CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19441/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'Appello di Bologna n. 2323/2023depositata il 27/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto delricorso.Numero registro generale 2645/2024Numero sezionale 2374/2026Numero di raccolta generale 19441/2026Data pubblicazione 12/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto opposizione avverso il decretoingiuntivo n. 2999/2019 del Tribunale di Modena dell’importo di €48.309,39 - con cui il quale si ingiungeva in favore del [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento del saldo del corrispettivo fatturato perla somministrazione di personale - eccependo in compensazione il creditoda rivalsa nei confronti del somministratore ex art. 35, comma 2, d. lgs.n. 81/2015, per avere assolto, quale utilizzatore della manodopera, icrediti dei lavoratori somministrati per € 37.854,50, oltre € 10.454,94 percontributi, nonché deducendo di avere già corrisposto all’agenzia disomministrazione l’importo di € 25.334,65.2. Il Tribunale di Modena ha accolto parzialmente l’opposizione,revocando il decreto ingiuntivo e accogliendo l’eccezione riconvenzionaledi compensazione, ritenuta proponibile in sede ordinaria senza che fossedi ostacolo la disciplina fallimentare.3. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza qui impugnata, harigettato l’appello del Fallimento. Ha ritenuto il giudice di appello, perquanto qui rileva, non necessaria l’ammissione preventiva allo statopassivo del creditore ai fini della proponibilità dell’eccezione dicompensazione ex art. 56 l. fall., potendo questa essere proposta in sedeordinaria al fine di paralizzare la pretesa del Fallimento quale eccezionericonvenzionale.4. Propone ricorso per cassazione il Fallimento, affidato a un unicomotivo, cui resiste con controricorso l’appellato. [OSCURATO:PERSONA] hadepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione degli artt. 24, 52, 56, 93, 95 l.f.(l. 267/1942) e 32, 151, 155, 201 e 203 codice della crisi (d.lgs. 14/2019,c.c.i.i.) per avere il giudice di appello ritenuto ammissibile l’eccezione dicompensazione formulata dal debitore nell’ambito del giudizio ordinario din. 2645/2024 R.G.Numero registro generale 2645/2024Numero sezionale 2374/2026Numero di raccolta generale 19441/2026Data pubblicazione 12/06/2026cognizione avanti al tribunale ordinario, e non al tribunale fallimentare,per avere ritenuto che non debba essere accertata esclusivamente dalgiudice fallimentare con la domanda di ammissione allo stato passivo».Osserva il fallimento ricorrente che l’eccezione riconvenzionale dicompensazione non può essere articolata dal convenuto in sede ordinaria,dovendo tale eccezione essere esaminata quale eccezione del curatore insede di proposizione di domanda di ammissione allo stato passivo da partedel creditore, consentendo in questo caso il contraddittorio tra tutti icreditori.2. Il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis n. 1, cod. proc. civ. (cosìassorbendosi l’eccezione di inammissibilità del controricorrente),conformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero, ove osserva che«L’orientamento di codesta S.C., almeno nell’ultimo ventennio, è inverosemplicemente “granitico” nell’affermare che nel giudizio promosso dalcuratore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può eccepirein compensazione, in via riconvenzionale, l’esistenza di un propriocontrocredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è direttaesclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigettototale o parziale, mentre il rito speciale per l’accertamento del passivoprevisto dagli artt. 93 e ss. l.fall. trova applicazione nel caso di domandariconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea algiudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell’importospettante alla medesima parte una volta operata la compensazione (exmultis, Cass., sez. 3, 14/05/2024, n. 13345; Cass., sez. 3, 14/04/2022, n.12255; Cass., sez. 6 - 1, 18/12/2017, n. 30298; Cass., sez. 1,07/06/2013, n. 14418; Cass., sez. 1, 14/07/2011, n. 15562; Cass., sez.1, 09/01/2009, n. 287; Cass., sez. 1, 21/12/2002, n. 18223)».3. Il «monopolio» del giudice concorsuale (nelle procedureliquidatorie) attiene, propriamente, alla proposizione dell’eccezione dicompensazione sollevata dal curatore in sede di formazione dello staton. 2645/2024 R.G.Numero registro generale 2645/2024Numero sezionale 2374/2026Numero di raccolta generale 19441/2026Data pubblicazione 12/06/2026passivo che, a fronte di una pretesa creditoria azionata nei confronti dellamassa, mira a paralizzare - nell’interesse della massa - un creditoomologo (anteriore al fallimento) da ammettere al concorso formale.L’eccezione di compensazione formulata da chi venga convenuto in sedeordinaria dal curatore del fallimento (curatore che, in questo caso, favalere un credito che egli trova nel patrimonio del debitore) mira, invece,a paralizzare il diritto di credito azionato dalla curatela. Si tratta di fattiimpeditivi che attengono ai crediti che vengono rispettivamente azionatinelle sedi processuali a ciò deputate (stato passivo per i crediti fatti valerenei confronti della massa, giudizio ordinario per le pretese della curatela).4. In questo secondo caso, attesa l’ampia formulazione dell’art. 56,primo comma, l.fall. («i creditori hanno diritto di compensare coi lorodebiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso»), non puòprecludersi al creditore – non interessato alla ammissione del propriocredito allo stato passivo – di dedurre un fatto impeditivo alla pretesadella curatela, azionata nei suoi confronti in sede ordinaria, per non averequesti proceduto a proporre preventivamente domanda di ammissione allostato passivo del fallimento di quel credito che ora eccepisce al curatore insede ordinaria (Cass., n. 9787/2022).5. Il diritto del creditore a eccepire la compensazione non è – pertanto- condizionato alla preventiva proposizione della domanda di ammissioneallo stato passivo di quel credito oggetto dell’eccezione compensativa, nonessendo la domanda di ammissione di quel credito né condizione, népresupposto processuale della proponibilità dell’eccezione stessa. Di qui ilpostulato secondo cui «l'eccezione di compensazione può esserevalidamente proposta nel giudizio di cognizione ordinaria promosso dallacuratela, non essendo soggetta alla procedura di accertamento del passivoin sede concorsuale (Cass., 3 settembre 1996, n. 8053; 6 marzo 1995, n.2574; 13 maggio 1991, n. 5333; 21 febbraio 1983, n. 1302)» (Cass., Sez.U., n. 21499/2004).n. 2645/2024 R.G.Numero registro generale 2645/2024Numero sezionale 2374/2026Numero di raccolta generale 19441/2026Data pubblicazione 12/06/20266. Va, quindi, ribadito il costante principio (come osserva il PubblicoMinistero) secondo cui «l'eccepibilità in compensazione di un credito delterzo verso il fallito contro un credito del fallito verso il terzo, non ècondizionato alla preventiva verifica, quanto meno finché si rimanganell'ambito dell'eccezione riconvenzionale e non si decampi nella domandariconvenzionale» (Cass., n. 8053/1996), non potendosi ritenere chel’eccezione di compensazione ex art. 56 l.fall. articolata dal terzoconvenuto in sede ordinaria dal curatore del fallimento sia subordinata allapreventiva domanda di ammissione del terzo nello stato passivo (e allaeventuale inversa eccezione di compensazione articolata dal curatore).7. Il ricorrente, in memoria, chiede una rivisitazione di questoorientamento, alla luce del recente arresto di questa Corte (Cass., n.6481/2026), nella parte in cui ha esteso l’esclusività dell’accertamentoendoconcorsuale anche alle domande di risoluzione per inadempimento,ove tale domanda sia pregiudiziale all’accertamento di pretese restitutoriee risarcitorie nei confronti della massa.8. L’assunto non è condivisibile. L’eccezione di compensazionearticolata in sede ordinaria dal convenuto per l’adempimento di un creditodel fallito è diretta a paralizzare una pretesa creditoria che il curatore nonpuò che articolare in sede ordinaria, laddove la sede concorsuale attienealla sola opponibilità dei crediti al concorso formale. Non potendo talecontroversia essere attratta in sede di formazione dello stato passivo edovendo la causa proseguire nella sede ordinaria, altrettanto deve dirsiper i fatti impeditivi di quel credito, che vanno opposti anch’essi davanti algiudice ordinario, come le stesse sezioni unite ribadiscono, in quanto «ilsistema della legge attuale esclude che, per come strutturati, ilprocedimento di verifica dello stato passivo e il successivo, eventuale,giudizio di opposizione possano ospitare le pretese fatte valere dalcuratore verso terzi soggetti» (Cass., Sez. U., n. 6498/2026).n. 2645/2024 R.G.Numero registro generale 2645/2024Numero sezionale 2374/2026Numero di raccolta generale 19441/2026Data pubblicazione 12/06/20269. D’altro canto, si osserva (in termini evolutivi) che nell’art. 155 CCII(norma menzionata dal ricorrente nel parametro normativo) non vi è statae) l. n. 155/2017, secondo il quale si postulava di «attrarre nella sedeconcorsuale l'accertamento di ogni credito opposto in compensazione aisensi dell'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267», così dandocontinuità al diritto vivente nei termini indicati.10. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con speseregolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo. Sussistono ipresupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, cheliquida in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre € 200,00 peresborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensi dell’art.13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l.n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/5/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 2645/2024 R.G.