CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 14091/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
amente domiciliata in Palermo, alla viaS. Puglisi, n. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che haindicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù diprocura speciale in calce al ricorso.RICORRENTEcontroCOMUNE di MONTELEPRE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del sindaco pro tem-pore, elettivamente domiciliato in Carini, alla via Castello, n. 1, presso lo studiodell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. eche lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato incalce al controricorso.Numero registro generale 24472/2021Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14091/2026Data pubblicazione 13/05/2026CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 1041 dei 11/23.6.2021 della Corte d'Appello di Palermo.Udita la relazione nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026 del consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. in data 25.2.2016 l' “AssociazioneBelvedere” onlus conveniva innanzi al Tribunale di Palermo il Comune di Monte-lepre (cfr. ricorso, pagg. 2 – 3).Esponeva che aveva ospitato nel corso dell'anno 2015, presso la propria strut-tura ubicata nel territorio del Comune convenuto, cinque minori stranieri nonaccompagnati.Esponeva che l'ente convenuto, benché tenuto, come da fatture rimessegli,al pagamento delle rette di ricovero dei minori, non vi aveva provveduto.Chiedeva condannarsi il Comune al pagamento della somma di euro17.755,28, oltre interessi legali.2. Si costituiva il Comune di Montelepre.Instava per il rigetto dell'avversa domanda.3. Con ordinanza in data 16.5.2017 il Tribunale accoglieva la domanda dell'at-trice e condannava il Comune al pagamento della somma richiesta.4. Il Comune di Montelepre proponeva appello.Lamentava che già in prime cure aveva espressamente contestato l'idoneitàdelle fatture prodotte ex adverso a dar ragione dell'azionata pretesa, viepiù checontroparte non aveva dato conto delle maggiori somme richieste rispetto all'im-porto di euro 45,00 pro die per ciascun minore determinato dal Ministero.Numero registro generale 24472/2021Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14091/2026Data pubblicazione 13/05/2026Resisteva l' “[OSCURATO:PERSONA]” onlus.5. Con sentenza n. 1041/2021 la Corte d'Appello di Palermo accoglieva ilgravame, rigettava la domanda esperita in prime cure dall'appellata, che con-dannava alle spese del doppio grado.Evidenziava la Corte che mercè unicamente le allegate fatture n. 3/2015 e n.3/2016 l'appellata non aveva dato prova adeguata dell'importo richiesto.Evidenziava del resto che l'appellata neppure aveva prodotto, a fronte dellaspecifica contestazione del Comune, il decreto assessoriale asserito titolo dell'a-zionato credito.6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l' “[OSCURATO:PERSONA]” on-lus; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conse-guente statuizione anche in ordine alle spese di lite.Il Comune di Montelepre ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsiinammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.7. La ricorrente ha depositato memoria.Del pari ha depositato memoria il controricorrente.CONSIDERATO CHE8. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia “la nullità della sentenza per vio-lazione dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 113 c.p.c.” (cosìricorso, pag. 5).Premette che il Comune ha riconosciuto e la presenza dei minori nella strut-tura ospitante e lo svolgimento della prestazione, giacché ha provveduto al pa-gamento del contributo ministeriale (cfr. ricorso, pag. 6).Numero registro generale 24472/2021Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14091/2026Indi deduce, in ordine alla contestazione del quantum, che l'importo delleData pubblicazione 13/05/2026fatture è stato quantificato in applicazione delle norme di legge “che fissano laretta giornaliera per il ricovero di un minore” ovvero delle norme di cui all'alle-gato “E”, art. 13, del decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 158 del4.6.1996; e che il decreto assessoriale n. 1129/S6 del 6.6.2012 ha semplice-mente aggiornato l'importo delle rette già previste dal decreto del [OSCURATO:PERSONA] n. 158/1996 (cfr. ricorso, pagg. 6 - 7).9. Il motivo di ricorso è inammissibile.10. Il motivo non censura in modo compiuto la “ratio” dell'impugnato dictum.Invero, la Corte di Palermo, benché abbia implicitamente reputato fuor dicontestazione l' “an debeatur” ed abbia preso atto (cfr. sentenza d'appello, pag.3) della operatività di parametri astratti ai fini della determinazione della “rettagiornaliera per il ricovero di un minore” – quantificata in euro 76,61 dal decreton. 1129/S6 del 6.6.2012 dell'[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] e delLavoro – ha tuttavia reputato inadeguate ai fini del riscontro del quantum lefatture allegate, siccome per nulla corrispondenti a quanto affermato in ricorso,prive di numerazione e del tutto inidonee a chiarire le prestazioni cui si riferi-scono (“(…) come eccepito dal Comune, l'Associazione non ha affatto spiegatoe ancor meno comprovato l'importo richiesto”: così sentenza d'appello, pag. 3).11. In questi termini inevitabili sono i rilievi che seguono.Da un canto, invano la ricorrente prospetta che non aveva alcun onere diallegazione del decreto assessoriale, siccome – adduce – le relative disposizionicostituiscono norme secondarie, sicché per esse opera il principio “iura novitcuria” (cfr. ricorso, pag. 7; memoria della ricorrente, pag. 4).Numero registro generale 24472/2021Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14091/2026Data pubblicazione 13/05/2026D'altro canto, in maniera più che pertinente il controricorrente ha rimarcatoche la Corte distrettuale ha rilevato un insanabile difetto nella quantificazionedel credito in capo all' “[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. controricorso, pag. 6).Soccorre dunque l'elaborazione di questa Corte alla cui stregua, in tema diricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ra-tio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr. Cass. (ord.)10.8.2017, n. 19989; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n.15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a penadi inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e rife-ribilità alla decisione impugnata).12. Tanto ovviamente a prescindere da un ulteriore duplice rilievo.La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed allafunzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di uncontratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendonella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto giàcostituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire validoelemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (cfr.Cass. 12.1.2016, n. 299).La valutazione della rilevanza degli elementi indiziari operata dal giudice delmerito non è sindacabile in sede di legittimità, purché la medesima valutazionesia sorretta – è il caso di specie – da motivazione adeguata e logicamente noncontraddittoria (cfr. Cass. 4.5.1999, n. 4406; Cass. sez. lav. 6.4.1983, n. 2373).13. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrenteva condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio dilegittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.Numero registro generale 24472/2021Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14091/2026Data pubblicazione 13/05/202614. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr.Cass. Sez. Un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” onlus, a rimborsare al con-troricorrente, Comune di Montelepre, le spese del presente giudizio di legitti-mità, che si liquidano in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 peresborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, edaccessori di legge;ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso ai sensi dell'art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 16 gennaio 2026.Il presidenteGuido Mercolino