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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 21690/2023

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p. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 24317/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliati in ROMA,presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente agliavv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], li rappresenta edifende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 24317/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 7781/2019 della CORTE D’APPELLO DI ROMAdepositatail 13/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 24317/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 13/12/2019, la Corte d’appello di Roma harigettato l’appello proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe avverso lasentenza con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda deglistessi proposta per la condanna della P residenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento dei danni subiti in ragione della tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento italiano delle direttive comunitarieconcernenti il riconoscimento del compens o in favore dei mediciammessi ai corsi di specializzazione universitaria; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha sottolineato come del tutto correttamente il primo giudice avesse disattesola domanda proposta dai ricorrenti, avendo questi ultimi già conseguitogli importi previsti dalla borsa di studio istituita dal d.lgs. n. 257/1991 che aveva recepito le previsioni di derivazione europea in ordine al riconoscimento, in favore dei medici specializzandi, dell’adeguataremunerazione loro spettante per l’attività prestata; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorsoper cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; la Presidenza del Consigli o dei ministri non ha svolto difese in questasede; latrattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis.1. c.p.c. ; ilPubblico Ministero non ha depositato conclusioni; consideratoche, con il primo motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per assenza di motivazione (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte d’appello disatteso il gravame Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 24317/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri propostodagli odierni ricorrenti sulla base di un discorso giustificativo sostanzialmente apparente, di per sé inidone o a rendere conto delle ragioniposte a fondamento della decisione; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto delrequisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero neicasi in cui la mo tivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongruida non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum; infatti,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelleevenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesseod obiettivamente incomprensibili; in ogni caso, si richiede che tali vizi eme rgano dal testo del provvedimento,restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenutidelle risultanze probatorie ( ex plurimis , Sez. 3, Sentenza n. 20112del 18/09/2009, Rv. 60 9353 - 01);Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 24317/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciòposto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisioneimpugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modotale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la corte d’appello dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, delle ragioni dell’infondatezza della pretesa risarcitoria originariamente avanzata dagli odierni ricorrenti, avendoquesti ultimi già percepito l’adeguata retribuzione prevista dalla disciplinaeuropea attraverso il conseguimento la borsa di studio di cui al d.lgs. n. 257/1991, a nulla rilevando la successiva disciplina nazionale, da ritenersi espressione della discre zionalità legislativa in materiadi retribuzione dei medici specializzandi, come tale irrilevante ai fini del già attuato rispetto degli obblighi assunti dall’ordinamento nazionalerispetto a quello comunitario; l’iterargomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativologicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispettodei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idone o a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dairicorrenti; conil secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1173 c.c. e 288 TFUE, nonché dei principi affermatisi in materia di mancato recepimento, da parte dello Stato, delle direttive comunitarie (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per averela corte territoriale erroneamente escluso il carattere innovativo delladirettiva europea n. 93/16 in materia di adeguata retribuzione dei medici specializza ndi e per avere, conseguentemente, erroneamente Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 24317/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenuto di non dover applicare, in favore degli odierni ricorrenti, la disciplina retributiva dei medici specializzandi delineata dal d.lgs. n. 368/99,in tal modo omettendo di rilevare l’inadempimento dello Stato italiano alle prescrizioni imposte in materia europea con riguardo all’adeguata retribuzione dei medici specializzandi per l’attività degli stessiprestata; ilmotivo è inammissibile ; alriguardo, varrà evidenziare come, ai sensi dell’art. 360 - bis n . 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato hadeciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutarel'orientamento della stessa; in part icolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente,se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all'art. 360 - bis , n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibili tà del relativo ricorsoper cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 - 3, Ordinanzan. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02); nelcaso di specie, osserva il Collegio come questa Corte abbia già avuto modo di rilevare (cfr.

Sezione 3, n. 6645 del 16/3/2018) la circostanza secondo cui, in base all'indirizzo già espresso con le sentenzedella Sezione Lavoro n. 794 del 16/01/2014 e n. 15362 del 04/07/2014 (al quale intende darsi continuità), il recepimento delle direttive comunitarie che hanno pre visto un’adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione (direttive non applicabilidirettamente nell'ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato) è avvenuto con la legge 29 dicembre Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 24317/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 1990n. 428 e con il decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 (che ha riconosciuto agli specializzandi una borsa di studio pari ad euro 11.603,52annui), e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole dispecializzazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 36 8; quest'ultimodecreto, nel recepire la direttiva CEE n. 93/16 (che ha codificato,raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive n.75/362 e n. 75/363, con le relative successive modificazioni), ha riorganizzato l'ordinamento delle scuole univ ersitarie di specializzazionein medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato "contratto di formazione e lavoro" e successivamente "contratto di formazione specialistica") da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed una quota variabile, in concretoperiodicamente determinate da successivi decreti ministeriali; tale contratto, secondo l'indirizzo ormai consolidato di questa Corte,non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell'ambito del lavoro subordinato,né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l'attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restandoconseguentemente inapplicabili l'art. 36 Cost. ed il principio diadeguatezza della retribuzione ivi contenuto (cfr., ex plurimis, Cass., Sez.L, Sentenza n. 27481 del 19/11/200 8, Rv. 605890 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 20403 del 22/09/2009, Rv. 610255 - 01; Sez.

L, Ordinanzan. 18670 del 27/07/2017, Rv. 645008 - 01); ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, peraltro, gli effetti delle nuove disposizioni , contenute negli Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 24317/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri articolida 37 a 42 del D.Lgs. n. 368 del 1999 (le quali prevedono sia lastipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico), sono applicabilisolo a decorre re dall'anno accademico 2006/2007; iltrattamento economico spettante ai medici specializzandi in base alcontratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con i D.P.C.M.7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007; pergli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006/2007 è stato espressamente disposto che continuasse ad operare la precedente disciplina di cui al decreto legislativo8 agosto 1991 n. 257 (sia sotto il profilo ordinamentale che sottoil profilo ec onomico); la Direttiva CEE n. 93/16 (che costituisce, dichiaratamente, un testomeramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti) non ha d'altra parte carattere innovativo, con riguardo alla misu ra dei compensi da riconoscersiagli iscritti alle scuole di specializzazione; la previsione di un’adeguata remunerazione per i medici specializzandiè infatti contenuta nelle precedenti direttive n. 75/362, n.75/363 e n. 82/76 (le cui disposizioni la dir ettiva n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi risultano già attuati dallo Stato italiano con l'introduzione della borsa di studio di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 (cfr. da ultimoSez. 3, O rdinanza n. 8503 del 06/05/2020, Rv. 657919 - 01); l’importo della predetta borsa di studio è da ritenersi di per sé sufficiente e idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimastiimmutati dopo la direttiva n. 93/16, quanto meno sotto il profi lo Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 24317/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri economico, come confermano le pronunzie di questa Corte che ne hanno riconosciuto l'adeguatezza nella sua iniziale misura, anche a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria,originariamente previsti dallo stesso decreto legislativo n. 257del 1991 e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che «nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa (vedi: Cass. 26 maggio 2001 n. 11565)» (Cass., Sez.

L. Sentenzan. 12346 del 15 giugno 2016; Sez.

L, Sentenza n. 18710 del 23settembre 2016); l'indirizzotrova indiretta conferma nella stessa sentenza n. 432 del 23 dicembre 1997 della Corte costituzionale, che ha esclus o l'illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che avevano dispostola sospensione degli adeguamenti della borsa alla svalutazione monetaria; ilnuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione inmedicina e chirurgia intro dotto con il decreto legislativo n. 368 del 1999(a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, in base alla legge n.266 del 2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttivecomunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il fruttodi una successiva scelta discrezionale del legi slatore nazionale, nonvincolata o condizionata dai suddetti obblighi;Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 24317/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri l'inadempimentodell'Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo inesame, è cessato con l'emanazione del decreto legislativo n. 257 del 1991; ognieventuale questione sul punto n on può quindi che riguardare in modo esclusivo l'ordinamento interno, e dunque esorbita dai contenuti della decisione impugnata, nella specie limitata al riconoscimento del risarcimento del danno da inadempimento agli obblighiderivanti dalle direttive com unitarie; rispetto a l consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità riassunto nelle considerazioni che precedono , gli odierni ricorrenti hanno sostanzialmente omesso di confrontarsi in termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissenso attraversoil richiamo di argomentazioni o di riferimenti normativi da ritenersinon decisiv i o pertinenti; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso; non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione, in ordine alla regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’amministrazioneconvenuta svolto difese in questa sede; dev’essere, infine, attestata la sus sistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Rigettail ricorso.Adu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 24317/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliati in ROMA,presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente agliavv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], li rappresenta edifende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 24317/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 7781/2019 della CORTE D’APPELLO DI ROMAdepositatail 13/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 24317/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 13/12/2019, la Corte d’appello di Roma harigettato l’appello proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe avverso lasentenza con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda deglistessi proposta per la condanna della P residenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento dei danni subiti in ragione della tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento italiano delle direttive comunitarieconcernenti il riconoscimento del compens o in favore dei mediciammessi ai corsi di specializzazione universitaria; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha sottolineato come del tutto correttamente il primo giudice avesse disattesola domanda proposta dai ricorrenti, avendo questi ultimi già conseguitogli importi previsti dalla borsa di studio istituita dal d.lgs. n. 257/1991 che aveva recepito le previsioni di derivazione europea in ordine al riconoscimento, in favore dei medici specializzandi, dell’adeguataremunerazione loro spettante per l’attività prestata; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorsoper cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; la Presidenza del Consigli o dei ministri non ha svolto difese in questasede; latrattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis.1. c.p.c. ; ilPubblico Ministero non ha depositato conclusioni; consideratoche, con il primo motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per assenza di motivazione (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte d’appello disatteso il gravame Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 24317/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri propostodagli odierni ricorrenti sulla base di un discorso giustificativo sostanzialmente apparente, di per sé inidone o a rendere conto delle ragioniposte a fondamento della decisione; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto delrequisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero neicasi in cui la mo tivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongruida non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum; infatti,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelleevenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesseod obiettivamente incomprensibili; in ogni caso, si richiede che tali vizi eme rgano dal testo del provvedimento,restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenutidelle risultanze probatorie ( ex plurimis , Sez. 3, Sentenza n. 20112del 18/09/2009, Rv. 60 9353 - 01);Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 24317/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciòposto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisioneimpugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modotale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la corte d’appello dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, delle ragioni dell’infondatezza della pretesa risarcitoria originariamente avanzata dagli odierni ricorrenti, avendoquesti ultimi già percepito l’adeguata retribuzione prevista dalla disciplinaeuropea attraverso il conseguimento la borsa di studio di cui al d.lgs. n. 257/1991, a nulla rilevando la successiva disciplina nazionale, da ritenersi espressione della discre zionalità legislativa in materiadi retribuzione dei medici specializzandi, come tale irrilevante ai fini del già attuato rispetto degli obblighi assunti dall’ordinamento nazionalerispetto a quello comunitario; l’iterargomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativologicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispettodei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idone o a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dairicorrenti; conil secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1173 c.c. e 288 TFUE, nonché dei principi affermatisi in materia di mancato recepimento, da parte dello Stato, delle direttive comunitarie (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per averela corte territoriale erroneamente escluso il carattere innovativo delladirettiva europea n. 93/16 in materia di adeguata retribuzione dei medici specializza ndi e per avere, conseguentemente, erroneamente Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 24317/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenuto di non dover applicare, in favore degli odierni ricorrenti, la disciplina retributiva dei medici specializzandi delineata dal d.lgs. n. 368/99,in tal modo omettendo di rilevare l’inadempimento dello Stato italiano alle prescrizioni imposte in materia europea con riguardo all’adeguata retribuzione dei medici specializzandi per l’attività degli stessiprestata; ilmotivo è inammissibile ; alriguardo, varrà evidenziare come, ai sensi dell’art. 360 - bis n . 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato hadeciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutarel'orientamento della stessa; in part icolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente,se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all'art. 360 - bis , n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibili tà del relativo ricorsoper cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 - 3, Ordinanzan. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02); nelcaso di specie, osserva il Collegio come questa Corte abbia già avuto modo di rilevare (cfr. Sezione 3, n. 6645 del 16/3/2018) la circostanza secondo cui, in base all'indirizzo già espresso con le sentenzedella Sezione Lavoro n. 794 del 16/01/2014 e n. 15362 del 04/07/2014 (al quale intende darsi continuità), il recepimento delle direttive comunitarie che hanno pre visto un’adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione (direttive non applicabilidirettamente nell'ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato) è avvenuto con la legge 29 dicembre Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 24317/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 1990n. 428 e con il decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 (che ha riconosciuto agli specializzandi una borsa di studio pari ad euro 11.603,52annui), e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole dispecializzazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 36 8; quest'ultimodecreto, nel recepire la direttiva CEE n. 93/16 (che ha codificato,raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive n.75/362 e n. 75/363, con le relative successive modificazioni), ha riorganizzato l'ordinamento delle scuole univ ersitarie di specializzazionein medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato "contratto di formazione e lavoro" e successivamente "contratto di formazione specialistica") da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed una quota variabile, in concretoperiodicamente determinate da successivi decreti ministeriali; tale contratto, secondo l'indirizzo ormai consolidato di questa Corte,non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell'ambito del lavoro subordinato,né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l'attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restandoconseguentemente inapplicabili l'art. 36 Cost. ed il principio diadeguatezza della retribuzione ivi contenuto (cfr., ex plurimis, Cass., Sez.L, Sentenza n. 27481 del 19/11/200 8, Rv. 605890 - 01; Sez. L, Sentenza n. 20403 del 22/09/2009, Rv. 610255 - 01; Sez. L, Ordinanzan. 18670 del 27/07/2017, Rv. 645008 - 01); ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, peraltro, gli effetti delle nuove disposizioni , contenute negli Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 24317/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri articolida 37 a 42 del D.Lgs. n. 368 del 1999 (le quali prevedono sia lastipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico), sono applicabilisolo a decorre re dall'anno accademico 2006/2007; iltrattamento economico spettante ai medici specializzandi in base alcontratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con i D.P.C.M.7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007; pergli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006/2007 è stato espressamente disposto che continuasse ad operare la precedente disciplina di cui al decreto legislativo8 agosto 1991 n. 257 (sia sotto il profilo ordinamentale che sottoil profilo ec onomico); la Direttiva CEE n. 93/16 (che costituisce, dichiaratamente, un testomeramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti) non ha d'altra parte carattere innovativo, con riguardo alla misu ra dei compensi da riconoscersiagli iscritti alle scuole di specializzazione; la previsione di un’adeguata remunerazione per i medici specializzandiè infatti contenuta nelle precedenti direttive n. 75/362, n.75/363 e n. 82/76 (le cui disposizioni la dir ettiva n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi risultano già attuati dallo Stato italiano con l'introduzione della borsa di studio di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 (cfr. da ultimoSez. 3, O rdinanza n. 8503 del 06/05/2020, Rv. 657919 - 01); l’importo della predetta borsa di studio è da ritenersi di per sé sufficiente e idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimastiimmutati dopo la direttiva n. 93/16, quanto meno sotto il profi lo Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 24317/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri economico, come confermano le pronunzie di questa Corte che ne hanno riconosciuto l'adeguatezza nella sua iniziale misura, anche a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria,originariamente previsti dallo stesso decreto legislativo n. 257del 1991 e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che «nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa (vedi: Cass. 26 maggio 2001 n. 11565)» (Cass., Sez. L. Sentenzan. 12346 del 15 giugno 2016; Sez. L, Sentenza n. 18710 del 23settembre 2016); l'indirizzotrova indiretta conferma nella stessa sentenza n. 432 del 23 dicembre 1997 della Corte costituzionale, che ha esclus o l'illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che avevano dispostola sospensione degli adeguamenti della borsa alla svalutazione monetaria; ilnuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione inmedicina e chirurgia intro dotto con il decreto legislativo n. 368 del 1999(a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, in base alla legge n.266 del 2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttivecomunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il fruttodi una successiva scelta discrezionale del legi slatore nazionale, nonvincolata o condizionata dai suddetti obblighi;Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 24317/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri l'inadempimentodell'Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo inesame, è cessato con l'emanazione del decreto legislativo n. 257 del 1991; ognieventuale questione sul punto n on può quindi che riguardare in modo esclusivo l'ordinamento interno, e dunque esorbita dai contenuti della decisione impugnata, nella specie limitata al riconoscimento del risarcimento del danno da inadempimento agli obblighiderivanti dalle direttive com unitarie; rispetto a l consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità riassunto nelle considerazioni che precedono , gli odierni ricorrenti hanno sostanzialmente omesso di confrontarsi in termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissenso attraversoil richiamo di argomentazioni o di riferimenti normativi da ritenersinon decisiv i o pertinenti; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso; non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione, in ordine alla regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’amministrazioneconvenuta svolto difese in questa sede; dev’essere, infine, attestata la sus sistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigettail ricorso.Adu
Sentenza Cassazione n. 21690/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris