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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2026

Cassazione n. 15883/2026

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persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta-to e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6068/2023depositata il 26/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con atto di citazione notificato in data 18.09.2014, la [OSCURATO:SOCIETA]in proprio e quale legale rappresentante dell'ATI costituita dalla [OSCURATO:SOCIETA] dalla CO.ME.BA, ha convenuto in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tri-Numero registro generale 6910/2024Numero sezionale 679/2026Numero di raccolta generale 15883/2026Data pubblicazione 23/05/2026bunale di Roma, deducendo il grave ed ingiustificato inadempimento diANAS, in qualità di committente, in relazione al contratto di appalto con-cluso in data 20.10.2011 per la realizzazione delle opere riguardanti la Au-tostrada A3 Salerno-[OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale ha accolto la domanda riconoscendo a [OSCURATO:SOCIETA]. €1.800.420,30 per una serie di riserve.ANAS ha interposto gravame lamentando, tra l'altro, la inattendibili-tà della relazione del Direttore dei Lavori ([OSCURATO:PERSONA]), coinvolto inun procedimento penale per corruzione, collegata proprio alle riservedell'appalto, l'erronea valutazione delle prove, la tardività o infondatezzadelle riserve, errori nell'applicazione del DM 145/2000 e del capitolato, laerrata liquidazione di interessi e rivalutazione.La Corte d'appello ha accolto l'appello di ANAS, sul rilievo che le ri-serve erano fondate solo sulla relazione del D.L. e non altrimenti provate;data la pendenza di un procedimento penale sulla genuinità della relazionedel Direttore dei lavori, essa non poteva essere considerata prova suffi-ciente, se non corroborata da altri elementi.

La Corte ha osservato che lostesso consulente tecnico di ufficio aveva ammesso di essersi basato solosulle dichiarazioni del D.L. per le riserve.

La domanda è stata respinta -per questa ragione - per la maggior parte delle riserve (n. 8, 9, 15, 26,27, 30, 32, 35, 38, 40).

Altra riserva (la n.1) è stata considerata tardiva,in quanto avrebbe dovuto essere iscritta già nel verbale di consegna deilavori (27.10.2011), poiché il problema lamentato (interferenze) era im-mediatamente percepibile.

Le riserve 10-24-33, relative a trasporti di ma-teriale di cava, sono state respinte poiché la documentazione agli atti di-mostrava che i maggiori oneri risultavano già contabilizzati e liquidatidall'ANAS.

La riserva 21 (Danni per eventi climatici) è stata respinta poi-ché il capitolato (art. 18 CSA) esclude gli eventi piovosi, anche eccezionali,dai casi di forza maggiore indennizzabili. [OSCURATO:PERSONA] 41 (Ritardo nella re-dazione della contabilità finale) è stata respinta, in quanto la Corte ha ri-Numero registro generale 6910/2024Numero sezionale 679/2026Numero di raccolta generale 15883/2026Data pubblicazione 23/05/2026tenuto provato che la redazione della contabilità finale fu ritardata anche acausa della mancanza della documentazione dell'impresa, il cantiere risul-tava già chiuso nel luglio 2013, non risultavano provati i maggiori oneri(es. guardiania).La società ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattromotivi.

L'ANAS si è difesa con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la nullità della senten-za per violazione dell'art. 115 c.p.c. (erronea valutazione delle prove).

Laparte ricorrente deduce che la Corte d'appello ha basato la decisione su ungrave travisamento dei fatti: ha ritenuto che tutte le riserve si fondasserosu attestazioni di un unico Direttore dei lavori, coinvolto nel procedimentopenale.

In realtà, nel cantiere si sono succeduti due D.L., entrambi a nomeGiovanni Fiordaliso, uno nato nel 1970 e l'altro nel 1978; l'avvicendamen-to tra gli Uffici di [OSCURATO:PERSONA], con il passaggio di competenze dall'ing.[OSCURATO:PERSONA], nato nel 1970, all'ing. [OSCURATO:PERSONA], nato nel1978, è avvenuto l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e solo il secondo era coinvolto nel procedi-mento penale.

Questo errore di percezione, secondo la ricorrente, avrebbefalsato la ricostruzione della vicenda e invalidato l'intero ragionamentodella Corte d'appello, comportando il rigetto indebito delle riserve.

La so-cietà richiama vari atti del processo che dimostrano la presenza di dueD.L., ignorati dal Giudice.

Sostiene inoltre che gli addebiti penali al D.L.classe '78 sono poi risultati non sostenibili, secondo provvedimenti succes-sivi della Cassazione penale di revoca delle misure cautelari.2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione degliartt. 112 e 116 c.p.c., l'omessa pronuncia e l'errata valutazione delle pro-ve.

La ricorrente deduce che la Corte d'appello non avrebbe esaminatosingolarmente le riserve, pur essendo ciò richiesto (es. riserve 8, 9, 26,30, 32, 38, 40), ma si sarebbe limitata a richiamare genericamente l'inat-Numero registro generale 6910/2024Numero sezionale 679/2026Numero di raccolta generale 15883/2026Data pubblicazione 23/05/2026tendibilità del D.L., senza affrontare nel merito le argomentazioni della so-cietà; ha ignorato parti decisive della CTU e della CTP dell'ANAS che con-fermavano l'esecuzione delle lavorazioni.

Inoltre, la ricorrente evidenziache per molte riserve ANAS stessa aveva ammesso l'esecuzione dei lavorie la Corte ha omesso di valutare tali ammissioni e i dati tecnici.3.- I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono entrambiinammissibili.3.1.- In primo luogo, si osserva che l'ANAS ha dedotto che il presun-to travisamento del fatto è motivo di revocazione, non di ricorso per cas-sazione.

Rileva che la società ha già promosso giudizio di revocazione, e laCorte d'appello ha respinto la richiesta sospensione ex art. 398 c.p.c., inquanto ha ritenuto manifestamente infondata la domanda e che non vi siastata alcuna involontaria confusione tra i due Direttori dei lavori e tra le ri-spettive valutazioni.3.2.- Invero, la parte non si confronta adeguatamente con le ragionidecisorie della sentenza e ne travisa in parte i contenuti.La Corte d'appello ha fatto riferimento ad una specifica relazione re-datta dall'ing.

Fiordaliso, imputato in un processo penale in quanto rinvia-to a giudizio unitamente a [OSCURATO:PERSONA] (amministratore della FuturaS.r.l. e titolare della s.n.c. azionista e in ATI con la [OSCURATO:SOCIETA]) e che era statoDirettore dei lavori fino al 17.10.2011 e di nuovo dal 9.01.2013 fino a finelavori (pag. 5 sentenza impugnata).

Lo ha così chiaramente identificato eha rilevato che il procedimento penale era in corso ed aveva ad oggetto,con particolare riferimento alla posizione del Fiordaliso, le dichiarazionicontenute nella relazione riservata del Direttore dei lavori con riferimentoalle riserve iscritte dall'impresa, rilevando come detta relazione fosse l'u-nico elemento probatorio offerto dalla parte e posto a base della stessaconsulenza tecnica.

La Corte d'appello specifica che in presenza di unaprova, quale la relazione del D.L., di cui è sospettata l'attendibilità, spetta-Numero registro generale 6910/2024Numero sezionale 679/2026Numero di raccolta generale 15883/2026Data pubblicazione 23/05/2026va all'attrice integrare il materiale probatorio con altre risultanze atte adimostrare la veridicità di quanto attestato dal D.L.Con ciò la Corte di merito, consapevole che il procedimento penalenon era ancora giunto all'affermazione della colpevolezza, ha valutato au-tonomamente - come era in suo potere - gli atti del processo penale, pergiungere alla conclusione che la relazione redatta dalla direzione lavorifosse un elemento di prova inattendibile, così esercitando il potere discre-zionale ed incensurabile in questa sede, sulla valutazione delle prove(Cass.

S.U. n. 20867 del 30/09/2020; Cass. n. 27847 del 12/10/2021).3.3- L'avvicendamento dei Direttori dei lavori, per essere rilevante edecisivo, avrebbe dovuto riguardare non già la circostanza in sé della so-stituzione, ma che quella specifica relazione considerata dalla Corte fossestata redatta non già dall'ingegnere imputato nel processo penale, bensìdall'altro ingegnere, fatto questo che la parte non denuncia, riportandoanzi una data di avvicendamento coincidente con quella indicata nel capodi imputazione trascritto a pag. 5 della sentenza impugnata.

L' ANAS pe-raltro deduce che la relazione dei lavori era firmata esattamente dall'inge-gnere Fiordaliso classe 1978 e che su questo rilievo la Corte d'appello, in-vestita del procedimento di revocazione, ha negato la sospensione dellasentenza impugnata.4.- Le censure pertanto si limitano a riportare un fatto non pertinen-te e non rilevante, nonché ad esporre argomentazioni sulla valutazione delmateriale probatorio esaminato dalla Corte d'appello in questa sedeinammissibili, posto che la valutazione delle prove è - come sopra si è det-to - discrezionale e il giudice del merito non è tenuto a valutare singolar-mente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomenta-zioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo avervagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui qualiintende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, perimplicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionatiNumero registro generale 6910/2024Numero sezionale 679/2026Numero di raccolta generale 15883/2026Data pubblicazione 23/05/2026specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata(Cass. n. 12751 del 18/10/2001; Cass. n. 16056 del 02/08/2016 Cass. n.29404 del 07/12/2017).5.- Con il quinto motivo del ricorso si lamenta la nullità della senten-za per motivazione omessa o apparente (art. 132, 118 disp. att. c.p.c.).Secondo la ricorrente la sentenza non espone le ragioni giuridiche delladecisione, non indica le norme e i principi applicati, svolge un ragionamen-to incompleto e non controllabile.

Riguardo alle riserve (es. n.1, 10, 24,33), lamenta che la Corte si limiti a constatare tardività o già avvenutacontabilizzazione, senza spiegare perché non considera valide le argomen-tazioni della società o gli elementi della consulenza tecnica d'ufficio.

Perquesto la motivazione - secondo la parte - è solo apparente, e non rag-giunge il minimo costituzionale.6.- Il motivo è inammissibile.La parte si limita a replicare le argomentazioni difensive dell'attod'appello affermando che su di esso la Corte non ha dato risposte.

Tutta-via, come sopra si è rilevato, non vi è necessità di dare risposta a ognispecifica e singola argomentazione difensiva, purché si espongano in sin-tesi le ragioni della decisione; ragioni che qui la Corte di merito ha chia-ramente esposto, in primo luogo rilevando l'insufficienza del materialeprobatorio, poiché la consulenza tecnica di ufficio si è fondata su una rela-zione ritenuta inattendibile, e poi analiticamente facendo riferimento allesingole riserve, alla circostanza che alcune di esse erano sfornite total-mente di prova, altre già state contabilizzate ed altre erano tardive, in re-lazione al momento in cui erano divenute percepibili, o non liquidabili inquanto fondate su eventi la cui indennizzabilità era esclusa dal capitolato.7.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione degliartt. 23 e 31 del D.M. 145/2000 e l'errata applicazione delle norme sugliappalti.

La società deduce che molte riserve erano correttamente iscritte efondate secondo le regole del D.M. 145/2000 (es. premi di accelerazione,Numero registro generale 6910/2024Numero sezionale 679/2026Numero di raccolta generale 15883/2026Data pubblicazione 23/05/2026maggiori oneri, interferenze); la Corte d'appello ha mal interpretato talinorme e ha trascurato che il Tribunale aveva già scomposto e valutato cor-rettamente ogni riserva.

Il rigetto sistematico di tutte le riserve derivereb-be dall'erroneo assunto sull'inattendibilità del (singolo) Direttore dei lavori.8.- Il motivo è inammissibile.Si richiamano le ragioni già esposte nei motivi che precedono e siosserva che il motivo difetta di specificità con riferimento a quale sarebbel'errore di diritto in cui è incorsa la Corte d'appello, che invece si è attenu-ta a principi di carattere generale del diritto civile, quale quello relativoall'onere della prova, quello della forza vincolante del contratto (il Discipli-nare), nonché, in tema di pubblici appalti, al principio della tempestivaiscrizione delle riserve espresso sia dall'art. 31, comma 2, del D.M. n. 145del 2000 che dall'art 191 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, riserve chedevono essere iscritte contestualmente o immediatamente dopo l'insor-genza dell'evento lesivo, percepibile con la normale diligenza (Cass. n.14522 del 24/05/2024; n. 27451 del 20/09/202)9.- Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositi- P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltre al-le spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di leg-Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàcorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pariNumero registro generale 6910/2024Numero sezionale 679/2026Numero di raccolta generale 15883/2026Data pubblicazione 23/05/2026a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta-to e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6068/2023depositata il 26/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con atto di citazione notificato in data 18.09.2014, la [OSCURATO:SOCIETA]in proprio e quale legale rappresentante dell'ATI costituita dalla [OSCURATO:SOCIETA] dalla CO.ME.BA, ha convenuto in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tri-Numero registro generale 6910/2024Numero sezionale 679/2026Numero di raccolta generale 15883/2026Data pubblicazione 23/05/2026bunale di Roma, deducendo il grave ed ingiustificato inadempimento diANAS, in qualità di committente, in relazione al contratto di appalto con-cluso in data 20.10.2011 per la realizzazione delle opere riguardanti la Au-tostrada A3 Salerno-[OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale ha accolto la domanda riconoscendo a [OSCURATO:SOCIETA]. €1.800.420,30 per una serie di riserve.ANAS ha interposto gravame lamentando, tra l'altro, la inattendibili-tà della relazione del Direttore dei Lavori ([OSCURATO:PERSONA]), coinvolto inun procedimento penale per corruzione, collegata proprio alle riservedell'appalto, l'erronea valutazione delle prove, la tardività o infondatezzadelle riserve, errori nell'applicazione del DM 145/2000 e del capitolato, laerrata liquidazione di interessi e rivalutazione.La Corte d'appello ha accolto l'appello di ANAS, sul rilievo che le ri-serve erano fondate solo sulla relazione del D.L. e non altrimenti provate;data la pendenza di un procedimento penale sulla genuinità della relazionedel Direttore dei lavori, essa non poteva essere considerata prova suffi-ciente, se non corroborata da altri elementi. La Corte ha osservato che lostesso consulente tecnico di ufficio aveva ammesso di essersi basato solosulle dichiarazioni del D.L. per le riserve. La domanda è stata respinta -per questa ragione - per la maggior parte delle riserve (n. 8, 9, 15, 26,27, 30, 32, 35, 38, 40). Altra riserva (la n.1) è stata considerata tardiva,in quanto avrebbe dovuto essere iscritta già nel verbale di consegna deilavori (27.10.2011), poiché il problema lamentato (interferenze) era im-mediatamente percepibile. Le riserve 10-24-33, relative a trasporti di ma-teriale di cava, sono state respinte poiché la documentazione agli atti di-mostrava che i maggiori oneri risultavano già contabilizzati e liquidatidall'ANAS. La riserva 21 (Danni per eventi climatici) è stata respinta poi-ché il capitolato (art. 18 CSA) esclude gli eventi piovosi, anche eccezionali,dai casi di forza maggiore indennizzabili. [OSCURATO:PERSONA] 41 (Ritardo nella re-dazione della contabilità finale) è stata respinta, in quanto la Corte ha ri-Numero registro generale 6910/2024Numero sezionale 679/2026Numero di raccolta generale 15883/2026Data pubblicazione 23/05/2026tenuto provato che la redazione della contabilità finale fu ritardata anche acausa della mancanza della documentazione dell'impresa, il cantiere risul-tava già chiuso nel luglio 2013, non risultavano provati i maggiori oneri(es. guardiania).La società ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattromotivi. L'ANAS si è difesa con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la nullità della senten-za per violazione dell'art. 115 c.p.c. (erronea valutazione delle prove). Laparte ricorrente deduce che la Corte d'appello ha basato la decisione su ungrave travisamento dei fatti: ha ritenuto che tutte le riserve si fondasserosu attestazioni di un unico Direttore dei lavori, coinvolto nel procedimentopenale. In realtà, nel cantiere si sono succeduti due D.L., entrambi a nomeGiovanni Fiordaliso, uno nato nel 1970 e l'altro nel 1978; l'avvicendamen-to tra gli Uffici di [OSCURATO:PERSONA], con il passaggio di competenze dall'ing.[OSCURATO:PERSONA], nato nel 1970, all'ing. [OSCURATO:PERSONA], nato nel1978, è avvenuto l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e solo il secondo era coinvolto nel procedi-mento penale. Questo errore di percezione, secondo la ricorrente, avrebbefalsato la ricostruzione della vicenda e invalidato l'intero ragionamentodella Corte d'appello, comportando il rigetto indebito delle riserve. La so-cietà richiama vari atti del processo che dimostrano la presenza di dueD.L., ignorati dal Giudice. Sostiene inoltre che gli addebiti penali al D.L.classe '78 sono poi risultati non sostenibili, secondo provvedimenti succes-sivi della Cassazione penale di revoca delle misure cautelari.2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione degliartt. 112 e 116 c.p.c., l'omessa pronuncia e l'errata valutazione delle pro-ve. La ricorrente deduce che la Corte d'appello non avrebbe esaminatosingolarmente le riserve, pur essendo ciò richiesto (es. riserve 8, 9, 26,30, 32, 38, 40), ma si sarebbe limitata a richiamare genericamente l'inat-Numero registro generale 6910/2024Numero sezionale 679/2026Numero di raccolta generale 15883/2026Data pubblicazione 23/05/2026tendibilità del D.L., senza affrontare nel merito le argomentazioni della so-cietà; ha ignorato parti decisive della CTU e della CTP dell'ANAS che con-fermavano l'esecuzione delle lavorazioni. Inoltre, la ricorrente evidenziache per molte riserve ANAS stessa aveva ammesso l'esecuzione dei lavorie la Corte ha omesso di valutare tali ammissioni e i dati tecnici.3.- I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono entrambiinammissibili.3.1.- In primo luogo, si osserva che l'ANAS ha dedotto che il presun-to travisamento del fatto è motivo di revocazione, non di ricorso per cas-sazione. Rileva che la società ha già promosso giudizio di revocazione, e laCorte d'appello ha respinto la richiesta sospensione ex art. 398 c.p.c., inquanto ha ritenuto manifestamente infondata la domanda e che non vi siastata alcuna involontaria confusione tra i due Direttori dei lavori e tra le ri-spettive valutazioni.3.2.- Invero, la parte non si confronta adeguatamente con le ragionidecisorie della sentenza e ne travisa in parte i contenuti.La Corte d'appello ha fatto riferimento ad una specifica relazione re-datta dall'ing. Fiordaliso, imputato in un processo penale in quanto rinvia-to a giudizio unitamente a [OSCURATO:PERSONA] (amministratore della FuturaS.r.l. e titolare della s.n.c. azionista e in ATI con la [OSCURATO:SOCIETA]) e che era statoDirettore dei lavori fino al 17.10.2011 e di nuovo dal 9.01.2013 fino a finelavori (pag. 5 sentenza impugnata). Lo ha così chiaramente identificato eha rilevato che il procedimento penale era in corso ed aveva ad oggetto,con particolare riferimento alla posizione del Fiordaliso, le dichiarazionicontenute nella relazione riservata del Direttore dei lavori con riferimentoalle riserve iscritte dall'impresa, rilevando come detta relazione fosse l'u-nico elemento probatorio offerto dalla parte e posto a base della stessaconsulenza tecnica. La Corte d'appello specifica che in presenza di unaprova, quale la relazione del D.L., di cui è sospettata l'attendibilità, spetta-Numero registro generale 6910/2024Numero sezionale 679/2026Numero di raccolta generale 15883/2026Data pubblicazione 23/05/2026va all'attrice integrare il materiale probatorio con altre risultanze atte adimostrare la veridicità di quanto attestato dal D.L.Con ciò la Corte di merito, consapevole che il procedimento penalenon era ancora giunto all'affermazione della colpevolezza, ha valutato au-tonomamente - come era in suo potere - gli atti del processo penale, pergiungere alla conclusione che la relazione redatta dalla direzione lavorifosse un elemento di prova inattendibile, così esercitando il potere discre-zionale ed incensurabile in questa sede, sulla valutazione delle prove(Cass. S.U. n. 20867 del 30/09/2020; Cass. n. 27847 del 12/10/2021).3.3- L'avvicendamento dei Direttori dei lavori, per essere rilevante edecisivo, avrebbe dovuto riguardare non già la circostanza in sé della so-stituzione, ma che quella specifica relazione considerata dalla Corte fossestata redatta non già dall'ingegnere imputato nel processo penale, bensìdall'altro ingegnere, fatto questo che la parte non denuncia, riportandoanzi una data di avvicendamento coincidente con quella indicata nel capodi imputazione trascritto a pag. 5 della sentenza impugnata. L' ANAS pe-raltro deduce che la relazione dei lavori era firmata esattamente dall'inge-gnere Fiordaliso classe 1978 e che su questo rilievo la Corte d'appello, in-vestita del procedimento di revocazione, ha negato la sospensione dellasentenza impugnata.4.- Le censure pertanto si limitano a riportare un fatto non pertinen-te e non rilevante, nonché ad esporre argomentazioni sulla valutazione delmateriale probatorio esaminato dalla Corte d'appello in questa sedeinammissibili, posto che la valutazione delle prove è - come sopra si è det-to - discrezionale e il giudice del merito non è tenuto a valutare singolar-mente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomenta-zioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo avervagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui qualiintende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, perimplicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionatiNumero registro generale 6910/2024Numero sezionale 679/2026Numero di raccolta generale 15883/2026Data pubblicazione 23/05/2026specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata(Cass. n. 12751 del 18/10/2001; Cass. n. 16056 del 02/08/2016 Cass. n.29404 del 07/12/2017).5.- Con il quinto motivo del ricorso si lamenta la nullità della senten-za per motivazione omessa o apparente (art. 132, 118 disp. att. c.p.c.).Secondo la ricorrente la sentenza non espone le ragioni giuridiche delladecisione, non indica le norme e i principi applicati, svolge un ragionamen-to incompleto e non controllabile. Riguardo alle riserve (es. n.1, 10, 24,33), lamenta che la Corte si limiti a constatare tardività o già avvenutacontabilizzazione, senza spiegare perché non considera valide le argomen-tazioni della società o gli elementi della consulenza tecnica d'ufficio. Perquesto la motivazione - secondo la parte - è solo apparente, e non rag-giunge il minimo costituzionale.6.- Il motivo è inammissibile.La parte si limita a replicare le argomentazioni difensive dell'attod'appello affermando che su di esso la Corte non ha dato risposte. Tutta-via, come sopra si è rilevato, non vi è necessità di dare risposta a ognispecifica e singola argomentazione difensiva, purché si espongano in sin-tesi le ragioni della decisione; ragioni che qui la Corte di merito ha chia-ramente esposto, in primo luogo rilevando l'insufficienza del materialeprobatorio, poiché la consulenza tecnica di ufficio si è fondata su una rela-zione ritenuta inattendibile, e poi analiticamente facendo riferimento allesingole riserve, alla circostanza che alcune di esse erano sfornite total-mente di prova, altre già state contabilizzate ed altre erano tardive, in re-lazione al momento in cui erano divenute percepibili, o non liquidabili inquanto fondate su eventi la cui indennizzabilità era esclusa dal capitolato.7.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione degliartt. 23 e 31 del D.M. 145/2000 e l'errata applicazione delle norme sugliappalti. La società deduce che molte riserve erano correttamente iscritte efondate secondo le regole del D.M. 145/2000 (es. premi di accelerazione,Numero registro generale 6910/2024Numero sezionale 679/2026Numero di raccolta generale 15883/2026Data pubblicazione 23/05/2026maggiori oneri, interferenze); la Corte d'appello ha mal interpretato talinorme e ha trascurato che il Tribunale aveva già scomposto e valutato cor-rettamente ogni riserva. Il rigetto sistematico di tutte le riserve derivereb-be dall'erroneo assunto sull'inattendibilità del (singolo) Direttore dei lavori.8.- Il motivo è inammissibile.Si richiamano le ragioni già esposte nei motivi che precedono e siosserva che il motivo difetta di specificità con riferimento a quale sarebbel'errore di diritto in cui è incorsa la Corte d'appello, che invece si è attenu-ta a principi di carattere generale del diritto civile, quale quello relativoall'onere della prova, quello della forza vincolante del contratto (il Discipli-nare), nonché, in tema di pubblici appalti, al principio della tempestivaiscrizione delle riserve espresso sia dall'art. 31, comma 2, del D.M. n. 145del 2000 che dall'art 191 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, riserve chedevono essere iscritte contestualmente o immediatamente dopo l'insor-genza dell'evento lesivo, percepibile con la normale diligenza (Cass. n.14522 del 24/05/2024; n. 27451 del 20/09/202)9.- Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositi- P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltre al-le spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di leg-Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàcorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pariNumero registro generale 6910/2024Numero sezionale 679/2026Numero di raccolta generale 15883/2026Data pubblicazione 23/05/2026a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il PresidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 15883/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris