CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 febbraio 2024
Cassazione n. 21564/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato PAOLOCALDERARO, con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 489/2024,depositata il 19/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19316/2024Numero sezionale 1703/2026Numero di raccolta generale 21564/2026Data pubblicazione 24/06/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOIl signor [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto n.143/2019, con il quale il Tribunale di Lodi, su ricorso della società [OSCURATO:SOCIETA]. -e per essa della mandataria conrappresentanza società iQera Italia [OSCURATO:SOCIETA].- gli aveva ingiunto, qualefideiussore della società [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), il pagamento della somma complessiva di euro496.504,09, quale saldo di un conto corrente ordinario e di due contianticipi intestati alla debitrice principale.A tal fine il Volpe deduceva, in via principale, la nullità parziale dellafideiussione per violazione della normativa antitrust, assumendo che leclausole di reviviscenza, sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c.riproducessero lo schema ABI censurato dal provvedimento della Bancad’Italia del 2 maggio 2005; eccepiva quindi l’intervenuta decadenza dellabanca ai sensi dell’art. 1957 c.c., sul rilievo che la richiesta di pagamentostragiudiziale dell’8 agosto 2017 non integrasse gli estremi di un’istanzaidonea e che il ricorso monitorio fosse stato depositato oltre il terminesemestrale previsto dalla norma; contestava, inoltre, la sussistenza el’entità del credito azionato.[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva resistendo all’opposizionee contestandone il fondamento. Nel corso del giudizio veniva disposta lariunione dell’opposizione proposta dal Volpe con quella introdotta dallasocietà debitrice principale.Nelle more la società [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA]veniva dichiarata fallita, e il curatore si costituiva volontariamente nelgiudizio.Con sentenza n. 167/2022, il Tribunale di Lodi accoglieva l’opposizioneproposta dal Volpe, revocava, per l’effetto, il decreto ingiuntivo, dichiaravala nullità parziale della fideiussione limitatamente alle clausole conformiallo schema ABI, accertava la decadenza della banca ex art. 1957 c.c.,Numero registro generale 19316/2024Numero sezionale 1703/2026Numero di raccolta generale 21564/2026Data pubblicazione 24/06/2026ritenendo che la richiesta di pagamento stragiudiziale non fosse idonea aevitare la decadenza, dichiarava improcedibile l’azione nei confronti delfallimento e provvedeva alla regolazione delle spese di lite.Avverso tale decisione proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoros.p.a., deducendo, per quanto qui rileva, l’erroneità della declaratoria didecadenza, sostenendo che la fideiussione dovesse qualificarsi comegaranzia a prima richiesta e che, in tale ipotesi, fosse sufficiente, ai finidell’art. 1957 c.c., una richiesta stragiudiziale di pagamento entro iltermine semestrale. Riproponeva inoltre le proprie ragioni creditorie sullabase degli esiti della C.T.U. espletata nel giudizio di primo grado.Con sentenza n. 489/2024, pubblicata il 19 febbraio 2024, la Corted’Appello di Milano ha accolto parzialmente il gravame, riformando ladecisione di primo grado.In particolare, ha qualificato la fideiussione come garanzia a primarichiesta scritta; ha ritenuto sufficiente, ai fini della conservazione dellagaranzia, la richiesta stragiudiziale dell’8 agosto 2017; ha affermato che larelativa deduzione integrasse una mera difesa, come tale ammissibileanche in appello; ha accertato l’entità del debito secondo le risultanzedella consulenza tecnica; ha condannato il Volpe al pagamento dellasomma di euro 342.710,09, oltre ad interessi, con parziale compensazionedelle spese.Avverso la suindicata sentenza della corte di merito il Volpe propone oraricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 112c.p.c., per omessa pronuncia sulla questione della nullità della clausola dicui all’art. 6 della fideiussione, essendosi il giudice a quo limitato adaffermare di poter prescindere dalla relativa valutazione e fondando ladecisione sulla qualificazione della garanzia come fideiussione a primaNumero registro generale 19316/2024Numero sezionale 1703/2026Numero di raccolta generale 21564/2026Data pubblicazione 24/06/2026richiesta, ai sensi dell’art. 7 del contratto. Da tale impostazione la corteterritoriale ha tratto la conclusione che, ai fini del rispetto dell’art. 1957c.c., fosse sufficiente una richiesta stragiudiziale di pagamento entro iltermine semestrale.Secondo il ricorrente, dalla motivazione non sarebbe dato comprenderese la corte d’appello abbia ritenuto nulla o meno la clausola derogatoriadell’art. 1957 c.c., né risulterebbero esplicitati i presupposti di fatto e didiritto atti a giustificare l’assorbimento della questione.Aggiunge che vi era un interesse concreto e attuale a una pronuncia sullanullità della clausola di deroga, posto che dalla sua conferma sarebbediscesa, secondo la tesi già accolta dal tribunale, la decadenza della bancadal diritto di escutere la fideiussione ex art. 1957 c.c.Il motivo è infondato.Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che la corteterritoriale ha ritenuto non necessario esaminare la questione della nullitàdella clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c., sul presupposto che ladecisione potesse essere integralmente sorretta da una diversa eautonoma ratio decidendi, individuata nella qualificazione della garanziacome fideiussione a prima richiesta, in forza della clausola che imponevaal fideiussore il pagamento “a semplice richiesta scritta”.In tal modo, non ha omesso di pronunciarsi sulla questione devoluta, maha ritenuto la medesima assorbita dall’accoglimento della diversaricostruzione giuridica ritenuta decisiva ai fini della soluzione dellacontroversia. Detto assorbimento, che questa Corte definisce improprio inquanto «la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità diprovvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto dialtre domande», non comporta un’omissione di pronuncia (se non in sensoformale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette diravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) ancheNumero registro generale 19316/2024Numero sezionale 1703/2026Numero di raccolta generale 21564/2026Data pubblicazione 24/06/2026sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quelladell’assorbimento (Cass. 22/06/2020, n. 12193).In tal caso, per lamentare l’omessa pronuncia sarebbe stato necessariomisurarsi con la statuizione del giudice a quo di ritenere assorbita laquestione non esaminata. In altri termini, il ricorrente avrebbe dovutodimostrare che l’assorbimento era stato illegittimamente pronunciato,provando la insussistenza delle condizioni dell’assorbimento (Cass.12/11/2018, n. 28995), dolendosi della mancata specifica indicazione, daparte del giudice, dei presupposti in fatto e in diritto che legittimavano ladeclaratoria di assorbimento (Cass. 14/09/2023, n. 26507).Né può rilevare, ai fini della denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., ilfatto che la corte d’appello non abbia esplicitamente chiarito se la clausoladi cui all’art. 6 fosse o meno nulla, giacché l’interesse a una statuizioneespressa su tale punto risulta superato dalla affermata sufficienza, sulpiano decisorio, della diversa qualificazione della garanzia e delleconseguenze che la corte d'appello ne ha tratto in ordine all’operativitàdell’art. 1957 c.c.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione delle regoledi interpretazione del contratto e dell’art. 1957 c.c., censurandol’interpretazione delle clausole di cui agli artt. 6 e 7 della fideiussione.La corte territoriale ha ritenuto che la previsione del pagamento “asemplice richiesta scritta” contenuta nell’art. 7 qualificasse la garanziacome fideiussione a prima richiesta e fosse idonea, anche in presenzadella disciplina dell’art. 1957 c.c., a evitare la decadenza del creditoremediante una mera richiesta stragiudiziale entro il termine semestrale.Secondo il ricorrente, tale conclusione deriva da una lettura meramenteletterale della clausola non conforme ai criteri ermeneutici di cui agli artt.1362 e 1363 c.c., poiché dal combinato disposto delle clausole non risultache le parti abbiano inteso esonerare il creditore dall’onere diNumero registro generale 19316/2024Numero sezionale 1703/2026Numero di raccolta generale 21564/2026Data pubblicazione 24/06/2026intraprendere iniziative giudiziali, né mantenere indefinitamente sospesala posizione del garante.La clausola di pagamento immediato sarebbe diretta soltanto aconsentire alla banca di escutere il fideiussore senza preventivaescussione del debitore principale, lasciando impregiudicata la possibilitàper il garante di far valere successivamente le proprie eccezioni.Lamenta che l’interpretazione accolta dalla corte d’appello viola l’art.1957 c.c., poiché l’“istanza” prevista dalla norma dovrebbe intendersicome iniziativa giudiziale e non come semplice richiesta stragiudizialeEsclusa la validità della deroga, rivivrebbe pertanto la disciplina dell’art.1957 c.c., con conseguente decadenza della banca.Aggiunge che, trattandosi di clausole predisposte unilateralmente, lacorte d’appello avrebbe dovuto applicare il criterio di cui all’art. 1370 c.c.,interpretando la fideiussione nel senso più favorevole al fideiussore, vale adire nel senso che la richiesta scritta avrebbe reso esigibile l’obbligazionema non avrebbe superato il termine decadenziale né l’onere di coltivaregiudizialmente la pretesa.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza permotivazione apparente e illogicità, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c. e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.Si duole che la corte d’appello, dopo aver qualificato la fideiussione comegaranzia a prima richiesta sulla base della clausola che impone alfideiussore di pagare “a semplice richiesta scritta”, abbia tratto, in modoapodittico e senza adeguata spiegazione, la conseguenza che, ai finidell’art. 1957 c.c., fosse sufficiente una richiesta stragiudiziale entro iltermine semestrale. Secondo il ricorrente, la sentenza non avrebbechiarito per quali ragioni la “semplice richiesta scritta” dovrebbesovrapporsi sino a coincidere con l’ “istanza” richiesta dall’art. 1957 c.c.,omettendo di esplicitare il percorso logico-giuridico che conduce a taleequiparazione.Numero registro generale 19316/2024Numero sezionale 1703/2026Numero di raccolta generale 21564/2026Data pubblicazione 24/06/2026Il vizio motivazionale non sarebbe colmato dal richiamo, contenuto nellenote a piè di pagina, a precedenti giurisprudenziali relativi al contrattoautonomo di garanzia, poiché la corte d'appello non avrebbe spiegato néquali clausole contrattuali siano state poste in raffronto ai sensi dell’art.1363 c.c., né per quali ragioni la fattispecie in esame, qualificata comefideiussione, possa essere assimilata a quella del contratto autonomo digaranzia, che si caratterizza per l’assenza dell’accessorietà e dellapossibilità di opporre le eccezioni del debitore principale.I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.La corte territoriale ha proceduto a un’interpretazione della clausolacontrattuale fondata sul dato letterale dell’art. 7, valorizzandone ilcontenuto precettivo nella parte in cui imponeva al fideiussore l’obbligo dipagare immediatamente quanto richiesto dalla banca, anche in caso diopposizione del debitore principale.Da tale previsione la Corte ha tratto la qualificazione della garanzia comefideiussione a prima richiesta e ha conseguentemente ricondotto lanozione di “istanza” richiesta dall’art. 1957 c.c. a una richiestastragiudiziale di pagamento.Ciò che ha omesso di considerare è che non bastava che la banca avesseinviato la richiesta -eventualmente anche- stragiudiziale, ma occorrevaanche che avesse coltivato la relativa azione con diligenza.Anche a voler seguire l’impostazione accolta dal giudice territorialequanto alla natura delle istanze stragiudiziali, restava comunqueimprescindibile verificare se l’attività fosse stata coltivata con la diligenzarichiesta dalla norma; elemento che costituisce presupposto autonomo eindefettibile allo scopo di scongiurare quell’inerzia colpevole che l’art. 1957c.c. mira a sanzionare, onde prevenire l’indiscriminato ampliamentodell’esposizione garantita ed evitare un utilizzo abusivo del credito incontrasto con il principio di buona fede e correttezza.Numero registro generale 19316/2024Numero sezionale 1703/2026Numero di raccolta generale 21564/2026Data pubblicazione 24/06/2026Sicché, risulta in contrasto con i detti principi -oltre ad essere di per séirragionevole– la condotta del creditore che, in contrasto con la ratiodell'art. 1957 c.c. volta a tutelare il fideiussore dall'incertezza che derivadal ritardo del creditore nell'escussione della garanzia, determina unasituazione per la quale il garante resta di fatto perennementeimmobilizzato nell'attesa di un intervento del creditore (Cass. 2/4/2026, n.8232).A norma dell'art. 1957 c.c. il fideiussore rimane obbligato anche dopo lascadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesiabbia proposto le sue istanze contro il debitore e «le abbia con diligenzacontinuate».Orbene, nella specie il giudice di merito ha accertato che il menzionatotermine era stato originariamente rispettato dal creditore, seppuremediante la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale dipagamento, ma non ha accertato, come gli era stato chiesto, se dettainiziativa stragiudiziale era stata coltivata con la tempestività che uncomportamento diligente avrebbe richiesto.Parte ricorrente non contesta solo il fatto che il creditore non avrebbepotuto avvalersi della istanza stragiudiziale per far valere la mancatadecadenza ai sensi dell’art. 1957 c.c., ma anche la circostanza che la corted'appello «limitandosi a un sillogismo apodittico («clausola n. 7 →fideiussione a prima richiesta → basta richiesta stragiudiziale»)» abbia inconcreto ritenuto il creditore «esonerato dall’intraprendere …. (“sine die”)qualsivoglia iniziativa giudiziale nei confronti e del debitore principale e delfideiussore».Sotto detto profilo la censura si prospetta fondata, in quanto l’art. 1957c.c. espressamente attribuisce rilevanza al fatto che le istanze messe incampo dal creditore siano state con diligenza continuate; sicché, di làdall'onere di evitare la decadenza ivi prevista, il giudice del merito avrebbeNumero registro generale 19316/2024Numero sezionale 1703/2026Numero di raccolta generale 21564/2026Data pubblicazione 24/06/2026altresì dovuto tener conto del contegno serbato dal creditore, una voltaevitata la decadenza.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 345c.p.c., censurando la qualificazione, operata dalla Corte d’appello, comemera difesa della deduzione concernente la clausola di pagamento “asemplice richiesta scritta” di cui all’art. 7 della fideiussione.Secondo il ricorrente, tale deduzione non si limiterebbe a contestare leavverse argomentazioni, ma introdurrebbe un distinto fatto impeditivodella decadenza ex art. 1957 c.c., fondato sull’invocazione di una specificaclausola negoziale e sulla sua portata giuridica. La questione sarebbe stataprospettata solo in grado di appello, mentre nel giudizio di primo grado labanca si sarebbe limitata a sostenere, sul piano dell’interpretazione dellanorma, che anche una richiesta stragiudiziale potesse integrare l’istanzarichiesta dall’art. 1957 c.c.Il ricorrente sostiene che altro è argomentare sull’interpretazione delladisposizione di legge, altro è fondare l’esclusione della decadenzasull’esistenza e sull’efficacia di una clausola contrattuale nonprecedentemente invocata. L’introduzione di tale profilo avrebbe dunqueinciso sull’oggetto del giudizio, ampliandolo, e avrebbe dovuto esserequalificata come eccezione nuova, con conseguente inammissibilità aisensi dell’art. 345 c.p.c.ll motivo è infondato.Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità,integra una mera difesa la deduzione con la quale la parte si limita asollecitare una diversa qualificazione giuridica o interpretazione dielementi già acquisiti al processo, senza introdurre nuovi fatti storiciimpeditivi, modificativi o estintivi della pretesa avversaria.Nel caso di specie, la clausola contrattuale richiamata dalla corted’appello era parte del regolamento negoziale sin dall’origine ed eraritualmente acquisita agli atti. La deduzione della sua portata, ai fini dellaNumero registro generale 19316/2024Numero sezionale 1703/2026Numero di raccolta generale 21564/2026Data pubblicazione 24/06/2026qualificazione della garanzia e del coordinamento con la disciplina dell’art.1957 c.c., non ha comportato l’allegazione di un fatto nuovo, ma si èrisolta nella valorizzazione di un contenuto contrattuale già oggetto dicausa, attraverso un diverso apprezzamento giuridico. L’individuazionedella clausola contrattuale ritenuta decisiva e la sua qualificazionegiuridica costituiscono, pertanto, una mera argomentazione difensiva, chesi innesta su elementi negoziali pacificamente in atti, senza introdurrealcun fatto storico impeditivo, modificativo o estintivo della pretesa.Né può dirsi che tale prospettazione abbia determinato uno spostamentodell’oggetto del giudizio. La questione della decadenza ex art. 1957 c.c.era già stata introdotta nel giudizio di primo grado; l’individuazione, ingrado di appello, di una diversa ratio giuridica idonea a escludernel’operatività non integra un’eccezione nuova, ma rientra nell’ambito delleargomentazioni difensive consentite, in quanto fondate su elementi giàcompresi nel thema decidendum.Alla fondatezza del 2° e del 4° motivo di ricorso nei suindicati termini elimiti -assorbiti ogni altra questione e differente profilo-, rigettati il 1° e il3° motivo, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazionedell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, che indiversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicatodisatteso principio applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 2° e il 4° motivo di ricorso nei termini e limiti di cui inmotivazione; dichiara assorbiti il 1° e il 3° motivo. Cassa in relazione lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio dicassazione, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.Numero registro generale 19316/2024Numero sezionale 1703/2026Numero di raccolta generale 21564/2026Data pubblicazione 24/06/2026Così deciso nella Camera di consiglio dell’8 maggio 2026 dalla Terzasezione civile della Corte di Cassazione.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]