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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 febbraio 2026

Cassazione n. 27671/2026

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SENTENZA Sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ROM) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Arezzo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], cui il P.G. si è riportato in udienza, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. udito, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Arezzo accoglieva parzialmente il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo in data 22 gennaio 2026, nella parte in cui disponeva il sequestro finalizzato alla confisca diretta e per equivalente nei confronti dell'indagato.

12. Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo propone ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione alla individuazione del profitto e del prezzo del reato di cui agli articoli 416 cod. pen., 2 e 8 d.

Igs. 74/2000.

Evidenzia il ricorrente come, nel caso di specie, sia configurabile una articolatissima frode fiscale nell'ambito della quale lo stesso tribunale, nel trattare la questione relativa alla competenza per territorio, evidenzia la connessione tra reato associativo e i reati fiscali.

Gli indagati si sarebbero infatti tra loro associati in modo stabile e duraturo, con predisposizione di mezzi, al fine di porre in essere un programma criminoso consistito in periodiche e continue false fatturazioni all'esclusivo scopo di generare una imposta sul valore aggiunto non dovuta, da dividere tra i vari componenti del sodalizio.

Ciò che il tribunale tuttavia, secondo il ricorrente, non avrebbe colto, è il complessivo meccanismo fraudolento, in virtù del quale la [OSCURATO:PERSONA] acquistava del metallo per il quale non avrebbe dovuto pagare IVA dai vari referenti dei differenti «gruppi»; venivano così predisposte fatture oggettivamente inesistenti aventi ad oggetto metallo sottoposto ad IVA; per consentire il funzionamento dell'associazione era poi necessario mettere in piedi un sofisticato complesso di società filtro e cartiere che emettevano, a loro volta, fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti; da un lato, per «sistemare» i magazzini e la contabilità, e, dall'altro, per consentire il riacquisto di metallo da parte dei referenti dei gruppi che, cartolarmente (per il tramite delle cartiere) avrebbero creato il carico necessario per emettere le successive fatture in vendita alla [OSCURATO:PERSONA].

Di fatto, quindi, la [OSCURATO:PERSONA] acquistava argento puro versando ai vari gruppi IVA non dovuta grazie alle fatture false (IVA che poi compenserà in modo indebito con fatture con altre società del gruppo e che quindi viene del tutto «neutralizzata»); tale IVA, unitamente all'imponibile, veniva poi utilizzata dai gruppi per riacquistare il metallo, che veniva poi giustificato in acquisto per il tramite delle cartiere, per essere poi di nuovo venduto con IVA alla [OSCURATO:PERSONA].

Si tratterebbe, quindi, di un meccanismo ciclico e continuo e, grazie all'elevato imponibile, in grado di consentire evasioni colossali.

Il Tribunale, al contrario, considera la nozione di prezzo e profitto del reato come riferiti ad ogni singola emissione/utilizzazione di fattura per operazioni inesistenti, senza considerare, per converso, che la nozione di profitto deve essere intesa come riferita anche al complesso delle operazioni attraverso cui si concretizzava il reato associativo; e, per altro verso, che quello che veniva utilizzato dalle società emittenti corrispondeva in realtà al «prezzo» del reato, di cui è pacificamente consentita la confisca, e non al «profitto».

Ed infatti, la [OSCURATO:PERSONA] si prestava a pagare un'IVA non dovuta proprio per alimentare il sistema criminale che si basa, a monte, sulla possibilità per la medesima società di compensare l'IVA, che di fatto diventa neutra, e, a valle, sulla ripartizione dell'imposta riscossa e poi evasa 2grazie a una articolata serie di società filtro e cartiere per i vari soggetti che collaboravano per la realizzazione degli illeciti.

In questo schema, l'IVA pagata dalla [OSCURATO:PERSONA] diventava proprio il «prezzo» da questa pagato per la emissione delle fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti da parte dei fornitori, coadiuvati e coordinati dal [OSCURATO:PERSONA].

Ben avrebbe potuto il Tribunale qualificare quello in parola quale prezzo anziché come profitto del reato e quindi confermarne il sequestro finalizzato alla confisca.

In conclusione, il ricorrente ritiene che fosse più corretta la quantificazione e ripartizione del profitto confiscabile operata in sede di richiesta di sequestro preventivo, che individuava il quantum nel totale dell'imposta evasa sulle fatture per operazioni inesistenti pagate dalla [OSCURATO:PERSONA] alle varie società "filtro", ripartendo poi per ciascun gruppo il quantum di relativa competenza.

2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione degli articoli 648-bis.1 e 648-quater cod. pen. con riferimento alla individuazione del profitto del reato.

Il Tribunale avrebbe annullato il sequestro in relazione al capo 12) (autoriciclaggio), sostenendo (pag. 19) di non condividere l'orientamento prevalente della Cassazione, cui invece il ricorrente aderisce, secondo cui il profitto del delitto di autoriciclaggio dev'essere individuato nell'intero valore dei beni oggetto di condotte dissimulatorie e non solo nell'ipotetico quid pluris derivante dalla condotta che integra il delitto derivato.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la mancata integrazione da parte del Tribunale del riesame del provvedimento del GIP.

Lo stesso ben avrebbe potuto, senza alcuna violazione del diritto di difesa, mantenere il sequestro in relazione ai delitti di cui agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 74/2000 contestati all'indagato, essendo nel suo potere confermare la misura anche per ragioni diverse da quelle indicate dal giudice nel provvedimento impugnato.

3. In data 4 giugno 2026 gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per l'indagata, che avevano chiesto e ottenuto la trattazione orale del procedimento, depositavano istanza di rinvio ( per legittimo impedimento a seguito di adesione all'astensione deliberata dalla Giunta dell'Unione delle [OSCURATO:PERSONA] in data 22 maggio 2026

4. In data odierna, il [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta di rinvio per legittimo impedimento, come da ordinanza a verbale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, in relazione alla istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata dalla difesa del ricorrente, va ribadito che, in base al vigente codice di autoregolamentazione, 3quale testo di normazione secondaria nell'ambito disegnato dalla legge n. 146/1990, sono previste come indispensabili le prestazioni indicate all'art. 4 (lett. a), secondo cui l'astensione non è consentita nei casi di (il corsivo è del [OSCURATO:PERSONA]) «assistenza al compimento di atti di perquisizione e sequestro, a udienze di convalida dell'arresto e del fermo od a quelle afferenti misure caute/ari, agli interrogatori ex art. 294 cod. proc. pen., all'incidente probatorio nei casi di urgenza, al giudizio direttissimo, alle attività di cui all'art. 467 dello stesso codice di rito, nonché in relazione a procedimenti o processi che riguardino reati di prescrizione imminente».

Ciò posto, la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che, in terna di astensione dalle udienze da parte del difensore che aderisca ad una protesta di categoria, l'art. 4 del Codice di «Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati», adottato il 4 aprile 2007 e ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali con delibera del 13 dicembre 2007, secondo cui l'astensione non può riguardare le udienze penali «afferenti misure cautelari» è riferibile anche ai provvedimenti cautelari reali in quanto l'esigenza di cui all'art. 321 cod.

Proc. pen. condivide con quella personale la medesima finalità preventiva (Sez. 2, n. 37101, del 17/09/2021, Marzari, Rv. 282128-01, in motivazione; Sez. 3, n. 38852 del 04/12/2017, dep. 2018, Lombardo, Rv. 273702 — 01; Sez. 2, n. 50339 del 03/12/2015, Ortolan, Rv. 265527 - 01; Sez. 6, n. 39871 del 12/07/2013, Notarianni, Rv. 256444 - 01).

La citata sentenza Lombardo ha anche precisato che l'astensione non è ammessa anche laddove la misura cautelare reale richiesta non sia stata applicata ma ne venga discussa l'adozione.

L'istanza di rinvio per legittimo impedimento non può quindi essere accolta in quanto trattasi di udienza per la quale non è consentita l'astensione, essendo relativa a prestazioni definite come «indispensabili» dal predetto Codice di autoregolamentazione.

2. Tanto premesso, il ricorso è complessivamente infondato.

3. In punto di fatto, va rimarcato che il procedimento, secondo l'impostazione accusatoria (accolta nel provvedimento genetico), riguarda un complesso schema di frode fiscale, posto in essere da più soggetti variamente interessati da plurime contestazioni che, oltre al delitto associativo, comprendono delitti fiscali (delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di utilizzo delle fatture in dichiarazione ad opera dei destinatari, di omessa presentazione delle dichiarazioni di imposta), di riciclaggio e autoriciclaggio, nonché illeciti amministrativi ex d.lgs. n. 231/01 contestati nei confronti delle persone giuridiche in relazione ai reati fiscali presupposti.

Le contestazioni presuppongono, in fatto, l'individuazione di un particolare regime fiscale previsto per le transazioni relative all'argento, differenziato in ragione della circostanza che esse abbiano ad oggetto argento puro in grani o lingotti (applicandosi in tale ipotesi il regime di inversione contabile e, per l'effetto, fatturazioni senza esborso di IVA), ovvero argento 4commercializzato in forme diverse (ad esempio verghe argentifere) e/o con grado di purezza inferiore a 900 millesimi (sottoposto ad IVA ordinaria, pari al 22%).

Nell'impostazione accusatoria, come sintetizzata nella contestazione del delitto associativo, (imputazione di cui al capo 1) della rubrica), talune società (definite società "cartiere" e società "filtro") acquisterebbero argento puro, non assoggettato ad IVA e, successivamente, in esito ad una serie di passaggi attraverso ulteriori società, fatturerebbero la relativa cessione alla [OSCURATO:PERSONA] spa (società «finanziatrice», unitamente alla [OSCURATO:PERSONA] spa) con IVA, benché l'oggetto delle cessioni fosse pressoché nella totalità dei casi argento puro (non assoggettato, come detto, a tale imposta), come emerso da indagini anche tecniche e dalle videoriprese eseguite.

Sempre secondo la prospettazione accusatoria, lo schema, come ricostruito, ruoterebbe intorno alla persona fisica di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:PERSONA] spa e Presidente del Consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] spa, e a quella di [OSCURATO:PERSONA], dipendente «factotum» della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] particolare, la [OSCURATO:PERSONA], secondo l'impostazione accusatoria, acquisterebbe argento puro da società riconducibili a tre diversi gruppi (gruppo Corradi, gruppo [OSCURATO:PERSONA] e gruppo Matera), individuati attraverso servizi di pedinamento e controllo e attività tecniche, nonché attraverso l'esame dei rispettivi cicli fatturativi.

Il vantaggio economico dello schema fraudolento ricostruito si sostanzierebbe per i fornitori nell'incasso dell'IVA, (a fronte dell'emissione di fatture recanti la dicitura «verghe argentifere»), IVA che, poi, non verrebbe riversata all'Erario.

La società destinataria delle fatture ([OSCURATO:PERSONA] spa), neutralizzerebbe l'imposta pagata con l'emissione di fatture relative a tutto l'argento oggetto delle illecite compravendite, anch'esse ritenute false, alla [OSCURATO:PERSONA] spa (capo 29 delle provvisorie incolpazioni), società che utilizza il conseguente credito IVA in compensazione nella liquidazione IVA di gruppo.

4. Sempre in via preliminare, il [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che il provvedimento genetico non ha riguardato il sequestro preventivo in riferimento agli articoli 416 cod. pen. e 2 d.

Igs. 74/2000, ma unicamente per i reati di cui agli articoli 5 e 8 del suddetto decreto e 648-ter.1 cod. pen., oltre che per violazioni del d.

Igs. 231/2001.

Quanto ai reati per cui è stato disposto sequestro, a pag. 53 del decreto di sequestro si legge che i fornitori incassavano realmente VIVA che provvedevano a portare fittiziamente in compensazione sulla carta, fino a far ricadere il debito nei confronti dell'Erario sulla cartiera posta al termine della catena di fatturazione, mentre la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a acquistava argento puro ad un prezzo sensibilmente inferiore a quello di mercato, non doveva sostenere i costi di affinazione ed operava in neutralità fiscale poiché, a sua volta, fatturava con IVA alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (indicando in fatture "rottami AG 999").

Quanto alla determinazione del profitto, a pag. 68 si chiarisce che a tal proposito «occorre avere riguardo - indipendentemente dal quantitativo di argento puro - al valore dell'imposta 5risultante in dichiarazione e afferente alle suddette operazioni commerciali.

Si ricorda infatti che il fine per i fornitori era l'incasso dell'IVA pagata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a (e fittiziamente trasferita sulle cartiere), mentre per quest' ultima era il risparmio di imposta mediante l'indicazione dell'IVA a credito».

5. L'ordinanza impugnata, dal canto suo, ha ritenuto sussistere la gravità indiziaria in riferimento a tutti i reati contestati in seno al presente procedimento (art. 416 cod. pen., artt. 2,5 e 8 d.lgs. 74/2000, contestati all'indagato ai capi 1, 21, 22, 23 e 24), mentre ha ritenuto non sussistere i presupposti per poter disporre il sequestro finalizzato alla confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, il Tribunale aretino (affoliazione n. 3923) ha ritenuto che il profitto di tutti i reati fiscali sarebbe costituito dall'IVA pagata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.: essa era infatti la provvista che, «da un lato, consentiva alla società in risparmio di imposta l'acquisto di argento sottocosto e, dall'altro, permetteva ai fornitori di ricavare somme di danaro che mai sarebbero state riversate allo Stato».

Questo, in buona sostanza, sarebbe stato «il guadagno dell'affare» nel suo complesso, cui corrisponderebbe, tuttavia, «un profitto duplice, ma sempre corrispondente all'IVA fittizia» (per l'utilizzatore finale e per le emittenti iniziali).

Evidenzia il provvedimento gravato che, in ragione del disposto dell'art. 9 d.

Igs. 74/2000, essendo impossibile il concorso dello stesso soggetto nella emissione e nella utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, ciò che può costituire oggetto di sequestro e confisca a carico dell'emittente non è il profitto conseguito dall'utilizzatore, quanto il prezzo da questi pagato, ossia il compenso dato o promesso per la commissione del reato.

In riferimento agli illeciti amministrativi da reato, evidenzia l'ordinanza che solo le persone giuridiche potrebbero essere attinte da sequestro ex art. 19 d.

Igs. 231/2001, mentre le persone fisiche potrebbero essere aggredite esclusivamente ex art. 12-bis d.

Igs. 74/2000 e non anche / da confisca per equivalente, sussidiaria rispetto alla responsabilità dell'ente.

Quanto a tale ultimo aspetto, basti evidenziare che il ricorso della parte pubblica non si irivolge alle imputazioni sollevate nei confronti delle persone giuridiche, sulle quali è calata la preclusione processuale.

6. Tanto premesso, la prima censura è inammissibile.

6.1. Quanto alla doglianza in cui il ricorrente sostiene la necessità di considerare anche il profitto del reato associativo, il [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che se, in astratto, è corretto affermare che il profitto del reato di associazione per delinquere, sequestrabile ai fini della successiva confisca per equivalente, è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme dei reati fine, dai quali è del tutto autonomo e la cui esecuzione è agevolata dall'esistenza di una stabile struttura organizzata e dal comune progetto delinquenziale (così, in tema di reato 6transnazionale, Sez. 3, n. 5869 del 27/01/2011, Scaglia, Rv. 249537 - 01; in relazione agli illeciti ex d.

Igs. n. 231/2001, Sez. 5, n. 15205 del 25/02/2016, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 266697 - 01), posto che l'istituzione della societas sceleris è funzionale alla ripartizione degli utili derivanti dalla realizzazione del programma criminoso (Sez. 3, Ord. n. 26721 del 04/03/2015, Montella, Rv. 263945 - 01), tuttavia, nel caso in esame, l'ordinanza espressamente chiarisce (pagina 3923 affoliazione) che, in relazione al reato associativo, non è stato chiesto né disposto alcun sequestro, per cui non appare possibile «spostare» il provvedimento ablativo da una imputazione all'altra in assenza di richiesta in tal senso da parte dell'ufficio requirente.

La richiesta di misura cautelare non risulta quindi formalizzata con riferimento al delitto associativo, sicché la ritenuta sussistenza del fumus di tale imputazione provvisoria, certamente non potrebbe riverberare effetti, allo stato, sulla vicenda cautelare dedotta né, tantomeno, rilevare quale ragione di censura del provvedimento impugnato per non aver disposto, ex officio, ovvero mantenuto, il sequestro in relazione ad imputazioni e ragioni non oggetto della richiesta cautelare originaria.

Deve infatti ribadirsi il principio, chiaramente affermato da questa Corte, secondo cui, nel procedimento incidentale cautelare il giudice è privo di poteri istruttori officiosi, essendo vincolato al tietitum introdotto dal pubblico ministero con la domanda di cautela ed agli elementi posti a fondamento di essa, ai sensi degli artt. 291, comma 1, e 321, comma 1, cod. proc. pen., sì che il Tribunale del riesame non può fondare le proprie valutazioni su atti che il primo giudice abbia assunto di propria iniziativa (sul punto, v.

Sez. 6, n. 826 del 29/11/2022, dep. 2023, Martorano, Rv. 284145 - 02), ovvero, ancora, assumere determinazioni autonome non ricomprese nella domanda cautelare.

Evidente la stretta ed irrinunciabile correlazione tra il principio della domanda cautelare e il diritto al contraddittorio, posto che ove fosse consentito al Tribunale del riesame individuare una base giuridica del provvedimento di sequestro diversa da quella individuata dapprima dal Pubblico Ministero e, conseguentemente, dal GIP, ne conseguirebbe un evidente mutamento dei parametri applicativi della misura (sul punto, Sez. 6, n. 3771 del 11/01/2018, Qevani, Rv. 272194 - 01), con conseguente pregiudizio del diritto di difesa dell'interessato (sul punto, Sez. 2, n. 11814 del 06/03/2024, Mesina, Rv. 286094 - 01).

6.2. La seconda parte della doglianza, laddove si contesta che l'IVA fittizia, retrocessa dalla [OSCURATO:PERSONA] agli emittenti, costituirebbe in realtà «prezzo del reato», suscettibile di confisca obbligatoria, è inammissibile.

Va in primis sottolineato che il «prezzo» e il «profitto» del reato, oltre che costituire categorie normative diverse (come emerge dal tenore testuale sia dell'art. 240 cod. pen. che dell'art. 253 cod. proc. pen.), presentano anche distinte basi giuridiche ai fini dell'adozione di un provvedimento di sequestro funzionale alla confisca.

Sul punto, in particolare, la Corte ha chiaramente affermato che, in tema dì misure cautelari reali, il sequestro preventivo a fini di confisca può avere ad oggetto solo il prezzo del delitto di 7emissione di fatture per operazioni inesistenti, costituito dal compenso pattuito o percepito per l'emissione delle fatture, e non anche il profitto conseguito da terzi per effetto della loro utilizzazione, integrando questa un delitto nel quale l'emittente non può concorrere, in quanto vi osta il regime derogatorio di cui all'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Sez. 3, n. 34202 del 16/09/2025, Pmt, Rv. 288727 - 01; Sez. 3,, n. 50310 del 18/09/2014, Scandroglio, Rv. 261517 - 01, ha anche precisato che è prezzo del reato «ciò che è dato o promesso per commetterlo»).

L'Ufficio ricorrente censura il provvedimento impugnato per non aver considerato VIVA versata dal destinatario finale delle fatture alle società emittenti alla stregua del prezzo del reato, individuandone, nel caso di specie, una particolare connotazione alla luce del complesso schema fraudolento ricostruito.

Tale prospettazione fa leva, indubbiamente, su spunti fattuali astrattamente in linea con la particolarità del fatto ricostruito all'esito delle indagini e con le complessive imputazioni, ma, al contempo, introduce elementi di insuperabile novità e di sostanziale mutamento della prospettazione accusatoria rispetto alla vicenda cautelare cristallizzata in atti e svolta (da quanto è dato comprendere) con l'istanza di sequestro valutata dal GIP con il provvedimento genetico e svolta, da quanto è dato comprendere, con l'istanza di sequestro valutata dal GIP con il provvedimento genetico, atteso che, come sopra detto, risulta che quest'ultimo ha fondato il provvedimento di sequestro sulle imputazioni sopra richiamate e con riferimento al profitto dei delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti parametrato all'imposta evasa, senza mai menzionarne il prezzo.

Tale ultima considerazione evidenzia profili di sostanziale diversità del fatto cautelare dedotto a fondamento del provvedimento di sequestro emesso dal GIP rispetto a quello articolato ed invocato in ricorso, dal che discende l'inammissibilità del motivo.

6.3. Diversa è, ancora, l'ipotesi (coltivata anche dal Procuratore generale nelle sue conclusioni) in cui l'emittente, autore del delitto di cui all'art. 8 d.

Igs. n. 74/00, concorra nel diverso delitto di cui all'art. 2 d.

Igs. 74/00, il cui profitto si identifica, invece, nell'imposta evasa.

Deve in proposito evidenziarsi che l'Ufficio ricorrente deduce, tra le altre, la violazione dell'art. 9 d.

Igs. n. 74/00, evidenziando che nel caso di specie, rispettivamente, emittenti ed utilizzatori delle fatture per operazioni inesistenti non si siano limitati ad emettere ed utilizzare le fatture, ma abbiano piuttosto compiuto «...una serie di condotte che vanno decisamente oltre e che giustificano il fatto che il profitto complessivo conseguito non possa essere imputato solo e soltanto all'utilizzatore finale» (pagina 21 del ricorso).

Sul punto, il [OSCURATO:PERSONA] osserva che questa Corte ha espressamente affermato che il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere, ove ne sussistono i presupposti, con l'emittente, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art. 110 cod. pen., non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Si è anche osservato che la norma appena richiamata mira ad evitare che la sola utilizzazione, da parte del destinatario, delle fatture per operazioni inesistenti, possa integrare 8anche il concorso nella emissione delle stesse così come, all'inverso, il solo fatto dell'emissione possa integrare il concorso nella utilizzazione, da parte del destinatario che abbia ad indicarle in dichiarazione, delle medesime, determinandosi, altrimenti, la sottoposizione per due volte a sanzione penale dello stesso soggetto per lo stesso fatto, che, invece, non può verificarsi allorquando il destinatario delle fatture non ne abbia fatto utilizzazione (Sez. 3, n. 41124 del 22/05/2019, Grossi, Rv. 277978 - 01).

Tuttavia, tale strada in tanto è percorribile in quanto si proceda ad una contestazione formale di concorso di persone nel reato, ovvero ad una duplicità di contestazioni nei confronti del medesimo soggetto per fatti commessi in qualità non sovrapponibili e con specifici addebiti di concorso (non identificabili, per quanto sopra detto, nella mera condotta di emissione o di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti), e che, per ciascuna delle imputazioni elevate, si individui una base giuridica in relazione alla quale venga formalizzata la richiesta di sequestro che, ove non accolta dal primo destinatario dell'istanza cautelare reale (il giudice procedente, nel caso di specie il GIP), dovrà essere dedotta con lo specifico gravame previsto dalla legge.

Ebbene, nel caso di specie, non solo il Pubblico Ministero non ha formalizzato istanza di sequestro al GIP in relazione alle imputazioni di cui all'art. 416 cod. pen., 2 e 110 d.

Igs. n. 74/00 (contestando il concorso dell'emittente/associato nell'utilizzazione delle FOI), ma neppure risulta che abbia impugnato, sul punto, il sequestro preventivo emesso dal GIP.

7. La seconda censura è infondata.

7.1. In relazione al capo 12 dell'incolpazione provvisoria (in cui la [OSCURATO:PERSONA] viene accusata, in qualità di legale rappresentante della «[OSCURATO:SOCIETA].», di avere impiegato l'imposta evasa nell'acquisto di oro puro, fatto «sparire» attraverso passaggi in numerose società «cartiere», al fine di monetizzare il profitto e perpetrare il meccanismo di frode IVA), va evidenziato quanto segue.

7.1.1. Il decreto genetico di sequestro, a pagina 32, ricostruisce le modalità e gli importi dell'attività criminosa di M G nella frode fiscale: la M G era la società che, unitamente alla Crmetalli effettuava cessioni di verghe argentifere - sulla carta - alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., mentre, in realtà, si trattava di metallo puro.

A fronte di tali transazioni, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. effettuava pagamenti tracciabili: quindi, CRMETALLI e «M G unipersonale» incassavano realmente VIVA.

Con il sistema dei vari passaggi, le società filtro operavano in neutralità fiscale, dal momento che l'imposta — al termine della fatturazione - era scaricata sulle cartiere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Questo sulla carta.

Nella realtà, secondo il provvedimento di sequestro, l'IVA incamerata dalle vendite alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (€ 632.753,43 per la Crmetalli ed € 965.771,92 per la M G - come da pag. 40 e 42 dell' annotazione finale + allegati) era re -investita. 9A pagina 71, il decreto ricostruisce il fatto di autoriciclaggio nel modo che segue: il reimpiego avveniva con l'acquisto di 13.709,70 grammi di oro puro per un controvalore di C 1.091.372,87 che era formalmente ceduto alla cartiera [OSCURATO:PERSONA], tramite un ulteriore passaggio cartolare con la società filtro [OSCURATO:PERSONA], finché se ne perdevano le tracce.

In dettaglio, trattasi di acquisti di oro puro effettuati presso le seguenti società: gr. 8.000,00 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Arezzo; gr. 3.293,00 dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (AR); gr. 2.416,70 dalla [OSCURATO:SOCIETA] nell'unità locale del TARI' di Marcianise (CE)».

Il decreto evidenzia come quanto sopra fosse stato confermato dall'acquisizione delle copie delle fatture tramite la SOGEI e relative alle compravendite in argomento, dettagliatamente riportate nelle tabelle ivi contenute, dalle quali si evincono i vari passaggi cartolari, dall'acquisto del metallo puro sino alla cessione dello stesso alla società cartiera.

Per quanto concerne l'indagata in parola, emergevano quindi fatture in entrata dalla EGM alla M G e da questa alla CRmetalli.

7.1.2. L'ordinanza impugnata (foglio 3798) precisa che l'incolpazione di autoriciclaggio attiene alle operazioni che alcuni degli indagati realizzavano reimpiegando l'imposta evasa nell'acquisto di oro puro che poi, solo formalmente, scaricavano sulle società cartiere al fine, in ultima analisi, di farlo documentalmente sparire.

In questo modo, gli indagati utilizzavano quanto derivante dalla commissione dei delitti che avevano commesso, in attività economiche e imprenditoriali, quali appunto il traffico d'oro puro, così scardinando l'evidenza del nesso tra la cosa e il delitto presupposto e quindi ostacolando l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni.

Il provvedimento, dando atto della sussistenza di due orientamenti contrastanti in tema di quantificazione del profitto del reato di riciclaggio, aderisce all'interpretazione restrittiva.

7.2. In effetti, sul punto, si registrano due differenti orientamenti di legittimità.

7.2.1. L'indirizzo sposato dalla ordinanza in esame ritiene che, in tema di riciclaggio, «la confisca diretta del profitto del reato può essere disposta solo con riferimento al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal riciclatore e non in relazione all'intero ammontare delle somme "ripulite" attraverso le operazioni "riciclatorie", difettando il vincolo solidaristico che giustificherebbe l'ablazione di queste ultime, posto che non è ipotizzabile il concorso dell'autore del riciclaggio nel reato presupposto» (Sez. 2, n. 21820 del 26/04/2022, Musella, Rv. 283364 - 01; Sez. 2, n. 2879 del 26/11/2021, Rini, Rv. 282519 - 01; Sez. 2, n. 30899 del 15/07/2020, Ambrosini, Rv. 280029 - 01; tra le sentenze non massimate, Sez. 2, n. 11080 del 01/12/2023, dep. 2024, Arpaia; Sez. 2, n. 47331 del 05/10/2023, Albanese).

7.2.2. L'opposto orientamento, sposato dal provvedimento genetico e dal ricorrente, sostiene invece che «il provvedimento ablatorio deve essere disposto per il valore corrispondente alle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, anche se non corrispondenti all'utilità economica tratta dal riciclatore e non appartenenti a quest'ultimo» (Sez. 5, n. 32176 del 08/05/2024, Bianchi, Rv. 286816 - 01; 10conformi: Sez. 2, n. 18184 del 28/02/2024, B., Rv. 286323 - 02; Sez. 2, n. 10218 del 23/01/2024, Meliota, Rv. 286131 - 01; Sez. 2, n. 34218 del 04/11/2020, Bonino, Rv. 280238 - 01; Sez. 2, n. 7503 del 07/12/2021, Marchesan, Rv. 282957 - 01).

Si sostiene infatti che (in tema di confisca per equivalente) «il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è costituito dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, posto che, in assenza .di tali operazioni, esse sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente, essendo provento del delitto presupposto (In motivazione, la Corte ha precisato che il denaro, i beni o le altre utilità trasferite ovvero manipolate in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa si prestano ad essere qualificate, comunque, come prodotto del reato, rappresentando il risultato empirico dell'attività illecita in cui si sostanzia la fattispecie, in quanto tale assoggettabile a vincolo ex art. 648 -quater, comma primo e secondo, cod. pen.)» (Sez. 2, n. 10218 del 23/01/2024, Pmt, Rv. 286131 - 01).

7.3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover confermare l'orientamento seguito dal Tribunale nel provvedimento impugnato, in ragione della sua piena e migliore rispondenza alla particolare struttura del delitto di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen.

Tale fattispecie, infatti, sanziona in via penale condotte altrimenti ricomprese nel post factum, generalmente non punibile, fondandosi la ratio della sanzione penale sulla necessità di presidiare con maggior tutela la circostanza che le risorse rinvenienti dalla commissione di un delitto siano, dallo stesso autore, reimmesse in attività economiche, a loro volta produttive di reddito: con ciò sostanzialmente prefiggendosi, il legislatore, l'obiettivo di impedire che, attraverso la re-immissione di proventi di reato nel circuito produttivo, l'autore di un delitto possa trarne ulteriore profitto.

Nella descrizione della fattispecie, coerentemente con tale intento, il legislatore, infatti, non ha incluso la clausola di residualità, presente invece nelle disposizioni di cui all'art. 648, 648-bis ed anche 648-ter cod. pen.: tuttavia, proprio al fine di connotare la peculiarità della fattispecie incriminatrice, il legislatore ha comunque previsto, al quarto comma, che fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate «alla mera utilizzazione o al godimento personale».

La fattispecie, quindi, mira a sanzionare (anche attraverso lo strumento della confisca disciplinata dal successivo art. 648 -quater cod. pen.) le condotte espressamente tipizzate, sicché il profitto di tali condotte deve necessariamente essere parametrato ad esse ed individuarsi nel guadagno (diverso dal mero godimento, come detto) originato dall'impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie o speculative del denaro, dei beni e delle altre utilità provenienti dal reato presupposto.

Tale interpretazione consente di operare una reale distinzione del profitto dei reati rispettivamente presupposto e di autoriciclaggio, come anche di chiarire i reciproci confini tra i delitti di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio. 11Nel caso di specie, come visto, il Tribunale del riesame ha evidenziato come la provvista pari all'imposta evasa non costituisse il profitto del delitto di autoriciclaggio (profitto che, peraltro, l'Ufficio ricorrente neppure quantifica in ricorso), bensì, coerentemente con l'orientamento sposato anche dal [OSCURATO:PERSONA], il profitto del reato presupposto.

Né, del resto, il ricorrente, deduce che, trattandosi, nel caso di specie, di una ipotesi di «trasformazione» finalizzata a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del profitto della frode fiscale, l'oro potrebbe costituire «prodotto» di tale trasformazione (o comunque «provento» del reato in parola, ai sensi della Direttiva 42/2014/UE), del pari suscettibile di confisca (anche per equivalente) ex art. 648-quater cod. pen., come pure stabilito da alcune delle pronunce dallo stesso richiamate (Sez. 2, n. 13793 del 14/02/2025, Ghelarducci, Rv. 287870 - 01, in motivazione, pag. 5).

Il motivo di ricorso è pertanto infondato e va rigettato.

8. Il terzo motivo di ricorso è, per le ragioni superiormente esposte, del pari inammissibile.

Dalla lettura dell'ordinanza impugnata, risulta infatti che il titolo cautelare era stato emesso per imputazioni diverse da quelle che, sebbene oggetto di contestazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], sono poste a fondamento della censura per la quale il Tribunale non avrebbe «integrato» il provvedimento del GIP.

Ne discende che, in carenza di autonoma richiesta cautelare ovvero di impugnazione sul punto del Pubblico Ministero, il Tribunale del riesame non poteva (come visto), di iniziativa, convertire il titolo-fonte del vincolo ablatorio, mutandone il fatto posto a fondamento del vincolo, poiché tale condotta avrebbe concretato un vulnus al principio che imputa al Pubblico Ministero la necessaria funzione propulsiva cristallizzata nell'istanza cautelare e, a cascata, fa divieto al giudice di adottare iniziative officiose.

Il principio della domanda cautelare, del resto, è stato declinato con rigore da questa Corte, che ha affermato che il relativo vincolo debba ritenersi violato allorquando a fronte della richiesta di sequestro preventivo di un bene funzionale ad evitarne la dispersione, il giudice adotti il provvedimento impositivo del vincolo per la ritenuta sussistenza di una diversa finalità impeditiva, così come, analogamente, a fronte di una richiesta di sequestro preventivo a fini impeditivi, non può adottare il provvedimento che dispone la misura per finalità anticipatorie della confisca, determinandosi, altrimenti, l'inesistenza della motivazione sull'esigenza cautelare perseguita e indicata dal requirente e, per l'effetto, l'impossibilità per il giudice del riesame di integrarla (Sez. 2, n. 32910 del 23/09/2025, Smeda, Rv. 288654 - 01).

Sul punto, inoltre, si osserva che la giurisprudenza citata in ricorso non appare del tutto sovrapponibile al caso di specie: i precedenti citati, infatti, hanno riguardo al diverso caso del riconoscimento, in capo al giudice del riesame, del potere di integrare la motivazione carente del provvedimento impugnato, anche procedendo ad una diversa qualificazione del fatto, non anche quello di sostituirsi all'iniziativa cautelare del PM quanto alla individuazione delle imputazioni in 12relazione alle quali debba applicarsi una misura cautelare e, conseguentemente, possa essere mantenuto il sequestro preventivo.

9. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] enteAlberto [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3a Sezione Penale Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 23 LU6, 2026 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA Sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ROM) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Arezzo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], cui il P.G. si è riportato in udienza, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. udito, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Arezzo accoglieva parzialmente il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo in data 22 gennaio 2026, nella parte in cui disponeva il sequestro finalizzato alla confisca diretta e per equivalente nei confronti dell'indagato. 12. Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo propone ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione alla individuazione del profitto e del prezzo del reato di cui agli articoli 416 cod. pen., 2 e 8 d. Igs. 74/2000. Evidenzia il ricorrente come, nel caso di specie, sia configurabile una articolatissima frode fiscale nell'ambito della quale lo stesso tribunale, nel trattare la questione relativa alla competenza per territorio, evidenzia la connessione tra reato associativo e i reati fiscali. Gli indagati si sarebbero infatti tra loro associati in modo stabile e duraturo, con predisposizione di mezzi, al fine di porre in essere un programma criminoso consistito in periodiche e continue false fatturazioni all'esclusivo scopo di generare una imposta sul valore aggiunto non dovuta, da dividere tra i vari componenti del sodalizio. Ciò che il tribunale tuttavia, secondo il ricorrente, non avrebbe colto, è il complessivo meccanismo fraudolento, in virtù del quale la [OSCURATO:PERSONA] acquistava del metallo per il quale non avrebbe dovuto pagare IVA dai vari referenti dei differenti «gruppi»; venivano così predisposte fatture oggettivamente inesistenti aventi ad oggetto metallo sottoposto ad IVA; per consentire il funzionamento dell'associazione era poi necessario mettere in piedi un sofisticato complesso di società filtro e cartiere che emettevano, a loro volta, fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti; da un lato, per «sistemare» i magazzini e la contabilità, e, dall'altro, per consentire il riacquisto di metallo da parte dei referenti dei gruppi che, cartolarmente (per il tramite delle cartiere) avrebbero creato il carico necessario per emettere le successive fatture in vendita alla [OSCURATO:PERSONA]. Di fatto, quindi, la [OSCURATO:PERSONA] acquistava argento puro versando ai vari gruppi IVA non dovuta grazie alle fatture false (IVA che poi compenserà in modo indebito con fatture con altre società del gruppo e che quindi viene del tutto «neutralizzata»); tale IVA, unitamente all'imponibile, veniva poi utilizzata dai gruppi per riacquistare il metallo, che veniva poi giustificato in acquisto per il tramite delle cartiere, per essere poi di nuovo venduto con IVA alla [OSCURATO:PERSONA]. Si tratterebbe, quindi, di un meccanismo ciclico e continuo e, grazie all'elevato imponibile, in grado di consentire evasioni colossali. Il Tribunale, al contrario, considera la nozione di prezzo e profitto del reato come riferiti ad ogni singola emissione/utilizzazione di fattura per operazioni inesistenti, senza considerare, per converso, che la nozione di profitto deve essere intesa come riferita anche al complesso delle operazioni attraverso cui si concretizzava il reato associativo; e, per altro verso, che quello che veniva utilizzato dalle società emittenti corrispondeva in realtà al «prezzo» del reato, di cui è pacificamente consentita la confisca, e non al «profitto». Ed infatti, la [OSCURATO:PERSONA] si prestava a pagare un'IVA non dovuta proprio per alimentare il sistema criminale che si basa, a monte, sulla possibilità per la medesima società di compensare l'IVA, che di fatto diventa neutra, e, a valle, sulla ripartizione dell'imposta riscossa e poi evasa 2grazie a una articolata serie di società filtro e cartiere per i vari soggetti che collaboravano per la realizzazione degli illeciti. In questo schema, l'IVA pagata dalla [OSCURATO:PERSONA] diventava proprio il «prezzo» da questa pagato per la emissione delle fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti da parte dei fornitori, coadiuvati e coordinati dal [OSCURATO:PERSONA]. Ben avrebbe potuto il Tribunale qualificare quello in parola quale prezzo anziché come profitto del reato e quindi confermarne il sequestro finalizzato alla confisca. In conclusione, il ricorrente ritiene che fosse più corretta la quantificazione e ripartizione del profitto confiscabile operata in sede di richiesta di sequestro preventivo, che individuava il quantum nel totale dell'imposta evasa sulle fatture per operazioni inesistenti pagate dalla [OSCURATO:PERSONA] alle varie società "filtro", ripartendo poi per ciascun gruppo il quantum di relativa competenza. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione degli articoli 648-bis.1 e 648-quater cod. pen. con riferimento alla individuazione del profitto del reato. Il Tribunale avrebbe annullato il sequestro in relazione al capo 12) (autoriciclaggio), sostenendo (pag. 19) di non condividere l'orientamento prevalente della Cassazione, cui invece il ricorrente aderisce, secondo cui il profitto del delitto di autoriciclaggio dev'essere individuato nell'intero valore dei beni oggetto di condotte dissimulatorie e non solo nell'ipotetico quid pluris derivante dalla condotta che integra il delitto derivato. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la mancata integrazione da parte del Tribunale del riesame del provvedimento del GIP. Lo stesso ben avrebbe potuto, senza alcuna violazione del diritto di difesa, mantenere il sequestro in relazione ai delitti di cui agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 74/2000 contestati all'indagato, essendo nel suo potere confermare la misura anche per ragioni diverse da quelle indicate dal giudice nel provvedimento impugnato. 3. In data 4 giugno 2026 gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per l'indagata, che avevano chiesto e ottenuto la trattazione orale del procedimento, depositavano istanza di rinvio ( per legittimo impedimento a seguito di adesione all'astensione deliberata dalla Giunta dell'Unione delle [OSCURATO:PERSONA] in data 22 maggio 2026 4. In data odierna, il [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta di rinvio per legittimo impedimento, come da ordinanza a verbale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, in relazione alla istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata dalla difesa del ricorrente, va ribadito che, in base al vigente codice di autoregolamentazione, 3quale testo di normazione secondaria nell'ambito disegnato dalla legge n. 146/1990, sono previste come indispensabili le prestazioni indicate all'art. 4 (lett. a), secondo cui l'astensione non è consentita nei casi di (il corsivo è del [OSCURATO:PERSONA]) «assistenza al compimento di atti di perquisizione e sequestro, a udienze di convalida dell'arresto e del fermo od a quelle afferenti misure caute/ari, agli interrogatori ex art. 294 cod. proc. pen., all'incidente probatorio nei casi di urgenza, al giudizio direttissimo, alle attività di cui all'art. 467 dello stesso codice di rito, nonché in relazione a procedimenti o processi che riguardino reati di prescrizione imminente». Ciò posto, la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che, in terna di astensione dalle udienze da parte del difensore che aderisca ad una protesta di categoria, l'art. 4 del Codice di «Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati», adottato il 4 aprile 2007 e ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali con delibera del 13 dicembre 2007, secondo cui l'astensione non può riguardare le udienze penali «afferenti misure cautelari» è riferibile anche ai provvedimenti cautelari reali in quanto l'esigenza di cui all'art. 321 cod. Proc. pen. condivide con quella personale la medesima finalità preventiva (Sez. 2, n. 37101, del 17/09/2021, Marzari, Rv. 282128-01, in motivazione; Sez. 3, n. 38852 del 04/12/2017, dep. 2018, Lombardo, Rv. 273702 — 01; Sez. 2, n. 50339 del 03/12/2015, Ortolan, Rv. 265527 - 01; Sez. 6, n. 39871 del 12/07/2013, Notarianni, Rv. 256444 - 01). La citata sentenza Lombardo ha anche precisato che l'astensione non è ammessa anche laddove la misura cautelare reale richiesta non sia stata applicata ma ne venga discussa l'adozione. L'istanza di rinvio per legittimo impedimento non può quindi essere accolta in quanto trattasi di udienza per la quale non è consentita l'astensione, essendo relativa a prestazioni definite come «indispensabili» dal predetto Codice di autoregolamentazione. 2. Tanto premesso, il ricorso è complessivamente infondato. 3. In punto di fatto, va rimarcato che il procedimento, secondo l'impostazione accusatoria (accolta nel provvedimento genetico), riguarda un complesso schema di frode fiscale, posto in essere da più soggetti variamente interessati da plurime contestazioni che, oltre al delitto associativo, comprendono delitti fiscali (delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di utilizzo delle fatture in dichiarazione ad opera dei destinatari, di omessa presentazione delle dichiarazioni di imposta), di riciclaggio e autoriciclaggio, nonché illeciti amministrativi ex d.lgs. n. 231/01 contestati nei confronti delle persone giuridiche in relazione ai reati fiscali presupposti. Le contestazioni presuppongono, in fatto, l'individuazione di un particolare regime fiscale previsto per le transazioni relative all'argento, differenziato in ragione della circostanza che esse abbiano ad oggetto argento puro in grani o lingotti (applicandosi in tale ipotesi il regime di inversione contabile e, per l'effetto, fatturazioni senza esborso di IVA), ovvero argento 4commercializzato in forme diverse (ad esempio verghe argentifere) e/o con grado di purezza inferiore a 900 millesimi (sottoposto ad IVA ordinaria, pari al 22%). Nell'impostazione accusatoria, come sintetizzata nella contestazione del delitto associativo, (imputazione di cui al capo 1) della rubrica), talune società (definite società "cartiere" e società "filtro") acquisterebbero argento puro, non assoggettato ad IVA e, successivamente, in esito ad una serie di passaggi attraverso ulteriori società, fatturerebbero la relativa cessione alla [OSCURATO:PERSONA] spa (società «finanziatrice», unitamente alla [OSCURATO:PERSONA] spa) con IVA, benché l'oggetto delle cessioni fosse pressoché nella totalità dei casi argento puro (non assoggettato, come detto, a tale imposta), come emerso da indagini anche tecniche e dalle videoriprese eseguite. Sempre secondo la prospettazione accusatoria, lo schema, come ricostruito, ruoterebbe intorno alla persona fisica di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:PERSONA] spa e Presidente del Consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] spa, e a quella di [OSCURATO:PERSONA], dipendente «factotum» della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] particolare, la [OSCURATO:PERSONA], secondo l'impostazione accusatoria, acquisterebbe argento puro da società riconducibili a tre diversi gruppi (gruppo Corradi, gruppo [OSCURATO:PERSONA] e gruppo Matera), individuati attraverso servizi di pedinamento e controllo e attività tecniche, nonché attraverso l'esame dei rispettivi cicli fatturativi. Il vantaggio economico dello schema fraudolento ricostruito si sostanzierebbe per i fornitori nell'incasso dell'IVA, (a fronte dell'emissione di fatture recanti la dicitura «verghe argentifere»), IVA che, poi, non verrebbe riversata all'Erario. La società destinataria delle fatture ([OSCURATO:PERSONA] spa), neutralizzerebbe l'imposta pagata con l'emissione di fatture relative a tutto l'argento oggetto delle illecite compravendite, anch'esse ritenute false, alla [OSCURATO:PERSONA] spa (capo 29 delle provvisorie incolpazioni), società che utilizza il conseguente credito IVA in compensazione nella liquidazione IVA di gruppo. 4. Sempre in via preliminare, il [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che il provvedimento genetico non ha riguardato il sequestro preventivo in riferimento agli articoli 416 cod. pen. e 2 d. Igs. 74/2000, ma unicamente per i reati di cui agli articoli 5 e 8 del suddetto decreto e 648-ter.1 cod. pen., oltre che per violazioni del d. Igs. 231/2001. Quanto ai reati per cui è stato disposto sequestro, a pag. 53 del decreto di sequestro si legge che i fornitori incassavano realmente VIVA che provvedevano a portare fittiziamente in compensazione sulla carta, fino a far ricadere il debito nei confronti dell'Erario sulla cartiera posta al termine della catena di fatturazione, mentre la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a acquistava argento puro ad un prezzo sensibilmente inferiore a quello di mercato, non doveva sostenere i costi di affinazione ed operava in neutralità fiscale poiché, a sua volta, fatturava con IVA alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (indicando in fatture "rottami AG 999"). Quanto alla determinazione del profitto, a pag. 68 si chiarisce che a tal proposito «occorre avere riguardo - indipendentemente dal quantitativo di argento puro - al valore dell'imposta 5risultante in dichiarazione e afferente alle suddette operazioni commerciali. Si ricorda infatti che il fine per i fornitori era l'incasso dell'IVA pagata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a (e fittiziamente trasferita sulle cartiere), mentre per quest' ultima era il risparmio di imposta mediante l'indicazione dell'IVA a credito». 5. L'ordinanza impugnata, dal canto suo, ha ritenuto sussistere la gravità indiziaria in riferimento a tutti i reati contestati in seno al presente procedimento (art. 416 cod. pen., artt. 2,5 e 8 d.lgs. 74/2000, contestati all'indagato ai capi 1, 21, 22, 23 e 24), mentre ha ritenuto non sussistere i presupposti per poter disporre il sequestro finalizzato alla confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il Tribunale aretino (affoliazione n. 3923) ha ritenuto che il profitto di tutti i reati fiscali sarebbe costituito dall'IVA pagata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.: essa era infatti la provvista che, «da un lato, consentiva alla società in risparmio di imposta l'acquisto di argento sottocosto e, dall'altro, permetteva ai fornitori di ricavare somme di danaro che mai sarebbero state riversate allo Stato». Questo, in buona sostanza, sarebbe stato «il guadagno dell'affare» nel suo complesso, cui corrisponderebbe, tuttavia, «un profitto duplice, ma sempre corrispondente all'IVA fittizia» (per l'utilizzatore finale e per le emittenti iniziali). Evidenzia il provvedimento gravato che, in ragione del disposto dell'art. 9 d. Igs. 74/2000, essendo impossibile il concorso dello stesso soggetto nella emissione e nella utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, ciò che può costituire oggetto di sequestro e confisca a carico dell'emittente non è il profitto conseguito dall'utilizzatore, quanto il prezzo da questi pagato, ossia il compenso dato o promesso per la commissione del reato. In riferimento agli illeciti amministrativi da reato, evidenzia l'ordinanza che solo le persone giuridiche potrebbero essere attinte da sequestro ex art. 19 d. Igs. 231/2001, mentre le persone fisiche potrebbero essere aggredite esclusivamente ex art. 12-bis d. Igs. 74/2000 e non anche / da confisca per equivalente, sussidiaria rispetto alla responsabilità dell'ente. Quanto a tale ultimo aspetto, basti evidenziare che il ricorso della parte pubblica non si irivolge alle imputazioni sollevate nei confronti delle persone giuridiche, sulle quali è calata la preclusione processuale. 6. Tanto premesso, la prima censura è inammissibile. 6.1. Quanto alla doglianza in cui il ricorrente sostiene la necessità di considerare anche il profitto del reato associativo, il [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che se, in astratto, è corretto affermare che il profitto del reato di associazione per delinquere, sequestrabile ai fini della successiva confisca per equivalente, è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme dei reati fine, dai quali è del tutto autonomo e la cui esecuzione è agevolata dall'esistenza di una stabile struttura organizzata e dal comune progetto delinquenziale (così, in tema di reato 6transnazionale, Sez. 3, n. 5869 del 27/01/2011, Scaglia, Rv. 249537 - 01; in relazione agli illeciti ex d. Igs. n. 231/2001, Sez. 5, n. 15205 del 25/02/2016, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 266697 - 01), posto che l'istituzione della societas sceleris è funzionale alla ripartizione degli utili derivanti dalla realizzazione del programma criminoso (Sez. 3, Ord. n. 26721 del 04/03/2015, Montella, Rv. 263945 - 01), tuttavia, nel caso in esame, l'ordinanza espressamente chiarisce (pagina 3923 affoliazione) che, in relazione al reato associativo, non è stato chiesto né disposto alcun sequestro, per cui non appare possibile «spostare» il provvedimento ablativo da una imputazione all'altra in assenza di richiesta in tal senso da parte dell'ufficio requirente. La richiesta di misura cautelare non risulta quindi formalizzata con riferimento al delitto associativo, sicché la ritenuta sussistenza del fumus di tale imputazione provvisoria, certamente non potrebbe riverberare effetti, allo stato, sulla vicenda cautelare dedotta né, tantomeno, rilevare quale ragione di censura del provvedimento impugnato per non aver disposto, ex officio, ovvero mantenuto, il sequestro in relazione ad imputazioni e ragioni non oggetto della richiesta cautelare originaria. Deve infatti ribadirsi il principio, chiaramente affermato da questa Corte, secondo cui, nel procedimento incidentale cautelare il giudice è privo di poteri istruttori officiosi, essendo vincolato al tietitum introdotto dal pubblico ministero con la domanda di cautela ed agli elementi posti a fondamento di essa, ai sensi degli artt. 291, comma 1, e 321, comma 1, cod. proc. pen., sì che il Tribunale del riesame non può fondare le proprie valutazioni su atti che il primo giudice abbia assunto di propria iniziativa (sul punto, v. Sez. 6, n. 826 del 29/11/2022, dep. 2023, Martorano, Rv. 284145 - 02), ovvero, ancora, assumere determinazioni autonome non ricomprese nella domanda cautelare. Evidente la stretta ed irrinunciabile correlazione tra il principio della domanda cautelare e il diritto al contraddittorio, posto che ove fosse consentito al Tribunale del riesame individuare una base giuridica del provvedimento di sequestro diversa da quella individuata dapprima dal Pubblico Ministero e, conseguentemente, dal GIP, ne conseguirebbe un evidente mutamento dei parametri applicativi della misura (sul punto, Sez. 6, n. 3771 del 11/01/2018, Qevani, Rv. 272194 - 01), con conseguente pregiudizio del diritto di difesa dell'interessato (sul punto, Sez. 2, n. 11814 del 06/03/2024, Mesina, Rv. 286094 - 01). 6.2. La seconda parte della doglianza, laddove si contesta che l'IVA fittizia, retrocessa dalla [OSCURATO:PERSONA] agli emittenti, costituirebbe in realtà «prezzo del reato», suscettibile di confisca obbligatoria, è inammissibile. Va in primis sottolineato che il «prezzo» e il «profitto» del reato, oltre che costituire categorie normative diverse (come emerge dal tenore testuale sia dell'art. 240 cod. pen. che dell'art. 253 cod. proc. pen.), presentano anche distinte basi giuridiche ai fini dell'adozione di un provvedimento di sequestro funzionale alla confisca. Sul punto, in particolare, la Corte ha chiaramente affermato che, in tema dì misure cautelari reali, il sequestro preventivo a fini di confisca può avere ad oggetto solo il prezzo del delitto di 7emissione di fatture per operazioni inesistenti, costituito dal compenso pattuito o percepito per l'emissione delle fatture, e non anche il profitto conseguito da terzi per effetto della loro utilizzazione, integrando questa un delitto nel quale l'emittente non può concorrere, in quanto vi osta il regime derogatorio di cui all'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Sez. 3, n. 34202 del 16/09/2025, Pmt, Rv. 288727 - 01; Sez. 3,, n. 50310 del 18/09/2014, Scandroglio, Rv. 261517 - 01, ha anche precisato che è prezzo del reato «ciò che è dato o promesso per commetterlo»). L'Ufficio ricorrente censura il provvedimento impugnato per non aver considerato VIVA versata dal destinatario finale delle fatture alle società emittenti alla stregua del prezzo del reato, individuandone, nel caso di specie, una particolare connotazione alla luce del complesso schema fraudolento ricostruito. Tale prospettazione fa leva, indubbiamente, su spunti fattuali astrattamente in linea con la particolarità del fatto ricostruito all'esito delle indagini e con le complessive imputazioni, ma, al contempo, introduce elementi di insuperabile novità e di sostanziale mutamento della prospettazione accusatoria rispetto alla vicenda cautelare cristallizzata in atti e svolta (da quanto è dato comprendere) con l'istanza di sequestro valutata dal GIP con il provvedimento genetico e svolta, da quanto è dato comprendere, con l'istanza di sequestro valutata dal GIP con il provvedimento genetico, atteso che, come sopra detto, risulta che quest'ultimo ha fondato il provvedimento di sequestro sulle imputazioni sopra richiamate e con riferimento al profitto dei delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti parametrato all'imposta evasa, senza mai menzionarne il prezzo. Tale ultima considerazione evidenzia profili di sostanziale diversità del fatto cautelare dedotto a fondamento del provvedimento di sequestro emesso dal GIP rispetto a quello articolato ed invocato in ricorso, dal che discende l'inammissibilità del motivo. 6.3. Diversa è, ancora, l'ipotesi (coltivata anche dal Procuratore generale nelle sue conclusioni) in cui l'emittente, autore del delitto di cui all'art. 8 d. Igs. n. 74/00, concorra nel diverso delitto di cui all'art. 2 d. Igs. 74/00, il cui profitto si identifica, invece, nell'imposta evasa. Deve in proposito evidenziarsi che l'Ufficio ricorrente deduce, tra le altre, la violazione dell'art. 9 d. Igs. n. 74/00, evidenziando che nel caso di specie, rispettivamente, emittenti ed utilizzatori delle fatture per operazioni inesistenti non si siano limitati ad emettere ed utilizzare le fatture, ma abbiano piuttosto compiuto «...una serie di condotte che vanno decisamente oltre e che giustificano il fatto che il profitto complessivo conseguito non possa essere imputato solo e soltanto all'utilizzatore finale» (pagina 21 del ricorso). Sul punto, il [OSCURATO:PERSONA] osserva che questa Corte ha espressamente affermato che il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere, ove ne sussistono i presupposti, con l'emittente, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art. 110 cod. pen., non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Si è anche osservato che la norma appena richiamata mira ad evitare che la sola utilizzazione, da parte del destinatario, delle fatture per operazioni inesistenti, possa integrare 8anche il concorso nella emissione delle stesse così come, all'inverso, il solo fatto dell'emissione possa integrare il concorso nella utilizzazione, da parte del destinatario che abbia ad indicarle in dichiarazione, delle medesime, determinandosi, altrimenti, la sottoposizione per due volte a sanzione penale dello stesso soggetto per lo stesso fatto, che, invece, non può verificarsi allorquando il destinatario delle fatture non ne abbia fatto utilizzazione (Sez. 3, n. 41124 del 22/05/2019, Grossi, Rv. 277978 - 01). Tuttavia, tale strada in tanto è percorribile in quanto si proceda ad una contestazione formale di concorso di persone nel reato, ovvero ad una duplicità di contestazioni nei confronti del medesimo soggetto per fatti commessi in qualità non sovrapponibili e con specifici addebiti di concorso (non identificabili, per quanto sopra detto, nella mera condotta di emissione o di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti), e che, per ciascuna delle imputazioni elevate, si individui una base giuridica in relazione alla quale venga formalizzata la richiesta di sequestro che, ove non accolta dal primo destinatario dell'istanza cautelare reale (il giudice procedente, nel caso di specie il GIP), dovrà essere dedotta con lo specifico gravame previsto dalla legge. Ebbene, nel caso di specie, non solo il Pubblico Ministero non ha formalizzato istanza di sequestro al GIP in relazione alle imputazioni di cui all'art. 416 cod. pen., 2 e 110 d. Igs. n. 74/00 (contestando il concorso dell'emittente/associato nell'utilizzazione delle FOI), ma neppure risulta che abbia impugnato, sul punto, il sequestro preventivo emesso dal GIP. 7. La seconda censura è infondata. 7.1. In relazione al capo 12 dell'incolpazione provvisoria (in cui la [OSCURATO:PERSONA] viene accusata, in qualità di legale rappresentante della «[OSCURATO:SOCIETA].», di avere impiegato l'imposta evasa nell'acquisto di oro puro, fatto «sparire» attraverso passaggi in numerose società «cartiere», al fine di monetizzare il profitto e perpetrare il meccanismo di frode IVA), va evidenziato quanto segue. 7.1.1. Il decreto genetico di sequestro, a pagina 32, ricostruisce le modalità e gli importi dell'attività criminosa di M G nella frode fiscale: la M G era la società che, unitamente alla Crmetalli effettuava cessioni di verghe argentifere - sulla carta - alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., mentre, in realtà, si trattava di metallo puro. A fronte di tali transazioni, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. effettuava pagamenti tracciabili: quindi, CRMETALLI e «M G unipersonale» incassavano realmente VIVA. Con il sistema dei vari passaggi, le società filtro operavano in neutralità fiscale, dal momento che l'imposta — al termine della fatturazione - era scaricata sulle cartiere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Questo sulla carta. Nella realtà, secondo il provvedimento di sequestro, l'IVA incamerata dalle vendite alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (€ 632.753,43 per la Crmetalli ed € 965.771,92 per la M G - come da pag. 40 e 42 dell' annotazione finale + allegati) era re -investita. 9A pagina 71, il decreto ricostruisce il fatto di autoriciclaggio nel modo che segue: il reimpiego avveniva con l'acquisto di 13.709,70 grammi di oro puro per un controvalore di C 1.091.372,87 che era formalmente ceduto alla cartiera [OSCURATO:PERSONA], tramite un ulteriore passaggio cartolare con la società filtro [OSCURATO:PERSONA], finché se ne perdevano le tracce. In dettaglio, trattasi di acquisti di oro puro effettuati presso le seguenti società: gr. 8.000,00 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Arezzo; gr. 3.293,00 dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (AR); gr. 2.416,70 dalla [OSCURATO:SOCIETA] nell'unità locale del TARI' di Marcianise (CE)». Il decreto evidenzia come quanto sopra fosse stato confermato dall'acquisizione delle copie delle fatture tramite la SOGEI e relative alle compravendite in argomento, dettagliatamente riportate nelle tabelle ivi contenute, dalle quali si evincono i vari passaggi cartolari, dall'acquisto del metallo puro sino alla cessione dello stesso alla società cartiera. Per quanto concerne l'indagata in parola, emergevano quindi fatture in entrata dalla EGM alla M G e da questa alla CRmetalli. 7.1.2. L'ordinanza impugnata (foglio 3798) precisa che l'incolpazione di autoriciclaggio attiene alle operazioni che alcuni degli indagati realizzavano reimpiegando l'imposta evasa nell'acquisto di oro puro che poi, solo formalmente, scaricavano sulle società cartiere al fine, in ultima analisi, di farlo documentalmente sparire. In questo modo, gli indagati utilizzavano quanto derivante dalla commissione dei delitti che avevano commesso, in attività economiche e imprenditoriali, quali appunto il traffico d'oro puro, così scardinando l'evidenza del nesso tra la cosa e il delitto presupposto e quindi ostacolando l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni. Il provvedimento, dando atto della sussistenza di due orientamenti contrastanti in tema di quantificazione del profitto del reato di riciclaggio, aderisce all'interpretazione restrittiva. 7.2. In effetti, sul punto, si registrano due differenti orientamenti di legittimità. 7.2.1. L'indirizzo sposato dalla ordinanza in esame ritiene che, in tema di riciclaggio, «la confisca diretta del profitto del reato può essere disposta solo con riferimento al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal riciclatore e non in relazione all'intero ammontare delle somme "ripulite" attraverso le operazioni "riciclatorie", difettando il vincolo solidaristico che giustificherebbe l'ablazione di queste ultime, posto che non è ipotizzabile il concorso dell'autore del riciclaggio nel reato presupposto» (Sez. 2, n. 21820 del 26/04/2022, Musella, Rv. 283364 - 01; Sez. 2, n. 2879 del 26/11/2021, Rini, Rv. 282519 - 01; Sez. 2, n. 30899 del 15/07/2020, Ambrosini, Rv. 280029 - 01; tra le sentenze non massimate, Sez. 2, n. 11080 del 01/12/2023, dep. 2024, Arpaia; Sez. 2, n. 47331 del 05/10/2023, Albanese). 7.2.2. L'opposto orientamento, sposato dal provvedimento genetico e dal ricorrente, sostiene invece che «il provvedimento ablatorio deve essere disposto per il valore corrispondente alle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, anche se non corrispondenti all'utilità economica tratta dal riciclatore e non appartenenti a quest'ultimo» (Sez. 5, n. 32176 del 08/05/2024, Bianchi, Rv. 286816 - 01; 10conformi: Sez. 2, n. 18184 del 28/02/2024, B., Rv. 286323 - 02; Sez. 2, n. 10218 del 23/01/2024, Meliota, Rv. 286131 - 01; Sez. 2, n. 34218 del 04/11/2020, Bonino, Rv. 280238 - 01; Sez. 2, n. 7503 del 07/12/2021, Marchesan, Rv. 282957 - 01). Si sostiene infatti che (in tema di confisca per equivalente) «il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è costituito dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, posto che, in assenza .di tali operazioni, esse sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente, essendo provento del delitto presupposto (In motivazione, la Corte ha precisato che il denaro, i beni o le altre utilità trasferite ovvero manipolate in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa si prestano ad essere qualificate, comunque, come prodotto del reato, rappresentando il risultato empirico dell'attività illecita in cui si sostanzia la fattispecie, in quanto tale assoggettabile a vincolo ex art. 648 -quater, comma primo e secondo, cod. pen.)» (Sez. 2, n. 10218 del 23/01/2024, Pmt, Rv. 286131 - 01). 7.3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover confermare l'orientamento seguito dal Tribunale nel provvedimento impugnato, in ragione della sua piena e migliore rispondenza alla particolare struttura del delitto di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. Tale fattispecie, infatti, sanziona in via penale condotte altrimenti ricomprese nel post factum, generalmente non punibile, fondandosi la ratio della sanzione penale sulla necessità di presidiare con maggior tutela la circostanza che le risorse rinvenienti dalla commissione di un delitto siano, dallo stesso autore, reimmesse in attività economiche, a loro volta produttive di reddito: con ciò sostanzialmente prefiggendosi, il legislatore, l'obiettivo di impedire che, attraverso la re-immissione di proventi di reato nel circuito produttivo, l'autore di un delitto possa trarne ulteriore profitto. Nella descrizione della fattispecie, coerentemente con tale intento, il legislatore, infatti, non ha incluso la clausola di residualità, presente invece nelle disposizioni di cui all'art. 648, 648-bis ed anche 648-ter cod. pen.: tuttavia, proprio al fine di connotare la peculiarità della fattispecie incriminatrice, il legislatore ha comunque previsto, al quarto comma, che fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate «alla mera utilizzazione o al godimento personale». La fattispecie, quindi, mira a sanzionare (anche attraverso lo strumento della confisca disciplinata dal successivo art. 648 -quater cod. pen.) le condotte espressamente tipizzate, sicché il profitto di tali condotte deve necessariamente essere parametrato ad esse ed individuarsi nel guadagno (diverso dal mero godimento, come detto) originato dall'impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie o speculative del denaro, dei beni e delle altre utilità provenienti dal reato presupposto. Tale interpretazione consente di operare una reale distinzione del profitto dei reati rispettivamente presupposto e di autoriciclaggio, come anche di chiarire i reciproci confini tra i delitti di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio. 11Nel caso di specie, come visto, il Tribunale del riesame ha evidenziato come la provvista pari all'imposta evasa non costituisse il profitto del delitto di autoriciclaggio (profitto che, peraltro, l'Ufficio ricorrente neppure quantifica in ricorso), bensì, coerentemente con l'orientamento sposato anche dal [OSCURATO:PERSONA], il profitto del reato presupposto. Né, del resto, il ricorrente, deduce che, trattandosi, nel caso di specie, di una ipotesi di «trasformazione» finalizzata a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del profitto della frode fiscale, l'oro potrebbe costituire «prodotto» di tale trasformazione (o comunque «provento» del reato in parola, ai sensi della Direttiva 42/2014/UE), del pari suscettibile di confisca (anche per equivalente) ex art. 648-quater cod. pen., come pure stabilito da alcune delle pronunce dallo stesso richiamate (Sez. 2, n. 13793 del 14/02/2025, Ghelarducci, Rv. 287870 - 01, in motivazione, pag. 5). Il motivo di ricorso è pertanto infondato e va rigettato. 8. Il terzo motivo di ricorso è, per le ragioni superiormente esposte, del pari inammissibile. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata, risulta infatti che il titolo cautelare era stato emesso per imputazioni diverse da quelle che, sebbene oggetto di contestazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], sono poste a fondamento della censura per la quale il Tribunale non avrebbe «integrato» il provvedimento del GIP. Ne discende che, in carenza di autonoma richiesta cautelare ovvero di impugnazione sul punto del Pubblico Ministero, il Tribunale del riesame non poteva (come visto), di iniziativa, convertire il titolo-fonte del vincolo ablatorio, mutandone il fatto posto a fondamento del vincolo, poiché tale condotta avrebbe concretato un vulnus al principio che imputa al Pubblico Ministero la necessaria funzione propulsiva cristallizzata nell'istanza cautelare e, a cascata, fa divieto al giudice di adottare iniziative officiose. Il principio della domanda cautelare, del resto, è stato declinato con rigore da questa Corte, che ha affermato che il relativo vincolo debba ritenersi violato allorquando a fronte della richiesta di sequestro preventivo di un bene funzionale ad evitarne la dispersione, il giudice adotti il provvedimento impositivo del vincolo per la ritenuta sussistenza di una diversa finalità impeditiva, così come, analogamente, a fronte di una richiesta di sequestro preventivo a fini impeditivi, non può adottare il provvedimento che dispone la misura per finalità anticipatorie della confisca, determinandosi, altrimenti, l'inesistenza della motivazione sull'esigenza cautelare perseguita e indicata dal requirente e, per l'effetto, l'impossibilità per il giudice del riesame di integrarla (Sez. 2, n. 32910 del 23/09/2025, Smeda, Rv. 288654 - 01). Sul punto, inoltre, si osserva che la giurisprudenza citata in ricorso non appare del tutto sovrapponibile al caso di specie: i precedenti citati, infatti, hanno riguardo al diverso caso del riconoscimento, in capo al giudice del riesame, del potere di integrare la motivazione carente del provvedimento impugnato, anche procedendo ad una diversa qualificazione del fatto, non anche quello di sostituirsi all'iniziativa cautelare del PM quanto alla individuazione delle imputazioni in 12relazione alle quali debba applicarsi una misura cautelare e, conseguentemente, possa essere mantenuto il sequestro preventivo. 9. Il ricorso deve quindi essere rigettato. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] enteAlberto [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3a Sezione Penale Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 23 LU6, 2026 13
Decreto Cassazione n. 27671/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris