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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07189/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 38393/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, via degli Scipioni n. 252, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatee difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro MINISTERO DELL’[OSCURATO:PERSONA] –intimati – Avverso la sentenza n. 1000/2019 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il 16 maggio2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13ottobre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. P er conseguire il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’uccisione di [OSCURATO:PERSONA], vittima di un agguato di stampo IMPUGNAZIONE – [OSCURATO:PERSONA] – DECORRENZA – ART. 5 LEGGE N. 512 DEL 1999 r.g. n. 38393/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] mafioso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente moglie e figlia del deceduto, domandarono giudizialmente la condanna di [OSCURATO:PERSONA], autore del delitto, notificando l’atto di citazione anche a l Ministero dell’Interno -Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di stampo mafioso.

2. L’adito Tribunale di Trapani accolse parzialmente la domanda, riducendo il quantum richiesto.

3. La decisione in epigrafe indicata ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello interposto dalle originarie attrici.

Per quanto qui d’interesse, la Corte palermitana ha ritenuto interamente elasso, alla data di notifica della citazione in appello, il termine c.d. breve di trenta giorni contemplato dall’art. 325 cod. proc. civ., individuandone il dies a quo nel giorno in cui le appellanti avevano notificato la sentenza poi gravata al Ministero dell’Interno.

4. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un motivo partitamente articolato; alcuna attività processuale hanno svolto in grado di legittimità [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero dell’Interno -Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di stampo mafioso.

5. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare, va rilevato che la notificazione del ricorso nei riguardi delMinistero dell’Interno – fondo di rotazione per la so lidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (parte costituita nel giudizio a quo con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato) è inficiata da nullità, dacché eseguita presso l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Palermo e presso la sede legale dell’ente, e non già presso l’Avvocatura Generale dello Stato; detto vizio non risulta sanato, mancando la costituzione in giudizio della [OSCURATO:PERSONA] malamente evocata in lite oppure lo spontaneo nuovo esperimento di idonea r.g. n. 38393/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] notifica dell’atto introduttivo ad opera delle ricorrent i (Cass., Sez.

U, 15/01/2015, n. 608; Cass. 30/11/2015, n. 24417; Cass. 18/01/2016, n. 710; Cass. 23/04/2019, n. 11187; Cass. 24/06/2020, n. 12410).

Tanto precisato, ritiene il Collegio di non dover disporre ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso exart. 291 cod. proc. civ., stante l’infondatezza del ricorso per le ragioni in appresso esplicate.

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.

Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (così, sulla scia di Cass., Sez.

U, 22/03/2010, n. 6826, cfr., tra le tantissime, Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass.17/06/2013, n. 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass.21/05/2018, n. 15106).

2. I tre motivi denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 326cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. r.g. n. 38393/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3, cod. proc. civ., sotto tre distinti profili, così in sequenza esposti in ricorso, con cuil’impugnante si duole del fatto che la pronuncia gravata abbia ritenuto rilevante, ai fini della decorrenza del termine per impugnare, la notifica dell’atto di citazione al Ministerodell’Interno: - omettendo di considerare la natura « assai limitata » di « parte processuale» del Ministero stesso, non destinatario di alcuna domanda ed evocato in lite ai soli fini del procedimento di attivazione del fondo di garanzia exart. 5 della legge 22 dicembre 1999, n. 512; - omettendo di valutare l’effettiva posizione processuale del Ministero, soggetto «sia sostanzialmente che processualmente»privo di un autonomo potere d’impugnazione, con la conseguenza che la notifica nei suoi riguardi della sentenza di primo grado non importava il decorso del termine per l’impugnazione, per mancanza della c.d. bilateralità sincronica della notifica della sentenza; -omettendo di rilevare che, avuto riguardo alla pluralità di parti in lite,il capo della sentenza appellato «non è rivolto, e non può in nessun caso, ritenersirivolto al Ministero dell’Interno, in quanto attinente la domanda espressamente posta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]». 3.I motivi - da scrutinare congiuntamente, in ragione della stretta connessione che li avvince -sono infondati.

3.1. Per dare conto della esposta conclusione, giova premettere brevi cenni sulla fattispecie sostanziale oggetto di controversia.

La legge 22 dicembre 1999, n. 512 ha previsto in favore delle vittime di determinati reati, contrassegnati dalla matrice mafiosa, positivamente individuati (all’art. 4, comma 1, della legge de qua: il delitto di cui all’art. 416-bis del codice penale; i de litti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-bis; i delitti commessi al fine di agevolare l’attività di associazioni di tipo mafioso), l’erogazione di somme a carico dello Stato, per il tramite di r.g. n. 38393/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] un Fondo ad hoc, quale organo del Ministero dell’Interno, denominato fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.

Secondo quanto chiarito da questa Corte, l’obbligazione posta a carico dello Stato dalla legge n. 512 del 1999, testé descritta, integra una peculiare obbligazione a carico della collettività, connotata da finalità solidaristiche, volta a fare - almeno in parte - fronte alle conseguenze negative per le vittime di quei reati normativamente valutati di particolare gravità e riprovevolezza,quali appunto quelli di tipo mafioso: ogni qualvolta siano integrati i requisiti previsti dalla disciplina positiva, i soggetti ivi previsti sono titolari di un vero e proprio diritto soggettivo alla erogazionedelle elargizioni, attesa l ’ assenza di potestà discrezionali della P.A. con riguardo sia all’entità della somma che ai presupposti per la sua concedibilità(Cass., Sez.

U, 29/08/2008, n. 21927; Cass., Sez.

U, 21/10/2015, n. 21306).

Più precisamente, l’art. 4, comma 1, della legge n. 512 del 1999 accorda il diritto di accesso al fondo, «entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso», a « persone fisiche e d enti costituiti parte civile nelle forme previste dal cod. proc. pen., a cui favore è stata emessa sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei reati»cui sopra si è fatto richiamo; il successivo comma 2 contempla eguale diritto in favore di persone fisiche «costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonchéi successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna».

Ancora dal punto di vista soggettivo, la concessione dei benefici richiede requisiti definibili «di moralità» dei pretendenti, rappresentati dall’insussistenza di una delle vicende ostative previste dai commi 3 e 4 dello stesso art. 4 (condanna o sottoposizione a procedimento penale r.g. n. 38393/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per specifici reati, applicazione di misura di prevenzione o pendenza del relativo procedimento).

Nella obbligazione di diritto pubblico così disegnata, l’accertamento della responsabilità civilistica del soggetto già condannato in sede penale - ovvero l’a ccoglimento della domanda risarcitoria per i danni derivantida reati di tipo mafioso dispiegata in un processo civile contro il reo -integra fatto costitutivo del debito che è proprio dello Stato ma concorrente con quello dell’autore del reato, cioè a dire « coesistente con l’obbligazione risarcitoria primaria gravante sul condannato autore del fatto illecito» (Cass. 28/06/2019, n. 17438).

Le due obbligazioni (quella risarcitoria del condannato e quella solidaristica dello Stato) si pongono allora in rapporto di autonomia funzionale ma di stretta interrelazione genetica (sicché l’adempimento ad opera dello Stato dell’obbligazione sua propria in favore della vittima fa sorgere il diritto delprimo al recupero o rimborso integrale verso i l condannato autore del fatto: cfr. Cass. 28/06/2019, n. 17438): e la parte interessata ben può richiedere la condanna del reo a risarcire il danno e dello Stato (id est: del fondo istituito presso il Ministero dell’Interno) ad erogare i benefici ex lege n. 512 del 1999 in un unico giudizio, ciò rispondendo a minimali esigenze di economia processuale (in tal senso, specificamente, Cass. 03/05/2016, n. 8646).

3.2. Al lume delle superiori considerazioni, può ora correttamente apprezzarsi il significato dell’art. 5, comma 3, della legge n. 512 del 1999, il qualeimpone all’attore nel giudizio civile di notificare «al Fondo l’atto di citazione».

La disposizione appare ispirata ad evidenti ragioni di economia processuale: pur in assenza di una domanda di condanna all’erogazione dei benefici a carico dello Stato, il legislatore vuole che l’accertamento della responsabilità risarcitoria del condannato - si ripete: fatto costitutivo della obbligazione pubblica -avvenga in contraddittorio con r.g. n. 38393/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la P.A. ad hoc preposta a siffatta erogazione, onde estendere nei confronti di quest’ultima - e con efficacia di giudicato - l’ esito del relativo giudizio, al fine di evitare che l’elemento della responsabilità civilistica del reo possa essere oggetto di differente apprezzamento in un eventuale, successivo giudizio in cui sia azionato il diritto soggettivo all’accesso al fondo di cui alla legge n. 512 del 1999.

La notifica dell’atto di citazione al Fondo (allorquando l’attore non formuli nei suoi confronti domanda di accesso alle elargizioni con finalità solidaristiche ex lege n. 512 del 1999) non configura quindi una mera denuntiatio litis bensì l’evocazione in giudizio di un soggetto titolare di un rapporto giuridico dipendente da quello litigioso: e la relativa controversia, a pluralità di parti, è assoggettata alla disciplina delle cause inscindibili o tra loro dipendenti, in primis per quanto riguarda la configurabilità di un litisconsorzio necessario (di natura processuale) negli eventuali gradi di impugnazione.

In ordine al dies a quo per l’esperimento dei gravami, in siffatte controversie trova applicazione la regola dell’unitarietà del termine dell’impugnazione:la notifica della sentenza eseguita a istanza di una soltanto delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell’impugnazione contro tutte le altre parti (ex plurimis, Cass. 15/06/2022, n. 19674; Cass. 19/05/2022, n. 16141; Cass. 04/02/2010, n. 2557).

E tanto in ossequio al più generale principio di bilateralità sincronica della notificazione della sentenza, secondo cui il termine breve di impugnazione di cui all’art. 325 cod. proc. civ. decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, ed in particolare la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto r.g. n. 38393/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti(così Cass., Sez.

U, 04/03/2019 , n. 6278).

3.3. Delle enunciate regulae iuris ha fatto buon governo la sentenza qui impugnata.

In controversia connotata dalla notifica della citazione al Fondo ministeriale ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge n. 512 del 1999, l’appello interposto dalle odierne ricorrenti è stato correttamente ritenuto tardivo, siccome proposto (con atto notificato il 30 maggio 2014) oltre il termine breve ex art. 325 cod. proc. civ., decorrente dal 27 febbraio 2014, data in cui le appellanti avevano notificato al Ministero dell’Interno la sentenza poi gravata.

4. Il ricorso è rigettato.

5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, non avendo le partiintimate svolto difese in questo grado di giudizio.

6. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 38393/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, via degli Scipioni n. 252, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatee difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro MINISTERO DELL’[OSCURATO:PERSONA] –intimati – Avverso la sentenza n. 1000/2019 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il 16 maggio2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13ottobre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. P er conseguire il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’uccisione di [OSCURATO:PERSONA], vittima di un agguato di stampo IMPUGNAZIONE – [OSCURATO:PERSONA] – DECORRENZA – ART. 5 LEGGE N. 512 DEL 1999 r.g. n. 38393/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] mafioso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente moglie e figlia del deceduto, domandarono giudizialmente la condanna di [OSCURATO:PERSONA], autore del delitto, notificando l’atto di citazione anche a l Ministero dell’Interno -Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di stampo mafioso. 2. L’adito Tribunale di Trapani accolse parzialmente la domanda, riducendo il quantum richiesto. 3. La decisione in epigrafe indicata ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello interposto dalle originarie attrici. Per quanto qui d’interesse, la Corte palermitana ha ritenuto interamente elasso, alla data di notifica della citazione in appello, il termine c.d. breve di trenta giorni contemplato dall’art. 325 cod. proc. civ., individuandone il dies a quo nel giorno in cui le appellanti avevano notificato la sentenza poi gravata al Ministero dell’Interno. 4. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un motivo partitamente articolato; alcuna attività processuale hanno svolto in grado di legittimità [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero dell’Interno -Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di stampo mafioso. 5. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare, va rilevato che la notificazione del ricorso nei riguardi delMinistero dell’Interno – fondo di rotazione per la so lidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (parte costituita nel giudizio a quo con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato) è inficiata da nullità, dacché eseguita presso l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Palermo e presso la sede legale dell’ente, e non già presso l’Avvocatura Generale dello Stato; detto vizio non risulta sanato, mancando la costituzione in giudizio della [OSCURATO:PERSONA] malamente evocata in lite oppure lo spontaneo nuovo esperimento di idonea r.g. n. 38393/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] notifica dell’atto introduttivo ad opera delle ricorrent i (Cass., Sez. U, 15/01/2015, n. 608; Cass. 30/11/2015, n. 24417; Cass. 18/01/2016, n. 710; Cass. 23/04/2019, n. 11187; Cass. 24/06/2020, n. 12410). Tanto precisato, ritiene il Collegio di non dover disporre ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso exart. 291 cod. proc. civ., stante l’infondatezza del ricorso per le ragioni in appresso esplicate. Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (così, sulla scia di Cass., Sez. U, 22/03/2010, n. 6826, cfr., tra le tantissime, Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass.17/06/2013, n. 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass.21/05/2018, n. 15106). 2. I tre motivi denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 326cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. r.g. n. 38393/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3, cod. proc. civ., sotto tre distinti profili, così in sequenza esposti in ricorso, con cuil’impugnante si duole del fatto che la pronuncia gravata abbia ritenuto rilevante, ai fini della decorrenza del termine per impugnare, la notifica dell’atto di citazione al Ministerodell’Interno: - omettendo di considerare la natura « assai limitata » di « parte processuale» del Ministero stesso, non destinatario di alcuna domanda ed evocato in lite ai soli fini del procedimento di attivazione del fondo di garanzia exart. 5 della legge 22 dicembre 1999, n. 512; - omettendo di valutare l’effettiva posizione processuale del Ministero, soggetto «sia sostanzialmente che processualmente»privo di un autonomo potere d’impugnazione, con la conseguenza che la notifica nei suoi riguardi della sentenza di primo grado non importava il decorso del termine per l’impugnazione, per mancanza della c.d. bilateralità sincronica della notifica della sentenza; -omettendo di rilevare che, avuto riguardo alla pluralità di parti in lite,il capo della sentenza appellato «non è rivolto, e non può in nessun caso, ritenersirivolto al Ministero dell’Interno, in quanto attinente la domanda espressamente posta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]». 3.I motivi - da scrutinare congiuntamente, in ragione della stretta connessione che li avvince -sono infondati. 3.1. Per dare conto della esposta conclusione, giova premettere brevi cenni sulla fattispecie sostanziale oggetto di controversia. La legge 22 dicembre 1999, n. 512 ha previsto in favore delle vittime di determinati reati, contrassegnati dalla matrice mafiosa, positivamente individuati (all’art. 4, comma 1, della legge de qua: il delitto di cui all’art. 416-bis del codice penale; i de litti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-bis; i delitti commessi al fine di agevolare l’attività di associazioni di tipo mafioso), l’erogazione di somme a carico dello Stato, per il tramite di r.g. n. 38393/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] un Fondo ad hoc, quale organo del Ministero dell’Interno, denominato fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Secondo quanto chiarito da questa Corte, l’obbligazione posta a carico dello Stato dalla legge n. 512 del 1999, testé descritta, integra una peculiare obbligazione a carico della collettività, connotata da finalità solidaristiche, volta a fare - almeno in parte - fronte alle conseguenze negative per le vittime di quei reati normativamente valutati di particolare gravità e riprovevolezza,quali appunto quelli di tipo mafioso: ogni qualvolta siano integrati i requisiti previsti dalla disciplina positiva, i soggetti ivi previsti sono titolari di un vero e proprio diritto soggettivo alla erogazionedelle elargizioni, attesa l ’ assenza di potestà discrezionali della P.A. con riguardo sia all’entità della somma che ai presupposti per la sua concedibilità(Cass., Sez. U, 29/08/2008, n. 21927; Cass., Sez. U, 21/10/2015, n. 21306). Più precisamente, l’art. 4, comma 1, della legge n. 512 del 1999 accorda il diritto di accesso al fondo, «entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso», a « persone fisiche e d enti costituiti parte civile nelle forme previste dal cod. proc. pen., a cui favore è stata emessa sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei reati»cui sopra si è fatto richiamo; il successivo comma 2 contempla eguale diritto in favore di persone fisiche «costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonchéi successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna». Ancora dal punto di vista soggettivo, la concessione dei benefici richiede requisiti definibili «di moralità» dei pretendenti, rappresentati dall’insussistenza di una delle vicende ostative previste dai commi 3 e 4 dello stesso art. 4 (condanna o sottoposizione a procedimento penale r.g. n. 38393/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per specifici reati, applicazione di misura di prevenzione o pendenza del relativo procedimento). Nella obbligazione di diritto pubblico così disegnata, l’accertamento della responsabilità civilistica del soggetto già condannato in sede penale - ovvero l’a ccoglimento della domanda risarcitoria per i danni derivantida reati di tipo mafioso dispiegata in un processo civile contro il reo -integra fatto costitutivo del debito che è proprio dello Stato ma concorrente con quello dell’autore del reato, cioè a dire « coesistente con l’obbligazione risarcitoria primaria gravante sul condannato autore del fatto illecito» (Cass. 28/06/2019, n. 17438). Le due obbligazioni (quella risarcitoria del condannato e quella solidaristica dello Stato) si pongono allora in rapporto di autonomia funzionale ma di stretta interrelazione genetica (sicché l’adempimento ad opera dello Stato dell’obbligazione sua propria in favore della vittima fa sorgere il diritto delprimo al recupero o rimborso integrale verso i l condannato autore del fatto: cfr. Cass. 28/06/2019, n. 17438): e la parte interessata ben può richiedere la condanna del reo a risarcire il danno e dello Stato (id est: del fondo istituito presso il Ministero dell’Interno) ad erogare i benefici ex lege n. 512 del 1999 in un unico giudizio, ciò rispondendo a minimali esigenze di economia processuale (in tal senso, specificamente, Cass. 03/05/2016, n. 8646). 3.2. Al lume delle superiori considerazioni, può ora correttamente apprezzarsi il significato dell’art. 5, comma 3, della legge n. 512 del 1999, il qualeimpone all’attore nel giudizio civile di notificare «al Fondo l’atto di citazione». La disposizione appare ispirata ad evidenti ragioni di economia processuale: pur in assenza di una domanda di condanna all’erogazione dei benefici a carico dello Stato, il legislatore vuole che l’accertamento della responsabilità risarcitoria del condannato - si ripete: fatto costitutivo della obbligazione pubblica -avvenga in contraddittorio con r.g. n. 38393/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la P.A. ad hoc preposta a siffatta erogazione, onde estendere nei confronti di quest’ultima - e con efficacia di giudicato - l’ esito del relativo giudizio, al fine di evitare che l’elemento della responsabilità civilistica del reo possa essere oggetto di differente apprezzamento in un eventuale, successivo giudizio in cui sia azionato il diritto soggettivo all’accesso al fondo di cui alla legge n. 512 del 1999. La notifica dell’atto di citazione al Fondo (allorquando l’attore non formuli nei suoi confronti domanda di accesso alle elargizioni con finalità solidaristiche ex lege n. 512 del 1999) non configura quindi una mera denuntiatio litis bensì l’evocazione in giudizio di un soggetto titolare di un rapporto giuridico dipendente da quello litigioso: e la relativa controversia, a pluralità di parti, è assoggettata alla disciplina delle cause inscindibili o tra loro dipendenti, in primis per quanto riguarda la configurabilità di un litisconsorzio necessario (di natura processuale) negli eventuali gradi di impugnazione. In ordine al dies a quo per l’esperimento dei gravami, in siffatte controversie trova applicazione la regola dell’unitarietà del termine dell’impugnazione:la notifica della sentenza eseguita a istanza di una soltanto delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell’impugnazione contro tutte le altre parti (ex plurimis, Cass. 15/06/2022, n. 19674; Cass. 19/05/2022, n. 16141; Cass. 04/02/2010, n. 2557). E tanto in ossequio al più generale principio di bilateralità sincronica della notificazione della sentenza, secondo cui il termine breve di impugnazione di cui all’art. 325 cod. proc. civ. decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, ed in particolare la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto r.g. n. 38393/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti(così Cass., Sez. U, 04/03/2019 , n. 6278). 3.3. Delle enunciate regulae iuris ha fatto buon governo la sentenza qui impugnata. In controversia connotata dalla notifica della citazione al Fondo ministeriale ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge n. 512 del 1999, l’appello interposto dalle odierne ricorrenti è stato correttamente ritenuto tardivo, siccome proposto (con atto notificato il 30 maggio 2014) oltre il termine breve ex art. 325 cod. proc. civ., decorrente dal 27 febbraio 2014, data in cui le appellanti avevano notificato al Ministero dell’Interno la sentenza poi gravata. 4. Il ricorso è rigettato. 5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, non avendo le partiintimate svolto difese in questo grado di giudizio. 6. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
Sentenza Cassazione n. 07189/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris