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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 aprile 2023

Cassazione n. 14676/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20790/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 382/2020 depositata il17/04/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA], nel 1984, è stata convenuta in giudizio da [OSCURATO:PERSONA], per l’esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre un definitivo, che, secondo il Gazzera, sarebbe derivato da una scrittura stipulata tra lui e la Oddo. 2.-Il Tribunale di Savona ha accolto la domanda di esecuzione in forma specifica, dando credito alla tesi dell’attore, ma la Corte di Appello di Genova, con sentenza successiva (n. 602/ 2003), ha invece ritenuto fondate le eccezioni fatte dalla Oddo, in primo luogo quella di essere convinta di aver firmato qualcosa di altro da un impegno a vendere, e precisamente di aver firmato un atto di liberazione dell’immobile da un sequestro.

Questa decisione è stata impugnata per Cassazione dal Gazzera, e questa Corte (con sentenza 20983 del 2009) ha annullato con rinvio, su un punto preciso: la Corte di Appello di Genova, nel ritenere l’atto nullo per difetto di volontà, non aveva tenuto conto di un fatto controverso e decisivo, vale a dire che la stessa Oddo, subito dopo la sottoscrizione di quell’atto, aveva comunicato al Comune di avere ceduto un immobile al Gazzera.

Nel giudizio di rinvio, la Corte di Appello di Genova, tenendo quindi conto di tale documento, ha accolto la domanda del Gazzera confermando che la scrittura intercorsa tra quest’ultimo e la Oddo era da considerarsi un contratto preliminare valido e dunque eseguibile in forma specifica. 3.1.- Questa sentenza della Corte di Appello di Genova, resa in sede di rinvio (1164/ 2012), è diventata definitiva: non è stato proposto ricorso per Cassazione. 3.2.- Ora la Odd o assume che l’avvocato che in quel giudizio la ha assistita, ossia l’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha colpevolmente fatto scadere i termini per proporre ricorso per Cassazione, che pure aveva consigliato alla cliente di fare, attese le probabilità di accoglimento che aveva. [OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ritenendolo responsabile della omessa proposizione del ricorso per Cassazione, e dunque della perdita delle probabilità che vi erano di far riformare la decisione resa in sede di rinvio.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito di non aver mai consigliato di fare ricorso per Cassazione; di non aver mai ricevuto mandato, e che comunque non vi erano concrete possibilità di vincere. 3.3.- Il Tribunale di Savona ha rigettato la domanda, sulla base di una prognosi sfavorevole circa l’accoglimento del ricorso, ed anche la Corte di Appello di Genova, con decisione che qui la Oddo impugna, ha ritenuto assorbente rispetto ad ogni altra questione quella della prognosi sfavorevole del ricorso, che, se anche proposto tempestivamente, non avrebbe portato all’annullamento della decisione resa in sede di rinvio e sfavorevole alla Oddo. 4.-Quest’ultima ricorre dunque con tre motivi, mentre l’avv. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso.

Considerato che 5.-I tre motivi, per l a connessione logica che presentano, possono essere esaminati insieme. 6.- Il primo motivo contiene denuncia di violazione degli articoli 364 e 394 c.p.c..

La censura è la seguente.

La Corte di Appello, secondo la ricorrente, avrebbe sostenuto che i giudici di rinvio non hanno esaminato la questione del pagamento del prezzo della compravendita, in quanto contenuta in una eccezione, inizialmente proposta dalla Oddo, mai poi oggetto di rinuncia.

In pratica, uno degli argomenti che la Oddo adduceva a dimostrazione che non si era concluso un preliminare di vendita, o meglio, che lei non lo aveva mai sottoscritto, era costituito dalla circostanza che il Gazzera non aveva mai dato prova di avere corrisposto il prezzo.

Secondo la ricorrente, i giudici di rinvio avevano omesso di prendere in considerazione questa eccezione, e una tale omissione era motivo di ricorso per cassazione, ossia se fosse stato fatto ricorso, la si sarebbe potuta far valere con esito positivo.

Nel ritenere che la corte di rinvio non l’ha esaminata in quanto oggetto di rinuncia, la decisione qui impugnata avrebbe errato nell’accertare il fatto processuale, in quanto era evidente che, invece, l’eccezione è sempre stata coltivata. 6.1.- Con il secondo motivo, con cui si denuncia violazione dell’articolo 132 c.p.c., questa questione è posta sotto altro aspetto: si ritiene che, nel ritenere oggetto di rinuncia l’eccezione, la decisione impugnata non abbia motivato se non apparentemente, in quanto non ha indicato le ragioni in base alle quali ha ritenuto che vi sia stata rinuncia. 6.2.- Infine, con il terzo motivo, con cui si denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c., la ricorrente ritiene che, così facendo, ossia ritenendo oggetto di rinuncia l’eccezione, la corte non ha deciso su un chiaro motivo di doglianza.

Questi motivi, che pongono la medesima questione, sono inammissibili.

Non colgono la ratio della decisione impugnata.

Si legge chiaramente, a pagina 23 della sentenza di appello, che la questione del mancato pagamento del prezzo non avrebbe comunque potuto fare oggetto di un ricorso per Cassazione, in quanto, seppure affrontata dalla decisione del 2003, non era più stata affrontata dalle altre sentenze e non era oggetto del giudizio di rinvio.

Non si dice che la ricorrente ha rinunciato a tale eccezione.

Come si può agevolmente dedurre dalla lettura della sentenza qui impugnata, i giudici di merito ricostruiscono quale era stato l’ambito del giudizio di rinvio: prendono atto della circostanza che la decisione di questa Corte aveva disposto il rinvio soltanto sulla necessità di tenere conto, per stabilire se vi era stata o meno volontà di vendere, della comunicazione fatta al Comune da parte della Oddo (di avere venduto l’immobile).

Essendo questo l’ambito dell’accertamento devoluto al giudice di rinvio, la questione del pagamento del prezzo, doveva ritenersi preclusa, con la conseguenza che correttamente il giudice di rinvio non l’aveva presa in considerazione.

Dunque, la ratio della decisione impugnata è diversa.

Va inoltre considerato che la decisione impugnata contiene una ratio ulteriore, da sola sufficiente a sorreggere la tesi secondo cui, anche ove proposto, il ricorso per Cassazione sarebbe stato rigettato: quella che fa leva sulla valutazione della dichiarazione fatta al Comune.

La decisione qui impugnata evidenzia come anche tale aspetto era ormai giudicato in quanto dato per accertato dalla decisione di questa Corte.

Con la conseguenza che un eventuale nuovo ricorso per Cassazione, non avrebbe potuto censurare questo punto di decisione, e non avrebbe portato ad un risultato utile.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 1000,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20790/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 382/2020 depositata il17/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA], nel 1984, è stata convenuta in giudizio da [OSCURATO:PERSONA], per l’esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre un definitivo, che, secondo il Gazzera, sarebbe derivato da una scrittura stipulata tra lui e la Oddo. 2.-Il Tribunale di Savona ha accolto la domanda di esecuzione in forma specifica, dando credito alla tesi dell’attore, ma la Corte di Appello di Genova, con sentenza successiva (n. 602/ 2003), ha invece ritenuto fondate le eccezioni fatte dalla Oddo, in primo luogo quella di essere convinta di aver firmato qualcosa di altro da un impegno a vendere, e precisamente di aver firmato un atto di liberazione dell’immobile da un sequestro. Questa decisione è stata impugnata per Cassazione dal Gazzera, e questa Corte (con sentenza 20983 del 2009) ha annullato con rinvio, su un punto preciso: la Corte di Appello di Genova, nel ritenere l’atto nullo per difetto di volontà, non aveva tenuto conto di un fatto controverso e decisivo, vale a dire che la stessa Oddo, subito dopo la sottoscrizione di quell’atto, aveva comunicato al Comune di avere ceduto un immobile al Gazzera. Nel giudizio di rinvio, la Corte di Appello di Genova, tenendo quindi conto di tale documento, ha accolto la domanda del Gazzera confermando che la scrittura intercorsa tra quest’ultimo e la Oddo era da considerarsi un contratto preliminare valido e dunque eseguibile in forma specifica. 3.1.- Questa sentenza della Corte di Appello di Genova, resa in sede di rinvio (1164/ 2012), è diventata definitiva: non è stato proposto ricorso per Cassazione. 3.2.- Ora la Odd o assume che l’avvocato che in quel giudizio la ha assistita, ossia l’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha colpevolmente fatto scadere i termini per proporre ricorso per Cassazione, che pure aveva consigliato alla cliente di fare, attese le probabilità di accoglimento che aveva. [OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ritenendolo responsabile della omessa proposizione del ricorso per Cassazione, e dunque della perdita delle probabilità che vi erano di far riformare la decisione resa in sede di rinvio. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito di non aver mai consigliato di fare ricorso per Cassazione; di non aver mai ricevuto mandato, e che comunque non vi erano concrete possibilità di vincere. 3.3.- Il Tribunale di Savona ha rigettato la domanda, sulla base di una prognosi sfavorevole circa l’accoglimento del ricorso, ed anche la Corte di Appello di Genova, con decisione che qui la Oddo impugna, ha ritenuto assorbente rispetto ad ogni altra questione quella della prognosi sfavorevole del ricorso, che, se anche proposto tempestivamente, non avrebbe portato all’annullamento della decisione resa in sede di rinvio e sfavorevole alla Oddo. 4.-Quest’ultima ricorre dunque con tre motivi, mentre l’avv. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso. Considerato che 5.-I tre motivi, per l a connessione logica che presentano, possono essere esaminati insieme. 6.- Il primo motivo contiene denuncia di violazione degli articoli 364 e 394 c.p.c.. La censura è la seguente. La Corte di Appello, secondo la ricorrente, avrebbe sostenuto che i giudici di rinvio non hanno esaminato la questione del pagamento del prezzo della compravendita, in quanto contenuta in una eccezione, inizialmente proposta dalla Oddo, mai poi oggetto di rinuncia. In pratica, uno degli argomenti che la Oddo adduceva a dimostrazione che non si era concluso un preliminare di vendita, o meglio, che lei non lo aveva mai sottoscritto, era costituito dalla circostanza che il Gazzera non aveva mai dato prova di avere corrisposto il prezzo. Secondo la ricorrente, i giudici di rinvio avevano omesso di prendere in considerazione questa eccezione, e una tale omissione era motivo di ricorso per cassazione, ossia se fosse stato fatto ricorso, la si sarebbe potuta far valere con esito positivo. Nel ritenere che la corte di rinvio non l’ha esaminata in quanto oggetto di rinuncia, la decisione qui impugnata avrebbe errato nell’accertare il fatto processuale, in quanto era evidente che, invece, l’eccezione è sempre stata coltivata. 6.1.- Con il secondo motivo, con cui si denuncia violazione dell’articolo 132 c.p.c., questa questione è posta sotto altro aspetto: si ritiene che, nel ritenere oggetto di rinuncia l’eccezione, la decisione impugnata non abbia motivato se non apparentemente, in quanto non ha indicato le ragioni in base alle quali ha ritenuto che vi sia stata rinuncia. 6.2.- Infine, con il terzo motivo, con cui si denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c., la ricorrente ritiene che, così facendo, ossia ritenendo oggetto di rinuncia l’eccezione, la corte non ha deciso su un chiaro motivo di doglianza. Questi motivi, che pongono la medesima questione, sono inammissibili. Non colgono la ratio della decisione impugnata. Si legge chiaramente, a pagina 23 della sentenza di appello, che la questione del mancato pagamento del prezzo non avrebbe comunque potuto fare oggetto di un ricorso per Cassazione, in quanto, seppure affrontata dalla decisione del 2003, non era più stata affrontata dalle altre sentenze e non era oggetto del giudizio di rinvio. Non si dice che la ricorrente ha rinunciato a tale eccezione. Come si può agevolmente dedurre dalla lettura della sentenza qui impugnata, i giudici di merito ricostruiscono quale era stato l’ambito del giudizio di rinvio: prendono atto della circostanza che la decisione di questa Corte aveva disposto il rinvio soltanto sulla necessità di tenere conto, per stabilire se vi era stata o meno volontà di vendere, della comunicazione fatta al Comune da parte della Oddo (di avere venduto l’immobile). Essendo questo l’ambito dell’accertamento devoluto al giudice di rinvio, la questione del pagamento del prezzo, doveva ritenersi preclusa, con la conseguenza che correttamente il giudice di rinvio non l’aveva presa in considerazione. Dunque, la ratio della decisione impugnata è diversa. Va inoltre considerato che la decisione impugnata contiene una ratio ulteriore, da sola sufficiente a sorreggere la tesi secondo cui, anche ove proposto, il ricorso per Cassazione sarebbe stato rigettato: quella che fa leva sulla valutazione della dichiarazione fatta al Comune. La decisione qui impugnata evidenzia come anche tale aspetto era ormai giudicato in quanto dato per accertato dalla decisione di questa Corte. Con la conseguenza che un eventuale nuovo ricorso per Cassazione, non avrebbe potuto censurare questo punto di decisione, e non avrebbe portato ad un risultato utile. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 1000,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,
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