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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 dicembre 2024

Cassazione n. 00115/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.

I l Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L a C orte di appello di Firenze, decidendo con le forme del rito abbreviato, preso atto della rinuncia ai motivi di appello relativi alla responsabilità, e della proposta di concordato avanzata dalle parti, infliggeva a d [OSCURATO:PERSONA] jshi la pena (concordata) di anni due, mesi due di reclusione ed euro cinquecento di multa per i reati di rapina aggravata e lesioni. 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:2.1. violazione di legge: la volontà delle parti che avevano avanzato la proposta di concordato sarebbe stata viziata.

Il proponente intendeva proporre per il reato di rapina aggravata una pena che non ostassealla sospensione dell’esecuzione, corrispondendo al presofferto (di un anno ed otto mesi).

Dal testo della proposta di concordato emerge rebbe chiaramente che la pena da infliggere, nella intenzione di chi la proponeva, doveva essere tale da consentire di sospendernel’esecuzione.

Tuttavia,nell’avanzare la proposta di concordato il ricorrente proponeva - a sua detta erroneamente -una pena che prevedeva venti giorni da scontare per il reato di rapina aggravata, il che ostava al raggiungimento dell’obiettivo dichiarato, ovvero la dell’esecuzione: si tratterebbe di un“vizio nella formazione della volontà”, riconoscibile dallo stesso testo della proposta, che ne determinerebbe la nullità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il ricorrente allega di avere proposto una pena non coerente con la sua intenzione di escludere che, all’esito del giudizio in grado di appello ci fosse un residuo di pena da espiare per un reato ostativo allasospensione della esecuzione.

Il collegio riafferma quanto autorevolmente ritenuto dalle Sezioni Unite, ovvero che, «con la introduzione dell'istituto del concordato in appello -come per il previgente art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e diversamente dall'istituto exart. 444 cod. proc. pen. -, non è stato introdotto un regime speciale di ricorribilità della sentenza, scelta legislativa che fa ritenere immutato il relativo quadro sistematico.

L'operazione ermeneutica volta a superare il regime generale di ricorribilità, estendendo i principi dall'uno all'altro istituto non è consentita per il principio di tassatività che governa i mezzi di impugnazione ed in relazione alla specialità del regime previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che è di stretta interpretazione» (Sez.

U,n. 19415 del 27/10/2022, dep.2023, Fazio, Rv. 284481 – 01).

Ribadito che il regime di impugnabilità del concordato no n patisce le limitazioni all’impugnabilità espressamente previste per il patteggiamento exart. 444 cod. proc. pen, si rileva, comunque, che la richiesta ex art. 599-biscod. proc. pen. implica la rinuncia ai motivi sulla responsabilità , d e terminando una rilevante contrazione delle ordinarie prerogative difensive: non può dunque negarsi la rilevanza della corretta formazione della volontà dell’imputato che si esprime nella scelta di ricorrere a tale strumento processuale.

Quello che rileva è, dunque che si sia correttamente formata la volontà di rinunciare ai motivi sulla responsabilità, e, in subordine proporre al giudice di applicare una pena concordata con il pubblico ministero.1.2.Tanto premesso,nel caso in esame, la volontà di accesso del Mojshi all’istituto del concordato risulta essersi formata in modo legittimo,dato che non vi sono dubbi sulla sua scelta di utilizzare lo strumento processuale previsto dall’art. 599 - bis cod. proc. pen.

Pertanto la allegata divergenza tra le intenzioni della difesa e la concreta proposta di concordato avanzatanon può essere considerata un «vizio della formazione della volontà » di accedereall’istituto, ma solo un (ipotetico) errore del proponente, che , peraltro, non si ètradotto nella richiesta di applicare una pena illegale ( che trova indiretta conferma nella validazione della proposta da parte sia del pubblico ministero, che del giudice), unica ipotesi nella quale si potrebbe impugnare la determinazione concordata della sanzione. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in eurotremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,il giorno 4 dicembre 2024 . [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. I l Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L a C orte di appello di Firenze, decidendo con le forme del rito abbreviato, preso atto della rinuncia ai motivi di appello relativi alla responsabilità, e della proposta di concordato avanzata dalle parti, infliggeva a d [OSCURATO:PERSONA] jshi la pena (concordata) di anni due, mesi due di reclusione ed euro cinquecento di multa per i reati di rapina aggravata e lesioni. 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:2.1. violazione di legge: la volontà delle parti che avevano avanzato la proposta di concordato sarebbe stata viziata. Il proponente intendeva proporre per il reato di rapina aggravata una pena che non ostassealla sospensione dell’esecuzione, corrispondendo al presofferto (di un anno ed otto mesi). Dal testo della proposta di concordato emerge rebbe chiaramente che la pena da infliggere, nella intenzione di chi la proponeva, doveva essere tale da consentire di sospendernel’esecuzione. Tuttavia,nell’avanzare la proposta di concordato il ricorrente proponeva - a sua detta erroneamente -una pena che prevedeva venti giorni da scontare per il reato di rapina aggravata, il che ostava al raggiungimento dell’obiettivo dichiarato, ovvero la dell’esecuzione: si tratterebbe di un“vizio nella formazione della volontà”, riconoscibile dallo stesso testo della proposta, che ne determinerebbe la nullità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il ricorrente allega di avere proposto una pena non coerente con la sua intenzione di escludere che, all’esito del giudizio in grado di appello ci fosse un residuo di pena da espiare per un reato ostativo allasospensione della esecuzione. Il collegio riafferma quanto autorevolmente ritenuto dalle Sezioni Unite, ovvero che, «con la introduzione dell'istituto del concordato in appello -come per il previgente art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e diversamente dall'istituto exart. 444 cod. proc. pen. -, non è stato introdotto un regime speciale di ricorribilità della sentenza, scelta legislativa che fa ritenere immutato il relativo quadro sistematico. L'operazione ermeneutica volta a superare il regime generale di ricorribilità, estendendo i principi dall'uno all'altro istituto non è consentita per il principio di tassatività che governa i mezzi di impugnazione ed in relazione alla specialità del regime previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che è di stretta interpretazione» (Sez. U,n. 19415 del 27/10/2022, dep.2023, Fazio, Rv. 284481 – 01). Ribadito che il regime di impugnabilità del concordato no n patisce le limitazioni all’impugnabilità espressamente previste per il patteggiamento exart. 444 cod. proc. pen, si rileva, comunque, che la richiesta ex art. 599-biscod. proc. pen. implica la rinuncia ai motivi sulla responsabilità , d e terminando una rilevante contrazione delle ordinarie prerogative difensive: non può dunque negarsi la rilevanza della corretta formazione della volontà dell’imputato che si esprime nella scelta di ricorrere a tale strumento processuale. Quello che rileva è, dunque che si sia correttamente formata la volontà di rinunciare ai motivi sulla responsabilità, e, in subordine proporre al giudice di applicare una pena concordata con il pubblico ministero.1.2.Tanto premesso,nel caso in esame, la volontà di accesso del Mojshi all’istituto del concordato risulta essersi formata in modo legittimo,dato che non vi sono dubbi sulla sua scelta di utilizzare lo strumento processuale previsto dall’art. 599 - bis cod. proc. pen. Pertanto la allegata divergenza tra le intenzioni della difesa e la concreta proposta di concordato avanzatanon può essere considerata un «vizio della formazione della volontà » di accedereall’istituto, ma solo un (ipotetico) errore del proponente, che , peraltro, non si ètradotto nella richiesta di applicare una pena illegale ( che trova indiretta conferma nella validazione della proposta da parte sia del pubblico ministero, che del giudice), unica ipotesi nella quale si potrebbe impugnare la determinazione concordata della sanzione. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in eurotremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,il giorno 4 dicembre 2024 . [OSCURATO:PERSONA]
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