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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03160/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]:ure (PZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della Corte di appello di Potenza; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché il fatto non sussiste o non costituisce reato; lette le richieste del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del proprio ricorso e, in subordine, per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa cil:tà del 7 dicembre 2018, che ha condannato i ricorrenti per il delitto di abuso d'ufficio, per avere, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], omesso di adottare le determinazioni di competenza, nelle rispettive qualità di responsabile del servizio urbanistico del Comune di Rionero in Vulture e di responsabile unico del procedimento, al fine di provvedere alla demolizione d'ufficio di alcuni manufatti abusivi di proprietà di tali Donato ed [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], invece, per avere, nella sua qualità di sindaco di quel comune, omesso di esercitare il potere-dovere di controllo e di direttiva su quei funzionari, affinché provvedessero a quanto dovuto.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone due doglianze.

2.1. La prima consiste nella violazione di legge e nei vizi di motivazione in punto di ingiustizia del vantaggio per i titolari di quegli immobili e, comunque, di sussistenza del dolo intenzionale di vantaggio nei loro confronti.

I giudici di merito hanno ravvisato detto vantaggio nella protrazione del godimento di tali immobili da parte dei titolari ed hanno desunto il dolo dalla manifesta violazione di legge.

Non hanno, tuttavia, considerato, per un verso, che si trattava di baracche di modeste dimensioni nonché prive di qualsiasi valore economico e possibilità di utilizzo; e, per l'altro, che, per la configurabilità dell'abuso d'ufficio, il vantaggio altrui deve rappresentare la finalità diretta della condotta del pubblico agente, mancando, invece, nello specifico qualsiasi indice sintomatico in tal senso.

2.2. Con il secondo motivo, invece, l'imputato deduce l'intervenuta prescrizione del reato già in data anteriore alla sentenza impugnata, non potendo ad esso applicarsi le sospensioni del decorso del relativo termine intervenute nel giudizio di appello prima della regolare costituzione del contraddittorio nei suoi confronti in tale grado di giudizio.

3. Placido, in distinti motivi, lamenta la violazione dell'art. 323, cod. pen., in relazione alla lettura della normativa extrapenale di riferimento compiuta dalla Corte distrettuale.

3.1. Tanto sarebbe avvenuto, anzitutto, per quel che riguarda la fonte dell'obbligo d'intervento per il sindaco, individuata dai giudici di merito nell'art. 50, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali), il quale, tuttavia, contiene soltanto princìpi generali e non norme specificamente precettive, come invece richiede la norma incriminatrice, nei termini in cui novellata dalla legge n. 120 del 2020.

Inoltre, l'art. 109, stesso Testo unico, conferisce al sindaco il potere di revoca degli incarichi dirigenziali, ma lo delinea in termini ampiamente discrezionali, perciò sottraendosi i relativi comportamenti alla sfera di applicazione del "nuovo" art. 323, cod. pen..

3.2. La Corte territoriale ha ritenuto applicabile altresì il comma 5 del citato art. 50, per tal via ravvisando anche un potere-dovere del sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, al fine di eliminare una situazione di pericolo per il territorio, l'igiene e la salute pubblici.

Tale affermazione sarebbe tuttavia censurabile per una pluralità di ragioni, ovvero: in primo luogo, perché la violazione di tale disposizione esula dall'imputazione, con conseguente difetto di correlazione tra accusa e sentenza; inoltre, perché risulta del tutto indimostrata l'esistenza di una situazione di fatto legittimante l'esercizio del potere di ordinanza.

3.3. Non ha quale suo destinatario il sindaco, poi, la normativa in materia di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, in particolare l'art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001: talché non se ne può addebitare al ricorrente l'eventuale violazione.

3.4. Con l'ultimo motivo, infine, il ricorrente lamenta la violazione della norma incriminatrice e la manifesta illogicità della motivazione in punto di dolo, desunto in modo acritico ed insufficiente dalla sola illegittimità della condotta, correlata, in particolare, alla particolare esperienza del ricorrente quale pubblico amministratore.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si articola in tre motivi.

4.1. Violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza, nella parte in cui egli è stato ritenuto responsabile unico del procedimento per la demolizione d'ufficio dei manufatti in questione, essendogli stati conferiti, invece, soltanto poteri istruttori per la fase dell'intimazione a tal fine rivolta ai proprietari.

Di tanto si trarrebbe logica conferma dal fatto che, dopo tali ordinanze, egli è stato trasferito ad altro ufficio, nonché dall'avvenuta nomina di un diverso tecnico comunale quale responsabile per la successiva fase strumentale alla demolizione officiosa.

4.2. I medesimi vizi egli deduce, con il secondo motivo, sotto un duplice profilo.

4.2.1. I giudici di merito gli rimproverano: a) di aver omesso di sollecitare il proprio superiore [OSCURATO:PERSONA] a provvedere, secondo quanto di sua competenza, a disporre l'esecuzione della demolizione; b) di aver omesso di «invocare, caldeggiare e suggerire» al sindaco ogni iniziativa rientrante nelle sue competenze.

Ma - obietta il ricorrente - non vi è alcuna norma specifica di legge, che in effetti neppure la Corte d'appello indica, la quale attribuisca al funzionario comunale siffatti poteri-doveri di sollecitazione; né un termine perentorio per provvedere alla demolizione dei manufatti abusivi è previsto, per l'amministrazione comunale, dal d.P.R. n. 380 del 2001, perciò rientrando tale incombente nell'ambito della attività discrezionale dei competenti organi pubblici. 5k,(

4.2.2. In secondo luogo, anche [OSCURATO:PERSONA] rappresenta l'insussistenza di alcun vantaggio patrimoniale per i titolari degli immobili, in ragione del difetto assoluto di prova del relativo uso o godimento da parte di costoro, potendosi perciò escludere che, dalla condotta degli imputati, sia derivato ai predetti un beneficio economicamente apprezzabile.

4.3. Il terzo motivo denuncia l'inadeguatezza della motivazione in punto di dolo, per ragioni analoghe a quelle degli altri ricorrenti: ovvero insufficienza, a tal fine, della mera illegittimità della condotta, quantunque manifesta, ed assenza di qualsiasi indice ulteriore di possibile cointeressenza tra gli imputati ed i titolari degli immobili.

4.4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, ribadendo le argomentazioni già rassegnate con il ricorso e deducendo, altresì, l'intervenuta prescrizione del reato nelle more.

5. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché il fatto non sussiste o, in subordine, non costituisce reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è insuperabilmente carente nell'individuazione di due profili essenziali per la configurabilità del reato: il vantaggio per i terzi che si assumono beneficiari dell'illegittima azione amministrativa ed il dolo intenzionale a tal fine dei pubblici ufficiali.

Trattandosi di elementi costitutivi dell'ipotizzata fattispecie delittuosa, la loro mancanza esclude la possibilità di ravvisare la stessa nella condotta degli imputati: di conseguenza, la decisione impugnata dev'essere annullata senza rinvio per tutti costoro, indipendentemente dalla proposizione dello specifico motivo; e, per altro verso, rimangono assorbite e superate le ulteriori doglianze da ognuno rassegnate e specificamente relative alle rispettive posizioni.

2. Quanto al primo aspetto, quello, cioè, del vantaggio che sarebbe derivato dall'inerzia degli imputati per i proprietari degli immobili non demoliti, la sentenza lo individua nel perdurante godimento dei medesimi, ritenuto «economicamente apprezzabile», in quanto si trattava di strutture situate nel centro del paese (pag. 18, sent.).

V'è però che, per affermazione della medesima Corte d'appello (pag. 12), tali edifici consistevano in agglomerati di tufo, legno e lamiere, tali da conferire loro l'aspetto di «baracche fatiscenti»; né dalla sentenza emerge che gli stessi 9\4 fossero effettivamente utilizzati dai loro proprietari, in qualunque modo, o, addirittura, che fossero in concreto suscettibili di una qualsiasi forma di godimento, così da poterne qualificare la perdurante disponibilità come un'utilità "economicamente apprezzabile".

Il vantaggio rilevante ex art. 323, cod. pen., infatti, dev'essere effettivo - anche se non attuale ma destinato a concretizzarsi soltanto in futuro e/o nel concorso di ulteriori condizioni - e non può essere soltanto astrattamente ipotizzabile.

Nello specifico, dunque, mancando qualsiasi dimostrazione del fatto che si trattasse di immobili utilizzati, utilizzabili o, comunque, muniti di un apprezzabile valore venale (considerando anche l'ordine di demolizione su di essi pendente), è per lo meno dubbio che la loro mancata demolizione possa aver sortito alcun vantaggio concreto per i loro privati titolari.

La contraria affermazione contenuta in sentenza, dunque, si rivela una petizione di principio.

3. Ma la descritta situazione di fatto si riverbera, con ancora maggiore incisività, sulla configurabilità del necessario dolo intenzionale di vantaggio.

Se, cioè, alla inapprezzabile consistenza economica di quei manufatti ed alla indimostrata utilità, effettiva o potenziale, di essi per i loro proprietari, si aggiunge l'omessa indicazione in sentenza di qualsiasi contatto tra costoro e gli imputati, nonché di una ragione specifica e concreta per cui questi ultimi potessero prestarsi a piegare le loro funzioni istituzionali a vantaggio di quelli, rimane priva di adeguato sostegno logico l'affermazione per cui gli imputati medesimi abbiano agito con l'intenzione, anche soltanto in via concorrente, di avvantaggiare quei privati.

Mette conto rammentare, in proposito, che, in tema di abuso d'ufficio, l'elemento soggettivo è integrato dalla coscienza e volontà della condotta e dalla intenzionalità dell'evento, nel senso che il vantaggio patrimoniale od il danno ingiusto devono costituire l'obiettivo perseguito dall'agente pubblico e non soltanto genericamente incluso nella sua sfera di volontà (tra le tante, Sez. 6, n. 12974 del 08/01/2020, Zanola, Rv. 279264).

Nulla, invece, nella ricostruzione della Corte distrettuale, autorizza a ritenere che tale sia stata la direzione della condotta degli imputati.

Non certo possono farlo gli elementi a tal fine individuati in sentenza, ovvero la macroscopicità della violazione e la specifica esperienza professionale degli imputati.

La loro valenza indiziante, infatti, rimane neutralizzata dall'indiscusso dato della pendenza del procedimento di approvazione del nuovo strumento urbanistico di pianificazione, che avrebbe trasformato tutta la più ampia area in cui ricadevano quei manufatti e che rende ampiamente plausibile, sul piano logico, l'ipotesi di un'inerzia, quand'anche illegittima, tuttavia determinata dalla previsione di un futuro intervento dennolitivo in attuazione di quel piano e non dallo scopo di favorire i proprietari di quelle inutili "baracche fatiscenti".

4. La decisione impugnata dev'essere dunque annullata, se non altro perché il fatto non costituisce reato, in ragione dell'insuperabile mancanza di dimostrazione del relativo elemento psicologico, che rende superfluo il rinvio degli atti al giudice

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]:ure (PZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della Corte di appello di Potenza; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché il fatto non sussiste o non costituisce reato; lette le richieste del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del proprio ricorso e, in subordine, per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa cil:tà del 7 dicembre 2018, che ha condannato i ricorrenti per il delitto di abuso d'ufficio, per avere, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], omesso di adottare le determinazioni di competenza, nelle rispettive qualità di responsabile del servizio urbanistico del Comune di Rionero in Vulture e di responsabile unico del procedimento, al fine di provvedere alla demolizione d'ufficio di alcuni manufatti abusivi di proprietà di tali Donato ed [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], invece, per avere, nella sua qualità di sindaco di quel comune, omesso di esercitare il potere-dovere di controllo e di direttiva su quei funzionari, affinché provvedessero a quanto dovuto. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone due doglianze. 2.1. La prima consiste nella violazione di legge e nei vizi di motivazione in punto di ingiustizia del vantaggio per i titolari di quegli immobili e, comunque, di sussistenza del dolo intenzionale di vantaggio nei loro confronti. I giudici di merito hanno ravvisato detto vantaggio nella protrazione del godimento di tali immobili da parte dei titolari ed hanno desunto il dolo dalla manifesta violazione di legge. Non hanno, tuttavia, considerato, per un verso, che si trattava di baracche di modeste dimensioni nonché prive di qualsiasi valore economico e possibilità di utilizzo; e, per l'altro, che, per la configurabilità dell'abuso d'ufficio, il vantaggio altrui deve rappresentare la finalità diretta della condotta del pubblico agente, mancando, invece, nello specifico qualsiasi indice sintomatico in tal senso. 2.2. Con il secondo motivo, invece, l'imputato deduce l'intervenuta prescrizione del reato già in data anteriore alla sentenza impugnata, non potendo ad esso applicarsi le sospensioni del decorso del relativo termine intervenute nel giudizio di appello prima della regolare costituzione del contraddittorio nei suoi confronti in tale grado di giudizio. 3. Placido, in distinti motivi, lamenta la violazione dell'art. 323, cod. pen., in relazione alla lettura della normativa extrapenale di riferimento compiuta dalla Corte distrettuale. 3.1. Tanto sarebbe avvenuto, anzitutto, per quel che riguarda la fonte dell'obbligo d'intervento per il sindaco, individuata dai giudici di merito nell'art. 50, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali), il quale, tuttavia, contiene soltanto princìpi generali e non norme specificamente precettive, come invece richiede la norma incriminatrice, nei termini in cui novellata dalla legge n. 120 del 2020. Inoltre, l'art. 109, stesso Testo unico, conferisce al sindaco il potere di revoca degli incarichi dirigenziali, ma lo delinea in termini ampiamente discrezionali, perciò sottraendosi i relativi comportamenti alla sfera di applicazione del "nuovo" art. 323, cod. pen.. 3.2. La Corte territoriale ha ritenuto applicabile altresì il comma 5 del citato art. 50, per tal via ravvisando anche un potere-dovere del sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, al fine di eliminare una situazione di pericolo per il territorio, l'igiene e la salute pubblici. Tale affermazione sarebbe tuttavia censurabile per una pluralità di ragioni, ovvero: in primo luogo, perché la violazione di tale disposizione esula dall'imputazione, con conseguente difetto di correlazione tra accusa e sentenza; inoltre, perché risulta del tutto indimostrata l'esistenza di una situazione di fatto legittimante l'esercizio del potere di ordinanza. 3.3. Non ha quale suo destinatario il sindaco, poi, la normativa in materia di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, in particolare l'art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001: talché non se ne può addebitare al ricorrente l'eventuale violazione. 3.4. Con l'ultimo motivo, infine, il ricorrente lamenta la violazione della norma incriminatrice e la manifesta illogicità della motivazione in punto di dolo, desunto in modo acritico ed insufficiente dalla sola illegittimità della condotta, correlata, in particolare, alla particolare esperienza del ricorrente quale pubblico amministratore. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si articola in tre motivi. 4.1. Violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza, nella parte in cui egli è stato ritenuto responsabile unico del procedimento per la demolizione d'ufficio dei manufatti in questione, essendogli stati conferiti, invece, soltanto poteri istruttori per la fase dell'intimazione a tal fine rivolta ai proprietari. Di tanto si trarrebbe logica conferma dal fatto che, dopo tali ordinanze, egli è stato trasferito ad altro ufficio, nonché dall'avvenuta nomina di un diverso tecnico comunale quale responsabile per la successiva fase strumentale alla demolizione officiosa. 4.2. I medesimi vizi egli deduce, con il secondo motivo, sotto un duplice profilo. 4.2.1. I giudici di merito gli rimproverano: a) di aver omesso di sollecitare il proprio superiore [OSCURATO:PERSONA] a provvedere, secondo quanto di sua competenza, a disporre l'esecuzione della demolizione; b) di aver omesso di «invocare, caldeggiare e suggerire» al sindaco ogni iniziativa rientrante nelle sue competenze. Ma - obietta il ricorrente - non vi è alcuna norma specifica di legge, che in effetti neppure la Corte d'appello indica, la quale attribuisca al funzionario comunale siffatti poteri-doveri di sollecitazione; né un termine perentorio per provvedere alla demolizione dei manufatti abusivi è previsto, per l'amministrazione comunale, dal d.P.R. n. 380 del 2001, perciò rientrando tale incombente nell'ambito della attività discrezionale dei competenti organi pubblici. 5k,( 4.2.2. In secondo luogo, anche [OSCURATO:PERSONA] rappresenta l'insussistenza di alcun vantaggio patrimoniale per i titolari degli immobili, in ragione del difetto assoluto di prova del relativo uso o godimento da parte di costoro, potendosi perciò escludere che, dalla condotta degli imputati, sia derivato ai predetti un beneficio economicamente apprezzabile. 4.3. Il terzo motivo denuncia l'inadeguatezza della motivazione in punto di dolo, per ragioni analoghe a quelle degli altri ricorrenti: ovvero insufficienza, a tal fine, della mera illegittimità della condotta, quantunque manifesta, ed assenza di qualsiasi indice ulteriore di possibile cointeressenza tra gli imputati ed i titolari degli immobili. 4.4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, ribadendo le argomentazioni già rassegnate con il ricorso e deducendo, altresì, l'intervenuta prescrizione del reato nelle more. 5. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché il fatto non sussiste o, in subordine, non costituisce reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è insuperabilmente carente nell'individuazione di due profili essenziali per la configurabilità del reato: il vantaggio per i terzi che si assumono beneficiari dell'illegittima azione amministrativa ed il dolo intenzionale a tal fine dei pubblici ufficiali. Trattandosi di elementi costitutivi dell'ipotizzata fattispecie delittuosa, la loro mancanza esclude la possibilità di ravvisare la stessa nella condotta degli imputati: di conseguenza, la decisione impugnata dev'essere annullata senza rinvio per tutti costoro, indipendentemente dalla proposizione dello specifico motivo; e, per altro verso, rimangono assorbite e superate le ulteriori doglianze da ognuno rassegnate e specificamente relative alle rispettive posizioni. 2. Quanto al primo aspetto, quello, cioè, del vantaggio che sarebbe derivato dall'inerzia degli imputati per i proprietari degli immobili non demoliti, la sentenza lo individua nel perdurante godimento dei medesimi, ritenuto «economicamente apprezzabile», in quanto si trattava di strutture situate nel centro del paese (pag. 18, sent.). V'è però che, per affermazione della medesima Corte d'appello (pag. 12), tali edifici consistevano in agglomerati di tufo, legno e lamiere, tali da conferire loro l'aspetto di «baracche fatiscenti»; né dalla sentenza emerge che gli stessi 9\4 fossero effettivamente utilizzati dai loro proprietari, in qualunque modo, o, addirittura, che fossero in concreto suscettibili di una qualsiasi forma di godimento, così da poterne qualificare la perdurante disponibilità come un'utilità "economicamente apprezzabile". Il vantaggio rilevante ex art. 323, cod. pen., infatti, dev'essere effettivo - anche se non attuale ma destinato a concretizzarsi soltanto in futuro e/o nel concorso di ulteriori condizioni - e non può essere soltanto astrattamente ipotizzabile. Nello specifico, dunque, mancando qualsiasi dimostrazione del fatto che si trattasse di immobili utilizzati, utilizzabili o, comunque, muniti di un apprezzabile valore venale (considerando anche l'ordine di demolizione su di essi pendente), è per lo meno dubbio che la loro mancata demolizione possa aver sortito alcun vantaggio concreto per i loro privati titolari. La contraria affermazione contenuta in sentenza, dunque, si rivela una petizione di principio. 3. Ma la descritta situazione di fatto si riverbera, con ancora maggiore incisività, sulla configurabilità del necessario dolo intenzionale di vantaggio. Se, cioè, alla inapprezzabile consistenza economica di quei manufatti ed alla indimostrata utilità, effettiva o potenziale, di essi per i loro proprietari, si aggiunge l'omessa indicazione in sentenza di qualsiasi contatto tra costoro e gli imputati, nonché di una ragione specifica e concreta per cui questi ultimi potessero prestarsi a piegare le loro funzioni istituzionali a vantaggio di quelli, rimane priva di adeguato sostegno logico l'affermazione per cui gli imputati medesimi abbiano agito con l'intenzione, anche soltanto in via concorrente, di avvantaggiare quei privati. Mette conto rammentare, in proposito, che, in tema di abuso d'ufficio, l'elemento soggettivo è integrato dalla coscienza e volontà della condotta e dalla intenzionalità dell'evento, nel senso che il vantaggio patrimoniale od il danno ingiusto devono costituire l'obiettivo perseguito dall'agente pubblico e non soltanto genericamente incluso nella sua sfera di volontà (tra le tante, Sez. 6, n. 12974 del 08/01/2020, Zanola, Rv. 279264). Nulla, invece, nella ricostruzione della Corte distrettuale, autorizza a ritenere che tale sia stata la direzione della condotta degli imputati. Non certo possono farlo gli elementi a tal fine individuati in sentenza, ovvero la macroscopicità della violazione e la specifica esperienza professionale degli imputati. La loro valenza indiziante, infatti, rimane neutralizzata dall'indiscusso dato della pendenza del procedimento di approvazione del nuovo strumento urbanistico di pianificazione, che avrebbe trasformato tutta la più ampia area in cui ricadevano quei manufatti e che rende ampiamente plausibile, sul piano logico, l'ipotesi di un'inerzia, quand'anche illegittima, tuttavia determinata dalla previsione di un futuro intervento dennolitivo in attuazione di quel piano e non dallo scopo di favorire i proprietari di quelle inutili "baracche fatiscenti". 4. La decisione impugnata dev'essere dunque annullata, se non altro perché il fatto non costituisce reato, in ragione dell'insuperabile mancanza di dimostrazione del relativo elemento psicologico, che rende superfluo il rinvio degli atti al giudice
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