CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01145/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 767 /20 16 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] , in persona dellegale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA](Pec: [OSCURATO:EMAIL] ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec: liviara- [OSCURATO:EMAIL])in Roma, viale del Vignola n.5 ; –controricorrente e ricorrente incidentale – Oggetto:operazioniogget- tivamenteinesistenti avverso la sentenza n. 1173 / 6 / 20 15 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 2 5 . 5 .20 15 , non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: LaCommissione Tributaria Regionale della Puglia rigettava l’appello propostodall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Com- missioneTributaria Provinciale di Bari n. 1224 / 1 7 /201 4 con la quale era stat o accolt o i l ricors o avverso l’avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativamente all’ ann o di imposta 20 06 notificato alla societàScarabaggio [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione per operazioni oggettivamenteinesistenti. In sentenza si legge che l’Agenzia, a seguito dell’attività ispettiva intrapresa nei confronti della impresa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], riteneva inesistenti i lavori di pavimentazione, tramezzatura, opere murarie, ecc. eseguiti da quest’ultima in favore della contribuente, perun costo complessivo pari ad euro 150.000,00 e conseguente- mente liquidava in capo alla società le seguenti maggiori imposte: IRES per euro 49.500,00, IRAP per euro 6.715,00, IVA per euro 30.000,00,oltre sanzioni ed interessi. Ilgiudice di prime cure acco glieva il ricorso affermando in via preli- minareche nella fattispecie non sussistevano i presupposti e le con- dizioni per l’applicazione del raddoppio dei termini per l’accerta- mento,accertava la carenza di motivazione dell'atto accertato e, nel merito,che l’ufficio aveva fondato l’accertamento sulle fatture for- nite dalla ricorrente, senza effettuare alcuna verifica in cantiere sull’effettiva esecuzione delle opere e senza effettuare alcun ulte- rioreriscontro contabile.Il giudice d’appello riteneva superabile la questione del raddoppio del termine di accertamento, che riteneva operante nel caso in esame,ma condivideva la decisione di primo grado quanto alla ca- renza motivazionale dell’avviso di accertamento impugnato. Il giu- dice riteneva che gli unici elementi oggettivi posti a fondamento dell’accertamentofossero gli esiti del questionario inviato al contri- buente ovvero le stesse fatture commerciali oggetto di contesta- zione, mentre i restanti elementi indiziari da cui desumere l’inesi- stenzaoggettiva delle operazioni derivavano dagli esiti di un accer- tamentonei confronti di altra impresa contenut i in un processo ver- baledi accesso e contestazione del 19.5.2011 spiccato nei confronti dellaEdil Set di [OSCURATO:PERSONA], le cui risultanze venivano solo ri- chiamate in maniera apodittica dall'amministrazione nell’a vviso di accertamento impugnato , in assenza di allegazione dell’atto sud- detto. Avversotale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia, affidatoa due motivi, cui replica la contribuente con controricorso e ricorsoincidentale condizionato per tre motivi. Consideratoche: 1.Con il primo motivo di ricorso, a i sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione degliartt. 42, del d.P.R. n.600 del 1973 e 7 della legge n. 212 del 2000,per aver il giudice erroneamente ritenuto non adeguatamente motivatol’avviso, il quale ben poteva contenere una motivazione per relationemad altri atti, riprodotti nel loro contenuto essenziale. 2.Il motivo è inammissibile perché, come eccepito in controricorso, non soddisfa il requisito di specificità. Il principio di diritto posto a basedella censura è astrattamente condivisibile, poiché la motiva- zioneper relationem è possibile purché il contenuto degli atti o do- cumenti richiamati e non allegati siano almeno riprodotti nell’atto impugnatonei loro contenuti essenziali. Tuttavia, la sentenza impu- gnataha accertato che elementi indiziari essenziali da cui desumere l’inesistenza oggettiva delle operazioni contestate dall’Amministra- zione,derivanti dagli esiti di un accertamento nei confronti di altra impresacontenute in un processo verbale di accesso e contestazione del 19.5.2011 emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]- cenzo,sono stati solo richiamat i in maniera apodittica dall'ammini- strazione nell’atto di accertamento e non allegat i. Era onere dell’Agenziacontrastare tale preciso accertamento fattuale riprodu- cendoil contenuto dell’avviso, per permettere alla Corte di compren- dere se questo sintetizzasse i punti essenz i ali del p.v.c. del 19.5.2011spiccato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e pacificamente non allegato all’avviso. Non è sufficiente esporre il contenuto del p.v.c. come fatto alle pagg.3 e 4 del ricorso, perché non è dimostrato che tale contenuto essenziale sia stato effettiva- mentetrasfuso nell’avviso impugnat o e il giudice del merito ha ac- certatoil contrario. 3. Con il secondo motivo la ricorrente, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3), cod. proc. civ., prospetta anche la violazione e falsa applicazioneda parte della sentenza impugnata dell’art. 2697 cod. civ. concernente la ripartizione dell'onere probatorio tra le parti in materiadi operazioni oggettivamente inesistenti. 4.Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, come eccepito incontroricorso, oltre che per non cogliere la ratio decidendi . Lacensura non riporta il capo della decisione impugnata e, in effetti, ilCollegio constata che nessun capo della sentenza di appello si pro- nuncia sul merito delle riprese. A pag.3 della sentenza viene ripor- tatoil contenuto dell’appello dell’Agenzia che ribadisce nel merito le ragionialla base dell’avviso, ma la ratio decidendi è incentrata sulla preliminare questione della nullità dell’avviso per difetto di motiva- zione ex art. 7 della legge n. 212 del 2000 ( « Nella specie i rilievi dellacommissione provinciale circa la carenza motivazionale dell’ac- certamentomeritano condivisione » ). Il giudice si arresta a tale pro- filo procedimentale preliminare, senza pronunciarsi sul merito e , quindi,senza giungere a vagliare il canone di riparto della prova in materia di operazioni oggettivamente inesistenti oggetto della cen- surain disamina. 5. Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento del ri- corsoincidentale condizionato , proposto dalla contribuente nella de- negataipotesi di accoglimento del ricorso dell’Agenzia . 6. Le spese di lite sono regolate come da dispositivo e seguono la soccombenza. Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,in presenza di soccombenza della parte ammessa alla pre- notazione a debito non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello do- vutoper il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 - bis. P.Q.M. LaCorte: rigettail ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso inciden- talecondizionato e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese dilite,