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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 32609/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SERBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché le conclusioni scritte del difensore dell/imputato, il quale ha depositato anche istanza di liquidazione dei compensi per effetto dely.ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 15/02/2022 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile di furto in abitazione.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al rigetto dell'eccezione di nullità della notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., eseguita presso il difensore sul presupposto della irreperibilità dell'imputato, smentita dalla produzione di un contratto di locazione dal quale risultava la residenza in Montesilvano, alla via Corneli, n. 7.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità, alla luce dei dubbi caratterizzanti l'identificazione dell'imputato (oltre che la stessa sottrazione di beni mobili) e della documentata presenza all'estero del primo.

2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, al diniego della sospensione condizionale della pena e della lieve tenuità del fatto.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sosl:ituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, il quale ha depositato anche istanza di liquidazione dei compensi per effetto dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è inammissibile, per manifesta infondatezza, oltre che per la stessa genericità della deduzione difensiva che, a fronte della motivazione della sentenza impugnata (l'essere la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini stata effettuata presso il difensore sulla scorta dell'accertamento di irreperibilità del destinatario del 08/10/2016, all'esito di ricerche disposte nel luogo di nascita, in quello di ultima residenza anagrafica, nell'ultima dimora e nel luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa), invoca un contratto di locazione la cui conoscibilità da parte dei terzi non può che passare attraverso una iniziativa di aggiornamento delle risultanze anagrafiche che neppure si afferma essere avvenuto.Ma vi è di più.

Il contratto reca la durata di quattro anni dal 07/05/2012 al 06/06/2016, ossia esso, in difetto di altre specificazioni, non era più efficace alla data del decreto di irreperibilità Il fatto poi che il decreto di citazione a giudizio sia stato notificato all'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] presso la casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] non dimostra affatto che, all'epoca della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, il ricorrente fosse raggiungibile in luogo obiettivamente conoscibile.

In ogni caso, persino l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari determina una nullità a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio, la quale rimane sanata dalla presentazione da parte dell'imputato, come nella specie, della richiesta di giudizio abbreviato (Sez. 3, n. 7336 del 31/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258813 - 01).

2. Il secondo motivo è inammissibile per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Del tutto genericamente il ricorrente mette in discussione la sottrazione di beni mobili, che la Corte territoriale argomenta in relazione alla denuncia della persona offesa.

Quanto all'identificazione dell'imputato, essa discende dal riconoscimento, espresso in termini di certezza da tre persone e dal fatto che il sospettato era stato inseguito e visto allontanarsi su un'autovettura che era risultata appartenere proprio al ricorrente.

La Corte territoriale ha, altresì, illustrato, in termini che non esibiscono alcuna illogicità, le ragioni dell'inconferenza della documentazione prodotta dall'imputato al fine di dimostrare l'impossibilità di essere presente nel territorio nazionale nel momento nel quale il furto veniva realizzato.

Su tali profili, le critiche del ricorso sono meramente reiterative ed aspirano, in definitiva, ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.3.

Il terzo motivo è inammissibile, giacché: a) la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità dell giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; b) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); c) la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è stata razionalmente esclusa dalla Corte territoriale dal momento che tra i beni sottratti fosse incluso anche un bracciale in oro.

Il tema della «lieve tenuità del fatto» è introdotto in termini non perspicui e comunque di assoluta genericità.

4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

In relazione alla richiesta di liquidazione del compenso alla luce dell'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato, impregiudicate le valutazioni del giudice competente, ai sensi dell'art. 106, primo comma, d.P.R. n. 115 del 2002, si osserva che essa è destituita di fondamento, giacché l'immutato art. 83, comma 2, d.P.R. 30/05/2002, n. 115, continua a disporre che la liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto, aggiungendo che «per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato».La competenza del giudice del merito non è affatto superata dal comma 3-bis del medesimo art. 83, introdotto dall'art. 1, comma 783 della

I. 28/12/2015, n. 208.

L'art. 83, comma 3-bis cit., infatti, assume una mera finalità acceleratoria, raccomandando che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude il giudizio, ma non incide sulle regole di competenza per la liquidazione (v., ad es., nella giurisprudenza civile, Sez. 2, n. 22448 del 09/09/2019, in motivazione).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannai il ricorrente al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SERBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché le conclusioni scritte del difensore dell/imputato, il quale ha depositato anche istanza di liquidazione dei compensi per effetto dely.ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 15/02/2022 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile di furto in abitazione. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al rigetto dell'eccezione di nullità della notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., eseguita presso il difensore sul presupposto della irreperibilità dell'imputato, smentita dalla produzione di un contratto di locazione dal quale risultava la residenza in Montesilvano, alla via Corneli, n. 7. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità, alla luce dei dubbi caratterizzanti l'identificazione dell'imputato (oltre che la stessa sottrazione di beni mobili) e della documentata presenza all'estero del primo. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, al diniego della sospensione condizionale della pena e della lieve tenuità del fatto. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sosl:ituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, il quale ha depositato anche istanza di liquidazione dei compensi per effetto dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile, per manifesta infondatezza, oltre che per la stessa genericità della deduzione difensiva che, a fronte della motivazione della sentenza impugnata (l'essere la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini stata effettuata presso il difensore sulla scorta dell'accertamento di irreperibilità del destinatario del 08/10/2016, all'esito di ricerche disposte nel luogo di nascita, in quello di ultima residenza anagrafica, nell'ultima dimora e nel luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa), invoca un contratto di locazione la cui conoscibilità da parte dei terzi non può che passare attraverso una iniziativa di aggiornamento delle risultanze anagrafiche che neppure si afferma essere avvenuto.Ma vi è di più. Il contratto reca la durata di quattro anni dal 07/05/2012 al 06/06/2016, ossia esso, in difetto di altre specificazioni, non era più efficace alla data del decreto di irreperibilità Il fatto poi che il decreto di citazione a giudizio sia stato notificato all'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] presso la casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] non dimostra affatto che, all'epoca della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, il ricorrente fosse raggiungibile in luogo obiettivamente conoscibile. In ogni caso, persino l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari determina una nullità a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio, la quale rimane sanata dalla presentazione da parte dell'imputato, come nella specie, della richiesta di giudizio abbreviato (Sez. 3, n. 7336 del 31/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258813 - 01). 2. Il secondo motivo è inammissibile per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Del tutto genericamente il ricorrente mette in discussione la sottrazione di beni mobili, che la Corte territoriale argomenta in relazione alla denuncia della persona offesa. Quanto all'identificazione dell'imputato, essa discende dal riconoscimento, espresso in termini di certezza da tre persone e dal fatto che il sospettato era stato inseguito e visto allontanarsi su un'autovettura che era risultata appartenere proprio al ricorrente. La Corte territoriale ha, altresì, illustrato, in termini che non esibiscono alcuna illogicità, le ragioni dell'inconferenza della documentazione prodotta dall'imputato al fine di dimostrare l'impossibilità di essere presente nel territorio nazionale nel momento nel quale il furto veniva realizzato. Su tali profili, le critiche del ricorso sono meramente reiterative ed aspirano, in definitiva, ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.3. Il terzo motivo è inammissibile, giacché: a) la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità dell giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; b) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); c) la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è stata razionalmente esclusa dalla Corte territoriale dal momento che tra i beni sottratti fosse incluso anche un bracciale in oro. Il tema della «lieve tenuità del fatto» è introdotto in termini non perspicui e comunque di assoluta genericità. 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. In relazione alla richiesta di liquidazione del compenso alla luce dell'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato, impregiudicate le valutazioni del giudice competente, ai sensi dell'art. 106, primo comma, d.P.R. n. 115 del 2002, si osserva che essa è destituita di fondamento, giacché l'immutato art. 83, comma 2, d.P.R. 30/05/2002, n. 115, continua a disporre che la liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto, aggiungendo che «per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato».La competenza del giudice del merito non è affatto superata dal comma 3-bis del medesimo art. 83, introdotto dall'art. 1, comma 783 della I. 28/12/2015, n. 208. L'art. 83, comma 3-bis cit., infatti, assume una mera finalità acceleratoria, raccomandando che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude il giudizio, ma non incide sulle regole di competenza per la liquidazione (v., ad es., nella giurisprudenza civile, Sez. 2, n. 22448 del 09/09/2019, in motivazione). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannai il ricorrente al pagamento delle spes
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