CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13403/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto per motivi riproduttivi di censure già sollevate in sede di merito ed oggetto di puntuali confutazioni ad opera della corte di appello, che ha ben illustrato sia in diritto, a partire innanzitutto dal primo motivo in tema di ritenuto legittimo impedimento, oltre che attraverso congrue valutazioni circa l'insussistenza dei crediti oggetto di inammissibile compensazione e l'emergenza del corrispondente dolo del reato, le ragioni a fondamento della decisione, invero in linea con la stessa giurisprudenza di legittimità e rispetto alle quali il ricorrente indugia nel senso della opposizione di sue personali considerazioni rivalutative dei fatti. Adeguata è anche la motivazione del trattamento sanzionatorio, invero vicino al minimo edittale, cui pure si oppongono diverse valutazioni personali, inammissibili, come anche quella del diniego delle generiche incentrata sulla esistenza di un precedente seppur aspecifico, cui si oppone, ancora una volta, una personale valutazione di dati, invero asseriti a fronte della rilevazione, riportata in sentenza, per cui è emerso un effettivo danno all'erario dal contestato mancato versamento, senza che il contrario sia stato dimostrato. La memoria depositata ribadisce le censure sopra esaminate e ritenute inammissibili. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 03/0