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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 1983

Cassazione n. 24625/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/05/1983 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ftc- letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria con motivi aggiunti depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati (mancata applicazione della scriminante di cui dell'art. 54 cod. pen. e eccessività della pena, in violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.) sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso consegue l'inammissibilità del ricorso con motivi aggiunti (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 20 giugno 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/05/1983 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ftc- letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria con motivi aggiunti depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati (mancata applicazione della scriminante di cui dell'art. 54 cod. pen. e eccessività della pena, in violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.) sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso consegue l'inammissibilità del ricorso con motivi aggiunti (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2025.
Sentenza Cassazione n. 24625/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris