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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 27269/2026

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di Riminivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAldo ESPOSITO, che ha concluso per l'inammisisbilità dle ricorso;Dato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Rimini ha assolto ex articolo 131-biscod. pen.

Cristiano GORI dal reato di porto senza giustificato motivo di una pistola Glock 19“soft air”, a gas compresso (CO2), in grado di rilasciare pallini metallici con un'energiacinetica inferiore a 7,5 joule (art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110).2.

Cristiano GORI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto appelloche è stato trasmesso a questa Corte di legittimità dalla Corte d’appello di Bologna conordinanza in data 12 febbraio 2026, in ragione dell’esito decisorio.2.1.

Con successivo atto depositato, il difensore, munito di procura speciale, harinunciato al ricorso.3.

Il ricorso, così qualificata l’impugnazione, è inammissibile per rinuncia validamenteespressa.3.1.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementisentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore dellaCassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 500,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Riminivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAldo ESPOSITO, che ha concluso per l'inammisisbilità dle ricorso;Dato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Rimini ha assolto ex articolo 131-biscod. pen. Cristiano GORI dal reato di porto senza giustificato motivo di una pistola Glock 19“soft air”, a gas compresso (CO2), in grado di rilasciare pallini metallici con un'energiacinetica inferiore a 7,5 joule (art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110).2. Cristiano GORI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto appelloche è stato trasmesso a questa Corte di legittimità dalla Corte d’appello di Bologna conordinanza in data 12 febbraio 2026, in ragione dell’esito decisorio.2.1. Con successivo atto depositato, il difensore, munito di procura speciale, harinunciato al ricorso.3. Il ricorso, così qualificata l’impugnazione, è inammissibile per rinuncia validamenteespressa.3.1. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementisentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore dellaCassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 500,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27269/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris