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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 15665/2023

Testo disponibile della fonte

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uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6484/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio nonché dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, via G. Paisiello n. 12. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 71. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del Tribunale di Latina, pubblicata in data 25.1.2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.5.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: compensi professionali compensi professionali

1. Con ordinanza del 25.1.2022, il Tribunale di Latina ha dichiarato prescritto il diritto al compenso richiesto con ricorso exart. 14 d.lgs. 150/2011 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la difesa della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in un procedimento instaurato ai sensi dell’art. 700 c.p.c. volto alla riconsegna di un autocarro.

Con riferimento ai temi dibattuti nel presente giudizio di legittimità, il giudice di merito ha ritenuto che la società avesse ritualmente eccepito la prescrizione presuntiva, sostenendo di aver pagato l’intero importo dovuto, e che fosse decorso il termine triennale dalla definizione del giudizio, non essendo documentato alcun atto interruttivo.

La cassazione dell’ordinanza è chiesta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in due motivi; la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 2956, n. 2, 2957, 2959, 2935, 2941, 2942 c.c. 112, 115, 702 bis c.p.c., l’omesso esame di fatto decisivo e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c., per aver il Tribunale dichiarato la prescrizione del diritto al compenso, omettendo di considerare che la società aveva contestato il conferimento dell’incarico alle pagg. 2-9 della comparsa di costituzione, sollevando una difesa incompatibile con l’eccezione di prescrizione presuntiva che, pertanto, era inammissibile.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2956 n. 2 c.c., e 10, 24, 35, 36, 41 e 53 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo che il credito azionato in giudizio ascendeva ad € 6.596,66 e che, non avendo la cliente indicato in che modo l’avesse versato, doveva presumersi che il pagamento fosse avvenuto per contanti, circostanza resa non credibile per il fatto che, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 231/2007, tale modalità solutoria era vietata per versamenti superiori ad € 5.000,00.

2.1. Il primo motivo è ammissibile e fondato.

Sotto il primo profilo, contrariamente a quanto eccepito nel controricorso, la censura individua correttamente le questioni sottoposte al vaglio di legittimità, richiama in modo pertinente le norme violate, con compiuta descrizione delle vicende processuali che rilevano ai fini della decisione. 2.2.L’art. 2956 n. 2 c.c. dispone che il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese si prescrive nel termine di tre anni.

La norma si fonda sulla presunzione di adempimento dell'obbligazione e implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore.

Al fine di superare tale presunzione gli unici mezzi idonei sono, quanto alla posizione del debitore opponente, l'ammissione di non avere estinto l'obbligazione, e, quanto a quella del creditore, il deferimento al debitore del giuramento decisorio (Cass. 11195/2007; Cass. 19240/2004; Cass. 785/1998).

L’eccezione è incompatibile con le difese che presuppongono il mancato pagamento del credito o la sua stessa sussistenza, poiché in tal modo si ammette, implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta; in tal caso l'eccezione di prescrizione presuntiva va disattesa (Cass. 17595/2019; Cass.2977/2016;Cass. 26986/2013; Cass. 23751/2018).

L'ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore (che comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva) può risultare anche per implicito dalla contestazione dell'entità della somma richiesta (Cass.31105/2001; Cass. 9467/2001; Cass. 4015/2002; 12771/2012; Cass. 11911/2014).

Nel caso in esame, il Tribunale ha affermato che il conferimento dell’incarico e il suo espletamento non erano contestati e che la società aveva eccepito l’intervenuta prescrizione presuntiva del credito del credito nonché, in ogni caso, la sua insussistenza, avendo la società integralmente saldato il debito, facendo quindi anche riferimento alle plurime contestazioni sollevate nella comparsa di costituzione, di cui dà atto il ricorso.

La pronuncia ha, però , concluso che l’eccezione di prescrizione presuntiva era statacorrettamente proposta con la deduzione dell’intervenuto pagamento, confermativo del contenuto sostanziale dell’eccezione stessa (cfr. l’ordinanza impugnata a pag. 2), non considerando l’incompatibilità tra la pur rilevata negazione del credito, da parte della società resistente, e l’eccezione di prescrizione presuntiva.

La contestazione del credito era stata effettivamente svolta sia riguardo all’an che alla congruità del quantum (cfr. ricorso, pag. 7-8, ove è riportato il contenuto delle pagg. 2-9 della comparsa di costituzione), assumendo che il difensore non aveva provato quale impegno avesse profuso, anche in termini di tempo, la diligenza impiegata e i risultati ottenuti (comparsa pagg. 2 e 8); aveva eccepito la totale infondatezza in fatto delle pretesa (pag. 3) e l’inesistenza del credito (pag. 6), deduzioni difensive incompatibili con l’ammissione, implicita nell’eccezione de qua, che il debito era stato estinto.

3. In definitiva, va accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo.

L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Latina, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Latina, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6484/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio nonché dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, via G. Paisiello n. 12. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 71. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del Tribunale di Latina, pubblicata in data 25.1.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.5.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: compensi professionali compensi professionali 1. Con ordinanza del 25.1.2022, il Tribunale di Latina ha dichiarato prescritto il diritto al compenso richiesto con ricorso exart. 14 d.lgs. 150/2011 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la difesa della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in un procedimento instaurato ai sensi dell’art. 700 c.p.c. volto alla riconsegna di un autocarro. Con riferimento ai temi dibattuti nel presente giudizio di legittimità, il giudice di merito ha ritenuto che la società avesse ritualmente eccepito la prescrizione presuntiva, sostenendo di aver pagato l’intero importo dovuto, e che fosse decorso il termine triennale dalla definizione del giudizio, non essendo documentato alcun atto interruttivo. La cassazione dell’ordinanza è chiesta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in due motivi; la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso. 2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 2956, n. 2, 2957, 2959, 2935, 2941, 2942 c.c. 112, 115, 702 bis c.p.c., l’omesso esame di fatto decisivo e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c., per aver il Tribunale dichiarato la prescrizione del diritto al compenso, omettendo di considerare che la società aveva contestato il conferimento dell’incarico alle pagg. 2-9 della comparsa di costituzione, sollevando una difesa incompatibile con l’eccezione di prescrizione presuntiva che, pertanto, era inammissibile. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2956 n. 2 c.c., e 10, 24, 35, 36, 41 e 53 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo che il credito azionato in giudizio ascendeva ad € 6.596,66 e che, non avendo la cliente indicato in che modo l’avesse versato, doveva presumersi che il pagamento fosse avvenuto per contanti, circostanza resa non credibile per il fatto che, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 231/2007, tale modalità solutoria era vietata per versamenti superiori ad € 5.000,00. 2.1. Il primo motivo è ammissibile e fondato. Sotto il primo profilo, contrariamente a quanto eccepito nel controricorso, la censura individua correttamente le questioni sottoposte al vaglio di legittimità, richiama in modo pertinente le norme violate, con compiuta descrizione delle vicende processuali che rilevano ai fini della decisione. 2.2.L’art. 2956 n. 2 c.c. dispone che il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese si prescrive nel termine di tre anni. La norma si fonda sulla presunzione di adempimento dell'obbligazione e implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore. Al fine di superare tale presunzione gli unici mezzi idonei sono, quanto alla posizione del debitore opponente, l'ammissione di non avere estinto l'obbligazione, e, quanto a quella del creditore, il deferimento al debitore del giuramento decisorio (Cass. 11195/2007; Cass. 19240/2004; Cass. 785/1998). L’eccezione è incompatibile con le difese che presuppongono il mancato pagamento del credito o la sua stessa sussistenza, poiché in tal modo si ammette, implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta; in tal caso l'eccezione di prescrizione presuntiva va disattesa (Cass. 17595/2019; Cass.2977/2016;Cass. 26986/2013; Cass. 23751/2018). L'ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore (che comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva) può risultare anche per implicito dalla contestazione dell'entità della somma richiesta (Cass.31105/2001; Cass. 9467/2001; Cass. 4015/2002; 12771/2012; Cass. 11911/2014). Nel caso in esame, il Tribunale ha affermato che il conferimento dell’incarico e il suo espletamento non erano contestati e che la società aveva eccepito l’intervenuta prescrizione presuntiva del credito del credito nonché, in ogni caso, la sua insussistenza, avendo la società integralmente saldato il debito, facendo quindi anche riferimento alle plurime contestazioni sollevate nella comparsa di costituzione, di cui dà atto il ricorso. La pronuncia ha, però , concluso che l’eccezione di prescrizione presuntiva era statacorrettamente proposta con la deduzione dell’intervenuto pagamento, confermativo del contenuto sostanziale dell’eccezione stessa (cfr. l’ordinanza impugnata a pag. 2), non considerando l’incompatibilità tra la pur rilevata negazione del credito, da parte della società resistente, e l’eccezione di prescrizione presuntiva. La contestazione del credito era stata effettivamente svolta sia riguardo all’an che alla congruità del quantum (cfr. ricorso, pag. 7-8, ove è riportato il contenuto delle pagg. 2-9 della comparsa di costituzione), assumendo che il difensore non aveva provato quale impegno avesse profuso, anche in termini di tempo, la diligenza impiegata e i risultati ottenuti (comparsa pagg. 2 e 8); aveva eccepito la totale infondatezza in fatto delle pretesa (pag. 3) e l’inesistenza del credito (pag. 6), deduzioni difensive incompatibili con l’ammissione, implicita nell’eccezione de qua, che il debito era stato estinto. 3. In definitiva, va accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo. L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Latina, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Latina, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consigl
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