Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 05842/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

DECRETO sul ricorso iscritto al n.17793 /2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.f.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] + ALTRI, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] (C.f.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrenti- avverso la SENTENZA n.304/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO di MILANOe depositata in data 14/3/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Condanna parte ricorrent e al pagamento, in favore dell a part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrars

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETO sul ricorso iscritto al n.17793 /2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.f.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] + ALTRI, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] (C.f.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrenti- avverso la SENTENZA n.304/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO di MILANOe depositata in data 14/3/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna parte ricorrent e al pagamento, in favore dell a part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrars
Decreto Cassazione n. 05842/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris