Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16255/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la seconda dallo stesso avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] pec;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliati presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale sonorappresentati e difesi, giusta procura allegata al controricorso, conindicazione dell’indirizzo pec;- controricorrenti -Numero registro generale 12184/2024Numero sezionale 2060/2025Numero di raccolta generale 16255/2026Data pubblicazione 25/05/2026per la revocazione della sentenza della CORTE DI CASSAZIONE n.33232/2023, pubblicata il 14/11/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso notificato il 29 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per revocazione,affidandolo a due motivi, della sentenza di questa Corte n. 33232/2023con cui è stato respinto il loro ricorso per cassazione avverso lasentenza della Corte d’appello di Bari n.1457/2021 che aveva rigettatola loro impugnazione della sentenza del Tribunale di Bari n. 3639/2018:con questa sentenza, il Tribunale, in accoglimento della domanda diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in rigetto della loro domandariconvenzionale, aveva accertato l'illegittimità delle opere da lororealizzate, esclusa l'unità di condizionamento installata sul lastricosolare, per la quale vi era stata rinuncia alla domanda, condannandoliin solido al ripristino dello stato dei luoghi mediante l'esecuzione deilavori descritti nella relazione integrativa del c.t. ing.

Quagliariello eall'eliminazione del cancello su vicolo Corsioli, oltre alle spese.I controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito con controricorso.2.

In data 7/9/2024, il Consigliere delegato ha depositatoproposta di definizione accelerata per essere il ricorso manifestamenteinammissibile.In data 21/10/24 i ricorrenti hanno chiesto la decisione; quindi,fissata la trattazione in camera di consiglio per l’odierna adunanza,hanno depositato memoria illustrativa.La trattazione della causa è stata fissata all’odierna adunanza, incamera di consiglio.Ric. 2024 n. 12184 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -2-Numero registro generale 12184/2024Numero sezionale 2060/2025Numero di raccolta generale 16255/2026Data pubblicazione 25/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, articolato in riferimento al n. 4del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] eMichaela Bernasconi hanno individuato un errore di fatto ex art. 395comma 1 n. 4) cod. proc. civ. perché questa Corte avrebbe «omessodi scrutinare i ben esplicitati motivi del ricorso per cassazione comeindicati in dettaglio» (così in ricorso).

Di seguito, i ricorrenti hannoriportato i motivi del ricorso per cassazione avverso la sentenza dellaCorte d’appello di Bari.1.1.

Il motivo è evidentemente inammissibile in quanto si risolvenella denuncia di un errore non di fatto, ma di giudizio.1.1.1.

In particolare, nella sentenza impugnata, questa Corte harigettato il primo motivo, con cui i ricorrenti avevano lamentato, inrelazione all'art. 360 comma primo n. 4) cod. proc. civ., la violazionedegli articoli 111 comma IV della Costituzione e degli articoli 132 cod.proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., la nullità della sentenzaimpugnata per motivazione inesistente o meramente apparente: harimarcato, sul punto (oltre ad aver evidenziato che le censure eranostate essenzialmente rivolte alla sentenza di primo grado), che lasentenza della Corte d'Appello di Bari «non presenta una motivazioneinesistente, in quanto ha motivato compiutamente in ordine allaritenuta illecita annessione alle proprietà esclusive dei ricorrenti,pacificamente realizzata mediante l'apposizione di un muro nell'atriocomune al quale si accede dal cortile di via Venezia n. 33 che ha inibitoagli originari attori l'uso della scala a chiocciola e del corridoio chepermetteva di raggiungere la rampa di scale del fabbricato che arrivavasu vicolo Corsioli, e mediante la sostituzione del cancello preesistentesu vicolo Corsioli n. 17 con chiavi poste nell'esclusiva lorodisponibilità».Ric. 2024 n. 12184 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -3-Numero registro generale 12184/2024Numero sezionale 2060/2025Numero di raccolta generale 16255/2026Data pubblicazione 25/05/20261.1.2.

Ha, quindi, ritenuto inammissibile il secondo motivo, concui i ricorrenti avevano lamentato, in relazione all'art. 360 commaprimo n. 3) cod. proc. civ., la violazione dell'art. 111 commi I e II dellaCostituzione per difetto di contraddittorio tra le parti, rilevando chel’accoglimento delle difese di una dei contendenti non identifica unaviolazione del contraddittorio.1.1.3.

Questa Corte ha, pure, ritenuto inammissibili il terzomotivo, con cui è stata denunciata, in relazione all'art. 360 commaprimo n. 3) cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.61 comma primo cod. proc. civ., dell'art. 112 e dell'art. 113 comma Icod. proc. civ., per avere il giudice di primo grado, la cui sentenza èstata poi confermata in appello, «delegato a un c.t.u.» la formulazionedel giudizio a lui riservato della natura comune o individuale degli spaziannessi alla loro proprietà individuale, con conseguente nullità dellestatuizioni basate su quel giudizio e il quarto motivo, con cui è stataprospettata, sempre in relazione al n. 3), la violazione e falsaapplicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., dell'art. 115 cod. proc. civ.,dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 194 cod. proc. civ., per avere assuntocome decisivo «un elaborato peritale commissionato e reso (attraversocomplesse valutazioni di diritto) non su fatti secondari ma su fatticostitutivi dei diritti fatti valere con la domanda attorea» (così inricorso).1.1.4.

Sul punto, il Collegio ha evidenziato che entrambe lecensure non si confrontavano con la motivazione addotta dalla Corted'Appello di Bari, riportando le pagine in cui è stata compiutamente edautonomamente resa una motivazione in ordine alla riconosciutaproprietà comune degli spazi illecitamente annessi alle unità abitativedei ricorrenti, basandosi anzitutto sugli atti di acquisto delle parti esull'atto di provenienza delle proprietà delle parti (atto di divisione del1953), sulle planimetrie allegate, sugli atti pubblici e sugli altriRic. 2024 n. 12184 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -4-Numero registro generale 12184/2024Numero sezionale 2060/2025Numero di raccolta generale 16255/2026Data pubblicazione 25/05/2026documenti prodotti, e poi anche sulla relazione integrativa del c.t.u.ing.

Quagliariello del 19/12/2016, per la parte relativa allarappresentazione anche grafica del complesso stato dei luoghi.1.1.5.

Ugualmente inammissibile è stato giudicato il quintomotivo con cui è stata lamentata, in relazione all'art. 360 comma primon. 3) cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697cod. civ., dell'art. 2712 cod. civ. e dell'art. 115 comma I cod. proc. civ.,per non avere rigettato le domande di [OSCURATO:PERSONA] e Di BariMargherita in assenza di prova dei fatti posti a base delle preteseazionate e in presenza della mancata contestazione da parte degli attoridella rappresentazione dei fatti e dei documenti costituita dalle difesea confutazione e dalle produzioni documentali e fotografiche deiconvenuti.In particolare, è stata analiticamente e chiaramente riportata lagiurisprudenza consolidata di questa Corte sulla configurabilità di unacensura ammissibile per la violazione degli art. 2697 cod. civ. soltantose si denunci l’inversione dell’onere probatorio ed è stato precisatol’ambito di operatività degli art. 2712 cod. civ. e 115 comma I cod.proc. civ., erroneamente sovrapposta nella prospettazione enell’argomentazione del relativo motivo.1.1.6.

Quindi, questa Corte ha rigettato il sesto motivo, con cui iricorrenti hanno denunciato, in relazione all'art. 360 comma primo n.4) cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod.proc. civ.

«per omessa valutazione delle prove documentali prodottenon supportata da un iter motivazionale logico e coerente con glielementi invece utilizzati ai fini del decidere» e, per altro profilo, inrelazione all'art. 360, comma primo, n. 3) cod. proc. civ., la violazionee falsa applicazione degli articoli 112, 115 e 116 cod. proc. civ. e lanullità della sentenza per ultrapetizione, per avere statuito in ordine adun'illecita collocazione dei tubi serventi l'impianto autorizzato diRic. 2024 n. 12184 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -5-Numero registro generale 12184/2024Numero sezionale 2060/2025Numero di raccolta generale 16255/2026Data pubblicazione 25/05/2026condizionamento e in ordine ad un conseguente danno al decorodell'immobile, laddove l'allegazione della citazione introduttiva avrebbeinvece denunciato «il diverso fatto dell'illecita collocazione su muri diesclusiva proprietà degli attori di tubazioni di grosso diametro e dicolore grigio che dal lastrico solare scendevano su vicolo Corsioli».

Sulmotivo, la Corte ha evidenziato, quanto al primo profilo di censura, chela decisione impugnata è stata fondata sulle risultanze fotografiche egli accertamenti della c.t.u. e che non può essere richiesta, in sede dilegittimità, una diversa valutazione del materiale istruttorio; quantoalla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. nella interpretazione dellarinuncia, ha rimarcato che nel primo periodo di pagina 5 la sentenzaimpugnata aveva riportato integralmente la rinuncia formalizzata daGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel verbale di avvio delleoperazioni peritali del 29/2/2012 come specificamente riferita alla«installazione delle unità tecniche esterne sul lastrico solare nonchéalla connessa violazione inerente il decoro architettonico» nonché «allarelativa domanda spiegata in atti», ma con espressa esclusione delle«contestazioni inerenti le tubazioni relative alle predette unità correntia vista lungo le murature esterne del fabbricato»; ha aggiunto, indiritto, che la denuncia di violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.soltanto apparentemente era stata formulata in riferimento a un viziodi «violazione o falsa applicazione di norme di diritto», ma in realtàconsisteva nella denuncia di «un errore di fatto»; come tale, questovizio avrebbe dovuto invece essere fatto valere attraverso il correttoparadigma normativo del vizio motivazionale e, dunque, nei limiticonsentiti dall'art. 360 cod. proc. civ., comma I, n. 5, ma ciò non erastato fatto.1.1.7.

Ancora, questa Corte ha ritenuto pure inammissibile ilsettimo motivo, con cui i ricorrenti avevano denunciato, in relazioneall'art. 360 comma primo n. 4) cod. proc. civ., la violazione e falsaRic. 2024 n. 12184 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -6-Numero registro generale 12184/2024Numero sezionale 2060/2025Numero di raccolta generale 16255/2026Data pubblicazione 25/05/2026applicazione dell'art. 2712 cod. civ., per non avere preso atto che ladocumentazione fotografica da loro depositata in ordine allo statooriginariamente fatiscente dell'immobile non era mai stata contestatada [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quanto alla sua conformitàai fatti ed alle cose rappresentate: sul punto ha rilevato, ancora unavolta, che la diversa valutazione delle risultanze istruttorie è preclusain sede di legittimità.1.1.8.

Pure inammissibile è stato giudicato l’ottavo motivo, concui è stata prospettato, in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) cod.proc. civ., l’omesso esame dei fatti, decisivi per il giudizio diinfondatezza delle avverse domande, elencati con le lettere A, B e Cdelle pagine 27 e 28 del ricorso: sul punto, ha innanzitutto rilevato chenon è stato precisato dove i fatti non considerati sarebbero statisottoposti alla discussione delle parti e che, in ogni caso, la miriade difatti elencati come non esaminati era di per sé dimostrativa della loronon decisività se singolarmente considerati; quindi, ha rimarcatol’inammissibilità per doppia conforme, ex art. 348 bis V comma, nellaformulazione applicabile ratione temporis perché ha sottolineato che«in realtà nell'impianto motivazionale la sentenza di secondo grado,pur escludendo la natura pubblica del cortile chiuso dal cancello suvicolo Corsioli n. 17 e riconoscendone la comproprietà privata, e purprocedendo ad un autonomo accertamento sulla natura dei diritti realirelativi agli spazi contesi sulla base degli atti di acquisto delle parti edell'atto di provenienza rappresentato dall'atto di divisione del 1953, enon ad un rinvio alle motivazioni giuridiche addotte in primo grado dalc.t.u. ing.

Quagliariello e riprese pedissequamente dal giudice di primogrado, nella sostanza ha ripercorso lo stesso iter motivazionale seguitodal Tribunale di Bari, confermandone pienamente le statuizioni».1.1.9.

Infine, questa Corte ha rigettato l’ultimo motivo,concernente le spese, articolato in riferimento al n. 3 quale violazioneRic. 2024 n. 12184 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -7-Numero registro generale 12184/2024Numero sezionale 2060/2025Numero di raccolta generale 16255/2026Data pubblicazione 25/05/2026degli art. 91 e 92 cod. proc. civ., rimarcando che l’imposizione a caricodei ricorrenti si giustificava secondo il principio di soccombenza erilevando in ogni caso la correttezza del comportamento processualedegli attori, per aver rinunciato ad una domanda «prima degliaccertamenti peritali ad alcune limitatissime domande, determinatadalla sopravvenuta conoscenza di una deliberazione assembleare».1.2.

Come risulta evidente dai punti essenziali qui riportati, lamotivazione della sentenza di questa Corte qui impugnata èdettagliatissima e analitica, caratterizzata da più rationes decidendi perciascuna censura.L'impugnazione per revocazione delle sentenze della Cortedi cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella letturadegli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presupponel'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto,emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa;pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma I, n.4, cod. proc. civ., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorsoil giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi diricorso; deve escludersi, invece, il vizio revocatorio tutte le volte chela pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se conmotivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delleargomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in talcaso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettivaimmediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione einterpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio(Cass. Sez. 2, n. 16297 del 17/06/2025; Cass., Sez.

Un., n. 31032 del27/11/2019).Con il loro ricorso per revocazione, i ricorrenti hanno nuovamentechiesto a questa Corte, inammissibilmente, una rivalutazione in fatto ein diritto dei motivi posti a fondamento del loro ricorso.Ric. 2024 n. 12184 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -8-Numero registro generale 12184/2024Numero sezionale 2060/2025Numero di raccolta generale 16255/2026Data pubblicazione 25/05/20261.3.

A ciò si aggiunga che le Sezioni unite di questa Corte hannopure chiaramente statuito che, in tema di revocazione delle pronuncedella Corte di cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4,cod. proc. civ.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causache abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di unfatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti dicausa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbiacostituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernerel'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteridell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del soloraffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essereessenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudiziodi cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte(Sez.

U, n. 20013 del 19/07/2024).[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno, invece, con ilricorso in esame, lamentato «l’omesso esame della denuncia di difettodi motivazione», sebbene la Corte abbia invece rilevatol’inammissibilità del motivo rilevando la piena sufficienza dellamotivazione della sentenza impugnata: in tal senso è statoinammissibilmente denunciato un errore di giudizio che vizierebbe lapronuncia di inammissibilità della censura.Ugualmente, hanno lamentato che sia stata ravvisataerroneamente la doppia conformità, sebbene la motivazione resa insecondo grado fosse stata diversa: ancora una volta il motivo denunciaun errore di giudizio, perché questa Corte, scrutinando l’ottavo motivo,ha ampiamente motivato, come qui riportato al punto 1.1.8., sullasussistenza di una motivazione conforme.2.

Pure inammissibile è il secondo motivo, con cui i ricorrentihanno sostenuto l’erroneità in fatto della sentenza laddove, perrigettare il nono motivo, ha valorizzato la correttezza della condottaRic. 2024 n. 12184 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -9-Numero registro generale 12184/2024Numero sezionale 2060/2025Numero di raccolta generale 16255/2026Data pubblicazione 25/05/2026processuale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ritenendoerroneamente che la rinuncia fosse stata successiva alla conoscenza diuna delibera sopravvenuta che, invece, sarebbe anteriore.Ancora una volta l’errore prospettato non corrisponde ai requisitidi ammissibilità perché non ha i caratteri dell'evidenza assoluta edell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenzaimpugnata e gli atti di causa, non concerne soltanto gli atti interni algiudizio di cassazione e, soprattutto, non risulta essenziale e decisivoperché non incidente comunque sulla sussistenza della soccombenzae, perciò, sulla statuizione assunta in materia di spese.3.

Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alrimborso delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] eMargherita [OSCURATO:PERSONA], liquidate in dispositivo in relazione al valore.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata exart. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo la previsione delcomma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del terzo e delquarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., i ricorrenti devono esserecondannati al pagamento a favore dei controricorrenti di una sommaequitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonchéal pagamento di un’ulteriore somma, pure equitativamentedeterminata, a favore della Cassa delle ammende.Come evidenziato da Cass,.

Sez.

Un., 27-9-2023 n. 27433 eCass., Sez.

Un., 13-10-2023 n. 28540, l’art. 380 bis comma III cod.proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisionefinale, l’art. 96 comma III e IV cod. proc. civ., codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abusodel processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente chetrovi conferma nella decisione finale lascia presumere unaresponsabilità aggravata.Ric. 2024 n. 12184 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -10-Numero registro generale 12184/2024Numero sezionale 2060/2025Numero di raccolta generale 16255/2026Data pubblicazione 25/05/2026In considerazione dell’esito del ricorso, infine, ai sensi dell’art. 13co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] eMichaela Bernasconi al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] eMargherita [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge;condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ex art. 96comma III cod. proc. civ., al pagamento di euro 6.000,00 in favore diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed ex art. 96 comma IV cod.proc. civ., di ulteriori euro 4.000,00 in favore della Cassa delleammende.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte suprema di Cassazione dell’8 luglio 2025.La PresidenteMilena FalaschiRic. 2024 n. 12184 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -11-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la seconda dallo stesso avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] pec;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliati presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale sonorappresentati e difesi, giusta procura allegata al controricorso, conindicazione dell’indirizzo pec;- controricorrenti -Numero registro generale 12184/2024Numero sezionale 2060/2025Numero di raccolta generale 16255/2026Data pubblicazione 25/05/2026per la revocazione della sentenza della CORTE DI CASSAZIONE n.33232/2023, pubblicata il 14/11/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso notificato il 29 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per revocazione,affidandolo a due motivi, della sentenza di questa Corte n. 33232/2023con cui è stato respinto il loro ricorso per cassazione avverso lasentenza della Corte d’appello di Bari n.1457/2021 che aveva rigettatola loro impugnazione della sentenza del Tribunale di Bari n. 3639/2018:con questa sentenza, il Tribunale, in accoglimento della domanda diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in rigetto della loro domandariconvenzionale, aveva accertato l'illegittimità delle opere da lororealizzate, esclusa l'unità di condizionamento installata sul lastricosolare, per la quale vi era stata rinuncia alla domanda, condannandoliin solido al ripristino dello stato dei luoghi mediante l'esecuzione deilavori descritti nella relazione integrativa del c.t. ing. Quagliariello eall'eliminazione del cancello su vicolo Corsioli, oltre alle spese.I controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito con controricorso.2. In data 7/9/2024, il Consigliere delegato ha depositatoproposta di definizione accelerata per essere il ricorso manifestamenteinammissibile.In data 21/10/24 i ricorrenti hanno chiesto la decisione; quindi,fissata la trattazione in camera di consiglio per l’odierna adunanza,hanno depositato memoria illustrativa.La trattazione della causa è stata fissata all’odierna adunanza, incamera di consiglio.Ric. 2024 n. 12184 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -2-Numero registro generale 12184/2024Numero sezionale 2060/2025Numero di raccolta generale 16255/2026Data pubblicazione 25/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, articolato in riferimento al n. 4del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] eMichaela Bernasconi hanno individuato un errore di fatto ex art. 395comma 1 n. 4) cod. proc. civ. perché questa Corte avrebbe «omessodi scrutinare i ben esplicitati motivi del ricorso per cassazione comeindicati in dettaglio» (così in ricorso). Di seguito, i ricorrenti hannoriportato i motivi del ricorso per cassazione avverso la sentenza dellaCorte d’appello di Bari.1.1. Il motivo è evidentemente inammissibile in quanto si risolvenella denuncia di un errore non di fatto, ma di giudizio.1.1.1. In particolare, nella sentenza impugnata, questa Corte harigettato il primo motivo, con cui i ricorrenti avevano lamentato, inrelazione all'art. 360 comma primo n. 4) cod. proc. civ., la violazionedegli articoli 111 comma IV della Costituzione e degli articoli 132 cod.proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., la nullità della sentenzaimpugnata per motivazione inesistente o meramente apparente: harimarcato, sul punto (oltre ad aver evidenziato che le censure eranostate essenzialmente rivolte alla sentenza di primo grado), che lasentenza della Corte d'Appello di Bari «non presenta una motivazioneinesistente, in quanto ha motivato compiutamente in ordine allaritenuta illecita annessione alle proprietà esclusive dei ricorrenti,pacificamente realizzata mediante l'apposizione di un muro nell'atriocomune al quale si accede dal cortile di via Venezia n. 33 che ha inibitoagli originari attori l'uso della scala a chiocciola e del corridoio chepermetteva di raggiungere la rampa di scale del fabbricato che arrivavasu vicolo Corsioli, e mediante la sostituzione del cancello preesistentesu vicolo Corsioli n. 17 con chiavi poste nell'esclusiva lorodisponibilità».Ric. 2024 n. 12184 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -3-Numero registro generale 12184/2024Numero sezionale 2060/2025Numero di raccolta generale 16255/2026Data pubblicazione 25/05/20261.1.2. Ha, quindi, ritenuto inammissibile il secondo motivo, concui i ricorrenti avevano lamentato, in relazione all'art. 360 commaprimo n. 3) cod. proc. civ., la violazione dell'art. 111 commi I e II dellaCostituzione per difetto di contraddittorio tra le parti, rilevando chel’accoglimento delle difese di una dei contendenti non identifica unaviolazione del contraddittorio.1.1.3. Questa Corte ha, pure, ritenuto inammissibili il terzomotivo, con cui è stata denunciata, in relazione all'art. 360 commaprimo n. 3) cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.61 comma primo cod. proc. civ., dell'art. 112 e dell'art. 113 comma Icod. proc. civ., per avere il giudice di primo grado, la cui sentenza èstata poi confermata in appello, «delegato a un c.t.u.» la formulazionedel giudizio a lui riservato della natura comune o individuale degli spaziannessi alla loro proprietà individuale, con conseguente nullità dellestatuizioni basate su quel giudizio e il quarto motivo, con cui è stataprospettata, sempre in relazione al n. 3), la violazione e falsaapplicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., dell'art. 115 cod. proc. civ.,dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 194 cod. proc. civ., per avere assuntocome decisivo «un elaborato peritale commissionato e reso (attraversocomplesse valutazioni di diritto) non su fatti secondari ma su fatticostitutivi dei diritti fatti valere con la domanda attorea» (così inricorso).1.1.4. Sul punto, il Collegio ha evidenziato che entrambe lecensure non si confrontavano con la motivazione addotta dalla Corted'Appello di Bari, riportando le pagine in cui è stata compiutamente edautonomamente resa una motivazione in ordine alla riconosciutaproprietà comune degli spazi illecitamente annessi alle unità abitativedei ricorrenti, basandosi anzitutto sugli atti di acquisto delle parti esull'atto di provenienza delle proprietà delle parti (atto di divisione del1953), sulle planimetrie allegate, sugli atti pubblici e sugli altriRic. 2024 n. 12184 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -4-Numero registro generale 12184/2024Numero sezionale 2060/2025Numero di raccolta generale 16255/2026Data pubblicazione 25/05/2026documenti prodotti, e poi anche sulla relazione integrativa del c.t.u.ing. Quagliariello del 19/12/2016, per la parte relativa allarappresentazione anche grafica del complesso stato dei luoghi.1.1.5. Ugualmente inammissibile è stato giudicato il quintomotivo con cui è stata lamentata, in relazione all'art. 360 comma primon. 3) cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697cod. civ., dell'art. 2712 cod. civ. e dell'art. 115 comma I cod. proc. civ.,per non avere rigettato le domande di [OSCURATO:PERSONA] e Di BariMargherita in assenza di prova dei fatti posti a base delle preteseazionate e in presenza della mancata contestazione da parte degli attoridella rappresentazione dei fatti e dei documenti costituita dalle difesea confutazione e dalle produzioni documentali e fotografiche deiconvenuti.In particolare, è stata analiticamente e chiaramente riportata lagiurisprudenza consolidata di questa Corte sulla configurabilità di unacensura ammissibile per la violazione degli art. 2697 cod. civ. soltantose si denunci l’inversione dell’onere probatorio ed è stato precisatol’ambito di operatività degli art. 2712 cod. civ. e 115 comma I cod.proc. civ., erroneamente sovrapposta nella prospettazione enell’argomentazione del relativo motivo.1.1.6. Quindi, questa Corte ha rigettato il sesto motivo, con cui iricorrenti hanno denunciato, in relazione all'art. 360 comma primo n.4) cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod.proc. civ. «per omessa valutazione delle prove documentali prodottenon supportata da un iter motivazionale logico e coerente con glielementi invece utilizzati ai fini del decidere» e, per altro profilo, inrelazione all'art. 360, comma primo, n. 3) cod. proc. civ., la violazionee falsa applicazione degli articoli 112, 115 e 116 cod. proc. civ. e lanullità della sentenza per ultrapetizione, per avere statuito in ordine adun'illecita collocazione dei tubi serventi l'impianto autorizzato diRic. 2024 n. 12184 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -5-Numero registro generale 12184/2024Numero sezionale 2060/2025Numero di raccolta generale 16255/2026Data pubblicazione 25/05/2026condizionamento e in ordine ad un conseguente danno al decorodell'immobile, laddove l'allegazione della citazione introduttiva avrebbeinvece denunciato «il diverso fatto dell'illecita collocazione su muri diesclusiva proprietà degli attori di tubazioni di grosso diametro e dicolore grigio che dal lastrico solare scendevano su vicolo Corsioli». Sulmotivo, la Corte ha evidenziato, quanto al primo profilo di censura, chela decisione impugnata è stata fondata sulle risultanze fotografiche egli accertamenti della c.t.u. e che non può essere richiesta, in sede dilegittimità, una diversa valutazione del materiale istruttorio; quantoalla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. nella interpretazione dellarinuncia, ha rimarcato che nel primo periodo di pagina 5 la sentenzaimpugnata aveva riportato integralmente la rinuncia formalizzata daGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel verbale di avvio delleoperazioni peritali del 29/2/2012 come specificamente riferita alla«installazione delle unità tecniche esterne sul lastrico solare nonchéalla connessa violazione inerente il decoro architettonico» nonché «allarelativa domanda spiegata in atti», ma con espressa esclusione delle«contestazioni inerenti le tubazioni relative alle predette unità correntia vista lungo le murature esterne del fabbricato»; ha aggiunto, indiritto, che la denuncia di violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.soltanto apparentemente era stata formulata in riferimento a un viziodi «violazione o falsa applicazione di norme di diritto», ma in realtàconsisteva nella denuncia di «un errore di fatto»; come tale, questovizio avrebbe dovuto invece essere fatto valere attraverso il correttoparadigma normativo del vizio motivazionale e, dunque, nei limiticonsentiti dall'art. 360 cod. proc. civ., comma I, n. 5, ma ciò non erastato fatto.1.1.7. Ancora, questa Corte ha ritenuto pure inammissibile ilsettimo motivo, con cui i ricorrenti avevano denunciato, in relazioneall'art. 360 comma primo n. 4) cod. proc. civ., la violazione e falsaRic. 2024 n. 12184 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -6-Numero registro generale 12184/2024Numero sezionale 2060/2025Numero di raccolta generale 16255/2026Data pubblicazione 25/05/2026applicazione dell'art. 2712 cod. civ., per non avere preso atto che ladocumentazione fotografica da loro depositata in ordine allo statooriginariamente fatiscente dell'immobile non era mai stata contestatada [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quanto alla sua conformitàai fatti ed alle cose rappresentate: sul punto ha rilevato, ancora unavolta, che la diversa valutazione delle risultanze istruttorie è preclusain sede di legittimità.1.1.8. Pure inammissibile è stato giudicato l’ottavo motivo, concui è stata prospettato, in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) cod.proc. civ., l’omesso esame dei fatti, decisivi per il giudizio diinfondatezza delle avverse domande, elencati con le lettere A, B e Cdelle pagine 27 e 28 del ricorso: sul punto, ha innanzitutto rilevato chenon è stato precisato dove i fatti non considerati sarebbero statisottoposti alla discussione delle parti e che, in ogni caso, la miriade difatti elencati come non esaminati era di per sé dimostrativa della loronon decisività se singolarmente considerati; quindi, ha rimarcatol’inammissibilità per doppia conforme, ex art. 348 bis V comma, nellaformulazione applicabile ratione temporis perché ha sottolineato che«in realtà nell'impianto motivazionale la sentenza di secondo grado,pur escludendo la natura pubblica del cortile chiuso dal cancello suvicolo Corsioli n. 17 e riconoscendone la comproprietà privata, e purprocedendo ad un autonomo accertamento sulla natura dei diritti realirelativi agli spazi contesi sulla base degli atti di acquisto delle parti edell'atto di provenienza rappresentato dall'atto di divisione del 1953, enon ad un rinvio alle motivazioni giuridiche addotte in primo grado dalc.t.u. ing. Quagliariello e riprese pedissequamente dal giudice di primogrado, nella sostanza ha ripercorso lo stesso iter motivazionale seguitodal Tribunale di Bari, confermandone pienamente le statuizioni».1.1.9. Infine, questa Corte ha rigettato l’ultimo motivo,concernente le spese, articolato in riferimento al n. 3 quale violazioneRic. 2024 n. 12184 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -7-Numero registro generale 12184/2024Numero sezionale 2060/2025Numero di raccolta generale 16255/2026Data pubblicazione 25/05/2026degli art. 91 e 92 cod. proc. civ., rimarcando che l’imposizione a caricodei ricorrenti si giustificava secondo il principio di soccombenza erilevando in ogni caso la correttezza del comportamento processualedegli attori, per aver rinunciato ad una domanda «prima degliaccertamenti peritali ad alcune limitatissime domande, determinatadalla sopravvenuta conoscenza di una deliberazione assembleare».1.2. Come risulta evidente dai punti essenziali qui riportati, lamotivazione della sentenza di questa Corte qui impugnata èdettagliatissima e analitica, caratterizzata da più rationes decidendi perciascuna censura.L'impugnazione per revocazione delle sentenze della Cortedi cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella letturadegli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presupponel'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto,emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa;pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma I, n.4, cod. proc. civ., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorsoil giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi diricorso; deve escludersi, invece, il vizio revocatorio tutte le volte chela pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se conmotivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delleargomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in talcaso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettivaimmediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione einterpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio(Cass. Sez. 2, n. 16297 del 17/06/2025; Cass., Sez. Un., n. 31032 del27/11/2019).Con il loro ricorso per revocazione, i ricorrenti hanno nuovamentechiesto a questa Corte, inammissibilmente, una rivalutazione in fatto ein diritto dei motivi posti a fondamento del loro ricorso.Ric. 2024 n. 12184 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -8-Numero registro generale 12184/2024Numero sezionale 2060/2025Numero di raccolta generale 16255/2026Data pubblicazione 25/05/20261.3. A ciò si aggiunga che le Sezioni unite di questa Corte hannopure chiaramente statuito che, in tema di revocazione delle pronuncedella Corte di cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4,cod. proc. civ.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causache abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di unfatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti dicausa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbiacostituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernerel'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteridell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del soloraffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essereessenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudiziodi cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte(Sez. U, n. 20013 del 19/07/2024).[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno, invece, con ilricorso in esame, lamentato «l’omesso esame della denuncia di difettodi motivazione», sebbene la Corte abbia invece rilevatol’inammissibilità del motivo rilevando la piena sufficienza dellamotivazione della sentenza impugnata: in tal senso è statoinammissibilmente denunciato un errore di giudizio che vizierebbe lapronuncia di inammissibilità della censura.Ugualmente, hanno lamentato che sia stata ravvisataerroneamente la doppia conformità, sebbene la motivazione resa insecondo grado fosse stata diversa: ancora una volta il motivo denunciaun errore di giudizio, perché questa Corte, scrutinando l’ottavo motivo,ha ampiamente motivato, come qui riportato al punto 1.1.8., sullasussistenza di una motivazione conforme.2. Pure inammissibile è il secondo motivo, con cui i ricorrentihanno sostenuto l’erroneità in fatto della sentenza laddove, perrigettare il nono motivo, ha valorizzato la correttezza della condottaRic. 2024 n. 12184 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -9-Numero registro generale 12184/2024Numero sezionale 2060/2025Numero di raccolta generale 16255/2026Data pubblicazione 25/05/2026processuale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ritenendoerroneamente che la rinuncia fosse stata successiva alla conoscenza diuna delibera sopravvenuta che, invece, sarebbe anteriore.Ancora una volta l’errore prospettato non corrisponde ai requisitidi ammissibilità perché non ha i caratteri dell'evidenza assoluta edell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenzaimpugnata e gli atti di causa, non concerne soltanto gli atti interni algiudizio di cassazione e, soprattutto, non risulta essenziale e decisivoperché non incidente comunque sulla sussistenza della soccombenzae, perciò, sulla statuizione assunta in materia di spese.3. Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alrimborso delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] eMargherita [OSCURATO:PERSONA], liquidate in dispositivo in relazione al valore.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata exart. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo la previsione delcomma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del terzo e delquarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., i ricorrenti devono esserecondannati al pagamento a favore dei controricorrenti di una sommaequitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonchéal pagamento di un’ulteriore somma, pure equitativamentedeterminata, a favore della Cassa delle ammende.Come evidenziato da Cass,. Sez. Un., 27-9-2023 n. 27433 eCass., Sez. Un., 13-10-2023 n. 28540, l’art. 380 bis comma III cod.proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisionefinale, l’art. 96 comma III e IV cod. proc. civ., codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abusodel processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente chetrovi conferma nella decisione finale lascia presumere unaresponsabilità aggravata.Ric. 2024 n. 12184 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -10-Numero registro generale 12184/2024Numero sezionale 2060/2025Numero di raccolta generale 16255/2026Data pubblicazione 25/05/2026In considerazione dell’esito del ricorso, infine, ai sensi dell’art. 13co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] eMichaela Bernasconi al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] eMargherita [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge;condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ex art. 96comma III cod. proc. civ., al pagamento di euro 6.000,00 in favore diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed ex art. 96 comma IV cod.proc. civ., di ulteriori euro 4.000,00 in favore della Cassa delleammende.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte suprema di Cassazione dell’8 luglio 2025.La PresidenteMilena FalaschiRic. 2024 n. 12184 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -11-
Sentenza Cassazione n. 16255/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris