CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25050/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'APPELLO DI PALERMOVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Trapani in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che siè riportato ai motivi del ricorso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Palermo ha confermato lasentenza del Tribunale di Trapani che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustiziaper i reati di truffa aggravata, indebito uso di titolo di pagamento e appropriazione indebita.2. Avverso la sentenza, ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell’imputata,formulando i seguenti sei motivi.2.1 Violazione dell'art. 606, lett. d ed e, cod. proc. pen., in relazione alla mancataassunzione di una prova avente valore decisivo con conseguente ricaduta sullacontraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.2.2 Violazione e falsa applicazione dell’art. 521 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606,lett. c, cod. proc. pen. - nullità della sentenza relativa al capo D di imputazione per difetto dicorrelazione con l'imputazione;2.3 Violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 493 ter e 646 cod. pen. in relazioneall'art. 606, lett. b, cod. proc. pen. per mancata valutazione unitaria delle due fattispecie perassorbimento del reato di cui all'art. 646 cod. pen. in quello di cui all'art. 493 ter cod. pen.2.4 Difetto della motivazione e falsa applicazione dell'art. 646 cod. pen. in relazioneall'art. 606, lett. b e d, cod. proc. pen.2.5 Violazione e falsa applicazione dell'art. 61 n. 11 cod. pen. in relazione all'art. 606,lett. b, cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione.2.6 Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b, cod. proc. pen., degliart. 20 bis n. 2 cod. pen. e 545 bis cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento all’ordinanza di rigetto dell’istanza di integrazione istruttoria, è manifestamenteinfondato.Correttamente, la Corte ha ritenuto la prova testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], offerta aifini della riapertura dell’attività istruttoria in appello, tardiva e non decisiva.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel giudizio d'appello, larinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., èsubordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguenteconstatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazioneistruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile insede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv.262620; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Rv. 229666). Ed anche in ipotesi di provesopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado (come si deduce in questo caso), ilgiudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'art. 495,comma 1, cod. proc. pen., disposizione che, facendo riferimento all’art. 190 dello stessocodice, consente al giudice un vaglio sulla manifesta superfluità o irrilevanza della provaofferta, nel caso di specie espresso sia con il giudizio di non decisività, quanto con lamotivazione che ne è seguita.Infatti, la Corte, nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto inrisalto nella sentenza di primo grado, la cui struttura motivazionale viene a saldarsiperfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniformee privo di lacune, ha posto in evidenza (pg. 7) la irrilevanza di una prova testimoniale sullaeventuale autorizzazione della persona offesa all’effettuazione dei prelievi con il bancomat,in quanto, quand’anche provata, la circostanza non può di per sé avere valore scriminante.Si è correttamente evidenziato, in linea con la giurisprudenza assolutamente consolidata (daultimo Sez. 2, n. 18609 del 16/02/2021, Chiuchiolo, Rv. 281286 – 01), che debba essereesclusa l'operatività della scriminante del consenso dell'avente diritto ogni qualvolta nonrisulti in modo manifesto che l’imputato abbia agito nell’esclusivo interesse del titolare,giacché il bene giuridico tutelato dalla fattispecie disciplinata dall'art. 493-bis cod. pen. non èsolo il patrimonio del titolare della carta, ma anche la sicurezza delle transazionicommerciali, che costituisce interesse collettivo indisponibile dal privato.Con la prova offerta, la parte non ha nemmeno tentato di dimostrare la destinazioneall’interesse esclusivamente personale delle somme prelevate, circostanza, peraltro, ritenutadalla Corte assolutamente inverosimile, data l’entità e la ripetitività dei prelievi, nonché lacondizione esistenziale della titolare del conto attinto. A tacer, infine, dell’episodio in cui, alprelievo dal conto della anziana è corrisposto l’immediato versamento di una sommacorrispondente nel conto della imputata.Da ciò, oltre alla manifesta infondatezza, anche la genericità del motivo, che non si èconfrontato effettivamente con la motivazione, dandone, piuttosto, una lettura selettiva,anche in relazione alla denunciata (pg. 8 del ricorso), ma insussistente, contraddittorietàmotivazionale.3. Giunti a questo punto appare opportuno, per logica espositiva, anticipare latrattazione del terzo motivo di ricorso, che risulta fondato.La giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 34768 del 05/07/2022, Merella, Rv. 283547 –01) ha infatti evidenziato che la condotta di chi utilizzi indebitamente una carta di creditoaltrui, effettuando dei prelievi di denaro in proprio favore, integra il delitto di cui all'art. 493-tercod. pen. e non quello di appropriazione indebita, non avendo il soggetto agente maiconseguito il possesso della carta e del relativo contante prelevato, ma solo la suadetenzione, limitata nel tempo e nelle finalità.Anche nel caso specifico, la detenzione del denaro a seguito degli indebiti prelievi nonpuò costituire, in assenza di una interversio possessionis difficilmente configurabile neiconfronti della persona offesa ignara dei prelievi stessi, una causa di trasformazione dellacondizione detentiva in possesso.Da ciò, la necessità di annullare la sentenza impugnata per insussistenza del fatto(capo D), cioè limitatamente al reato di cui all’art. 646 cod. pen., ed il rinvio ad altra Sezionedella Corte d’appello di Palermo per la rideterminazione della pena in relazione al reato dicui all’art. 493 ter cod. pen., essendo gli ulteriori motivi assorbiti, a vario titolo (insussistenzadella appropriazione, con riguardo ai motivi due, quattro e cinque; pregiudizialità dellarideterminazione della pena, rispetto al motivo numero sei). P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 646 cod. pen.perché il fatto non sussiste e rinvia ad altra sezione della corte di appello di palermo per ladeterminazione del trattamento sanzionatorio.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente