CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 settembre 2022
Cassazione n. 32347/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 2604 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto Da Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, -ricorrente non costituito- [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, in forza di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in [OSCURATO:PERSONA] II, n. 33; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Liguria n. 326/04/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. FATTO E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016, all'esito del quale la controricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, in data 30 novembre 2021 notificava a [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 326/04/2021, pronunciata nel giudizio di impugnazione di cartella di pagamento. Il ricorso però non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c. e quindi è improcedibile ex art. 369, comma 1, c.p.c. perché, benché notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria del 31.01.2022, e fino a tale data, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma. La costituzione dell'intimato non sana la violazione della regola di procedibilità (Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981 e n. 6420 del 1981 ;); invero, il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vi gono apposite e separate norme (Cass.n. 12894/2013, n. 24686/2014 ; n. 24453/2017; Cass. 41967/2021). Il controricorrente, dal canto suo, non ha neppure rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, esponendo le proprie difese, che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichiararsi d'ufficio l'improcedibilità del ricorso (Cass. 22092/2019 ; Cass. n. 252/2001 e Cass. 26529/2017; Cass. 41967/2021). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge vigenti. Non essendovi stato deposito del ricorso da parte della ricorrente, non sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. 6 - 5, n. 8728 del 2022),. • ,•1 - 42_ i„,„-g_ < P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 3.000,00 per compensi- con distrazione agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dichiaratisi antistatari- oltre alle spese generali al 15% e agli accessori di legge. Rom