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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06187/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20937/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIO n.1341/2023 depositata i l 13/03/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CGT di secondo grado del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello del contribuente, con la conferma della decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso introduttivo contro l’iscrizione ipotecaria, tranne che per le cartelle di importo inferiore a mille euro,estinte per legge;

2. il contribuente propone ricorso in cassazione affidato a due motivi integrati da successiva memoria;

3. l’Agenzia entrate riscossione ha depositato controdeduzioni con richiesta di inammissibilità o di rigetto del ricorso;

4. la difesa del ricorrente ha depositato istanza di interruzione del processo per il decesso del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente deve osservarsi che in sede di legittimità non può essere interrotto il processo per morte della parte: «Nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo» (Cass .

Sez.

L., 29/01/2016, n. 1757, Rv. 638717 – 01 ; vedi anche Cass. Sez. 5, 10/10/2024, n. 26452, Rv. 672670 -01).

2. Il ricorso è fondato, per quanto si dirà, e la sentenza deve cassarsi con rinvio alla C.G.T. di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui si rinvia anche per la liquidazione delle spese del grado di legittimità.

3. Con i due motivi proposti (per violazione dell’art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ. per omessa valutazione della prescrizione dei tributi, degli interessi e delle sanzioni, intervenuta tra la notifica delle cartelle e quella del preavviso di iscrizione ipotecaria –primo motivo -; violazione e falsa applicazione degli art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., art. 20, terzo comma d. lgs. 472/1997 e art. 2953 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. –secondo motivo -) .

I motivi sono proposti sostanzialmente per violazione degli art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (omessa pronuncia su un motivo di ricorso).

Infatti, «In tema di ricorso per cassazione, l'erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina "ex se" l'inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'inammissibilità del motivo, la cui rubrica menzionava la violazione di una norma ormai abrogata e sostituita da un'altra disposizione di legge, atteso che dalla lettura del ricorso si evinceva con chiarezza il principio cui faceva riferimento la previsione pur non correttamente individuata)»(Cass. Sez. 5, 23/05/2018, n. 12690, Rv. 6487 43 – 01; vedi anche Cass. Sez. 3, 28/03/2025, n. 8208, Rv. 674288 - 01).

Nel caso in giudizio,dal tenore sostanziale del ricorso il contribuente fa valere una omessa pronuncia su specifici motivi di ricorso, rilevante ex art. 112 e 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..

In tal modo qualificati i motivi, gli stessi devono ritenersi fondati in quanto i giudici di merito hanno omesso di valutare la prescrizione delle singole imposte, degli interessi e delle sanzioni dalla data di notifica delle cartelle alla successiva data di notifica del preavviso di iscrizione dell’ipoteca, e la presenza o meno di eventuali atti interruttivi.

Sul punto l’Agenzia riscossione,in controricorso, indica alcuni – già dedotti -atti interruttivi per le cartelle ma su questi deve esserci una valutazione di merito.

La Corte di legittimità non può autonomamente valutare la regolarità di atti interruttivi sia sotto il profilo della loro corretta notifica sia del loro contenuto.

Tenendo presente che la prescrizione per gli interessi e per le sanzioni è di cinque anni ( « In tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione -che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale; pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali» Cass. Sez. 5, 11/08/2025, n. 23052, Rv. 675508 -01) P.Q.M accoglie ilricorso e cassa la sentenza impugnata ; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20937/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIO n.1341/2023 depositata i l 13/03/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CGT di secondo grado del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello del contribuente, con la conferma della decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso introduttivo contro l’iscrizione ipotecaria, tranne che per le cartelle di importo inferiore a mille euro,estinte per legge; 2. il contribuente propone ricorso in cassazione affidato a due motivi integrati da successiva memoria; 3. l’Agenzia entrate riscossione ha depositato controdeduzioni con richiesta di inammissibilità o di rigetto del ricorso; 4. la difesa del ricorrente ha depositato istanza di interruzione del processo per il decesso del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve osservarsi che in sede di legittimità non può essere interrotto il processo per morte della parte: «Nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo» (Cass . Sez. L., 29/01/2016, n. 1757, Rv. 638717 – 01 ; vedi anche Cass. Sez. 5, 10/10/2024, n. 26452, Rv. 672670 -01). 2. Il ricorso è fondato, per quanto si dirà, e la sentenza deve cassarsi con rinvio alla C.G.T. di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui si rinvia anche per la liquidazione delle spese del grado di legittimità. 3. Con i due motivi proposti (per violazione dell’art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ. per omessa valutazione della prescrizione dei tributi, degli interessi e delle sanzioni, intervenuta tra la notifica delle cartelle e quella del preavviso di iscrizione ipotecaria –primo motivo -; violazione e falsa applicazione degli art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., art. 20, terzo comma d. lgs. 472/1997 e art. 2953 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. –secondo motivo -) . I motivi sono proposti sostanzialmente per violazione degli art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (omessa pronuncia su un motivo di ricorso). Infatti, «In tema di ricorso per cassazione, l'erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina "ex se" l'inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'inammissibilità del motivo, la cui rubrica menzionava la violazione di una norma ormai abrogata e sostituita da un'altra disposizione di legge, atteso che dalla lettura del ricorso si evinceva con chiarezza il principio cui faceva riferimento la previsione pur non correttamente individuata)»(Cass. Sez. 5, 23/05/2018, n. 12690, Rv. 6487 43 – 01; vedi anche Cass. Sez. 3, 28/03/2025, n. 8208, Rv. 674288 - 01). Nel caso in giudizio,dal tenore sostanziale del ricorso il contribuente fa valere una omessa pronuncia su specifici motivi di ricorso, rilevante ex art. 112 e 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. In tal modo qualificati i motivi, gli stessi devono ritenersi fondati in quanto i giudici di merito hanno omesso di valutare la prescrizione delle singole imposte, degli interessi e delle sanzioni dalla data di notifica delle cartelle alla successiva data di notifica del preavviso di iscrizione dell’ipoteca, e la presenza o meno di eventuali atti interruttivi. Sul punto l’Agenzia riscossione,in controricorso, indica alcuni – già dedotti -atti interruttivi per le cartelle ma su questi deve esserci una valutazione di merito. La Corte di legittimità non può autonomamente valutare la regolarità di atti interruttivi sia sotto il profilo della loro corretta notifica sia del loro contenuto. Tenendo presente che la prescrizione per gli interessi e per le sanzioni è di cinque anni ( « In tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione -che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale; pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali» Cass. Sez. 5, 11/08/2025, n. 23052, Rv. 675508 -01) P.Q.M accoglie ilricorso e cassa la sentenza impugnata ; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione
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