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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06572/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Pe) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/4/2024 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia emessa il 19/10/2022 dal Tribunale di Ragusa, riconosceva a [OSCURATO:PERSONA] la circostanza attenuante di cui all'ad. 62, n. 4, cod. pen., così rideterminando nella misura del dispositivo la pena irrogata per il delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo - con unico motivo - la violazione dell'ad, 23, comma 2, d.l. 9 novembre 2020, n. 149.

A fronte di un rito cartolare, la Corte di appello avrebbe notificato al difensore la requisitoria del Procuratore Generale relativa ad un diverso giudizio, come da documentazione allegata.

Ne deriverebbe una nullità di ordine generale a regime intermedio. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Questa Corte, con legittimo accesso al contenuto del fascicolo, alla luce della natura processuale dell'eccezione proposta, ha verificato che la requisitoria del Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania relativa al processo in esame, datata 20/3/2024, era stata ritualmente notificata all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], alle ore 10.06, con esito di "avvenuta accettazione" e di "avvenuta consegna", come da relativa attestazione informatica spillata alla requisitoria medesima.

4.1. Ne consegue che eventuali ed ulteriori notifiche al difensore di requisitorie relative ad altri processi, qualora avvenute, non hanno comportato alcuna lesione del diritto di difesa, in quanto il legale fiduciario ha ricevuto rituale notifica della requisitoria concernente il giudizio di appello contro la sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa il 19/10/2022 a carico di [OSCURATO:PERSONA].

5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Pe) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/4/2024 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia emessa il 19/10/2022 dal Tribunale di Ragusa, riconosceva a [OSCURATO:PERSONA] la circostanza attenuante di cui all'ad. 62, n. 4, cod. pen., così rideterminando nella misura del dispositivo la pena irrogata per il delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo - con unico motivo - la violazione dell'ad, 23, comma 2, d.l. 9 novembre 2020, n. 149. A fronte di un rito cartolare, la Corte di appello avrebbe notificato al difensore la requisitoria del Procuratore Generale relativa ad un diverso giudizio, come da documentazione allegata. Ne deriverebbe una nullità di ordine generale a regime intermedio. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Questa Corte, con legittimo accesso al contenuto del fascicolo, alla luce della natura processuale dell'eccezione proposta, ha verificato che la requisitoria del Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania relativa al processo in esame, datata 20/3/2024, era stata ritualmente notificata all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], alle ore 10.06, con esito di "avvenuta accettazione" e di "avvenuta consegna", come da relativa attestazione informatica spillata alla requisitoria medesima. 4.1. Ne consegue che eventuali ed ulteriori notifiche al difensore di requisitorie relative ad altri processi, qualora avvenute, non hanno comportato alcuna lesione del diritto di difesa, in quanto il legale fiduciario ha ricevuto rituale notifica della requisitoria concernente il giudizio di appello contro la sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa il 19/10/2022 a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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