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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 1979

Cassazione n. 25105/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/06/1979 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto descritto nel capo A) nel reato di furto è aspecifico.

I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno evidenziato la carenza di elementi idonei a dimostrare un coinvolgimento della ricorrente nel reato presupposto di furto della tessera bancomat ricettata (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è generico e non consentito in sede di legittimità non risultando esplicitamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (vedi pag. 6 della sentenza impugnata).

I giudici di appello hanno correttamente valorizzato la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena, dando seguito all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 7 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/06/1979 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto descritto nel capo A) nel reato di furto è aspecifico. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno evidenziato la carenza di elementi idonei a dimostrare un coinvolgimento della ricorrente nel reato presupposto di furto della tessera bancomat ricettata (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è generico e non consentito in sede di legittimità non risultando esplicitamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (vedi pag. 6 della sentenza impugnata). I giudici di appello hanno correttamente valorizzato la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena, dando seguito all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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