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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 febbraio 2026

Cassazione n. 14915/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

09/1986avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma;sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato ilreclamo del Dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento delMagistrato di sorveglianza di Viterbo che, accogliendo il reclamo ex art. 35 bis l. 26 luglio1975, n. 354, di [OSCURATO:PERSONA], detenuto al regime speciale di cui all’art. 41 bis Ord. pen.,ha disposto che l’[OSCURATO:PERSONA] consenta al [OSCURATO:PERSONA] di effettuare un colloquio mediantevideocollegamento con il fratello [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso istituto diverso in regime dialta sicurezza.

Richiamato l’apparato argomentativo del provvedimento del Magistrato di sorveglianzadi Viterbo, il Tribunale di sorveglianza ha reputato inidonea a infirmare la legittimità delladecisione l’omessa acquisizione del parere della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo,lamentata dal Dipartimento reclamante, e considerato lineare la motivazione delprovvedimento impugnato, rivolto a contemperare il diritto del detenuto, che non vedeva ilfratello dal 2010, a coltivare il rapporto familiare con le esigenze di sicurezza sottese alregime speciale differenziato, anche in considerazione della previsione di adeguate misureprecauzionali per i colloqui in videoconferenza tramite le piattaforme informatiche in usoall’[OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso l’ordinanza ricorre il Ministero della Giustizia, tramite l’[OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo di censura, con cui eccepisce violazione di legge inrelazione agli artt. 1, comma 5, 35 bis, 41 bis, comma 2 quater, 69, comma 6, lett. b), Ord.pen.Il ricorrente si duole dell’omessa acquisizione del parere, obbligatorio ma nonvincolante, della [OSCURATO:PERSONA] competente, prescritto in materia di colloquitelefonici dall’art. 16.2 della Circolare del Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] del2 ottobre 2017, essendo detto contributo di conoscenza indispensabile nel bilanciamento tradiritto all’affettività familiare ed esigenze di sicurezza intra ed extra muraria.3.

Con memoria del 18 marzo 2024, cui è allegato dispositivo di sentenza, presentata inreplica alle conclusioni scritte del Procuratore generale, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] il rigetto del ricorso, deducendo che [OSCURATO:PERSONA] non si trova in regime differenziatoe non è stato condannato per reati di mafia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso merita accoglimento.2.

Nella ricerca di un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza e rispetto di diritticostituzionalmente e convenzionalmente garantiti, la giurisprudenza di legittimità ha ritenutoche la sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto non escluda, in via diprincipio, che lo stesso possa essere autorizzato ad effettuare colloqui visivi con altrofamiliare detenuto, anche se sottoposto al regime dell’art. 41-bis Ord. pen., mediante formedi comunicazione controllabili a distanza, tali da consentire la coltivazione della relazioneparentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti,idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell’istituto o per quella pubblica (Sez. 1,n. 6202 del 05/02/2026, Ministero della Giustizia, Rv. 289435 – 01; Sez. 1, n. 7654 del12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417 - 01).In una prospettiva che non finisca per svalutare le esigenze di sicurezza a fondamentodel regime detentivo speciale, si è sottolineata nondimeno la necessità di operare un giudiziodi bilanciamento, in concreto, tra le esigenze di affettività del soggetto ristretto e quelle disicurezza pubblica, le quali, se ritenute prevalenti, non consentono di soddisfare il diritto deldetenuto a coltivare l’affettività familiare, nemmeno con l’impiego di strumenti audiovisivi(Sez. 1, n. 46809 del 21/11/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287288 - 01).In tema di colloqui telefonici sostitutivi del soggetto sottoposto al regime penitenziariodifferenziato speciale con altri familiari, anch’essi ristretti, si è affermato il principio di diritto,secondo cui deve tenersi conto, in applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare delDipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] del 2 ottobre 2017, degli elementi ostativiemergenti dal parere non vincolante della [OSCURATO:PERSONA] distrettuale antimafia (Sez. 1, n. 49279del 11/10/2023, Ministero della Giustizia, Rv. 285574 - 01; conforme già Sez. 1, n. 31634 del24/06/2022, [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, n. 283496 - 01): il riferimento alla circolaredipartimentale investe l’art. 16.2, a tenore del quale «eventuali richieste di colloqui telefonicicon altri familiari ristretti in regime di 41 bis e non, saranno generalmente accolte, salvo chedal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevantielementi che ne sconsiglino l’effettuazione»; la disposizione indica esplicitamente lanecessità di acquisizione del parere, poiché la [OSCURATO:PERSONA] «per ilpatrimonio informativo di cui dispone, può fornire elementi assai utili a orientare la sceltaamministrativa», ribadendo nondimeno che l’autorità competente a decidere «restaassolutamente libera di discostarsi dal parere acquisito, che non ha carattere vincolante».Pur in presenza di rigorose modalità di controllo tramite ascolto e registrazione deicolloqui, la Circolare del Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] richiede pertanto losvolgimento di un’indagine sulle esigenze di sicurezza, le quali possono prevalere sul dirittoal colloquio: ciò in quanto, il colloquio, specialmente se audiovisivo, può consentirefacilmente lo scambio di informazioni sospette o pericolose, sia con l’uso di parole criptiche,sia anche solo con l’atteggiamento del corpo o del volto, difficilmente intercettabili e che, unavolta trasmesse, raggiungono il loro scopo, anche qualora il colloquio vengaimmediatamente interrotto (Sez. 1, n. 21837 del 10/04/2025, [OSCURATO:PERSONA] di Sassari,n.m.).L'omessa acquisizione del parere della [OSCURATO:PERSONA] competente haprecluso l’adeguata valutazione circa la possibile sussistenza di ragioni ostative al colloquiorichiesto, derivanti dalla pericolosità dei colloquianti, in vista di un ponderatocontemperamento tra diritto al colloquio ed esigenze di sicurezza.3.

L’ordinanza del Tribunale di sorveglianza, non conformandosi alle richiamateindicazioni giurisprudenziali, deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza diRoma.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
09/1986avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma;sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato ilreclamo del Dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento delMagistrato di sorveglianza di Viterbo che, accogliendo il reclamo ex art. 35 bis l. 26 luglio1975, n. 354, di [OSCURATO:PERSONA], detenuto al regime speciale di cui all’art. 41 bis Ord. pen.,ha disposto che l’[OSCURATO:PERSONA] consenta al [OSCURATO:PERSONA] di effettuare un colloquio mediantevideocollegamento con il fratello [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso istituto diverso in regime dialta sicurezza. Richiamato l’apparato argomentativo del provvedimento del Magistrato di sorveglianzadi Viterbo, il Tribunale di sorveglianza ha reputato inidonea a infirmare la legittimità delladecisione l’omessa acquisizione del parere della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo,lamentata dal Dipartimento reclamante, e considerato lineare la motivazione delprovvedimento impugnato, rivolto a contemperare il diritto del detenuto, che non vedeva ilfratello dal 2010, a coltivare il rapporto familiare con le esigenze di sicurezza sottese alregime speciale differenziato, anche in considerazione della previsione di adeguate misureprecauzionali per i colloqui in videoconferenza tramite le piattaforme informatiche in usoall’[OSCURATO:PERSONA].2. Avverso l’ordinanza ricorre il Ministero della Giustizia, tramite l’[OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo di censura, con cui eccepisce violazione di legge inrelazione agli artt. 1, comma 5, 35 bis, 41 bis, comma 2 quater, 69, comma 6, lett. b), Ord.pen.Il ricorrente si duole dell’omessa acquisizione del parere, obbligatorio ma nonvincolante, della [OSCURATO:PERSONA] competente, prescritto in materia di colloquitelefonici dall’art. 16.2 della Circolare del Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] del2 ottobre 2017, essendo detto contributo di conoscenza indispensabile nel bilanciamento tradiritto all’affettività familiare ed esigenze di sicurezza intra ed extra muraria.3. Con memoria del 18 marzo 2024, cui è allegato dispositivo di sentenza, presentata inreplica alle conclusioni scritte del Procuratore generale, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] il rigetto del ricorso, deducendo che [OSCURATO:PERSONA] non si trova in regime differenziatoe non è stato condannato per reati di mafia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso merita accoglimento.2. Nella ricerca di un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza e rispetto di diritticostituzionalmente e convenzionalmente garantiti, la giurisprudenza di legittimità ha ritenutoche la sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto non escluda, in via diprincipio, che lo stesso possa essere autorizzato ad effettuare colloqui visivi con altrofamiliare detenuto, anche se sottoposto al regime dell’art. 41-bis Ord. pen., mediante formedi comunicazione controllabili a distanza, tali da consentire la coltivazione della relazioneparentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti,idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell’istituto o per quella pubblica (Sez. 1,n. 6202 del 05/02/2026, Ministero della Giustizia, Rv. 289435 – 01; Sez. 1, n. 7654 del12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417 - 01).In una prospettiva che non finisca per svalutare le esigenze di sicurezza a fondamentodel regime detentivo speciale, si è sottolineata nondimeno la necessità di operare un giudiziodi bilanciamento, in concreto, tra le esigenze di affettività del soggetto ristretto e quelle disicurezza pubblica, le quali, se ritenute prevalenti, non consentono di soddisfare il diritto deldetenuto a coltivare l’affettività familiare, nemmeno con l’impiego di strumenti audiovisivi(Sez. 1, n. 46809 del 21/11/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287288 - 01).In tema di colloqui telefonici sostitutivi del soggetto sottoposto al regime penitenziariodifferenziato speciale con altri familiari, anch’essi ristretti, si è affermato il principio di diritto,secondo cui deve tenersi conto, in applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare delDipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] del 2 ottobre 2017, degli elementi ostativiemergenti dal parere non vincolante della [OSCURATO:PERSONA] distrettuale antimafia (Sez. 1, n. 49279del 11/10/2023, Ministero della Giustizia, Rv. 285574 - 01; conforme già Sez. 1, n. 31634 del24/06/2022, [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, n. 283496 - 01): il riferimento alla circolaredipartimentale investe l’art. 16.2, a tenore del quale «eventuali richieste di colloqui telefonicicon altri familiari ristretti in regime di 41 bis e non, saranno generalmente accolte, salvo chedal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevantielementi che ne sconsiglino l’effettuazione»; la disposizione indica esplicitamente lanecessità di acquisizione del parere, poiché la [OSCURATO:PERSONA] «per ilpatrimonio informativo di cui dispone, può fornire elementi assai utili a orientare la sceltaamministrativa», ribadendo nondimeno che l’autorità competente a decidere «restaassolutamente libera di discostarsi dal parere acquisito, che non ha carattere vincolante».Pur in presenza di rigorose modalità di controllo tramite ascolto e registrazione deicolloqui, la Circolare del Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] richiede pertanto losvolgimento di un’indagine sulle esigenze di sicurezza, le quali possono prevalere sul dirittoal colloquio: ciò in quanto, il colloquio, specialmente se audiovisivo, può consentirefacilmente lo scambio di informazioni sospette o pericolose, sia con l’uso di parole criptiche,sia anche solo con l’atteggiamento del corpo o del volto, difficilmente intercettabili e che, unavolta trasmesse, raggiungono il loro scopo, anche qualora il colloquio vengaimmediatamente interrotto (Sez. 1, n. 21837 del 10/04/2025, [OSCURATO:PERSONA] di Sassari,n.m.).L'omessa acquisizione del parere della [OSCURATO:PERSONA] competente haprecluso l’adeguata valutazione circa la possibile sussistenza di ragioni ostative al colloquiorichiesto, derivanti dalla pericolosità dei colloquianti, in vista di un ponderatocontemperamento tra diritto al colloquio ed esigenze di sicurezza.3. L’ordinanza del Tribunale di sorveglianza, non conformandosi alle richiamateindicazioni giurisprudenziali, deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza diRoma.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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