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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18599/2026

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o dall'[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA sez. dist. di Salerno n. 2678/2022 depositata il 18/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

Il presente contenzioso trae origine dall’accertamento di un maggiorreddito d’impresa extrabilancio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., daNumero registro generale 22986/2022Numero sezionale 3336/2026Numero di raccolta generale 18599/2026Data pubblicazione 08/06/2026cui l’amministrazione finanziaria aveva tratto la presunzione di distribuzionedegli utili occulti tra i due soci, tra i quali il sig. [OSCURATO:PERSONA](hinc: il contribuente), nei confronti del quale è stato emesso un avviso diaccertamento impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale diSalerno.

Quest’ultima, aveva accolto il ricorso del contribuente con sentenzan. 4452/2017, confermata dalla Commissione tributaria regionale dellaCampania, sez. dist.

Salerno (hinc: CTR), con pronuncia cassata da questaCorte con ordinanza 03/02/2021, n. 2365.La questione controversa – su cui si incentra anche la seconda sentenzaemessa dalla CTR – attiene alla presunzione di distribuzione degli utili(derivanti da ricavi occulti) tra i soci di una società a responsabilità limitataa ristretta base sociale, composta, nel caso di specie, da due soci.

QuestaCorte, con l’ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2365, aveva, in particolare,evidenziato che: «in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società dicapitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzioneai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto dipresunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dallasussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti dellasocietà, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica unvincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale,con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione,spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (Cass. n. 1947 del2019); considerato che, in tema imposte sui redditi di capitale, perescludere l'operatività della presunzione di distribuzione degli utiliextracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta basepartecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegaregenericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamentonei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivoconseguimento, da parte della società, di tali utili, ove non sia in grado didimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l'autonomia deiNumero registro generale 22986/2022Numero sezionale 3336/2026Numero di raccolta generale 18599/2026Data pubblicazione 08/06/2026giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialitàdell'accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo(Cass. n. 33976 del 2019).»2.

La CTR – nel giudizio di rinvio – con la sentenza n. 2678/2022, depositatain data 18/03/2022 - ha nuovamente rigettato l’appello, ritenendo che laprova contraria circa la distribuzione degli utili nei confronti del contribuentefosse ricavabile dal ruolo marginale svolto nell’ambito del compartosocietario, se non, addirittura, dalla sua estraneità alla gestione sociale.Tanto più che quest’ultima circostanza risulta provata dalla lettura delverbale sociale.3.

Contro la sentenza della CTR n. 2678/2022 l’Agenzia delle Entrate haproposto ricorso in cassazione con un motivo.4.

Il contribuente si è costituito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.1.1.

Con tale motivo la ricorrente rileva come l’imputazione degli utili aisoci costituisca una presunzione ragionevole (se non addirittura inevitabile)sul piano logico, quando non sia dimostrato che gli utili sono rimasti nelpatrimonio della società o che sono affluiti nella disponibilità di soggettispecificamente individuati.

La presunzione di distribuzione operaautomaticamente in conseguenza dell’accertamento di utili noncontabilizzati in capo alla società a ristretta base, spettando ai soci fornirela prova contraria.1.2.

La ricorrente evidenzia che il contribuente era socio al 50% dellasocietà, con la conseguenza che non poteva limitarsi a eccepire la propriaestraneità alla gestione, considerato che la nomina degli amministratoriviene decisa dai soci che ne accettano l’operato, salvo l’esercizio di azionidi responsabilità, che non risultano proposte nel caso in esame.Numero registro generale 22986/2022Numero sezionale 3336/2026Numero di raccolta generale 18599/2026Data pubblicazione 08/06/20261.3.

La ricorrente richiama, quindi, l’orientamento della giurisprudenzadi legittimità, secondo il quale, pur non vigendo, in caso di società di capitali,una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, così come previstodall’art. 5 t.u.i.r. in caso di società di persone, non è opinabile l’asserzionecirca l’avvenuta distribuzione degli utili in un caso come quello in esame,sulla base di quanto previsto dall’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973.2.

Il motivo di ricorso è fondato.

È bene precisare che nel caso di specie,secondo quanto risulta dagli atti, il maggior reddito di impresa nei confrontidella società conseguiva all’accertamento di costi per operazioni inesistentie da maggiori ricavi accertati.

Secondo quanto riportato a pag. 4 del ricorsoin cassazione i maggiori redditi accertati nei confronti della società eranodiventati definitivi a seguito della sottoscrizione dell’atto di adesione daparte del legale rappresentante.Veniva, quindi, notificato al socio, titolare di una quota di partecipazionenella società pari al 50%, l’avviso di accertamento con il quale venivanoimputati i maggiori utili percepiti e non dichiarati.

La questione controversa,come già rilevato, si incentra sulla presunzione di distribuzione degli utiliextracontabili ricavati sulla base della ristretta base sociale.

La sentenzaimpugnata ha ritenuto, tuttavia, dirimente l’estraneità del controricorrentealla gestione sociale.3.

Occorre evidenziare come tanto la prova relativa alla presunzione didistribuzione degli utili extracontabili da parte dell’amministrazionefinanziaria che quella contraria di mancata percezione di questi ultimi fornitada parte del contribuente possono essere assolte mediante il ricorso alla cd.prova critica.

Trattandosi, infatti, di utili extracontabili non risultano indicatiin bilancio né i ricavi da cui scaturiscono, così come non può,evidentemente, risultare alcuna delibera formale di distribuzione.

Diconseguenza, se è astrattamente possibile che l’amministrazione finanziariapossa dare la prova dell’esistenza di ricavi non contabilizzati in via diretta -ad es. mediante la scoperta di contabilità occulta – o di ricostruirneNumero registro generale 22986/2022Numero sezionale 3336/2026Numero di raccolta generale 18599/2026Data pubblicazione 08/06/2026l’esistenza attraverso la riclassificazione di alcune voci contabili (come nelcaso della contestazione di costi di cui sia censurata la riferibilità aoperazioni effettivamente esistenti) o, comunque, in via induttiva, tanto laprova della distribuzione degli utili extracontabili ai soci che la prova fornitada questi ultimi della mancata percezione di tali utili richiede, quasi sempre,il ricorso alla prova per presunzioni, ruotando, pertanto, attorno ai requisitidi gravità, precisione e concordanza, prescritti dall’art. 2729 c.c. erichiamati (anche) nell’art. 38, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973.

Inparticolare, secondo quanto evidenziato da questa Corte il requisito della"precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtàstorica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza delfatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza",richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che ilfatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisie univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, inmodo da articolare il procedimento logico nei due momenti della previaanalisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e dellasuccessiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare sesiano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida provapresuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece,4.

Ciò premesso, occorre evidenziare come, in presenza di una societàa ristretta base sociale - nella specie composta da due soli soci -l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima, secondouna regola di esperienza fondata sull'id quod plerumque accidit, lapresunzione semplice della loro attribuzione pro quota ai soci, salva la provacontraria (Cass., 10/06/2009, n. 13338; Cass., 12/11/2012, n. 19680;Cass., 31/03/2021, n. 8903).La ristrettezza della base sociale – come evidenziato già dalla pronunciadi questa Corte 03/02/2021, n. 2365 intervenuta nel presente giudizio –Numero registro generale 22986/2022Numero sezionale 3336/2026Numero di raccolta generale 18599/2026Data pubblicazione 08/06/2026porta a ravvisare un legame particolarmente forte non solo nell’ambito dellacompagine sociale, ma anche in relazione al rapporto tra quest’ultima el’organo gestorio, soprattutto nell’ipotesi in cui il socio disponga di unapartecipazione al capitale sociale pari al 50%, di fatto (potenzialmente)paralizzante qualsiasi decisione inerente alla nomina dell’organoamministrativo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2475 e 2479 c.c.Tanto più nell’ipotesi in cui la presenza di una ristretta base sociale siaccompagni alla titolarità di una percentuale particolarmente elevata delcapitale sociale, come tale idonea a ripercuotersi anche sulle aspettative diritorno dell’investimento attraverso la percezione degli utili.4.1.

Peraltro, come già evidenziato da questa Corte nell’ordinanza n.2365 del 2021, la ristrettezza dell'assetto societario implica un vincolo disolidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, attuatonon solo attraverso il potere di nomina degli amministratori, ma anchelegge che: «I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto diavere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e diconsultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed idocumenti relativi all’amministrazione.».La disposizione appena richiamata si ricollega a quanto appena rilevato(supra, sub 4) non nel senso di un’impropria (e inesistente) posizione digaranzia del socio in relazione all’operato dell’amministratore, quanto nelpossibile rafforzamento del requisito della gravità connesso al fatto (noto)della ristretta base sociale per giungere alla prova del fatto (ignoto) circa lapercezione di utili extracontabili.5.

Di conseguenza, con riferimento alla prova contraria del contribuentecirca la percezione degli utili extracontabili la (mera) estraneità del socioalla gestione sociale non può essere requisito dotato di gravità per escluderela distribuzione degli utili extracontabili, non essendo ravvisabile, in terminedi elevata probabilità, un nesso tra il fatto noto (estraneità alla gestioneNumero registro generale 22986/2022Numero sezionale 3336/2026Numero di raccolta generale 18599/2026Data pubblicazione 08/06/2026sociale) e fatto ignoto (percezione degli utili extracontabili), potendo ilsecondo – ove il frutto di una mera assenza del socio dagli aspettiorganizzativi e gestori - ben prescindere dalla prima, che si rivela, a benvedere, circostanza neutrale rispetto alla prova dell’effettiva destinazione diutili extracontabili.

Questi ultimi possono, infatti, essere percepiti dal socioindipendentemente dalla sua (eventuale) partecipazione alla gestionesociale.5.1.

Quanto appena rilevato trova conferma nella consolidatagiurisprudenza di legittimità, secondo la quale la prova di una concreta eassoluta estraneità del socio – alla “vita societaria” e non alla mera“gestione” -, per essere idonea, deve essere rigorosa e non può esaurirsi inun generico disimpegno o nella semplice assenza di atti gestori, dovendoriguardare il profilo del controllo e dell'informazione sulla vita sociale e laconcreta esigibilità dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 2476 c.c., avutoriguardo alla specifica situazione societaria (Cass. n. 10/04/2025, n. 10004;Cass. 07/01/2026, n. 367; Cass., 22/01/2026, n. 1409; Cass. n.23/06/2025, n. 16818; Cass. n. 09/06/2025, n. 15390), da intendersi qualeeffettiva emarginazione o impossibilità di esercitare i poteri di informazionee controllo, eventualmente corroborata da riscontri oggettivi (Cass.,04/03/2022, n. 7170; Cass., 07/06/2024, n. 15991).5.2.

È pertanto necessario che il socio alleghi e dimostri circostanzepositive e oggettivamente verificabili, idonee a escludere che le risorseextracontabili siano pervenute nella sua sfera giuridica, come ad es. ilcomportamento dell’amministratore volto ad aggirare l’esercizio dei dirittidi cui all’art. 2476, comma 2, c.c. in modo da nascondere la realizzazionedi ricavi non contabilizzati e dei conseguenti utili extracontabili o la mancatadistribuzione di tali utili o il loro reinvestimento in attività riferibili allasocietà o l’appropriazione da parte di altri (Cass., 29/07/2024, n. 21158).Non basta, quindi, una mera inattività, né il generico disimpegno (odisinteresse) per la vita sociale: occorre che l'estraneità sia specificamenteNumero registro generale 22986/2022Numero sezionale 3336/2026Numero di raccolta generale 18599/2026Data pubblicazione 08/06/2026allegata e provata in termini tali da rendere non operante, nel casoconcreto, la regola di esperienza che sorregge la presunzione: a tal fine ilsocio deve dimostrare, con prova rigorosa, la propria posizioneassolutamente avulsa rispetto al controllo e all'informazione circa la vitasociale, nonché l’oggettiva mancanza, nel caso concreto, di una realepossibilità di esercitare i diritti di cui all’art. 2476 c.c. e, ove emergano indizidi irregolarità, la non esigibilità del relativo esercizio (Cass. n. 10004 del2025; Cass. n. 367 del 2026; Cass. n. 1409 del 2026).5.3.

In particolare, la prova di tale “assoluta estraneità” non puòbloccarsi alla constatazione della mera mancata gestione ma deve dar conto– con puntuale allegazione e riscontri oggettivi – della carenza (odell’impossibilità di esercizio) dei poteri societari di controllo e accesso alleinformazioni, ossia in altri termini del radicale isolamento – suo malgrado –del soggetto.6.

L’assetto che scandisce la prova della percezione degli utiliextracontabili in caso di società a ristretta base sociale costituisce, quindi,declinazione delle regole che scandiscono la prova per presunzioni ai sensidell’art. 2729 c.c.7.

Proprio perché la ristretta base sociale costituisce il fatto noto checonsente all’amministrazione di provare la percezione degli utiliextracontabili da parte dei soci, sulla base delle regole che presiedono laprova critica ai sensi dell’art. 2729 c.c. e tali, al contempo, da consentire alcontribuente di articolare la prova contraria non emergono profili di criticitàneppure con il diritto a un processo equo tutelato dall’art. 6 CEDU, cosìcome interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU.

Quest’ultima ha,infatti, precisato in più occasioni che l’ammissibilità delle prove e le modalitàdi valutazione delle stesse sono questioni che devono essere valutateprincipalmente dalla legislazione nazionale e dai giudici nazionali, ma che laCorte ha il compito di accertare se il procedimento, comprese le modalità diacquisizione delle prove, sia stato complessivamente equo («The CourtNumero registro generale 22986/2022Numero sezionale 3336/2026Numero di raccolta generale 18599/2026Data pubblicazione 08/06/2026reiterates that the admissibility of evidence is primarily a matter forregulation by national law and that, as a general rule, it is for the nationalcourts to assess the evidence before them. [OSCURATO:PERSONA] task under theConvention is rather to ascertain whether the proceedings as a whole,including the way in which evidence was taken, were fair (see Elsholzv.

Germany [GC], no. 25735/94, § 66, ECHR 2000-VIII).», CEDU, sentenza22/05/2018, Devinar c.

Slovenia, § 45; CEDU, 13/07/2000, § 66).7.1.

La Corte EDU precisa, poi, che le presunzioni di fatto o di dirittosono accettate in ogni ordinamento giuridico e che la CEDU, in linea dimassima, non le vieta.Si devono, tuttavia, offrire alle persone garanzie giudiziarie effettive («Àce titre, la Cour rappelle que tout système juridique connaît desprésomptions de fait ou de droit, que la Convention n’y fait évidemment pasobstacle en principe, mais que les justiciables doivent, cependant,bénéficier d’une garantie juridictionnelle effective (voir, mutatismutandis, Salabiaku c.

France, 7 octobre 1988, § 28, série A no 141-A,et Bongiorno et autres c.

Italie, no 4514/07, § 48, 5 janvier 2010).

Enoutre, l’article 6 § 1 de la Convention ne réglemente pas la force probanteet la charge de la preuve, questions relevant essentiellement du droitinterne (Tiemann c.

France et Allemagne (déc.), nos. 47457/99et 47458/99, 27 avril 2000) », CEDU, 23/10/2018, [OSCURATO:SOCIETA]. c. [OSCURATO:PERSONA], § 27).7.2.

In conclusione, il ricorso alle presunzioni resta disciplinato, secondola giurisprudenza della CEDU, dal legislatore nazionale e il loro uso, di persé, non preclude un processo equo e non sono, pertanto, vietate, in linea dimassima, dall’art. 6 CEDU.

La giurisprudenza della Corte EDU richiede,tuttavia, la presenza di garanzie giurisdizionali effettive, con una direttivache, sebbene primariamente diretta al legislatore nazionale e alle modalitàdi regolazione del processo, non è, tuttavia, estranea all’interpretazione eNumero registro generale 22986/2022Numero sezionale 3336/2026Numero di raccolta generale 18599/2026Data pubblicazione 08/06/2026applicazione della norma processuale in modo conforme all’art. 6 CEDU,costituendo una direttiva ermeneutica primaria.È coerente con tali principi - che presiedono al quomodo della prova perpresunzioni – il quadro complessivo della giurisprudenza di legittimità inmateria di società a ristretta base sociale.Difatti, in primo luogo, la presunzione di distribuzione degli utiliextracontabili tra i soci conseguente all’accertamento del carattere ristrettodella base sociale non ha carattere di assolutezza, ma consente alcontribuente di poter articolare, sul piano probatorio, la prova contraria,sulla base di un formante giurisprudenziale ampiamente consolidato.In secondo luogo, la circostanza che la prova contraria non possa esserearticolata sul dato (meramente negativo) della mera estraneità del socioalla gestione sociale non compromette affatto il diritto a un equo processoai sensi dell’art. 6 CEDU, sia in ragione della scarsa incisività di taleinferenza rispetto alla prova della mancata percezione di utili in nero, sia inragione della possibilità conferita al contribuente, nell’ambito del formantegiurisprudenziale che connota il diritto vivente, di provare, attraverso unaserie di indici positivi e oggettivamente verificabili (v. supra, 5,

5.1. e 5.2.),la propria posizione assolutamente avulsa rispetto al controllo eall'informazione circa la vita sociale, nonché l’oggettiva mancanza, nel casoconcreto, di una reale possibilità di esercitare i diritti di cui all’art. 2476,comma 2, c.c. e, ove emergano indizi di irregolarità, la non esigibilità delrelativo esercizio.8.

In conclusione, deve ritenersi che, in caso di accertamento neiconfronti di una società a responsabilità limitata di ricavi non dichiarati o dimaggiori ricavi conseguenti alla riclassificazione delle componenti delreddito d’impresa o al disconoscimento di costi riferibili a operazioniinesistenti, la prova contraria della percezione degli utili extracontabili(conseguiti per effetto di ricavi non dichiarati o dei maggiori ricavi accertati)da parte dei soci, fondata dall’amministrazione finanziaria sul carattereNumero registro generale 22986/2022Numero sezionale 3336/2026Numero di raccolta generale 18599/2026Data pubblicazione 08/06/2026ristretto della base sociale, non può essere fornita allegando la meraestraneità alla gestione sociale o il mero disimpegno o disinteresse per lavita sociale, essendo necessaria la prova di circostanze positive eoggettivamente verificabili che gli utili extracontabili non siano pervenutinella sfera del socio, come la mancata distribuzione o il reinvestimento ditali utili nella società oppure la condotta dolosa da parte degliamministratori o degli altri soci volta ad aggirare le facoltà previste dall’art.2476, comma 2, c.c. in capo ai soci che non hanno l’amministrazione dellasocietà.8.1.

Deve, inoltre, ritenersi che, ai fini dell’imputazione ai soci degli utiliextracontabili, il ricorso, ai fini dell’onere della prova incombentesull’amministrazione finanziaria, alla presunzione incentrata sul carattereristretto della base sociale non contrasta con il diritto a un equo processogarantito dall’art. 6 CEDU, dal momento che il socio può fornire la provacontraria, allegando non la mera estraneità o il proprio disinteresse nellagestione sociale, ma fatti positivi e oggettivamente verificabili - come lapropria posizione assolutamente avulsa rispetto al controllo eall'informazione circa la vita sociale, nonché all’oggettiva mancanza, nelcaso concreto, di una reale possibilità di esercitare i diritti di cui all’art. 2476c.c. e, ove emergano indizi di irregolarità, la non esigibilità del relativoesercizio - idonei a escludere, anche mediante il ricorso a presunzioni dotatedei requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c., che lerisorse extracontabili siano pervenute nella sua sfera giuridica.9.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è fondato e deveessere accolto, dal momento che la sentenza impugnata non è conformeagli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia società aristretta base sociale, essendosi limitata a dare rilievo – come provacontraria alla presunzione di distribuzione degli utili riconducibile alcarattere ristretto della base sociale – al ruolo marginale del socio nelcomparto societario o del tutto estraneo alla sua gestione.

Tale argomentareNumero registro generale 22986/2022Numero sezionale 3336/2026Numero di raccolta generale 18599/2026Data pubblicazione 08/06/2026si pone, tuttavia, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, richiamatae ribadita nel presente provvedimento, imponendo, quindi, un nuovoaccertamento da parte del giudice del rinvio.10.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, indiversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o dall'[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA sez. dist. di Salerno n. 2678/2022 depositata il 18/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Il presente contenzioso trae origine dall’accertamento di un maggiorreddito d’impresa extrabilancio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., daNumero registro generale 22986/2022Numero sezionale 3336/2026Numero di raccolta generale 18599/2026Data pubblicazione 08/06/2026cui l’amministrazione finanziaria aveva tratto la presunzione di distribuzionedegli utili occulti tra i due soci, tra i quali il sig. [OSCURATO:PERSONA](hinc: il contribuente), nei confronti del quale è stato emesso un avviso diaccertamento impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale diSalerno. Quest’ultima, aveva accolto il ricorso del contribuente con sentenzan. 4452/2017, confermata dalla Commissione tributaria regionale dellaCampania, sez. dist. Salerno (hinc: CTR), con pronuncia cassata da questaCorte con ordinanza 03/02/2021, n. 2365.La questione controversa – su cui si incentra anche la seconda sentenzaemessa dalla CTR – attiene alla presunzione di distribuzione degli utili(derivanti da ricavi occulti) tra i soci di una società a responsabilità limitataa ristretta base sociale, composta, nel caso di specie, da due soci. QuestaCorte, con l’ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2365, aveva, in particolare,evidenziato che: «in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società dicapitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzioneai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto dipresunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dallasussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti dellasocietà, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica unvincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale,con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione,spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (Cass. n. 1947 del2019); considerato che, in tema imposte sui redditi di capitale, perescludere l'operatività della presunzione di distribuzione degli utiliextracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta basepartecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegaregenericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamentonei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivoconseguimento, da parte della società, di tali utili, ove non sia in grado didimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l'autonomia deiNumero registro generale 22986/2022Numero sezionale 3336/2026Numero di raccolta generale 18599/2026Data pubblicazione 08/06/2026giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialitàdell'accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo(Cass. n. 33976 del 2019).»2. La CTR – nel giudizio di rinvio – con la sentenza n. 2678/2022, depositatain data 18/03/2022 - ha nuovamente rigettato l’appello, ritenendo che laprova contraria circa la distribuzione degli utili nei confronti del contribuentefosse ricavabile dal ruolo marginale svolto nell’ambito del compartosocietario, se non, addirittura, dalla sua estraneità alla gestione sociale.Tanto più che quest’ultima circostanza risulta provata dalla lettura delverbale sociale.3. Contro la sentenza della CTR n. 2678/2022 l’Agenzia delle Entrate haproposto ricorso in cassazione con un motivo.4. Il contribuente si è costituito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.1.1. Con tale motivo la ricorrente rileva come l’imputazione degli utili aisoci costituisca una presunzione ragionevole (se non addirittura inevitabile)sul piano logico, quando non sia dimostrato che gli utili sono rimasti nelpatrimonio della società o che sono affluiti nella disponibilità di soggettispecificamente individuati. La presunzione di distribuzione operaautomaticamente in conseguenza dell’accertamento di utili noncontabilizzati in capo alla società a ristretta base, spettando ai soci fornirela prova contraria.1.2. La ricorrente evidenzia che il contribuente era socio al 50% dellasocietà, con la conseguenza che non poteva limitarsi a eccepire la propriaestraneità alla gestione, considerato che la nomina degli amministratoriviene decisa dai soci che ne accettano l’operato, salvo l’esercizio di azionidi responsabilità, che non risultano proposte nel caso in esame.Numero registro generale 22986/2022Numero sezionale 3336/2026Numero di raccolta generale 18599/2026Data pubblicazione 08/06/20261.3. La ricorrente richiama, quindi, l’orientamento della giurisprudenzadi legittimità, secondo il quale, pur non vigendo, in caso di società di capitali,una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, così come previstodall’art. 5 t.u.i.r. in caso di società di persone, non è opinabile l’asserzionecirca l’avvenuta distribuzione degli utili in un caso come quello in esame,sulla base di quanto previsto dall’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973.2. Il motivo di ricorso è fondato. È bene precisare che nel caso di specie,secondo quanto risulta dagli atti, il maggior reddito di impresa nei confrontidella società conseguiva all’accertamento di costi per operazioni inesistentie da maggiori ricavi accertati. Secondo quanto riportato a pag. 4 del ricorsoin cassazione i maggiori redditi accertati nei confronti della società eranodiventati definitivi a seguito della sottoscrizione dell’atto di adesione daparte del legale rappresentante.Veniva, quindi, notificato al socio, titolare di una quota di partecipazionenella società pari al 50%, l’avviso di accertamento con il quale venivanoimputati i maggiori utili percepiti e non dichiarati. La questione controversa,come già rilevato, si incentra sulla presunzione di distribuzione degli utiliextracontabili ricavati sulla base della ristretta base sociale. La sentenzaimpugnata ha ritenuto, tuttavia, dirimente l’estraneità del controricorrentealla gestione sociale.3. Occorre evidenziare come tanto la prova relativa alla presunzione didistribuzione degli utili extracontabili da parte dell’amministrazionefinanziaria che quella contraria di mancata percezione di questi ultimi fornitada parte del contribuente possono essere assolte mediante il ricorso alla cd.prova critica. Trattandosi, infatti, di utili extracontabili non risultano indicatiin bilancio né i ricavi da cui scaturiscono, così come non può,evidentemente, risultare alcuna delibera formale di distribuzione. Diconseguenza, se è astrattamente possibile che l’amministrazione finanziariapossa dare la prova dell’esistenza di ricavi non contabilizzati in via diretta -ad es. mediante la scoperta di contabilità occulta – o di ricostruirneNumero registro generale 22986/2022Numero sezionale 3336/2026Numero di raccolta generale 18599/2026Data pubblicazione 08/06/2026l’esistenza attraverso la riclassificazione di alcune voci contabili (come nelcaso della contestazione di costi di cui sia censurata la riferibilità aoperazioni effettivamente esistenti) o, comunque, in via induttiva, tanto laprova della distribuzione degli utili extracontabili ai soci che la prova fornitada questi ultimi della mancata percezione di tali utili richiede, quasi sempre,il ricorso alla prova per presunzioni, ruotando, pertanto, attorno ai requisitidi gravità, precisione e concordanza, prescritti dall’art. 2729 c.c. erichiamati (anche) nell’art. 38, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973. Inparticolare, secondo quanto evidenziato da questa Corte il requisito della"precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtàstorica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza delfatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza",richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che ilfatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisie univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, inmodo da articolare il procedimento logico nei due momenti della previaanalisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e dellasuccessiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare sesiano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida provapresuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece,4. Ciò premesso, occorre evidenziare come, in presenza di una societàa ristretta base sociale - nella specie composta da due soli soci -l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima, secondouna regola di esperienza fondata sull'id quod plerumque accidit, lapresunzione semplice della loro attribuzione pro quota ai soci, salva la provacontraria (Cass., 10/06/2009, n. 13338; Cass., 12/11/2012, n. 19680;Cass., 31/03/2021, n. 8903).La ristrettezza della base sociale – come evidenziato già dalla pronunciadi questa Corte 03/02/2021, n. 2365 intervenuta nel presente giudizio –Numero registro generale 22986/2022Numero sezionale 3336/2026Numero di raccolta generale 18599/2026Data pubblicazione 08/06/2026porta a ravvisare un legame particolarmente forte non solo nell’ambito dellacompagine sociale, ma anche in relazione al rapporto tra quest’ultima el’organo gestorio, soprattutto nell’ipotesi in cui il socio disponga di unapartecipazione al capitale sociale pari al 50%, di fatto (potenzialmente)paralizzante qualsiasi decisione inerente alla nomina dell’organoamministrativo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2475 e 2479 c.c.Tanto più nell’ipotesi in cui la presenza di una ristretta base sociale siaccompagni alla titolarità di una percentuale particolarmente elevata delcapitale sociale, come tale idonea a ripercuotersi anche sulle aspettative diritorno dell’investimento attraverso la percezione degli utili.4.1. Peraltro, come già evidenziato da questa Corte nell’ordinanza n.2365 del 2021, la ristrettezza dell'assetto societario implica un vincolo disolidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, attuatonon solo attraverso il potere di nomina degli amministratori, ma anchelegge che: «I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto diavere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e diconsultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed idocumenti relativi all’amministrazione.».La disposizione appena richiamata si ricollega a quanto appena rilevato(supra, sub 4) non nel senso di un’impropria (e inesistente) posizione digaranzia del socio in relazione all’operato dell’amministratore, quanto nelpossibile rafforzamento del requisito della gravità connesso al fatto (noto)della ristretta base sociale per giungere alla prova del fatto (ignoto) circa lapercezione di utili extracontabili.5. Di conseguenza, con riferimento alla prova contraria del contribuentecirca la percezione degli utili extracontabili la (mera) estraneità del socioalla gestione sociale non può essere requisito dotato di gravità per escluderela distribuzione degli utili extracontabili, non essendo ravvisabile, in terminedi elevata probabilità, un nesso tra il fatto noto (estraneità alla gestioneNumero registro generale 22986/2022Numero sezionale 3336/2026Numero di raccolta generale 18599/2026Data pubblicazione 08/06/2026sociale) e fatto ignoto (percezione degli utili extracontabili), potendo ilsecondo – ove il frutto di una mera assenza del socio dagli aspettiorganizzativi e gestori - ben prescindere dalla prima, che si rivela, a benvedere, circostanza neutrale rispetto alla prova dell’effettiva destinazione diutili extracontabili. Questi ultimi possono, infatti, essere percepiti dal socioindipendentemente dalla sua (eventuale) partecipazione alla gestionesociale.5.1. Quanto appena rilevato trova conferma nella consolidatagiurisprudenza di legittimità, secondo la quale la prova di una concreta eassoluta estraneità del socio – alla “vita societaria” e non alla mera“gestione” -, per essere idonea, deve essere rigorosa e non può esaurirsi inun generico disimpegno o nella semplice assenza di atti gestori, dovendoriguardare il profilo del controllo e dell'informazione sulla vita sociale e laconcreta esigibilità dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 2476 c.c., avutoriguardo alla specifica situazione societaria (Cass. n. 10/04/2025, n. 10004;Cass. 07/01/2026, n. 367; Cass., 22/01/2026, n. 1409; Cass. n.23/06/2025, n. 16818; Cass. n. 09/06/2025, n. 15390), da intendersi qualeeffettiva emarginazione o impossibilità di esercitare i poteri di informazionee controllo, eventualmente corroborata da riscontri oggettivi (Cass.,04/03/2022, n. 7170; Cass., 07/06/2024, n. 15991).5.2. È pertanto necessario che il socio alleghi e dimostri circostanzepositive e oggettivamente verificabili, idonee a escludere che le risorseextracontabili siano pervenute nella sua sfera giuridica, come ad es. ilcomportamento dell’amministratore volto ad aggirare l’esercizio dei dirittidi cui all’art. 2476, comma 2, c.c. in modo da nascondere la realizzazionedi ricavi non contabilizzati e dei conseguenti utili extracontabili o la mancatadistribuzione di tali utili o il loro reinvestimento in attività riferibili allasocietà o l’appropriazione da parte di altri (Cass., 29/07/2024, n. 21158).Non basta, quindi, una mera inattività, né il generico disimpegno (odisinteresse) per la vita sociale: occorre che l'estraneità sia specificamenteNumero registro generale 22986/2022Numero sezionale 3336/2026Numero di raccolta generale 18599/2026Data pubblicazione 08/06/2026allegata e provata in termini tali da rendere non operante, nel casoconcreto, la regola di esperienza che sorregge la presunzione: a tal fine ilsocio deve dimostrare, con prova rigorosa, la propria posizioneassolutamente avulsa rispetto al controllo e all'informazione circa la vitasociale, nonché l’oggettiva mancanza, nel caso concreto, di una realepossibilità di esercitare i diritti di cui all’art. 2476 c.c. e, ove emergano indizidi irregolarità, la non esigibilità del relativo esercizio (Cass. n. 10004 del2025; Cass. n. 367 del 2026; Cass. n. 1409 del 2026).5.3. In particolare, la prova di tale “assoluta estraneità” non puòbloccarsi alla constatazione della mera mancata gestione ma deve dar conto– con puntuale allegazione e riscontri oggettivi – della carenza (odell’impossibilità di esercizio) dei poteri societari di controllo e accesso alleinformazioni, ossia in altri termini del radicale isolamento – suo malgrado –del soggetto.6. L’assetto che scandisce la prova della percezione degli utiliextracontabili in caso di società a ristretta base sociale costituisce, quindi,declinazione delle regole che scandiscono la prova per presunzioni ai sensidell’art. 2729 c.c.7. Proprio perché la ristretta base sociale costituisce il fatto noto checonsente all’amministrazione di provare la percezione degli utiliextracontabili da parte dei soci, sulla base delle regole che presiedono laprova critica ai sensi dell’art. 2729 c.c. e tali, al contempo, da consentire alcontribuente di articolare la prova contraria non emergono profili di criticitàneppure con il diritto a un processo equo tutelato dall’art. 6 CEDU, cosìcome interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU. Quest’ultima ha,infatti, precisato in più occasioni che l’ammissibilità delle prove e le modalitàdi valutazione delle stesse sono questioni che devono essere valutateprincipalmente dalla legislazione nazionale e dai giudici nazionali, ma che laCorte ha il compito di accertare se il procedimento, comprese le modalità diacquisizione delle prove, sia stato complessivamente equo («The CourtNumero registro generale 22986/2022Numero sezionale 3336/2026Numero di raccolta generale 18599/2026Data pubblicazione 08/06/2026reiterates that the admissibility of evidence is primarily a matter forregulation by national law and that, as a general rule, it is for the nationalcourts to assess the evidence before them. [OSCURATO:PERSONA] task under theConvention is rather to ascertain whether the proceedings as a whole,including the way in which evidence was taken, were fair (see Elsholzv. Germany [GC], no. 25735/94, § 66, ECHR 2000-VIII).», CEDU, sentenza22/05/2018, Devinar c. Slovenia, § 45; CEDU, 13/07/2000, § 66).7.1. La Corte EDU precisa, poi, che le presunzioni di fatto o di dirittosono accettate in ogni ordinamento giuridico e che la CEDU, in linea dimassima, non le vieta.Si devono, tuttavia, offrire alle persone garanzie giudiziarie effettive («Àce titre, la Cour rappelle que tout système juridique connaît desprésomptions de fait ou de droit, que la Convention n’y fait évidemment pasobstacle en principe, mais que les justiciables doivent, cependant,bénéficier d’une garantie juridictionnelle effective (voir, mutatismutandis, Salabiaku c. France, 7 octobre 1988, § 28, série A no 141-A,et Bongiorno et autres c. Italie, no 4514/07, § 48, 5 janvier 2010). Enoutre, l’article 6 § 1 de la Convention ne réglemente pas la force probanteet la charge de la preuve, questions relevant essentiellement du droitinterne (Tiemann c. France et Allemagne (déc.), nos. 47457/99et 47458/99, 27 avril 2000) », CEDU, 23/10/2018, [OSCURATO:SOCIETA]. c. [OSCURATO:PERSONA], § 27).7.2. In conclusione, il ricorso alle presunzioni resta disciplinato, secondola giurisprudenza della CEDU, dal legislatore nazionale e il loro uso, di persé, non preclude un processo equo e non sono, pertanto, vietate, in linea dimassima, dall’art. 6 CEDU. La giurisprudenza della Corte EDU richiede,tuttavia, la presenza di garanzie giurisdizionali effettive, con una direttivache, sebbene primariamente diretta al legislatore nazionale e alle modalitàdi regolazione del processo, non è, tuttavia, estranea all’interpretazione eNumero registro generale 22986/2022Numero sezionale 3336/2026Numero di raccolta generale 18599/2026Data pubblicazione 08/06/2026applicazione della norma processuale in modo conforme all’art. 6 CEDU,costituendo una direttiva ermeneutica primaria.È coerente con tali principi - che presiedono al quomodo della prova perpresunzioni – il quadro complessivo della giurisprudenza di legittimità inmateria di società a ristretta base sociale.Difatti, in primo luogo, la presunzione di distribuzione degli utiliextracontabili tra i soci conseguente all’accertamento del carattere ristrettodella base sociale non ha carattere di assolutezza, ma consente alcontribuente di poter articolare, sul piano probatorio, la prova contraria,sulla base di un formante giurisprudenziale ampiamente consolidato.In secondo luogo, la circostanza che la prova contraria non possa esserearticolata sul dato (meramente negativo) della mera estraneità del socioalla gestione sociale non compromette affatto il diritto a un equo processoai sensi dell’art. 6 CEDU, sia in ragione della scarsa incisività di taleinferenza rispetto alla prova della mancata percezione di utili in nero, sia inragione della possibilità conferita al contribuente, nell’ambito del formantegiurisprudenziale che connota il diritto vivente, di provare, attraverso unaserie di indici positivi e oggettivamente verificabili (v. supra, 5, 5.1. e 5.2.),la propria posizione assolutamente avulsa rispetto al controllo eall'informazione circa la vita sociale, nonché l’oggettiva mancanza, nel casoconcreto, di una reale possibilità di esercitare i diritti di cui all’art. 2476,comma 2, c.c. e, ove emergano indizi di irregolarità, la non esigibilità delrelativo esercizio.8. In conclusione, deve ritenersi che, in caso di accertamento neiconfronti di una società a responsabilità limitata di ricavi non dichiarati o dimaggiori ricavi conseguenti alla riclassificazione delle componenti delreddito d’impresa o al disconoscimento di costi riferibili a operazioniinesistenti, la prova contraria della percezione degli utili extracontabili(conseguiti per effetto di ricavi non dichiarati o dei maggiori ricavi accertati)da parte dei soci, fondata dall’amministrazione finanziaria sul carattereNumero registro generale 22986/2022Numero sezionale 3336/2026Numero di raccolta generale 18599/2026Data pubblicazione 08/06/2026ristretto della base sociale, non può essere fornita allegando la meraestraneità alla gestione sociale o il mero disimpegno o disinteresse per lavita sociale, essendo necessaria la prova di circostanze positive eoggettivamente verificabili che gli utili extracontabili non siano pervenutinella sfera del socio, come la mancata distribuzione o il reinvestimento ditali utili nella società oppure la condotta dolosa da parte degliamministratori o degli altri soci volta ad aggirare le facoltà previste dall’art.2476, comma 2, c.c. in capo ai soci che non hanno l’amministrazione dellasocietà.8.1. Deve, inoltre, ritenersi che, ai fini dell’imputazione ai soci degli utiliextracontabili, il ricorso, ai fini dell’onere della prova incombentesull’amministrazione finanziaria, alla presunzione incentrata sul carattereristretto della base sociale non contrasta con il diritto a un equo processogarantito dall’art. 6 CEDU, dal momento che il socio può fornire la provacontraria, allegando non la mera estraneità o il proprio disinteresse nellagestione sociale, ma fatti positivi e oggettivamente verificabili - come lapropria posizione assolutamente avulsa rispetto al controllo eall'informazione circa la vita sociale, nonché all’oggettiva mancanza, nelcaso concreto, di una reale possibilità di esercitare i diritti di cui all’art. 2476c.c. e, ove emergano indizi di irregolarità, la non esigibilità del relativoesercizio - idonei a escludere, anche mediante il ricorso a presunzioni dotatedei requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c., che lerisorse extracontabili siano pervenute nella sua sfera giuridica.9. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è fondato e deveessere accolto, dal momento che la sentenza impugnata non è conformeagli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia società aristretta base sociale, essendosi limitata a dare rilievo – come provacontraria alla presunzione di distribuzione degli utili riconducibile alcarattere ristretto della base sociale – al ruolo marginale del socio nelcomparto societario o del tutto estraneo alla sua gestione. Tale argomentareNumero registro generale 22986/2022Numero sezionale 3336/2026Numero di raccolta generale 18599/2026Data pubblicazione 08/06/2026si pone, tuttavia, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, richiamatae ribadita nel presente provvedimento, imponendo, quindi, un nuovoaccertamento da parte del giudice del rinvio.10. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, indiversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18599/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris