CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 luglio 2023
Cassazione n. 18057/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Trento rigettava la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avvero l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato associativo contestato al capo b) dell'imputazione provvisoria. Argomenta che il Tribunale aveva ritenuto sussistente la gravità indiziaria con motivazione generica, effettuando una semplice elencazione degli elementi strutturali dell'associazione sul piano astratto, senza adeguatamente riscontrarli sul piano concreto; deduce, poi, di non volere contestare in questa sede l'esistenza dell'associazione ma il profilo dell'attribuibilità del ruolo di partecipe del Pellumbi, lamentando, quindi, che non era stato spiegato, con argomentazioni logiche, quali fossero gli elementi dai quali emergeva che il predetto avesse la consapevolezza che il proprio apporto si inserisse nell'attività del sodalizio criminoso; neppure era sufficiente il richiamo ai due reati-fine contestati per dimostrare l'affectio societatis. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo B24 dell'imputazione provvisoria (cessione in concorso di 19 Kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana in favore di Sulejmani e Besar). Argomenta che la valutazione del Tribunale si era basata sul contenuto di alcune intercettazioni ambientali dalle quali emergeva che il Pellumbi avrebbe raggiunto l'acquirente Sulejmani la sera del 21.9.2023 per ritirare denaro per una fornitura di stupefacente; era, però, incomprensibile la motivazione con riferimento alle circostanze in base alle quali era stato evinto che vi sarebbe stato un rinvio della fornitura dello stupefacente. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono inammissibili.2. Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017, dep.20/03/2018, Rv.272687). La valutazione allo stato degli atti in ordine alla "colpevolezza" dell'indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l'adozione di un provvedimento de liberiate, deve, quindi, condurre non all'unica ricostruzione dei fatti che induca, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell'incolpato, ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi. La valutazione della "prova" in sede cautelare rispetto a quella nel giudizio di cognizione si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capacità dimostrativa del materiale acquisito, ma proprio per l'aspetto di provvisorietà del compendio indiziarlo che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà essere arricchito (Sez.1, n 13980 del 13/02/2015, Rv. 262300 - 01). Ed è stato precisato che, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, comma primo bis, cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) rlichiama espressamente il terzo e il quarto comma dell'art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli Indizi: ne consegue che essi, in sede di giudizio de libertate, non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.- che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi- come si desume dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma secondo dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (Sez.4, n.37878 del 06/07/2007, Rv.237475; Sez.5, n.36079 del 05/06/2012,Rv.253511; Sez.6, n.7793 del 05/02/2013, Rv.255053; Sez.4, n.18589 del 14/02/2013, Rv.255928; Sez.2, n.26764 del 15/03/2013, Rv.256731; Sez.4, n.22345 del 15/05/2014, Rv.261963; Sez.4, n.53369 del 09/11/2016, IRv.268683; Sez.4, n.6660 del 24/01/2017, Rv.269179; Sez.2, n.22968 del 08/03/2017, Rv.270172). 3. Va, poi, evidenziato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Rv.265244). La funzione di legittimità è, quindi, limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262). 4. Nella specie, il Tribunale riteneva sussistente la gravità indiziaria in ordine al contestato reato associativo, evidenziando che le complessive risultanze probatorie (intercettazioni, attività di monitoraggio) comprovavano plurimi elementi fattuali dimostrativi dell'esistenza di una associazione finalizzata al narcotraffico, operante sul territorio trentino, ed il consapevole ruolo partecipativo di [OSCURATO:PERSONA] , quale collaboratore di Idrizi l'Iene!, stabile fornitore del sodalizio criminoso, e corriere adibito ad effettuare il trasporto e le consegne dello stupefacente del tipo cocaina e marijuana in favore di [OSCURATO:PERSONA], elemento di vertice dell'associazione criminosa. In particolare, venivano valorizzati i seguenti elementi di fatto, comprovanti l'operativo e consapevole contributo del ricorrente all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione: il ricorrente operava in abbinamento e collaborando con Idrizi, soggetto facente parte del sodalizio; egli risultava inserito in consolidati meccanismi implicanti la collaborazione tra vari soggetti, ciascuno con distinti e funzionali ruoli finalizzati alla distribuzione dello stupefacente sul territorio trentino; la distribuzione dello stupefacente veniva effettuata dal Pellumbi in favore di soggetto apicale del gruppo criminoso; gravità indiziaria in ordine alla commissione dei contestati reati- fine di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 . Tali elementi, complessivamente valutati, comprovavano lo stabile inserimento del ricorrente nell'associazione, l'apporto funzionale al sodalizio criminoso e l'adesione al programma delittuoso dell'associazione.La valutazione, sorretta da articolata, congrua e non manifestamente illogica motivazione, è insindacabile in fatto ed è corretta in diritto. Va osservato che per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione in un dato momento storico (Sez.3,n.22124 del 29/04/2015, Rv. 263662 - 01; Sez.4,n.51716 del 16/10/2013, Rv. 257905 - 01); è, quindi, indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez.6, n.34563 del 17/07/2019, Rv. 276692 -01). Va, inoltre, ricordato che il doto del delitto di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delittuoso in modo stabile e permanente (Sez.1, n.30463 del 07/07/2011, Rv.251012). A fronte di un adeguato e corretto percorso argomentativo, le censure proposte sono orientate a sollecitare in fatto una rivalutazione delle risultanze probatorie, preclusa in sede di legittimità. 5. Quanto al reato ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 contestato al capo B24, il Tribunale riteneva sussistente la gravità indiziaria, con argomentazioni congrue e logiche ed in aderenza alle risultanze istruttorie (intercettazioni ambientali, perquisizioni domiciliare, sequestro dello stupefacente), rimarcando come la consegna dello stupefacente - 19 Kg di marijuana - in favore di Sulejmani‘ veniva in un primo momento rinviata e poi effettivamente realizzata in data 28.9.2021. Il ricorrente, senza neppure confrontarsi con le articolate argomentazioni del Tribunale, propone censure meramente contestative ed orientate una rivalutazione del compendio probatorio. 6. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle