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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00540/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia in procedimento riguardante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari confermava l'anteriore decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva accolto il reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., dichiarando illegittimo l'imposto divieto di inoltro, a familiare ristretto in altro istituto di pena, di una somma di denaro (150 euro), rientrante nel peculio disponibile del mittente e tale da non accrescere oltre la soglia consentita il peculio del destinatario.

Secondo il Tribunale, l'invio della somma era conforme alle prescrizioni di legge e di regolamento ed erano state rispettate le ulteriori cautele stabilite, per esigenze di sicurezza, dalla Circolare dipartimentale di organizzazione dei reparti a regime differenziato, adottata il 2 ottobre 2017 (uso del vaglia postale e previa comunicazione alla Direzione generale detenuti e trattamento). [OSCURATO:PERSONA] era stata integrata in data 6 novembre 2017, con previsione della necessaria acquisizione del preventivo parere della competente Direzione distrettuale antimafia, nella specie rilasciato e di segno contrario, e l'Amministrazione, nel richiamare tale parere, aveva giustificato il diniego con l'opportunità di limitare i flussi di denaro tra esponenti di organizzazioni criminali, stante il fatto che il detenuto non aveva motivato la richiesta di invio e che il beneficiario disponeva di un peculio già adeguato.

A giudizio del Tribunale, tuttavia, le ragioni del diniego erano inconferenti rispetto alla disciplina legale e/o tali, nella loro genericità, da determinare l'indebita compressione del diritto del detenuto, ancorché assoggettato al regime di cui all'art. 41 -bis Ord. pen., ad autodeterminarsi, negli stretti limiti a lui consentiti, in ambito patrimoniale, nel quadro di un trattamento penitenziario rispettoso dei legami affettivi e familiari, secondo quanto garantito dalla Costituzione e dalla CEDU.

2. Ricorre per cassazione il Ministero della giustizia, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, sulla base di due motivi.

Con il primo motivo, l'Amministrazione ricorrente deduce violazione dell'art. 41-bis, comma 2 -quater, lett. a), Ord. pen., sostenendo che, nella - materia di causa, l'introdotto aggravio procedurale, rappresentato della necessaria acquisizione del preventivo parere della competente Direzione distrettuale antimafia (organo particolarmente qualificato), sia funzionale a precise esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, che per i detenuti assoggettati a regime penitenziario differenziato rivestono particolare pregnanza.

Il passaggio di denaro, tra esponenti di organizzazioni malavitose, è strumento che, per eccellenza, assume valenza comunicativa criptica ovvero si presta alla creazione di posizioni di forza all'interno degli istituti di pena.

Con il secondo motivo, l'Amministrazione ricorrente denuncia la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il provvedimento impugnato avrebbe contraddetto la massima di esperienza, secondo cui i trasferimenti di denaro, attuati da esponenti di organizzazioni criminali a beneficio di terzi, sono tanto maggiormente sospetti, quanto meno appaiano giustificati, come nella specie, da stringenti ragioni di difficoltà economica del destinatario.

4. Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo non si confronta adeguatamente con le diffuse ragioni esposte dall'ordinanza impugnata, la quale ha censurato le determinazioni dell'Amministrazione non tanto, o non soltanto, sotto l'aspetto procedurale (la legittimità, o meno, della previsione della necessaria preventiva acquisizione del parere della Direzione distrettuale antimafia), quanto per la ritenuta impossibilità, da parte dell'Amministrazione stessa, di comprimere - al di sotto di quanto consentito dalle precise, e rigide, norme limitative, di tipo sostanziale, già vigenti - la facoltà del detenuto assoggettato a regime penitenziario differenziato di disporre del suo peculio non vincolato.

Il secondo motivo articola una censura non consentita.

Nel procedimento susseguente a reclamo giurisdizionale proposto a norma dell'art. 35-bis Ord. pen., il sindacato di legittimità è circoscritto ai profili di violazione di legge (Sez. 1, n. 5697 del 12/12/2014, dep. 2015, Ministero della giustizia, Rv. 262356-01), comprendenti solo l'inesistenza, o la mera apparenza, della motivazione, e non già lo scrutinio di coerenza logica della stessa; coerenza, peraltro, che nella specie, a fronte delle diffuse argomentazioni spese dal giudice a quo, basate su previa accurata ricognizione normativa, è stata revocata in dubbio in modo palesemente assertivo.

5. La natura pubblica della funzione esercitata svolta dall'Amministrazione, nel peculiare procedimento per reclamo giurisdizionale, attivato dal detenuto ex art. 35-bis Ord. pen., la esonera dal pagamento delle spese processuali e della sanzione in favore della Cassa delle ammende, normalmente conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (Sez.

U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 29/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia in procedimento riguardante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari confermava l'anteriore decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva accolto il reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., dichiarando illegittimo l'imposto divieto di inoltro, a familiare ristretto in altro istituto di pena, di una somma di denaro (150 euro), rientrante nel peculio disponibile del mittente e tale da non accrescere oltre la soglia consentita il peculio del destinatario. Secondo il Tribunale, l'invio della somma era conforme alle prescrizioni di legge e di regolamento ed erano state rispettate le ulteriori cautele stabilite, per esigenze di sicurezza, dalla Circolare dipartimentale di organizzazione dei reparti a regime differenziato, adottata il 2 ottobre 2017 (uso del vaglia postale e previa comunicazione alla Direzione generale detenuti e trattamento). [OSCURATO:PERSONA] era stata integrata in data 6 novembre 2017, con previsione della necessaria acquisizione del preventivo parere della competente Direzione distrettuale antimafia, nella specie rilasciato e di segno contrario, e l'Amministrazione, nel richiamare tale parere, aveva giustificato il diniego con l'opportunità di limitare i flussi di denaro tra esponenti di organizzazioni criminali, stante il fatto che il detenuto non aveva motivato la richiesta di invio e che il beneficiario disponeva di un peculio già adeguato. A giudizio del Tribunale, tuttavia, le ragioni del diniego erano inconferenti rispetto alla disciplina legale e/o tali, nella loro genericità, da determinare l'indebita compressione del diritto del detenuto, ancorché assoggettato al regime di cui all'art. 41 -bis Ord. pen., ad autodeterminarsi, negli stretti limiti a lui consentiti, in ambito patrimoniale, nel quadro di un trattamento penitenziario rispettoso dei legami affettivi e familiari, secondo quanto garantito dalla Costituzione e dalla CEDU. 2. Ricorre per cassazione il Ministero della giustizia, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, sulla base di due motivi. Con il primo motivo, l'Amministrazione ricorrente deduce violazione dell'art. 41-bis, comma 2 -quater, lett. a), Ord. pen., sostenendo che, nella - materia di causa, l'introdotto aggravio procedurale, rappresentato della necessaria acquisizione del preventivo parere della competente Direzione distrettuale antimafia (organo particolarmente qualificato), sia funzionale a precise esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, che per i detenuti assoggettati a regime penitenziario differenziato rivestono particolare pregnanza. Il passaggio di denaro, tra esponenti di organizzazioni malavitose, è strumento che, per eccellenza, assume valenza comunicativa criptica ovvero si presta alla creazione di posizioni di forza all'interno degli istituti di pena. Con il secondo motivo, l'Amministrazione ricorrente denuncia la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il provvedimento impugnato avrebbe contraddetto la massima di esperienza, secondo cui i trasferimenti di denaro, attuati da esponenti di organizzazioni criminali a beneficio di terzi, sono tanto maggiormente sospetti, quanto meno appaiano giustificati, come nella specie, da stringenti ragioni di difficoltà economica del destinatario. 4. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo non si confronta adeguatamente con le diffuse ragioni esposte dall'ordinanza impugnata, la quale ha censurato le determinazioni dell'Amministrazione non tanto, o non soltanto, sotto l'aspetto procedurale (la legittimità, o meno, della previsione della necessaria preventiva acquisizione del parere della Direzione distrettuale antimafia), quanto per la ritenuta impossibilità, da parte dell'Amministrazione stessa, di comprimere - al di sotto di quanto consentito dalle precise, e rigide, norme limitative, di tipo sostanziale, già vigenti - la facoltà del detenuto assoggettato a regime penitenziario differenziato di disporre del suo peculio non vincolato. Il secondo motivo articola una censura non consentita. Nel procedimento susseguente a reclamo giurisdizionale proposto a norma dell'art. 35-bis Ord. pen., il sindacato di legittimità è circoscritto ai profili di violazione di legge (Sez. 1, n. 5697 del 12/12/2014, dep. 2015, Ministero della giustizia, Rv. 262356-01), comprendenti solo l'inesistenza, o la mera apparenza, della motivazione, e non già lo scrutinio di coerenza logica della stessa; coerenza, peraltro, che nella specie, a fronte delle diffuse argomentazioni spese dal giudice a quo, basate su previa accurata ricognizione normativa, è stata revocata in dubbio in modo palesemente assertivo. 5. La natura pubblica della funzione esercitata svolta dall'Amministrazione, nel peculiare procedimento per reclamo giurisdizionale, attivato dal detenuto ex art. 35-bis Ord. pen., la esonera dal pagamento delle spese processuali e della sanzione in favore della Cassa delle ammende, normalmente conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 29/
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