CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25880/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05ZAV04) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Milano, con cui l'imputato ha concordato la pena con il pubblico ministero per il reato di cui agli artt. 110, 582, 585 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e contesta la correttezza della motivazione in relazione agli artt. 133 e 69, cod. pen., è indeducibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; a norma dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., invero, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0