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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 19738/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 43411-2025 - Udienza del 08/04/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato, con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena — non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio secondo cui la Corte di cassazione non può censurare le scelte dei giudici di appello giacché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450). [OSCURATO:PERSONA], circa il diniego della sospensione condizionale della pena, che la Corte territoriale ha effettuato correttamente lo scrutinio circa il rischio di ricaduta, fondato su dati eloquenti quali i precedenti reati commessi dagli imputati.

Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], lo scrutinio è legato non già ad una presunta natura ostativa del precedente, ma alla condotta accertata in quella occasione, che, considerata in uno al reato oggi sub iudice, legittimamente ha fondato una previsione di non astensione futura dalla commissione di reati analoghi, secondo un giudizio tipicamente di merito su cui questa Corte non può intervenire.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 43411-2025 - Udienza del 08/04/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato, con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena — non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio secondo cui la Corte di cassazione non può censurare le scelte dei giudici di appello giacché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450). [OSCURATO:PERSONA], circa il diniego della sospensione condizionale della pena, che la Corte territoriale ha effettuato correttamente lo scrutinio circa il rischio di ricaduta, fondato su dati eloquenti quali i precedenti reati commessi dagli imputati. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], lo scrutinio è legato non già ad una presunta natura ostativa del precedente, ma alla condotta accertata in quella occasione, che, considerata in uno al reato oggi sub iudice, legittimamente ha fondato una previsione di non astensione futura dalla commissione di reati analoghi, secondo un giudizio tipicamente di merito su cui questa Corte non può intervenire. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissi P.Q.M
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