CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11319/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 I156P)rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MRLRNZ 59T20 L366X)-ricorrente-nei confronti diREGIONE MARCHE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delPresidente, legale rappresentante pro temporerappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60S43 E783L) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: STTCLM 69T48 Z112Z)-controricorrente-per la cassazione della sentenza del Tribunale di Macerata n.657/2024, pubblicata in data 2 luglio 2024;udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consigliodell’11 marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti della RegioneMarche per ottenere il risarcimento dei danni subiti da un pro-prio veicolo a seguito di un incidente stradale avvenuto su unastrada sita nel territorio regionale (precisamente, nel ComuneRic. n. 2519/2025 – Sez. 3 – Ad. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 1 di 11Numero registro generale 2519/2025Numero sezionale 937/2026di Pioraco), a suo dire causato da un animale selvatico (cin-Numero di raccolta generale 11319/2026ghiale). Data pubblicazione 27/04/2026La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Macerata.Il Tribunale di Macerata, in riforma della decisione di primogrado, l’ha invece rigettata.Ricorre il Moscatelli, sulla base di due motivi.Resiste con controricorso la Regione Marche.Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1c.p.c..[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessantagiorni dalla data della camera di consiglio.Ragioni della decisione1. Si premette che va data piena continuità all’indirizzo ormaiconsolidato di questa Corte secondo il quale i danni cagionatidalla fauna selvatica sono risarcibili dalla pubblica amministra-zione a norma dell’art. 2052 c.c. e nell’azione di risarcimentodel relativo danno la legittimazione passiva spetta in via esclu-siva alla Regione (per la completa enunciazione dei relativi prin-cipi di diritto, cfr. Cass., Sez. 3, n. 7969 del 20/04/2020; Sez.3, n. 8384 del 29/04/2020; Sez. 3, n. 8385 del 29/04/2020;conf., successivamente, ex multis: Sez. 3, n. 12113 del22/06/2020; Sez. 3, n. 13848 del 6/07/2020; Sez. 6 – 3 n.20997 del 2/10/2020; Sez. 6 - 3, n. 16550 del 23/05/2022;Sez. 6 - 3, n. 18085 del 31/08/2020; Sez. 6 - 3, n. 18087 del31/08/2020; Sez. 6 - 3, n. 19101 del 15/09/2020; Sez. 6 - 3,n. 25466 del 12/11/2020; Sez. 6 - 3, n. 3023 del 9/02/2021;Sez. 3, n. 25280 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 6 - 3, n. 8206 del24/03/2021; Sez. 3, n. 17253 del 21/06/2024).2. Va, peraltro, dato atto che, con riguardo alla specifica fatti-specie degli incidenti stradali che coinvolgono veicoli ed animali,si era determinata una disarmonia nelle decisioni di questaCorte successive alla definitiva enunciazione dei principi di di-ritto appena esposti, con specifico riguardo al preciso assettoRic. n. 2519/2025 – Sez. 3 – Ad. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 11Numero registro generale 2519/2025Numero sezionale 937/2026Numero di raccolta generale 11319/2026degli oneri probatori gravanti sulle parti ed alle relative conse-Data pubblicazione 27/04/2026guenze applicative.Tale disarmonia è stata di recente ricomposta: cfr. Cass., Sez.3, nn. 2526 e 2528 del 05/02/2026, cui si fa rinvio per la com-pleta e motivata enunciazione delle ragioni alla base delle rela-tive conclusioni.Nella prima di tali pronunce, cui intende darsi piena continuità,si è, dunque, affermato e ribadito:- che va definitivamente superato il principio di diritto, inpassato fatto proprio anche da questa stessa Corte, se-condo il quale, in caso di insufficiente prova della dina-mica del sinistro (tale, cioè, da non consentire di stabilirese causa dell’evento dannoso sia stata la condotta diguida del conducente del veicolo ovvero il comporta-mento dell’animale), l’attore può ottenere il risarcimentodel danno subito, ma limitatamente alla quota della metà,in virtù dell’operatività di «due presunzioni concorrenti»,presunzioni in realtà insussistenti (in quanto è tale soloquella di cui all’art. 2054, comma 1, c.c., mentre l’art.2052 c.c. non prevede alcuna presunzione di colpa o diresponsabilità);- che è sempre onere dell’attore, che si assume danneg-giato, fornire la dimostrazione dell’esatta, precisa e com-pleta dinamica dell’incidente e che tale prova non può li-mitarsi a quella dell’avvenuta collisione tra un animale edun veicolo (o, addirittura, al semplice coinvolgimento diun animale nel medesimo), ma deve avere ad oggetto siail comportamento tenuto dall’animale, sia la condotta diguida tenuta del conducente del veicolo, nelle reciprocheinterrelazioni, di modo che emerga che il sinistro sia at-tribuibile, sotto il profilo causale, esclusivamente al primoe, neanche in parte, alla seconda;Ric. n. 2519/2025 – Sez. 3 – Ad. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 11Numero registro generale 2519/2025Numero sezionale 937/2026Numero di raccolta generale 11319/2026- che, sulla base di tale indefettibile dimostrazione della di-Data pubblicazione 27/04/2026namica del fatto, il giudice dovrà, in ogni caso, anche diufficio, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., valutarel’incidenza causale sull’evento dannoso della condotta diguida del conducente del veicolo, in correlazione con ilcomportamento dell’animale, onde stabilire in quale mi-sura detto evento sia eventualmente imputabile, sulpiano causale, alla prima, ed in quale misura lo sia al se-condo, ovvero se sia imputabile esclusivamente allaprima o esclusivamente al secondo;- che, di conseguenza, la presunzione di cui all’art. 2054,comma 1, c.c., pur potendo operare anch’essa nella fat-tispecie, finisce per assumere, in quest’ottica ed in questocomplessivo quadro sistematico, un ruolo esclusivamenteresiduale.Sono stati quindi, affermati i seguenti principi di diritto, che quisi ribadiscono:«in tema di responsabilità per danni cagionati da animali, di cuiall’art. 2052 c.c., in caso di incidente stradale che veda coinvoltiun veicolo senza guida di rotaie e un animale, qualora agiscanoin giudizio nei confronti del proprietario dell’animale o di chi sene serve, per il risarcimento dei danni subiti, il conducente e/oil proprietario del veicolo (ovvero terzi, tra cui i trasportati abordo dello stesso) sono onerati della allegazione e della provadella esatta e completa dinamica dell’incidente e, in particolare,sia del comportamento dell’animale, sia della condotta di guidatenuta dal conducente del veicolo, nella loro reciproca correla-zione, essendo indispensabili per stabilire la riconducibilitàdell’evento dannoso, in via esclusiva o almeno concorrente, aisensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., al comportamento dell’ani-male, nonché la misura dell’eventuale concorso, da valutarsianche di ufficio dal giudice, pur senza automatismi; pertanto,in mancanza di una adeguata, completa e sufficiente prova,Ric. n. 2519/2025 – Sez. 3 – Ad. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 11Numero registro generale 2519/2025Numero sezionale 937/2026Numero di raccolta generale 11319/2026positiva e certa, che il comportamento dell’animale, in correla-Data pubblicazione 27/04/2026zione con la condotta di guida del conducente del veicolo, siastata effettivamente causa, quanto meno concorrente,dell’evento dannoso, la domanda risarcitoria del conducentee/o del proprietario del veicolo (ovvero dei terzi) non potrà tro-vare accoglimento, nemmeno parziale».3. La sentenza impugnata è sostanzialmente conforme a taliprincipi di diritto, che la Corte intende espressamente ribadiree, comunque, essa si sottrae alle censure formulate con il ri-corso.3.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazionedell’art. 113 c.p.c. e degli artt. 2052 e 2054 e 2697 c.c. in re-lazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il revirement dellaSuprema Corte».Il ricorrente «censura la gravata sentenza per violazionedell’art. 2052 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di diritto edomessa motivazione con riferimento agli artt. 115, 116 e 356c.p.c. e 267 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,nonché violazione dell’art. 2052 e 2054 c.c. in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.», deducendo che «il Tribunale haillegittimamente ricondotto la responsabilità della Regione alparadigma normativo dell’art. 2043 c.c., nonostante il Giudicedi primo grado avesse correttamente accertato la sussistenzadella stessa ai sensi dell’art. 2052 c.c. in linea con il costanteorientamento della Suprema Corte, nonché ritenuto insussi-stente la prova che il conducente abbia fatto il possibile perevitare il sinistro, prova che, al contrario, emergeva con chia-rezza dagli atti del giudizio».Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.3.1.1 Il giudice di appello ha ritenuto insussistenti i presuppostidella responsabilità della Regione Marche, sia ai sensi dell’art.2043 c.c. che ai sensi dell’art. 2052 c.c.: in entrambi i casi,Ric. n. 2519/2025 – Sez. 3 – Ad. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 11Numero registro generale 2519/2025Numero sezionale 937/2026Numero di raccolta generale 11319/2026sostanzialmente, per il difetto di prova dell’esatta dinamica delData pubblicazione 27/04/2026sinistro, da cui emergesse che lo stesso era stato causato dalcomportamento dell’animale, in tutto o in parte.In particolare, il tribunale, pur dando conto dei due diversi in-dirizzi interpretativi applicabili nella tematica in oggetto (quello,da ritenersi peraltro ormai definitivamente superato, secondo ilquale i danni provocati dalla fauna selvatica sono risarcibiliesclusivamente sulla base delle disposizioni generali in tema dicondotta colposa lesiva, cioè ai sensi dell’art. 2043 c.c., e quellocorretto, ormai da anni consolidatosi nella giurisprudenza diquesta Corte, per cui la fattispecie dei danni provocati dallafauna selvatica rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2052c.c.), ha ritenuto la domanda infondata in relazione ad en-trambe le possibili qualificazioni di essa.Con riguardo alla prima (art. 2043 c.c.) ha, infatti, ritenuto nonsufficientemente provata la condotta colposa dell’ente conve-nuto.Con riguardo alla seconda (art. 2052 c.c.), non solo ha ritenutonon provata la condotta di guida prudente del conducente delveicolo dell’attore e l’imputabilità dell’incidente stradale, sottoil profilo causale, ad un comportamento imprevedibile e inevi-tabile dell’animale selvatico, ma ha, addirittura, ritenuto, in ra-dice, non adeguatamente dimostrata la stessa dinamica delpredetto incidente ed evidenziato che, comunque, dalle provedisponibili emergeva, anzi, che il conducente del veicolo dell’at-tore non aveva tenuto una condotta prudente di guida, quantomeno relativamente alla velocità, non adeguata alla situazionedei luoghi.La sentenza impugnata è, dunque, fondata su una doppia ratiodecidendi, in diritto: e una delle due rationes decidendi ha adoggetto proprio i presupposti dell’azione di cui all’art. 2052 c.c.,ovvero la qualificazione giuridica dell’azione invocata dal ricor-rente, la cui correttezza in diritto non è, in verità,Ric. n. 2519/2025 – Sez. 3 – Ad. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 11Numero registro generale 2519/2025Numero sezionale 937/2026Numero di raccolta generale 11319/2026espressamente negata dal giudice di appello e va, comunque,Data pubblicazione 27/04/2026ribadita in questa sede (restando qualificabili come enunciatead abundantiam le ulteriori considerazioni relative all’infonda-tezza della domanda anche ai sensi dell’art. 2043 c.c.).3.1.2 Ne consegue, in primo luogo, che è manifestamente in-fondata la censura per cui il tribunale non avrebbe tenuto contodi tale qualificazione e non avrebbe applicato alla fattispecie lenorme che la disciplinano.3.1.3 Le ulteriori considerazioni svolte dal ricorrente con il mo-tivo di ricorso in esame, poi, hanno ad oggetto la corretta ap-plicazione dell’art. 2052 c.c. e la valutazione delle prove a so-stegno della domanda proposta sotto tale profilo.Egli sostiene, infatti, di avere «pienamente dimostrato la dina-mica del sinistro, la circostanza che il danno è stato causatodall’animale selvatico, nonché il nesso causale tra la condottadell’animale e l’evento dannoso subito, oltre la circostanza chesi trattasse di animale selvatico rientrante nel patrimonio indi-sponibile dello Stato».Al contrario, il tribunale ha ritenuto che non fosse stata ade-guatamente dimostrata la dinamica dell’incidente e, anzi, chedalle prove disponibili emergeva che il conducente del veicolodell’attore non aveva affatto tenuto una condotta di guida pru-dente, quanto meno relativamente alla velocità, non adeguataalla situazione dei luoghi: il giudice di appello ha, in sostanza,considerato insussistente la prova che l’evento dannoso si eraverificato, in tutto o in parte, a causa del comportamentodell’animale.La decisione risulta, pertanto, in diritto, conforme ai principienunciati nei paragrafi precedenti, in quanto il giudice di meritoha rigettato la domanda per avere:a) innanzi tutto, ritenuto insufficiente la prova della dinamicadell’incidente fornita dalla parte attrice (il che sarebbe di per sésufficiente per il rigetto della domanda, in base allaRic. n. 2519/2025 – Sez. 3 – Ad. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 11Numero registro generale 2519/2025Numero sezionale 937/2026Numero di raccolta generale 11319/2026riaffermazione dei principi regolatori della materia appena piùData pubblicazione 27/04/2026sopra richiamati);b) comunque, ritenuto, sulla base delle emergenze probatoriedisponibili, che la valutazione della condotta di guida tenuta dalconducente del veicolo e del comportamento dell’animale por-tasse addirittura a concludere nel senso che la responsabilitàdell’incidente fosse da attribuire al primo o, quanto meno, nonvi fossero elementi sufficienti per attribuirla, neanche in parte,al secondo.L’esclusione dell’imputabilità dell’incidente al comportamentodell’animale (e, quindi, alla Regione Marche, ai sensi dell’art.2052 c.c.) è, d’altra parte, la conseguenza di accertamenti difatto fondati sulla prudente valutazione delle prove e sostenutida adeguata motivazione, non meramente apparente, né insa-nabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sin-dacabile nella presente sede.Le censure di parte ricorrente si risolvono sostanzialmente, pertali profili, in una richiesta di nuova e diversa valutazione delleprove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.È, infine, appena il caso di osservare, con riguardo alle risul-tanze del verbale dei Carabinieri intervenuti sul luogo dopo l’in-cidente, che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte,«con riferimento al verbale di accertamento di un incidentestradale redatto da organi di polizia, l’efficacia di piena provafino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi – ex art.2700 c.c., in dipendenza della sua natura di atto pubblico –oltre che quanto alla provenienza dell’atto ed alle dichiarazionirese dalle parti, anche relativamente “agli altri fatti che il pub-blico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua pre-senza o da lui compiuti”, non sussiste né con riguardo ai giudizivalutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo allamenzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragionedelle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potutiRic. n. 2519/2025 – Sez. 3 – Ad. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 8 di 11Numero registro generale 2519/2025Numero sezionale 937/2026verificare e controllare secondo un metro sufficientemente ob-Numero di raccolta generale 11319/2026biettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una perce- Data pubblicazione 27/04/2026zione sensoriale implicante margini di apprezzamento, comenell’ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concernanon la percezione di una realtà statica (come la descrizionedello stato dei luoghi, senza oggetti in movimento), bensì l’in-dicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con ri-guardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del ver-balizzante; e, pertanto, al riguardo la parte non è tenuta nem-meno alla prova contraria; il predetto verbale fa invece pienaprova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visiva-mente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell’incidente,quale risultava al momento del loro intervento» (cfr. Cass., Sez.2, n. 14038 del 01/07/2005; Sez. 3, n. 3282 del 15/02/2006;Sez. 3, n. 29320 del 07/10/2022).3.2 Con il secondo motivo si denunzia «Violazione dell’art. 2043c.c. e dell’art. 84, comma 2, Reg. Codice della Strada (D.P.R.495/1992) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».Il ricorrente «censura la gravata sentenza, in subordine alprimo motivo di ricorso, per violazione degli artt. 2043 e 2054c.c., nonché dell’art. 84, comma 2, Reg. Codice della Strada(D.P.R. 495/1992) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., per non aver ritenuto in ogni caso raggiunta la provarichiesta dall’art. 2043 c.c. in ordine alla responsabilità del si-nistro occorso con un animale selvatico, in contrasto con i prin-cipi stabiliti dalla sentenza 18 febbraio 2020, n. 4004 della Su-prema Corte ed in violazione dell’art. 84, comma 2, del regola-mento del Codice della strada, nonché ritenuto insussistente laprova che il conducente abbia fatto il possibile per evitare ilsinistro, prova che, al contrario, emergeva con chiarezza dagliIl ricorrente sostiene che non sarebbe stata adeguatamente va-lutata la condotta colposa della Regione Marche, ai sensiRic. n. 2519/2025 – Sez. 3 – Ad. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 9 di 11Numero registro generale 2519/2025Numero sezionale 937/2026Numero di raccolta generale 11319/2026dell’art. 2043 c.c., per avere violato le disposizioni del codiceData pubblicazione 27/04/2026della strada che impongono alla pubblica amministrazione«l’obbligo di predisporre dispositivi specifici, mirati ad avvisaredel pericolo, ovvero a scoraggiare o a impedire l’attraversa-mento di animali selvatici a tutela degli utenti della strada».È assorbente, in proposito, la considerazione che ogni que-stione, sul punto in contestazione, deve ritenersi irrilevante, inquanto assorbita dall’effettiva ratio decidendi alla base del ri-getto della domanda, fondata – come ripetutamente chiarito –sulla considerazione che non era stata adeguatamente dimo-strata la dinamica dell’incidente e l’imputabilità dello stesso, al-meno in parte, alla condotta dell’animale selvatico.È evidente che tale conclusione esclude in radice anche la pos-sibilità di imputare alla Regione Marche la responsabilitàdell’evento dannoso ai sensi dell’art. 2043 c.c. (e ciò anche aprescindere dalla corretta individuazione dell’ente effettiva-mente tenuto ad apprestare le segnalazioni stradali di pericoloai sensi dell’art. dell’art. 84, comma 2, Reg. Codice della Strada- D.P.R. 495/1992).4. Il ricorso è rigettato.Integra un idoneo presupposto per la compensazione dellespese del presente giudizio di legittimità la circostanza che, inmateria e sulla questione in base alla quale il ricorso è stato quidefinito, solo assai di recente e proprio nel corso del medesimogiudizio di legittimità questa Corte ha provveduto a sanare al-cune disarmonie applicative del revirement di cui a Cass.7969/2020 e successive, con le richiamate sentenze nn. 2526e 2528 del 2026.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi-lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115. P.Q.MRic. n. 2519/2025 – Sez. 3 – Ad. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 10 di 11Numero registro generale 2519/2025Numero sezionale 937/2026Numero di raccolta generale 11319/2026La Corte:Data pubblicazione 27/04/2026- rigetta il ricorso;- dichiara integralmente compensate tra le parti le spesedel giudizio di legittimità;- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri-getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce-dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa-mento al competente ufficio di merito, da parte del ricor-rente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limitiin cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-vile, in data 11 marzo 2026.Il PresidenteRic. n. 2519/2025 – Sez. 3 – Ad. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 11 di 11