CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41508/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale di Napoli, con cui erano stati ritenuti responsabili degli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 4 cod. pen. La difesa lamenta vizio di motivazione, sostenendo l'omessa valutazione di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. La doglianza risulta del tutto generica. E' d'uopo rammentare come i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), debbano indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Deve aggiungersi che il rilievo concernente l'asserita esistenza di cause di immediato proscioglimento dell'imputato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., presenta carattere di novità nella presente sede di legittimità: nessuna censura aveva investito l'affermazione di responsabilità in sede di appello, pertanto, anche il richiamo al presunto vizio motivazionale, per non aver i giudici di appello motivato sulle cause di immediato proscioglimento del ricorrente, è del tutto privo di pregio, trattandosi di censura non dedotta con i motivi di appello. E' pacifico sul punto che non possano essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di merito abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (tra le tante: Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 - dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 269745). Alla dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa dell