il ricorrente osserva, inoltre, che l'art. 640 ter cod.pen. sanziona la condotta di colui che, alterando il funzionamento di un sistema informatico telematico, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto; l'attività fraudolenta dell' agente investe non la persona offesa, ma il sistema informatico di pertinenza. Nel caso in esame nessuna alterazione al sistema è stata procurata in quanto l'imputato possedeva i dati della carta di credito e l'ha utilizzata senza manomettere alcunché. La differente qualificazione della condotta in appropriazione indebita avrebbe comportato la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale, non essendo stata presentata querela da parte della vittima. 2.2 Violazione di legge e, in particolare, degli arti:. 168 comma tre cod.pen. e 597 cod. proc.pen. e violazione del principio del favor rei, poiché nel caso in esame il PM non ha proposto appello e la Corte non poteva, pertanto, in assenza di tale impugnazione revocare i benefici di legge già concessi in primo grado. La Corte invece ha violato il divieto di reformatio in peius e il principio devolutivo, rilevando d'ufficio e revocando un beneficio già concesso senza avere ricevuto alcun impulso di parte. 2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sull'aggravante contestata, in forza dei precedenti penali dell'imputato che risultano essere risalenti nel tempo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato. Deve convenirsi con il ricorrente che il secondo periodo della motivazione è evidente frutto di un refuso e si riferisce a vicenda e persona del tutto diversa da quella oggetto del presente giudizio ma, come dedotto dallo stesso ricorrente, si tratta di un evidente errore materiale che non inficia in alcun modo la comprensione dell'iter motivazionale della sentenza, esposto in maniera esaustiva nei successivi passaggi della pronunzia. 1.1 II primo motivo di ricorso è inammissibile poiché con l'atto di appello non è stata sollevata alcuna questione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta ascritta, che, nel caso in esame, presupponendo una diversa ricostruzione in punto di fatto, non può essere formulata da questa Corte di legittimità; con l'appello infatti era stata invocata l'assoluzione dell'imputato per non avere commesso il fatto, in ragione di una presunta carenza probatoria. Va comunque osservato che dal capo d'imputazione risulta che l'imputato ha utilizzato la carta di credito aziendale dell'agenzia di viaggi intestata all'amministratrice [OSCURATO:PERSONA], per effettuare alcuni acquisti online sul sito Groupon. In questo caso non ricorre un'ipotesi di frode informatica, che si consuma attraverso l'alterazione dei dati di un sistema informatico, né una mera appropriazione indebita, come ha osservato la difesa, ma, piuttosto, un indebito utilizzo di mezzo di pagamento altrui, per acquistare beni online. E' stato infatti osservato che integra il delitto di indebita utilizzazione di carte di credito di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (oggi art. 493-bis cod. pen.), e non quello di frode informatica ex art. 640-ter cod. pen., la condotta di colui che, ottenuti, senza realizzare frodi informatiche, i dati relativi ad una carta di debito o di credito, unitamente alla stessa tessera elettronica, la utilizzi indebitamente per effettuare prelievi di denaro. (Fattispecie relativa ad indebito utilizzo di una carta bancomat sottratta dall'imputato alla fidanzata in uno al codice PIN). (Sez. 2 - , Sentenza n. 50395 del 30/10/2019 Ud. (dep. 12/12/2019 ) Rv. 278007 - 01) Di contro integra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, aggravato, ex art. 615 ter, comma terzo, cod. pen., dall'essere il sistema di interesse pubblico, la condotta di colui che, essendosi procurato le credenziali relative alla carta Postepay della persona offesa, acceda all'area riservata alla gestione della carta della persona offesa, la quale costituisce una componente del sistema informatico [OSCURATO:PERSONA], ente conferente le credenziali per l'accesso alle diverse aree personali e gestore delle stesse. (Sez. 5, Sentenza n. 6906 del 13/01/2016 Ud. (dep. 22/02/2016 ) Rv. 266261 - 01) e la condotta di colui che, servendosi di un codice di accesso fraudolentemente captato, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi, al fine di trarne profitto per sé o per altri. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto decisiva la sussistenza dell'elemento specializzante, costituito dall'utilizzo "fraudolento" del sistema informatico). (Sez. 2, Sentenza n. 50140 del 13/10/2015 Ud. (dep. 21/12/2015 ) Rv. 265565 - 01) La fattispecie prevista dall'art. 493 bis cod.pen., è comunque persecluibile d'ufficio e non a querela, sicchè la censura, dedotta tardivamente dalla difesa solo in sede di legittimità, risulta priva di concreto interesse e deve, anche sotto ques:o profilo, ritenersi inammissibile. 1.2 II secondo motivo di ricorso è infondato poichè correttamente i giudici del gravame hanno richiamato la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il provvedimento previsto dal comma terzo dell'art. 168 cod. pen., con il quale viene disposta la revoca della sospensione condizionale, quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 164 cod. pen., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono "ope legis" e possono essere rilevati in ogni momento tanto dal giudice della cognizione che, in applicazione del comma primo bis dell'art.674 cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione, e dunque anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (Sez. 3, n. 7199 del 23/1/2007, Mango, Rv. 23611301; Sez. 3, n. 40824 del 6/10/2005, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 23289501). Non vi è stata, conseguentemente, alcuna violazione del divieto di reformatio in pejus. La revoca, peraltro, risulta correttamente disposta, in quanto con la sentenza appellata la sospensione condizionale era stata applicata per la terza volta, oltre i limiti posti dall'art. 164, comma quarto, cod. pen. Anche il beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale può essere concesso soltanto in favore di soggetti che non abbiano riportato altre condanne e, nel caso in esame, ricorrono i presupposti previsti dal terzo comma dell'art. 175 cod.pen. in quanto il condannato ha commesso successivamente al reato oggetto del presente giudizio altri delitti. La corte pertanto ha legittimamente revocato il beneficio che avrebbe dovuto essere revocato in sede esecutiva. 1.3 II terzo motivo di ricorso è inammissibile poiché non è stato dedotto con i motivi di appello, con cui era stata invocata una mera riduzione del trattamento sanzionatorio. Va detto peraltro che il giudizio di bilanciamento delle circostanze aggravanti e attenuanti operato ex art.69 codice penale è un giudizio di fatto che esula dalla competenza del giudice di legittimità, ove eseguito con criteri non manifestamente illogici o contraddittori. Nel caso in esame la Corte ha correttamente evidenziato che le attenuanti generiche sono state concesse soltanto in relazione al contenuto, ma non infimo, valore economico del danno cagionato, ma che le modalità della condotta manifestavano una peculiare intensità del dolo e pericolosità dell'imputato che giustificano il giudizio di equivalenza formulato. 2.Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, in ragione del grado di colpa nella presentazione dei ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 19 maggio 2022 il consigliere e
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