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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 15986/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore del ricorrente, che ha chiesto che si dichiari non doversi procedere per il reato ascritto all'imputato per difetto di querela; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Bari del 26 luglio 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che sostiene che il fatto andrebbe riqualificato come tentato furto, è inammissibile, poiché esso poggia su una ricostruzione del fatto diversa da quella operata dai giudici del merito e che egli prospetta invocando una rivalutazione delle prove - inammissibile in questa sede di legittimità - che egli asserisce essere state travisate e che invece risultano scrutinate dalla motivazione della sentenza qui impugnata; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché egli invoca la prevalenza delle attenuanti generiche senza attaccare la motivazione a tal proposito addotta dalla Corte territoriale, sebbene il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisca esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654); - che nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore del ricorrente, che ha chiesto che si dichiari non doversi procedere per il reato ascritto all'imputato per difetto di querela; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Bari del 26 luglio 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che sostiene che il fatto andrebbe riqualificato come tentato furto, è inammissibile, poiché esso poggia su una ricostruzione del fatto diversa da quella operata dai giudici del merito e che egli prospetta invocando una rivalutazione delle prove - inammissibile in questa sede di legittimità - che egli asserisce essere state travisate e che invece risultano scrutinate dalla motivazione della sentenza qui impugnata; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché egli invoca la prevalenza delle attenuanti generiche senza attaccare la motivazione a tal proposito addotta dalla Corte territoriale, sebbene il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisca esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654); - che nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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