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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26996/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza impugnata.

1. Rilevato l'unico motivo dedotto non rientra tra quelli consentiti perché del tutto privo dal necessario confronto critico con le argomentazioni spese dalla Corte territoriale, risolvendosi nel riprodurre i profili di censura qià adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giudici dal giudice di merito.

In particolare, la sentenza impugnata ha correttamente escluso la configurabilità della ipotesi della lieve entità di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1973, tenendo conto di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, valorizzando i numerosi precedenti penali, anche specifici, e le caratteristiche del coltello a serramanico e con una lama di centimetri 7 (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242; Sez. 1, n. 26636, del 19/03/2019, Fiandaca, Rv. 276195)

2. Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 6 giugno 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza impugnata. 1. Rilevato l'unico motivo dedotto non rientra tra quelli consentiti perché del tutto privo dal necessario confronto critico con le argomentazioni spese dalla Corte territoriale, risolvendosi nel riprodurre i profili di censura qià adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giudici dal giudice di merito. In particolare, la sentenza impugnata ha correttamente escluso la configurabilità della ipotesi della lieve entità di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1973, tenendo conto di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, valorizzando i numerosi precedenti penali, anche specifici, e le caratteristiche del coltello a serramanico e con una lama di centimetri 7 (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242; Sez. 1, n. 26636, del 19/03/2019, Fiandaca, Rv. 276195) 2. Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 giugno 20
Sentenza Cassazione n. 26996/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris