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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22371/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motiví della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reato di cui all'art. 73, somma 5, d.P.R. 309/90.

Rilevato che, nei motivo unico di ricorso, la difesa lamenta erronea applicazione cela legge penale e vizio di motivazione con particolare riferirnento ai quantitativo di principio attivo contenuto nella sostanza caduta in sequestro, tale da escludere l'offensività del fatto per ia inesistenza di efficacia drogante.

Considerato che i ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata - proi-TuncL,Jtasi ssuer: qúest;oni qu; riproposte - contiene una motivazione ci tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censure., biie, Rilevato, in particolare, che ia Corte di appello, dopo aver riportato i pacifici esiti dell'attività di perquisizione e sequestro, ha evidenziato che, sebbene la percentuale di THC contenuta nei campioni di rnarijuana fosse inferiore a 0,5 '9/0, cid non es,clude.

"e.rfetto cr ,'oganta cena sostanza stupefacente; evincendosi dagii accertamenti tecn_ in atti che, dai complessivi reperti analizzati, risulta -va una cieantità o o p e attiva pari a 2.488 milligrammi di THC, corrispondenti a circa 99 dosi siagoie da 25 ir,illigrarnrni ciascuna.

Ritenuto che la sentenza ha fatto corretta applicazione dei principi stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez.

U, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956, iO C Si sta sei a nta.-cadza di offensività dea condotta è ravvisabile solo in caso di sostanza priva di ogni efficacia drogante o psicotropa).

Rievato„ pertanto„ che il rccrso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ilcorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motiví della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reato di cui all'art. 73, somma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che, nei motivo unico di ricorso, la difesa lamenta erronea applicazione cela legge penale e vizio di motivazione con particolare riferirnento ai quantitativo di principio attivo contenuto nella sostanza caduta in sequestro, tale da escludere l'offensività del fatto per ia inesistenza di efficacia drogante. Considerato che i ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata - proi-TuncL,Jtasi ssuer: qúest;oni qu; riproposte - contiene una motivazione ci tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censure., biie, Rilevato, in particolare, che ia Corte di appello, dopo aver riportato i pacifici esiti dell'attività di perquisizione e sequestro, ha evidenziato che, sebbene la percentuale di THC contenuta nei campioni di rnarijuana fosse inferiore a 0,5 '9/0, cid non es,clude. "e.rfetto cr ,'oganta cena sostanza stupefacente; evincendosi dagii accertamenti tecn_ in atti che, dai complessivi reperti analizzati, risulta -va una cieantità o o p e attiva pari a 2.488 milligrammi di THC, corrispondenti a circa 99 dosi siagoie da 25 ir,illigrarnrni ciascuna. Ritenuto che la sentenza ha fatto corretta applicazione dei principi stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956, iO C Si sta sei a nta.-cadza di offensività dea condotta è ravvisabile solo in caso di sostanza priva di ogni efficacia drogante o psicotropa). Rievato„ pertanto„ che il rccrso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ilcorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 22371/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris