CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25316/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Monza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Addea. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 31 ottobre 2022, il Tribunale di Monza, in sede di appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., ha accolto parzialmente il ricorso e annullato il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro emesso dal Gip presso il medesimo Tribunale 1'8 ottobre 2022 nella parte in cui non aveva disposto la restituzione della somma di C 53.634,69, importo relativo alle fatture emesse nell'anno di imposta 2013, e, per l'effetto, ne ha ordinato la riconsegna all'avente diritto. Il provvedimento si innesta nell'ambito di un più ampio procedimento ove [OSCURATO:PERSONA] è indagato anche per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale rappresentante legale e firmatario delle dichiarazioni annuali dei redditi per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 della società [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di evadere le imposte sui redditi, avvalendosi di fatture e documenti di trasporto relativi ad operazioni inesistenti, in particolare di fatture emesse dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] e da Ri. Tra. Com . S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti della stessa, indicava nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte dirette elementi passivi fittizi. 2. Avverso l'ordinanza la [OSCURATO:SOCIETA]., tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione avente R.G.N. 44883/2022, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si deduce l'inosservanza dell'art. 12- bis del d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 321 cod. proc. pen., essendo la somma sequestrata maggiore del profitto accertato. Più nel dettaglio, in sede di appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. la difesa aveva chiesto il dissequestro dell'importo di C 414.968,25 quale profitto del delitto ex art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 per l'anno di imposta 2013, in considerazione dell'intervenuta prescrizione del reato, essendo trascorsi 8 anni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, in assenza di qualsivoglia atto interruttivo. Tuttavia, il Tribunale di Monza, pur avendo riconosciuto lo spirare di detto termine, ha disposto la restituzione a favore dell'istante solo di una parte minoritaria, asserendo che gli altri importi sequestrati in via diretta dovessero essere considerati afferenti alle annualità dal 2014 al 2017. Al di là della possibilità per l'organo giudicante di imputare in via autonoma le somme sequestrate per un'annualità ad un'altra, esso avrebbe obliterato il fatto che l'intero importo iniziale di C 629.040,71 sarebbe risultato già appreso dall'autorità procedente: come risulterebbe dal verbale redatto dalla Guardia di Finanza, gli importi oggetto di sequestro preventivo per una quota, pari ad C 267.707,15, sarebbero stati sequestrati in via diretta sui conti correnti della società, mentre il residuo sui beni immobili dell'indagato. Dunque, allorquando il Tribunale ha riconosciuto l'intervenuta prescrizione per l'annualità 2013, avrebbe dovuto restituire la somma di C 414.968,25, sicché nel momento in cui ha ritenuto corretto trattenere le somme giacenti sui conti correnti per le ulteriori annualità oggetto di indagine, la differenza tra quanto riconsegnato in denaro e quanto effettivamente da restituirsi andrebbe attribuita mediante riduzione sul vincolo immobiliare, per un ammontare pari ad C 361.333,56.2.2. Con un secondo motivo di ricorso, ci si duole della violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione all'art. 240 cod. pen., stante l'impossibilità di destinare le somme sottoposte a sequestro a titoli diversi di reato. Più specificatamente il Tribunale ha ritenuto che, essendo contestate al ricorrente, quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., più condotte di evasione fiscale per diverse annualità, le somme acquisite in via diretta per l'anno 2013, in considerazione dell'intervenuta prescrizione, potessero essere traslate sulle annualità successive. Tale assunto però, a parere della difesa, contrasterebbe sia con la natura giuridica del delitto di evasione fiscale, avente uno specifico momento consumativo nella presentazione della dichiarazione, che con la fungibilità dei titoli cautelari. Più precisamente, posto che il reato in questione, ove abbracci più annualità, non è da ritenersi quale unico reato, bensì espressione di più fatti criminosi, eventualmente avvinti dal vincolo della continuazione, anche la confisca e/o il sequestro ai fini di confisca sarebbero da qualificarsi anno per anno e le somme apprese per una singola annualità non potrebbero, in difetto di specifica richiesta da parte del Pubblico Ministero, essere trasferite ad un'altra annualità fiscale sulla semplice base della fungibilità del denaro, peraltro tralasciando il dato che, nel caso di specie, sin da principio sarebbe stato sequestrato l'intero importo qualificato come profitto dei vari delitti addebitati al ricorrente. 3. Come tempestivamente segnalato dalla difesa con comunicazione del 12 gennaio 2023, risulta agli atti un ulteriore e diverso fascicolo avente R.G.N. 44338/2022 ove sono stati inseriti il medesimo ricorso di cui sopra proposto avverso la stessa ordinanza del Tribunale di Monza del 31 ottobre 2022. Preso atto della peculiare situazione, il Presidente titolare della Sezione ha rimesso al collegio la determinazione sulla riunione dei due fascicoli de quibus. [OSCURATO:PERSONA] 4. Deve preliminarmente rilevarsi che all'udienza del 10 febbraio 2023 il collegio, sentite le parti, ha ritenuto opportuno procedere alla riunione dei due fascicoli aventi rispettivamente R.G.N. 44883/2022 e R.G.N. 44338/2022 contenenti entrambi lo stesso ricorso proposto avverso il medesimo provvedimento. 5. Il ricorso è inammissibile. Esso è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] non in proprio nella sua qualità di indagato, ma quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., soggetto terzo interessato, senza che dagli atti risulti il conferimento di procura speciale al difensore. Va rilevato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in matria cautelare reale proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (ex multis, Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 09/01/2018, Rv. 271722), non potendo trovare applicazione, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (ex multis, Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 03/07/2018, Rv. 273505). 6. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e