CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024
Cassazione n. 32662/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; }e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Forlì ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine a due episodi di furto con strappo pluriaggravati; Considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è estremamente generico, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Invero, a fronte di una logica e corretta motivazione della sentenza impugnata, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore ...3? [OSCURATO:PERSONA] Ro ano