CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01395/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi per l'indagato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con il quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di direzione ed organizzazione di una associazione di tipo 'ndranghetista operante nel territorio della provincia di [OSCURATO:PERSONA] e di estorsione pluriaggravata anche ai sensi dell'art. 416- bis.1 c.p. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato articolando tre motivi. 2.1 Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di associazione mafiosa (capo Q). In tal senso lamenta anzitutto come le dichiarazioni dei collaboratori valorizzate dal Tribunale consistano nella generica attestazione dell'appartenenza del Condello al sodalizio mafioso, risultando dunque inidonee per comporre un quadro indiziario connotato dalla sufficiente gravità richiesta dall'art. 273 c.p.p. Inoltre, quelle del Chindenni, oltre ad essere de relato, si ridurrebbero a mere supposizioni del medesimo circa il ruolo apicale dell'indagato e comunque risulterebbero incompatibili con il fatto per cui, nel periodo di tempo indicato dal collaborante, il Condello era detenuto e con le risultanze investigative in atti da cui emerge come nel medesimo periodo altri avrebbero avuto la gerenza della zona di Gallico. Quanto al racconto del Liuzzi, questo sarebbe oltremodo contraddittorio nel ripotare le confidenze del fratello dell'indagato, il quale gli avrebbe indicato come il germano avesse assunto la gerenza del sodalizio una volta scarcerato, ma allo stesso tempo avrebbe raccomandato di non avvicinarlo. Con riguardo alle dichiarazioni del Cristiano, le stesse sarebbero smentite dagli accertamenti compiuti in altro procedimento - la cui documentazione la difesa dichiara di aver conosciuto successivamente al giudizio di riesame chiedendo dunque di essere ammessa a produrla allegandola a tal fine al ricorso - nonché in contraddizione con quelle del succitato Chindemi ovvero riguarderebbero fatti temporalmente incompatibili con il periodo di detenzione del Condello. Inconferenti sarebbero invece le dichiarazioni del Gennaro e del Lucibello, sulla cui attendibilità peraltro la valutazione dei giudici del riesame non avrebbe tenuto conto dell'evidente inaffidabilità della descrizione fisica dell'indagato fornita dal collaborante. Il provvedimento impugnato avrebbe poi omesso di confutare le obiezioni svolte con la memoria difensiva depositata nel giudizio di riesame in merito al narrato del [OSCURATO:PERSONA], mentre, per quanto riguarda i fratelli Berna, difetterebbe anzitutto la credibilità soggettiva degli stessi, accreditatisi come vittime della criminalità organizzata, mentre dalle informative di pg agli atti risulterebbe come gli stessi siano invece collusi con la stessa.Alcun elemento indiziante, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, sarebbe poi possibile ritrarre dalla vicenda relativa all'estorsione contestata al capo G) dell'incolpazione provvisoria, posto che il coinvolgimento nella stessa del Condello sarebbe smentita dalle dichiarazioni del neo-collaboratore Labate prodotte dalla difesa all'udienza di riesame e nemmeno considerate nell'ordinanza impugnata. Quanto all'intercettazione tra Luigi ed [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente è la medesima informativa di reato ad ammettere la non agevole decifrazione del significato della conversazione, talchè il giudice del riesame non avrebbe tenuto conto delle possibili interpretazioni alternative del suo contenuto e ne avrebbe invece ingiustificatamente affermato la valenza indiziaria in assenza di riscontri esterni idonei a superarne l'intrinseca ambiguità. Peraltro il riferimento ai soldi che il Condello avrebbe sottratto a tale "Carmine" sarebbe stato apoditticamente rapportato a dinamiche mafiose, tanto più che nemmeno è stato identificato il soggetto a cui si riferivano i conversanti. Infine alcuna valenza indiziaria avrebbe la vicenda relativa alle presunte intestazioni fittizie, pure evocata dal Tribunale. 2.2 Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi dei due episodi estorsivi contestati al Condello. Quanto all'estorsione di cui al capo U), i fratelli Berna, asserite vittime, non sarebbero credibili alla luce della loro collusione con la cosca Libri documentato nel procedimento a carico del medesimo e dei suoi fratelli. Non solo. La loro veste di indagati in procedimento connesso o quantomeno probatoriannente collegato comportava la necessità di valutarne le dichiarazioni secondo le regole poste dall'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p. Ed in tal senso certamente non potrebbe ritenersi valido riscontro delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] quanto riferito dal fratello Fabio, posto che egli lo avrebbe espressamente indicato come la fonte delle sue conoscenze sulla vicenda estorsiva. Nè avrebbe valenza di riscontro individualizzante quanto riferito dai collaboratori Chindemi e Cristiano in merito all'identità dei soggetti succedutisi alla guida del sodalizio mafioso. Con riguardo ai fatti di cui al capo G), come già ricordato, il Tribunale avrebbe ingiustificatamente ignorato le dichiarazioni del Labate prodotte in udienza, tanto più che questi, secondo la prospettazione accusatoria fondata su risultanze intercettive recepita dal Tribunale, sarebbe colui il quale aveva spiegato alle vittime che il destinatario della somma estorta era proprio il Condello. 2.3 Sempre gli stessi vizi vengono denunziati con il terzo motivo in merito all'attribuzione all'indagato di un ruolo dirigenziale nell'ambito del sodalizio mafioso. In proposito il ricorrente lamenta l'omessa considerazione delle obiezioni svolte con la memoria difensiva depositata nel giudizio di riesame con riguardo al difetto di qualsivoglia elemento concreto in grado di comprovare le condotte dirigenziali contestate all'indagato. 3. Il 15 ottobre i difensori dell'indagato hanno presentato motivi nuovi con i quali, nel ribadire i motivi del ricorso principale, evidenziando ulteriormente il difetto di convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori e la loro contraddittorietà rispetto a dati temporali oggettivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Infondati ed in larga parte inammissibili sono il primo ed il terzo motivo di ricorso, così come le considerazioni svolte con i motivi nuovi. Le censure del ricorrente risentono anzitutto di un approccio parcellizzato al compendio indiziario nel tentativo di sfuggire il confronto con la valutazione complessiva che dello stesso ha svolto il Tribunale, che ha logicamente apprezzato la convergenza dei contributi informativi dei diversi collaboratori sull'assunzione da parte del Condello della reggenza del sodalizio una volta scarcerato. Né rileva che le dichiarazioni non ineriscano ai medesimi fatti giudicati espressivi della partecipazione associativa, posto che tutti i collaboratori hanno concordato sull'unico "fatto" effettivamente rilevante, ossia la militanza in posizione di rilievo dell'indagato nel sodalizio mafioso. Il provvedimento impugnato ha altresì affrontato l'obiezione relativa alla compatibilità temporale di alcune delle circostanze narrate dai collaboratori con il periodo di detenzione dell'indagato, mentre sul punto il ricorso si limita genericamente a ribadire il rilievo senza confrontarsi con la confutazione che ne hanno svolto i giudici del riesame. La doglianza, dunque, si riduce alla contestazione del racconto del Chindemi, che il ricorso asserisce aver riferito fatti accaduti nel 2013, senza però indicare quale risultanza confermerebbe tale circostanza. Parimenti generici sono i ripetuti riferimenti operati dal ricorrente ad informative od intercettazioni che il Tribunale avrebbe trascurato e che smentirebbero le propalazioni dei collaboratori. Tali risultanze - per alcune delle quali, provenienti da altri procedimenti, nemmeno viene precisato se siano state effettivamente acquisite in quello nei confronti del Condello - vengono infatti solo sommariamente evocate nel loro contenuto, non consentendo a questa Corte di apprezzare l'effettiva portata dei vizi motivazionali denunziati. E ciò vale anche per il verbale proveniente da altro processo di cui la difesa ha chiesto l'acquisizione avendone asseritamente avuto conoscenza solo successivamente all'udienza di riesame, del quale però non viene nemmeno evocato il contenuto. Si risolvono poi in meri apprezzamenti di merito - frutto in molti casi di meri paralogismi, come, ad esempio, quelli che caratterizzano la critica all'attendibilità del racconto del Liuzzo - le censure relative al valore indiziario delle dichiarazioni del già citato Chindenni, così come di quelle del Gennaro, del Lucibello, del Cristiano e del [OSCURATO:PERSONA], che sono state coerentemente valutate dal giudice del riesame in ragione del diverso peso informativo del loro contenuto, ma di cui, come già ricordato, è stata logicamente apprezzata la convergenza nell'indicazione del Condello ai vertici della cosca di appartenenza. Quanto alle dichiarazioni dei fratelli Berna, sono anzitutto generiche le censure svolte dal ricorrente con riguardo alla loro credibilità soggettiva, riconosciuta dal Tribunale attraverso una articolata motivazione sostanzialmente ignorata dal ricorso, mentre per quanto riguarda le doglianze relative alla loro attendibilità estrinseca si ritornerà in seguito trattando di quelle articolate con il secondo motivo di ricorso. Generici e versati in fatto sono altresì i rilievi svolti dal ricorrente in merito alla valorizzazione dell'intercettazione della conversazione intervenuta tra Luigi ed [OSCURATO:PERSONA], che peraltro non tengono conto dell'intero contenuto della captazione considerato dall'ordinanza impugnata. Infine prive di fondamento sono le censure svolte con il terzo motivo in merito al ruolo apicale ricoperto dal Condello in seno al sodalizio mafioso, che i giudici del riesame gli hanno logicamente attribuito sulla base del narrato dei collaboratori, valorizzando anche specifici episodi riferiti da alcuni di essi logicamente ritenuti sintomatici dell'assunzione di tale ruolo. 3. Infondate ed in parte inammissibili sono infine anche le censure proposte con il secondo motivo con riguardo agli episodi estorsivi contestati ai capi G) ed U) dell'incolpazione provvisoria. Quanto al primo il ricorrente insiste soprattutto sull'omessa considerazione da parte del Tribunale delle dichiarazioni del Labate - concorrente nel reato, secondo la prospettazione accusatoria, che nel frattempo sarebbe divenuto collaboratore di giustizia - prodotte dalla difesa nel corso del giudizio di riesame. Non è dubbio che il provvedimento impugnato non ne tratti, ma la circostanza non si traduce automaticamente in un vizio esiziale per la sua sopravvivenza, posto che è onere del ricorrente dimostrare la decisività dell'elemento di prova ignorato dal giudice ai fini della tenuta dell'apparato giustificativo della decisione. In tal senso, quanto affermato in proposito nel ricorso non appare idoneo a prospettare tale decisività. Infatti il Labate - per quanto emerge dal brano del suo interrogatorio riportato dal ricorrente e dunque anche volendo prescindere dalla parzialità dell'allegazione - si sarebbe limitato di non aver nulla da riferire sul conto del Condello, pur ammettendo di conoscerlo per aver condiviso con il medesimo un periodo di detenzione. Orbene, attesa la sinteticità del narrato, non si vede per quale motivo lo stesso entrerebbe in conflitto, come preteso dalla difesa, con l'interpretazione fornita dal giudice del riesame del compendio captativo che compone il quadro indiziario a carico dell'indagato. Ed infatti il Tribunale non ha sostenuto che tra il Condello ed il Labate - cui era stata demandata parte dell'esecuzione materiale dell'estorsione - vi sia stato un rapporto diretto in riferimento all'episodio in questione, avendo anzi sottolineato come il neo- collaboratore abbia sempre ricevuto ordini da e riferito a Barreca e Monorchio. Solo nell'ultima fase della vicenda sarebbe venuto a conoscenza che effettivo destinatario dei proventi estorsivi sarebbe stato il Condello, peraltro a seguito di una confidenza fattagli dal suo referente in ragione del fatto che questi aveva realizzato che Labate e l'indagato si conoscevano per essersi salutati durante un occasionale incontro, circostanza tutt'altro che smentita, ma anzi confortata, dal brano delle dichiarazioni del collaboratore riportate nel ricorso. Quanto al reato di cui al capo U) tutt'altro che illegittima è l'utilizzazione delle dichiarazioni dei fratelli Berna e in particolare di quelle di Francesco, vero destinatario dell'azione estorsiva. Già si è detto in precedenza dell'infondatezza della contestazione da parte della difesa della credibilità soggettiva dei due germani, che il Tribunale non ha peraltro mai negato essere imputati in procedimento per reati connessi, riconoscendo dunque la necessità che i rispettivi racconti - lungi dal potersi confortare vicendevolmente visto che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] riferiscono circostanza mutuate dal fratello - trovino un qualche conferma estrinseca. Ed in tal senso, facendo corretta applicazione di principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, ha tutt'altro che illegittimamente ritenuto allo stato sufficiente ad integrare un riscontro individualizzante la coincidenza tra la descrizione fornita da alcuni dei collaboratori sulle vicende successorie dei vertici del sodalizio e il narrato del Berna in ordine all'alternanza dei soggetti che nel tempo hanno diretto l'attività estorsiva ai suoi danni. Ed infatti, con riguardo alla valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci anche solo parzialmente o tendenzialmente "individualizzanti", in quanto la verifica dell'attendibilità di tali dichiarazioni pertiene ad una fase segnata dalla fluidità dell'incolpazione, in cui non è t richiesta certezza della colpevolezza ed è invece sufficiente al riguardo un consistente grado di probabilità (Sez. 4, Sentenza n. 22740 del 16/07/2020, Balla, Rv. 279515; Sez. 6, Sentenza n. 45441 del 07/10/2004, Fanara, Rv. 230755; Sez. U, Sentenza n. 36267 del 30/05/2006, Pg in proc. Spennato, Rv. 234598). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti