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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20769/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA (4 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto gli imputati dal delitto di cui al capo a) perchè il fatto non sussiste ed ha rideterminato la pena in ordine alle ulteriori imputazioni per i delitti di cui agli artt. 110, 624, 625, commi 2, 5 e 7 cod. pen. sub b), c), d) ed e); Letta la memoria depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con i quali i ricorrenti lamentano violazione di legge per omessa dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado a seguito del mancato avviso agli imputati delle facoltà di cui all'art. 519 cod. proc. pen. in conseguenza della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., sub specie dell'aver commesso il fatto su cose esistenti in pubblici uffici" in relazione ai capi d) ed e) dell'imputazione, in relazione all'art. 522 cod. proc. pen., sono manifestamente infondati perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, in quanto, "in tema di furto, la circostanza aggravante dell'essere il bene, oggetto di sottrazione, destinato a pubblico servizio o a pubblica utilità, ha natura valutativa e non autoevidente e può ritenersi contestata anche quando nell'imputazione si sia fatto ricorso a perifrasi che, di quella destinazione, siano univoca esemplificazione" (Sez. 5, n. 4767 del 21/05/2025, Torricelli, Rv. 287615 - 01; Sez. 5, n. 34061 del 28/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286937 - 01; Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024, Centamore, Rv. 286943 - 01; Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 - 01); sicché, nel caso in esame, l'esplicitazione dell'essere i beni oggetto di furto esisitenti nella Biblioteca comunale di Caltanissetta e nel locale Conservatorio, già contenuta nei rispettivi capi d'imputazione, non rendeva necessaria alcuna contestazione suppletiva (Sez.

U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 - 01); Considerato che la censura di improcedibilità per difetto di querela, proposta da [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivo, da [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo e da [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivo, resta assorbita nelle superiori considerazioni, trattandosi di reati procedibili ex officio (V.

Sez. 3, n. 13132 del 27/02/2025, Nicolicchio, Rv. 287789 - 01); 2—s Considerato che il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con i quali i ricorrenti denunciano la violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità per illegittima acquisizione della pen-drive, contenente la riproduzione delle immagini ritratte dal circuito di videosorveglianza, dell'annotazione di PG del 14 giugno 2020 e della relazione tecnica dattiloscopica, sono reiterativi di censure incensurabilmente disattese e sono, comunque, generici: premessa la natura documentale della riproduzione delle videoriprese (Sez. 5, n. 31831 del 06/10/2020, Daniele, Rv. 279776 - 01), che esclude la necessità di qualsivoglia consenso, la sentenza impugnata ha dato atto di come al riconoscimento degli imputati si sia pervenuti mediante conoscenza diretta dell'operante di PG, con conseguente irrilevanza della relazione di servizio.

Quanto alla consulenza dattiloscopica, i ricorrenti si limitano a contestarne l'utilizzabilità, senza argomentare in ordine ad una esplicita opposizione all'acquisizione documentale (Sez. 5, n. 29678 del 17/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288533 - 01); Considerato che il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si denuncia l'illogicità e l'apparenza della motivazione in relazione al giudizio di colpevolezza, sono indeducibili perchè fondati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); Ritenuto che il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA] e il sesto motivo di [OSCURATO:PERSONA], con i quali i ricorrenti denunciano omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati, in presenza (si vedano rispettivamente pagg. 3, 5, 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio, affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; 2Considerato che il settimo motivo di [OSCURATO:PERSONA] e il quarto motivo di [OSCURATO:PERSONA], con cui i ricorrenti deducono motivazione apparente e illogica circa l'eccessività dell'aumento di pena per continuazione, nonchè l'ottavo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui il ricorrente lamenta l'incremento sanzionatorio disposto all'esito del riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati accertati con sentenza del Tribunale di Marsala, divenuta definitiva il 04/12/2020, sono manifestamente infondati: i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene: in siffatta prospettiva, l'onere argomentativo è stato implicitamente assolto (si vedano, in particolare, pagg. 3, 4, 5, 7 della sentenza impugnata), in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l'esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base e alla violazione più grave, individuata - quanto a [OSCURATO:PERSONA] - dai giudici del merito in quella applicata per il reato già giudicato; Considerato che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui egli lamenta carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità del fatto ex art. 62 n. 4 cod. pen. è generico ed assertivo, limitandosi il ricorrente a dissentire rispetto alla valutazione resa dalla Corte di merito (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); Ritenuto che il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui il ricorrente denuncia l'assenza di motivazione in relazione al riconoscimento della contestata recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato: il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa siaindicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; disamina puntualmente resa nella sentenza impugnata; Considerato che il sesto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il settimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, sono generici poiché non evidenziano profili di irragionevolezza, alla luce del principio per cui, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, anche a seguito della disciplina introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il diniego della sostituzione non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati dall'art.133 cod. pen., ma può essere giustificato anche dalla sola valorizzazione di quello che, tra di essi, sia ritenuto ostativo all'efficacia rieducativa della pena sostitutiva (Sez. 5, n. 4530 del 27/11/2025, dep. 2026, D., Rv. 289450 - 01), come reso evidente nel caso in esame dall'esito del giudizio prognostico negativo formulato dalla Corte di merito (fol1.3 e 7 sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA (4 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto gli imputati dal delitto di cui al capo a) perchè il fatto non sussiste ed ha rideterminato la pena in ordine alle ulteriori imputazioni per i delitti di cui agli artt. 110, 624, 625, commi 2, 5 e 7 cod. pen. sub b), c), d) ed e); Letta la memoria depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con i quali i ricorrenti lamentano violazione di legge per omessa dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado a seguito del mancato avviso agli imputati delle facoltà di cui all'art. 519 cod. proc. pen. in conseguenza della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., sub specie dell'aver commesso il fatto su cose esistenti in pubblici uffici" in relazione ai capi d) ed e) dell'imputazione, in relazione all'art. 522 cod. proc. pen., sono manifestamente infondati perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, in quanto, "in tema di furto, la circostanza aggravante dell'essere il bene, oggetto di sottrazione, destinato a pubblico servizio o a pubblica utilità, ha natura valutativa e non autoevidente e può ritenersi contestata anche quando nell'imputazione si sia fatto ricorso a perifrasi che, di quella destinazione, siano univoca esemplificazione" (Sez. 5, n. 4767 del 21/05/2025, Torricelli, Rv. 287615 - 01; Sez. 5, n. 34061 del 28/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286937 - 01; Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024, Centamore, Rv. 286943 - 01; Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 - 01); sicché, nel caso in esame, l'esplicitazione dell'essere i beni oggetto di furto esisitenti nella Biblioteca comunale di Caltanissetta e nel locale Conservatorio, già contenuta nei rispettivi capi d'imputazione, non rendeva necessaria alcuna contestazione suppletiva (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 - 01); Considerato che la censura di improcedibilità per difetto di querela, proposta da [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivo, da [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo e da [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivo, resta assorbita nelle superiori considerazioni, trattandosi di reati procedibili ex officio (V. Sez. 3, n. 13132 del 27/02/2025, Nicolicchio, Rv. 287789 - 01); 2—s Considerato che il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con i quali i ricorrenti denunciano la violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità per illegittima acquisizione della pen-drive, contenente la riproduzione delle immagini ritratte dal circuito di videosorveglianza, dell'annotazione di PG del 14 giugno 2020 e della relazione tecnica dattiloscopica, sono reiterativi di censure incensurabilmente disattese e sono, comunque, generici: premessa la natura documentale della riproduzione delle videoriprese (Sez. 5, n. 31831 del 06/10/2020, Daniele, Rv. 279776 - 01), che esclude la necessità di qualsivoglia consenso, la sentenza impugnata ha dato atto di come al riconoscimento degli imputati si sia pervenuti mediante conoscenza diretta dell'operante di PG, con conseguente irrilevanza della relazione di servizio. Quanto alla consulenza dattiloscopica, i ricorrenti si limitano a contestarne l'utilizzabilità, senza argomentare in ordine ad una esplicita opposizione all'acquisizione documentale (Sez. 5, n. 29678 del 17/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288533 - 01); Considerato che il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si denuncia l'illogicità e l'apparenza della motivazione in relazione al giudizio di colpevolezza, sono indeducibili perchè fondati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); Ritenuto che il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA] e il sesto motivo di [OSCURATO:PERSONA], con i quali i ricorrenti denunciano omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati, in presenza (si vedano rispettivamente pagg. 3, 5, 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio, affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; 2Considerato che il settimo motivo di [OSCURATO:PERSONA] e il quarto motivo di [OSCURATO:PERSONA], con cui i ricorrenti deducono motivazione apparente e illogica circa l'eccessività dell'aumento di pena per continuazione, nonchè l'ottavo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui il ricorrente lamenta l'incremento sanzionatorio disposto all'esito del riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati accertati con sentenza del Tribunale di Marsala, divenuta definitiva il 04/12/2020, sono manifestamente infondati: i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene: in siffatta prospettiva, l'onere argomentativo è stato implicitamente assolto (si vedano, in particolare, pagg. 3, 4, 5, 7 della sentenza impugnata), in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l'esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base e alla violazione più grave, individuata - quanto a [OSCURATO:PERSONA] - dai giudici del merito in quella applicata per il reato già giudicato; Considerato che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui egli lamenta carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità del fatto ex art. 62 n. 4 cod. pen. è generico ed assertivo, limitandosi il ricorrente a dissentire rispetto alla valutazione resa dalla Corte di merito (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); Ritenuto che il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui il ricorrente denuncia l'assenza di motivazione in relazione al riconoscimento della contestata recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato: il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa siaindicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; disamina puntualmente resa nella sentenza impugnata; Considerato che il sesto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il settimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, sono generici poiché non evidenziano profili di irragionevolezza, alla luce del principio per cui, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, anche a seguito della disciplina introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il diniego della sostituzione non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati dall'art.133 cod. pen., ma può essere giustificato anche dalla sola valorizzazione di quello che, tra di essi, sia ritenuto ostativo all'efficacia rieducativa della pena sostitutiva (Sez. 5, n. 4530 del 27/11/2025, dep. 2026, D., Rv. 289450 - 01), come reso evidente nel caso in esame dall'esito del giudizio prognostico negativo formulato dalla Corte di merito (fol1.3 e 7 sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. 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