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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 18356/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13890/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE e rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA - SEZ.DIST.SALERNO n. 696/2013 depositata il 27/11/2013, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato un avviso di rettifica e liquidazione relativo ai valori dei di alcuni terreni siti nel comune di Atripada e di Avellino, oggetto della dichiarazione di successione, presentata in data 18 ottobre 2008, all’esito del decesso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, in accoglimento del ricorso, ha stabilito in euro 17.865,00 il valore dei beni in esame. 3.All’esito dell’appello dell’Amministrazione, il valore è stato rideterminato: per i terreni ubicati in Avellino, in euro 50,00 per quello di cui al foglio 14, numero 00198, e in euro 40,00 al mq per quello di cui al foglio 14, numero 00172; per i terreni ubicati in Atripada in euro 10,00 al mq. 4.Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti.

5. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate. 6.[OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso ed al mandato conferitole dagli altri ricorrenti.

Per questi ultimi è subentrato un nuovo difensore.

7. F issata l'adunanza camerale del l’8 giugno 202 3 , la causa è stata trattata in camera di consiglio, che si è svolta con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 140bis disp.att.cod.proc.civ., in virtù di provvedimento del Presidente del collegio.

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 342 cod.proc.civ. e 53 d.lgs. n. 546 del 1992, essendosi il giudice di secondo grado pronunciato su un appello inammissibile per l’assoluta genericità delle doglianze rivolte alla sentenza di primo grado.

Il motivo è infondato, atteso che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui il ricorso inappello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione" e non già "nuovi motivi", atteso il carattere devolutivo pienodell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito(così Cass., Sez. 5, 29 febbraio 2012, n. 3064, Cass., Sez. 5, 28 febbraio 2011, n. 4784, Cass., Sez. 5, 16 giugno 2006, n. 14031).

Cass., Sez. 5, 27 maggio 2016, n. 11001 ha anche affermato che la Corte di cassazione « non è legittimata a sostituirsi alla commissione tributaria regionale negli apprezzamenti di fatto circa la sussistenza del requisito di specificità dei motivi di appello».

2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n.4, cod.proc.civ., degli artt. 2697, 2699, 2700 cod.civ., 115 e 132 cod.proc.civ., 7, d.lgs. n. 546 del 1992, 111 Cost., in quanto dalla sentenza impugnata, che espone in modo del tutto generico i criteri seguiti, non si capisce quale sia stato il ragionamento effettuato per pervenire al valore rideterminato, che è, pertanto, del tutto arbitrario, completamente sganciato dalle produzioni processuali (in particolare dalla documentazione prodotta dai contribuenti), senza neppure essere fondata su mezzi istruttori di ufficio, quali quelli previsti dall’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Il motivo va rigettato, in quanto la sentenza contiene una motivazione, sia pure alquanto sintetica, in ordine sia alla riforma della sentenza di primo grado, sia al valore attribuito ai terreni in esame, i cui criteri richiamati vanno letti alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema d'imposta sulle successioni, l'edificabilità di un'area va desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, poiché l'art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248, è norma d'interpretazione autentica, che ha portata retroattiva e valenza generale, per cui si applica anche alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore ed ai tributi diversi da quelli in essa espressamente contemplati, in tutti i casi in cui venga in rilievo l'utilizzazione edificatoria di terreni (Cass., Sez. 5, 19/12/2014, n. 27077).

Né rileva, in questa sede, la problematica della ripartizione dell’onere probatorio, in quanto la Commissione è pervenuta ad una valutazione dei terreni oggetto di causa sulla base della documentazione in atti, senza bisogno di applicare le regole di cui all’art. 2697 cod.civ., 115 cod.proc.civ. o di esercitare poteri istruttori di ufficio.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, consistente nella presenza sul fondo in Avellino di un fabbricato, la cui area deve essere scomputata dalla superficie oggetto di rideterminazione del valore.

Il motivo è inammissibile, in quanto non si sofferma in alcun modo sulla decisività del fatto allegato (costruzione del fabbricato) al fine di escludere la rilevanza di una parte del terreno (più precisamente l’area di sedime del fabbricato) in sede di rideterminazione del valore dei beni oggetto della dichiarazione di successione in esame.

Invero, la costruzione del fabbricato conferma, di per sé, la natura edificabile del terreno.

Né i ricorrenti hanno allegato, in modo specifico ed autosufficiente, che il fabbricato sia stato dichiarato, in sede di denuncia di successione, come autonomo e distinto bene.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.civ., degli artt. 14 del d.lgs. n. 346 del 1990, 2699, 2700, 817 cod.civ., atteso che il valore del bene, ai fini dell’imposta di successione, non dipende dalla sua destinazione urbanistica, essendo quello venale in comune commercio, che necessariamente risente dell’esaurimento della potenzialità edificatoria e della natura pertinenziale del bene (primo profili considerato solo in via ipotetica dai giudici di appello; secondo profilo non adeguatamente valorizzato).

Pure tale motivo è infondato, alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità già richiamato, secondo cui, in tema d'imposta sulle successioni, l'edificabilità di un'area va desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, poiché l'art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248, è norma d'interpretazione autentica, che ha portata retroattiva e valenza generale, per cui si applica anche alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore ed ai tributi diversi da quelli in essa espressamente contemplati, in tutti i casi in cui venga in rilievo l'utilizzazione edificatoria di terreni (Cass., Sez. 5, 19/12/2014, n. 27077).

Peraltro, i dati usati dall’Agenzia, a cui i giudici hanno fatto, poi, riferimento nella determinazione del valore, sono stati tratti dalle transazione che hanno interessato immobili analoghi per ubicazioni e caratteristiche, proprio in applicazione del criterio del valore venale di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 346 del 1990.

Né la eventuale natura pertinenziale del terreno rispetto ad un immobile ne esclude il valore venale o la possibilità che il proprietario ponga fine al vincolo di strumentalità ed alieni il terreno.

5. Con il quinto ed il sesto motivo i ricorrenti hanno denunciato, con riferimento ai terreni siti nel comune di Atripalda, da un lato, la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 2699 e 2700 cod.civ., 14 d.lgs. n. 346 del 1990, 28 d.P.R. n. 495 del 1992, 9 della l. n. 729 del 1961 e d.m. lavori pubblici 1° aprile 1968, in quanto i giudici di appello hanno escluso la prova dell’impossibilità di utilizzare il terreno come verde attrezzato, nonostante la certificazione prodotta dai contribuenti, che ha valore di atto pubblico fidefaciente, ed il vincolo di inedificabilità assoluta delle aree ubicate nella fascia di rispetto autostradale, e, dall’altro lato, l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, consistente nella totale interclusione del fondo sito nel comune di Atripalda e nella impossibilità di realizzarvi qualsia manufatto anche nell’area di mq 1170, non interessata dal vincolo di inedificabilità assoluta - circostanze che avrebbero dovuto determinare la valutazione dei terreni come agricoli e non come edificabili.

Neppure tali motivi, con cui fondamentalmente viene chiesta una inammissibile rivisitazione nel merito della vicenda, possono trovare accoglimento, in quanto i giudici di appello hanno tenuto conto dei documenti e delle circostanze dedotte dai ricorrenti ai fini della determinazione del valore del fondo, diminuito rispetto a quello individuato dall’Amministrazione, ma si sono limitati, quanto alla sua qualificazione, ad attenersi al criterio della qualificazione derivante dallo strumento urbanistico, in base all’orientamento della giurisprudenza di legittimità già richiamato.

6. In conclusione, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], oggetto di rinuncia, va dichiarato inammissibile, mentre devono essere rigettati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Le spese vanno poste a carico della rinunciante e dei soccombenti.

Per completezza occorre ricordare che, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., Sez. 6- 1, n. 23175 del 12/11/2015 ).

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso della rinunciante [OSCURATO:PERSONA]; rigetta i ricorsi degli altri due contribuenti; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore d ella controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 3.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13890/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE e rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA - SEZ.DIST.SALERNO n. 696/2013 depositata il 27/11/2013, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato un avviso di rettifica e liquidazione relativo ai valori dei di alcuni terreni siti nel comune di Atripada e di Avellino, oggetto della dichiarazione di successione, presentata in data 18 ottobre 2008, all’esito del decesso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, in accoglimento del ricorso, ha stabilito in euro 17.865,00 il valore dei beni in esame. 3.All’esito dell’appello dell’Amministrazione, il valore è stato rideterminato: per i terreni ubicati in Avellino, in euro 50,00 per quello di cui al foglio 14, numero 00198, e in euro 40,00 al mq per quello di cui al foglio 14, numero 00172; per i terreni ubicati in Atripada in euro 10,00 al mq. 4.Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti. 5. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate. 6.[OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso ed al mandato conferitole dagli altri ricorrenti. Per questi ultimi è subentrato un nuovo difensore. 7. F issata l'adunanza camerale del l’8 giugno 202 3 , la causa è stata trattata in camera di consiglio, che si è svolta con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 140bis disp.att.cod.proc.civ., in virtù di provvedimento del Presidente del collegio. CONSIDERATO 1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 342 cod.proc.civ. e 53 d.lgs. n. 546 del 1992, essendosi il giudice di secondo grado pronunciato su un appello inammissibile per l’assoluta genericità delle doglianze rivolte alla sentenza di primo grado. Il motivo è infondato, atteso che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui il ricorso inappello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione" e non già "nuovi motivi", atteso il carattere devolutivo pienodell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito(così Cass., Sez. 5, 29 febbraio 2012, n. 3064, Cass., Sez. 5, 28 febbraio 2011, n. 4784, Cass., Sez. 5, 16 giugno 2006, n. 14031). Cass., Sez. 5, 27 maggio 2016, n. 11001 ha anche affermato che la Corte di cassazione « non è legittimata a sostituirsi alla commissione tributaria regionale negli apprezzamenti di fatto circa la sussistenza del requisito di specificità dei motivi di appello». 2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n.4, cod.proc.civ., degli artt. 2697, 2699, 2700 cod.civ., 115 e 132 cod.proc.civ., 7, d.lgs. n. 546 del 1992, 111 Cost., in quanto dalla sentenza impugnata, che espone in modo del tutto generico i criteri seguiti, non si capisce quale sia stato il ragionamento effettuato per pervenire al valore rideterminato, che è, pertanto, del tutto arbitrario, completamente sganciato dalle produzioni processuali (in particolare dalla documentazione prodotta dai contribuenti), senza neppure essere fondata su mezzi istruttori di ufficio, quali quelli previsti dall’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992. Il motivo va rigettato, in quanto la sentenza contiene una motivazione, sia pure alquanto sintetica, in ordine sia alla riforma della sentenza di primo grado, sia al valore attribuito ai terreni in esame, i cui criteri richiamati vanno letti alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema d'imposta sulle successioni, l'edificabilità di un'area va desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, poiché l'art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248, è norma d'interpretazione autentica, che ha portata retroattiva e valenza generale, per cui si applica anche alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore ed ai tributi diversi da quelli in essa espressamente contemplati, in tutti i casi in cui venga in rilievo l'utilizzazione edificatoria di terreni (Cass., Sez. 5, 19/12/2014, n. 27077). Né rileva, in questa sede, la problematica della ripartizione dell’onere probatorio, in quanto la Commissione è pervenuta ad una valutazione dei terreni oggetto di causa sulla base della documentazione in atti, senza bisogno di applicare le regole di cui all’art. 2697 cod.civ., 115 cod.proc.civ. o di esercitare poteri istruttori di ufficio. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, consistente nella presenza sul fondo in Avellino di un fabbricato, la cui area deve essere scomputata dalla superficie oggetto di rideterminazione del valore. Il motivo è inammissibile, in quanto non si sofferma in alcun modo sulla decisività del fatto allegato (costruzione del fabbricato) al fine di escludere la rilevanza di una parte del terreno (più precisamente l’area di sedime del fabbricato) in sede di rideterminazione del valore dei beni oggetto della dichiarazione di successione in esame. Invero, la costruzione del fabbricato conferma, di per sé, la natura edificabile del terreno. Né i ricorrenti hanno allegato, in modo specifico ed autosufficiente, che il fabbricato sia stato dichiarato, in sede di denuncia di successione, come autonomo e distinto bene. 4. Con il quarto motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.civ., degli artt. 14 del d.lgs. n. 346 del 1990, 2699, 2700, 817 cod.civ., atteso che il valore del bene, ai fini dell’imposta di successione, non dipende dalla sua destinazione urbanistica, essendo quello venale in comune commercio, che necessariamente risente dell’esaurimento della potenzialità edificatoria e della natura pertinenziale del bene (primo profili considerato solo in via ipotetica dai giudici di appello; secondo profilo non adeguatamente valorizzato). Pure tale motivo è infondato, alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità già richiamato, secondo cui, in tema d'imposta sulle successioni, l'edificabilità di un'area va desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, poiché l'art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248, è norma d'interpretazione autentica, che ha portata retroattiva e valenza generale, per cui si applica anche alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore ed ai tributi diversi da quelli in essa espressamente contemplati, in tutti i casi in cui venga in rilievo l'utilizzazione edificatoria di terreni (Cass., Sez. 5, 19/12/2014, n. 27077). Peraltro, i dati usati dall’Agenzia, a cui i giudici hanno fatto, poi, riferimento nella determinazione del valore, sono stati tratti dalle transazione che hanno interessato immobili analoghi per ubicazioni e caratteristiche, proprio in applicazione del criterio del valore venale di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 346 del 1990. Né la eventuale natura pertinenziale del terreno rispetto ad un immobile ne esclude il valore venale o la possibilità che il proprietario ponga fine al vincolo di strumentalità ed alieni il terreno. 5. Con il quinto ed il sesto motivo i ricorrenti hanno denunciato, con riferimento ai terreni siti nel comune di Atripalda, da un lato, la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 2699 e 2700 cod.civ., 14 d.lgs. n. 346 del 1990, 28 d.P.R. n. 495 del 1992, 9 della l. n. 729 del 1961 e d.m. lavori pubblici 1° aprile 1968, in quanto i giudici di appello hanno escluso la prova dell’impossibilità di utilizzare il terreno come verde attrezzato, nonostante la certificazione prodotta dai contribuenti, che ha valore di atto pubblico fidefaciente, ed il vincolo di inedificabilità assoluta delle aree ubicate nella fascia di rispetto autostradale, e, dall’altro lato, l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, consistente nella totale interclusione del fondo sito nel comune di Atripalda e nella impossibilità di realizzarvi qualsia manufatto anche nell’area di mq 1170, non interessata dal vincolo di inedificabilità assoluta - circostanze che avrebbero dovuto determinare la valutazione dei terreni come agricoli e non come edificabili. Neppure tali motivi, con cui fondamentalmente viene chiesta una inammissibile rivisitazione nel merito della vicenda, possono trovare accoglimento, in quanto i giudici di appello hanno tenuto conto dei documenti e delle circostanze dedotte dai ricorrenti ai fini della determinazione del valore del fondo, diminuito rispetto a quello individuato dall’Amministrazione, ma si sono limitati, quanto alla sua qualificazione, ad attenersi al criterio della qualificazione derivante dallo strumento urbanistico, in base all’orientamento della giurisprudenza di legittimità già richiamato. 6. In conclusione, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], oggetto di rinuncia, va dichiarato inammissibile, mentre devono essere rigettati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le spese vanno poste a carico della rinunciante e dei soccombenti. Per completezza occorre ricordare che, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., Sez. 6- 1, n. 23175 del 12/11/2015 ). P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso della rinunciante [OSCURATO:PERSONA]; rigetta i ricorsi degli altri due contribuenti; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore d ella controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 3.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento,
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