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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 luglio 2022

Cassazione n. 24520/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4507/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] L'EUROPA- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MARCELLO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4629/2022 depositata il05/07/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4629/2022, pubblicata il 5/7/2022, - in giudizio di opposizione promoss o dal Partito Italia dei Valori e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dell’associazione politica “[OSCURATO:PERSONA]”- “Riformatori per l’Ulivo”, in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto ingiuntivo «n . 17477/2017 », con il quale si era ingiunto all’Associazione Italia dei Valori, quale soggetto che aveva depositato la lista elettorale e che aveva percepito i fondi elettorali ex artt. 16, comma 3, della l.n. 515/1993 e 6 della l. n. 195/1974, di versare il 50% dei fondi elettorali complessivamente perseguiti dalla “[OSCURATO:PERSONA]” in relazione alle elezioni europee del 2004, pari ad € 2.694.001,60 -ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Roma n. 5239/2019, nella parte in cui si era decisa anche l’opposizione avverso il distinto decreto ingiuntivo «n. 14227/2017», emesso in favore della medesima Associazione politica, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e Mazzoleni, in difetto di potestas iudicandi, pendendo dinanzi ad altro giudice del Tribunale di Roma il relativo giudizio di opposizione, nonché ha dichiarato inammissibili l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], Mazzoleni e Mura, soggetti nei cui confronti non risultava emesso il decreto ingiuntivo n. 17477/2017, oggetto del giudizio di opposizione, e quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] per l’Europa-Democrazia per l’Europa, attuale nome di “[OSCURATO:PERSONA]”-“Riformatori per l’Ulivo”, a ministero dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza impugnata nella parte in cui ha revocato l’opposto decreto ingiuntivo n. 17477/2017.

In particolare, i giudici di appello hanno, per quanto qui ancora interessa, negli appelli riuniti nn.

R.G. 2925/2018 e 2928/2018, dichiarato inammissibile, per difetto di valida procura alle liti, l’appello proposto da “[OSCURATO:PERSONA]”-”Riformatori per l’Ulivo” nell’attuale denominazione “Alternativa per l’Europa”, in persona del legale rappresentante on. [OSCURATO:PERSONA], a ministero dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], considerato che, alla data di proposizione dell’appello, il legale rappresentante della suddetta associazione era invece l’On.le [OSCURATO:PERSONA], essendo l’On. le [OSCURATO:PERSONA] cessato dalla carica e anche come associato dal 13/2/2018, quando ne era stato escluso per incompatibilità costituzionali derivanti dall’avere costituito un partito politico diverso, “Lista del Popolo”.

Di conseguenza, la sola impugnazione proposta dall’associazione politica “ [OSCURATO:PERSONA]” o “Riformatori per l’Ulivo”, ora chiamata “Alternativa per l’Europa, in persona del legale rappresentante On. le Veltri, era ammissibile.

La Corte di merito ha poi accertato, respingendo il motivo di gravame dell’appellante sopra indicata, che legittimata passiva a resistere mediante opposizione a decreto ingiuntivo, era l’associazione non riconosciuta Italia dei Valori ovvero il partito politico (non essendo fondato, per carenza di prova, l’assunto di parte appellante su una dicotomia tra «Associazione Italia dei Valori» e «Movimento Italia dei Valori») che presentò la lista per le elezioni e che è risultato essere il materiale percettore del rimborso delle spese ottenuto per le consultazioni elettorali del 2004.

Nel merito, il credito vantato dall’[OSCURATO:PERSONA] per l’Ulivo, nella nuova denominazione Alternativa per l’Europa, rappresentata dall’On.le Veltri, non poteva essere riconosciuto, in quanto l’avente diritto al contributo elettorale, nei confronti della Camera dei Deputati che lo attribuisce, era unicamente il partito o movimento politico Italia dei Valori, unico soggetto preesistente alla competizione elettorale del 2004, che si era presentato nella lista unitaria («[OSCURATO:PERSONA]Occhetto» ), per essere subito dopo disciolta, cosicché per i due seggi conseguiti, a seguito di accordo politico tra l’On. [OSCURATO:PERSONA] e il Sen.Occhetto, era stata assicurata la rappresentanza in Parlamento; il movimento politico, Alternativa per l’Europa, nel quale erano in parte confluiti gli appartenenti allo schieramento che aveva sostenuto nella competizione elettorale la lista [OSCURATO:PERSONA]Occhetto, era stato costituito dopo la competizione elettorale del 2004 e dopo lo scioglimento della stessa lista che vi aveva preso parte; né risultava, nell’ambito dei rapporti interni tra l’Associazione politica ora chiamata Alternativa per l’Europa e l’Italia dei Valori, che quest’ultima avesse assunto l’obbligo di destinazione specifica dei fondi elettorali in favore della prima, emergendo anzi elementi di prova contraria.

Avverso la suddetta pronuncia Alternativa per l’Europa-Democrazia per l’Europa, attuale nome di “[OSCURATO:PERSONA]”-“Riformatori per l’Ulivo”, in persona del suo «rappresentante amministratore ai sensi dell’art.6 bis della legge 157/1999», propone ricorso per cassazione, notificato il 6/2/23, affidato a cinque motivi, nei confronti di Italia dei Valori (che resiste con controricorso, depositato il 20/3/23) e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] (che non svolgono difese).

Con nota del 27/2/2023, la ricorrente ha dichiarato rinunciare al ricorso proposto nei confronti degli interventori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], essendo stato dichiarato inammissibile l’intervento in appello.

Con successiva nota del 12/5/2023, la ricorrente ha chiesto la trattazione congiunta del presente ricorso con altro, iscritto al n. 5061/2023 R.G., avente ad oggetto impugnazione promossa dalla stessa ricorrente avverso ordinanza della Corte d’appello di Perugia del 18/11/2022, con la quale era dichiarato estinto il giudizio.

Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione, ex art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., degli artt.81, 100, 643 ss. c.p.c., nonché la violazione del giudicato sulla «esistenza dell’associazione “Italia dei Valori codice fiscale 900245901218”, ingiunta con il decreto di ingiunzione n. 17477 del 12014, quale materiale percettore dei fondi elettorali soggetto diverso e distinto dal Movimento politico Italia dei valori non ingiunto e cui il decreto non venne per l’effetto notificato»; b) con il secondo motivo, la violazione, ex art.360 nn. 3,4,5 c.p.c., degli artt.6 della legge 195/1974 e degli artt. 1 della legge 157/99 e 6 bis della legge 157/1999, in quanto la Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare la violazione manifesta delle suddette disposizioni, «nullità “di protezione” ai fini della continuativa e in tendenziale “parità delle armi” partecipazione alla arena politico elettorale cui i fondi elettorali sono funzionali (Cass.

SU 10094 del 2015)»; c) con il terzo motivo, la violazione, ex art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., degli artt. 102 e segg. c.p.c., 70, comma 3, c.p.c.; d) con il quarto ed il quinto motivo, la violazione , ex art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., dell’art.91 c.p.c., per non avere le sentenze di primo e secondo grado, pur dichiarando inammissibili le opposizioni proposte da [OSCURATO:PERSONA], Mazzoleni e Mura e gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e l’intervento degli eredi Cucurnia e Chiesa, senza però provvedere alla liquidazione delle spese di lite nei loro riguardi. 2.Preliminarmente l’istanza della ricorrente di trattazione congiunta del presente ricorso, avente ad oggetto impugnazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4629/2022, con altro ricorso per cassazione, promosso dalla stessa parte ricorrente ma avverso ordinanza della Corte d’appello di Perugia di estinzione del giudizio n 183/22, va respinta, ex art.335 c.p.c., vertendo le due controversie su impugnazione di diversi provvedimenti emessi da distinti uffici giudiziari.

3. Sempre preliminarmente, la controricorrente Italia dei Valori ha eccepito l’inammissibilità dell’avverso ricorso per cassazione, per difetto di valida procura alle liti in quanto l’atto, peraltro neppure «firmato dall’asserito legale rappresentante di ARPE (tale [OSCURATO:PERSONA])» né autenticato dai difensori, proviene da soggetto privo dei poteri di legale rappresentanza del movimento politico, poteri spettanti solo a [OSCURATO:PERSONA], e per difetto di legittimazione ad agire in capo al suddetto [OSCURATO:PERSONA], dando atto che [OSCURATO:PERSONA], che aveva assunto il ruolo di amministratore di ARPE, quanto meno a partire dal 31/5/2018, sino all’11/5/2022, allorché la legale rappresentanza veniva assunta dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], era tornato nella carica di legale rappresentanza a seguito delle dimissioni il 16/6/22 del [OSCURATO:PERSONA], revocando in pari data i precedenti difensori, nominando unico legale di fiducia l’avv.Pagnoni, per tutti i contenziosi in corso, incluso quello n. 2925/2018 pendente dinanzi alla Corte d’appello di Roma e definito con la sentenza oggi impugnata.

La controricorrente ha anche eccepito l’inammissibilità del ricorso per inesistenza giuridica del soggetto ricorrente [OSCURATO:PERSONA], qualificatosi come «mera ridenominazione dell’originario “[OSCURATO:PERSONA] per l’Ullivo”», osservando che tale ultimo soggetto (AGO) è stato dichiarato inesistente giuridicamente per effetto della sentenza del Tribunale di Roma n. 186/14, passata in giudicato in quanto confermata in appello, con ricorso per cassazione avverso tale pronuncia dichiarato inammissibile con ordinanza n.39774/2021 (in quanto il ricorso per cassazione, proposto in sostituzione di altro ricorso avverso la stessa sentenza d’appello, non rispettava il principio di consumazione del diritto di impugnare la sentenza con unico atto).

Questa Corte, con ordinanza n. 3778/2023 ha respinto, in relazione a giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Perugia, il regolamento di competenza promosso da Alternativa per l’Europa-Democrazia in Europa, in persona del rappresentante legale p.t.

Prof. [OSCURATO:PERSONA] – nuovo amministratore, l’eccezione, sollevata dai resistenti [OSCURATO:PERSONA] e Mazzoleni, in quanto non suffragata da prova, essendosi i resistenti limitati a dedurre la nullità della nomina del [OSCURATO:PERSONA], al posto del co-fondatore, rappresentante e amministratore dell’associazione [OSCURATO:PERSONA], a fronte di allegazione da parte della ricorrente che il prof. [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentate attuale dell’associazione politica e conferente la procura alle liti, agisce in forza di verbale di assemblea per atto pubblico [OSCURATO:PERSONA] del maggio 2018 e della nomina ricevuta in data 11/5/2022, con verbale del Consiglio di amministrazione della formazione politica ricorrente.

Invece, nel presente giudizio, la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto comunicazione PEC (all.3) inviata dal [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] in data 16/6/2022, con la quale lo stesso comunicava di rinunciare al mandato di amministratore dell’associazione ARPE, e revoca (all.4) da parte del Veltri, in data 16/6/2022, in qualità di legale rappresentante di ARPE dei precedenti difensori con nomina dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], precisando che tutte le delibere di assemblea richiamate in ricorso sono state impugnate dal Veltri e costituiscono oggetto della causa n.

R.G. 5253/222 pendente dinanzi al Tribunale di Perugia (all.to 5). 4.La ricorrente, in memoria, ha replicato sull’infondatezza dell’eccezione di nullità della procura alle liti, essenzialmente rilevandosi che il Veltri aveva presentato dimissioni dal ruolo anche di associato sin dal 23/9/2021, cosicché non rileverebbe l’esercizio successivo in prorogatio dell’attività di amministratore da novembre in avanti e le dimissioni del [OSCURATO:PERSONA] del 16/6/2022 spedite al Veltri non potevano fare riacquistare allo stesso Veltri la qualità di associato perduta né tanto meno quella di amministratore cessata l’11/5/2022 .

Si invoca quindi la piena validità ed efficacia del verbale di assemblea del 18/7/2022.

5. In ogni caso, sulla base della ragione più liquida (Cass. Sez.Un.6826/2010), esaminato il merito del ricorso, le prime due censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, essendo entrambe volte a fare dichiarare l’inammissibilità della costituzione in primo e secondo grado del soggetto giuridico costituito «Italia dei Valori C.F. n. 90024590128», sono infondate.

Con il primo motivo si contesta la valutazione, operata nella sentenza impugnata, circa l’unitarietà del soggetto giuridico Italia dei Valori, associazione o partito o movimento politico, trattandosi invece di due soggetti distinti.

Con il secondo motivo,si deduce l’asserita violazione dell’art.6 della legge 195/1974, norma che sanzionava con la nullità assoluta la cessione a terzi dei rimborsi elettorali ai partiti, deducendosi che il diritto vantato ad ottenere il 50% dei rimborsi elettorali non sarebbeinficiato dal fatto che, come ritenuto dalla Corte d’appello, il [OSCURATO:PERSONA]Riformatori per l’Ulivo non esisteva all’epoca delle elezioni europee del 2004, poiché soggetto titolare del diritto non è il partito ma la Lista, autonomo soggetto giuridico.

Ora, risulta documentato che esiste un unico soggetto giuridico il partito-associazione IDV, con C.F. n. 90024590128, costituito nel settembre 2020 tra [OSCURATO:PERSONA], Mura e [OSCURATO:PERSONA], che, al momento delle elezioni del giugno 2004 ha presentato la lista e richiesto i rimborsi elettorali e non rilevano le modifiche statutarie intervenute nel corso degli anni, trattandosi delle regole interne modificabili dagli associati.

Il suddetto partito ha sostenuto e rendicontato al Presidente della Camera dei deputati spese la campagna per le elezioni del Parlamento europeo 2004 e a suo favore, sulla base dei voti conseguiti, avendo ottenuto due seggi elettorali, ha maturato il diritto ad ottenere rimborsi elettorali, distribuiti nei cinque anni successivi per un totale di € 5.388.003, 17, giuste deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati pubblicate su GU n. 176/2004 del 29/7/2004 (fatti allegati dalla controricorrente).

Il partito politico ha natura di associazione privata non riconosciuta come persona giuridica, regolata in via generale dalle norme del codice civile (Cass. 26/2003) .

Nel presente giudizio, l’indagine va compiuta con riguardo alla disciplina anteriore alle riforme introdotte dalla legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi.

Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alla detrazioni fiscali) - la quale, all'art. 9, comma 29, ha previsto che «I rimborsi e i contributi di cui alla presente legge sono strettamente finalizzati all'attività politica, elettorale e ordinaria, dei partiti e dei movimenti politici» -, e dal D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 (Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore), convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

Ora, sia il contributo a titolo di concorso alle spese elettorali previsto dall’art.16 l.515/1993 sia il finanziamento pubblico dei partiti - qualificato dalla L. n. 157 del 1999 come « rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del [OSCURATO:PERSONA] e dei consigli regionali» - trovava no come beneficiari i partiti o i movimenti politici e rappresentavano una forma di sostegno dell'attività svolta dal partito «a valle» della competizione elettorale (cfr. Cass. Sez.Un. 10094/2015).

A fronte di tali risultanze documentali, la ricorrente deduce che, in data 26/7/2004, sarebbe stato costituito il diverso soggetto AIDV allo scopo di appropriarsi dei fondi elettorali, ma le elezioni si sono tenute il 12 e 13 giugno 2004 e la Lista dei candidati è stata presentata in data 20/4/2004.

Alcuna valenza di giudicato può essere attribuito in relazione a quanto statuito nella sentenza delle Sezioni Unite n. 603/2015, con la quale si è solo disposta la correzione di errore materiale della ordinanza n. 6331/2012 avente ad oggetto regolamento preventivo di giurisdizione proposto dal movimento politico «[OSCURATO:PERSONA]», in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], che – si legge nella sentenza di questa Corte del 2015 - «con il partito «Italia dei valori», aveva dato vita all'alleanza politico elettorale "[OSCURATO:PERSONA]Occhetto", nel corso del giudizio per l'attribuzione di rimborsi per le consultazioni elettorali del 2004 per la nomina dei rappresentanti italiani al [OSCURATO:PERSONA], promosso davanti al Tribunale civile di Roma nei confronti della Camera dei deputati, nel contraddittorio con il Movimento politico Italia dei valori e con la Associazione Italia dei valori»; la correzione ha riguardato l’indicazione come parte intervenuta in sede di regolamento di giurisdizione del «Movimento politico "Italia dei Valori""», in luogo di « Italia dei Valori», essendosi dato atto che, con il ricorso per regolamento di giurisdizione del movimento politico [OSCURATO:PERSONA], risultavano, anche dalle relate di notifica, evocati nel giudizio «tanto l'Associazione Italia dei Valori in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma in via [OSCURATO:PERSONA] di Bruno n. 4, che il Movimento politico Italia dei Valori in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma in via [OSCURATO:PERSONA] in Via, n. 12», l’uno costituito, l’altro rimasto intimato.

Quanto agli asseriti giudicati esterni rappresentati da vari provvedimenti (in particolare, Tribunale di Perugia, «ordinanza collegiale del febbraio 2017», o sentenza del Giudice di Pace di Pavia del 2018), in ordine alla affermata distinzione e autonomia dei soggetti associazione e partito Italia dei Valori, si assume, in ricorso, nel corpo del primo motivo, che la questione, trattandosi di giudicato intervenuto prima della pronuncia qui impugnata, sarebbe stata posta «in appello» (ma la sentenza della Corte d’appello non affronta tale questione) e si riportano estratti parziali, dai quali non è dato evincere neppure quale fosse l’oggetto dei giudizi .

La censura di violazione del giudicato è quindi inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto, nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato esterno, negato dalla Corte di appello deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena d'inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (cfr. Cass.15737/2017 e Cass. n. 17310/2020 ; Cass. 15846/2023); invero, Il principio della rilevabilità in sede di legittimit à del giudicato esterno, sempre che questo risulti dagli atti comunque prodotti nel giudizio di merito, deve essere coordinato con l'onere di completezza e autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti (cfr. Cass.

SU n. 1416/2004), senza possibilità di depo sitare per la prima volta le sentenze in questa sede di legittimità, atteso che tale facoltà è consentita solo in caso di giudicato successivo alla sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 1534/2018 e Cass. n. 18464/2018).

6. La terza censura, con la quale si denuncia la nullità del giudizio per mancata partecipazione ed obbligatorio intervento del PM, è infondata.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez.Un. 10094/2015) ha chiarito che «le somme erogate ai partiti politici a titolo di rimborso delle spese elettorali, nella disciplina anteriore alla legge 6 luglio 2012, n. 96, non recano un vincolo di destinazione pubblicistica, sicché la condotta appropriativa del tesoriere del partito non dà luogo a responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione del giudice contabile, ma a responsabilità civile soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario, che il partito stesso, associazione privata non riconosciuta, può adire per il ripristino della propria consistenza patrimoniale».

E la natura privatistica è stata ribadita in Cass. 205/2019 (in regolamento di competenza che vedeva contrapposti il [OSCURATO:PERSONA]Riformatori per l’Ulivo e la Camera dei Deputati), ove si è affermato che «nell'opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto da un'associazione politica nei confronti della Camera dei deputati per il pagamento del contributo dovuto a titolo di concorso nelle spese sostenute dai partiti o dai movimenti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante nelle elezioni al Parlamento europeo, venendo in rilievo una controversia relativa a diritti di obbligazione, grava sull'opponente che eccepisca l'incompetenza del giudice adito, l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei criteri concorrenti di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. », chiarendo che la controversia, avente ad oggetto pretesa creditoria sul contributo dovuto a titolo di concorso nelle spese spettante a partiti o movimenti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante nelle elezioni al Parlamento europeo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non interferendo «la destinazione dei fondi, che la ricorrente pù utilizzare nel modo (e nel luogo) ritenuto pi ̀ opportuno per lo svolgimento dell'attività politica al cui proficuo esercizio i fondi stessi sono vincolati».

7. Il quarto e quinto motivo sono inammissibili, con riguardo alle spese nei riguardi degli interventori [OSCURATO:PERSONA], Mazzoleni e Mura, per sopravvenuta carenza di interesse, stante la rinuncia al ricorso, e con riguardo agli altri interventori, eredi di Chiesa, in quanto l’intervenuta compensazione delle spese processuali, motivata dalla «decisione per mere ragioni di rito » e dalla « necessità del contraddittorio instaurato», è insindacabile in questa sede di legittimità a fronte di una motivazione non illogica, néerrata (Cass.21400/2021: «In tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza ilpotere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa»).

8. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

Essendo il procedimento esente, non si applica l'art. 13, comma 1 quater del d.P.R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4507/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] L'EUROPA- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MARCELLO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4629/2022 depositata il05/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4629/2022, pubblicata il 5/7/2022, - in giudizio di opposizione promoss o dal Partito Italia dei Valori e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dell’associazione politica “[OSCURATO:PERSONA]”- “Riformatori per l’Ulivo”, in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto ingiuntivo «n . 17477/2017 », con il quale si era ingiunto all’Associazione Italia dei Valori, quale soggetto che aveva depositato la lista elettorale e che aveva percepito i fondi elettorali ex artt. 16, comma 3, della l.n. 515/1993 e 6 della l. n. 195/1974, di versare il 50% dei fondi elettorali complessivamente perseguiti dalla “[OSCURATO:PERSONA]” in relazione alle elezioni europee del 2004, pari ad € 2.694.001,60 -ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Roma n. 5239/2019, nella parte in cui si era decisa anche l’opposizione avverso il distinto decreto ingiuntivo «n. 14227/2017», emesso in favore della medesima Associazione politica, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e Mazzoleni, in difetto di potestas iudicandi, pendendo dinanzi ad altro giudice del Tribunale di Roma il relativo giudizio di opposizione, nonché ha dichiarato inammissibili l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], Mazzoleni e Mura, soggetti nei cui confronti non risultava emesso il decreto ingiuntivo n. 17477/2017, oggetto del giudizio di opposizione, e quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] per l’Europa-Democrazia per l’Europa, attuale nome di “[OSCURATO:PERSONA]”-“Riformatori per l’Ulivo”, a ministero dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza impugnata nella parte in cui ha revocato l’opposto decreto ingiuntivo n. 17477/2017. In particolare, i giudici di appello hanno, per quanto qui ancora interessa, negli appelli riuniti nn. R.G. 2925/2018 e 2928/2018, dichiarato inammissibile, per difetto di valida procura alle liti, l’appello proposto da “[OSCURATO:PERSONA]”-”Riformatori per l’Ulivo” nell’attuale denominazione “Alternativa per l’Europa”, in persona del legale rappresentante on. [OSCURATO:PERSONA], a ministero dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], considerato che, alla data di proposizione dell’appello, il legale rappresentante della suddetta associazione era invece l’On.le [OSCURATO:PERSONA], essendo l’On. le [OSCURATO:PERSONA] cessato dalla carica e anche come associato dal 13/2/2018, quando ne era stato escluso per incompatibilità costituzionali derivanti dall’avere costituito un partito politico diverso, “Lista del Popolo”. Di conseguenza, la sola impugnazione proposta dall’associazione politica “ [OSCURATO:PERSONA]” o “Riformatori per l’Ulivo”, ora chiamata “Alternativa per l’Europa, in persona del legale rappresentante On. le Veltri, era ammissibile. La Corte di merito ha poi accertato, respingendo il motivo di gravame dell’appellante sopra indicata, che legittimata passiva a resistere mediante opposizione a decreto ingiuntivo, era l’associazione non riconosciuta Italia dei Valori ovvero il partito politico (non essendo fondato, per carenza di prova, l’assunto di parte appellante su una dicotomia tra «Associazione Italia dei Valori» e «Movimento Italia dei Valori») che presentò la lista per le elezioni e che è risultato essere il materiale percettore del rimborso delle spese ottenuto per le consultazioni elettorali del 2004. Nel merito, il credito vantato dall’[OSCURATO:PERSONA] per l’Ulivo, nella nuova denominazione Alternativa per l’Europa, rappresentata dall’On.le Veltri, non poteva essere riconosciuto, in quanto l’avente diritto al contributo elettorale, nei confronti della Camera dei Deputati che lo attribuisce, era unicamente il partito o movimento politico Italia dei Valori, unico soggetto preesistente alla competizione elettorale del 2004, che si era presentato nella lista unitaria («[OSCURATO:PERSONA]Occhetto» ), per essere subito dopo disciolta, cosicché per i due seggi conseguiti, a seguito di accordo politico tra l’On. [OSCURATO:PERSONA] e il Sen.Occhetto, era stata assicurata la rappresentanza in Parlamento; il movimento politico, Alternativa per l’Europa, nel quale erano in parte confluiti gli appartenenti allo schieramento che aveva sostenuto nella competizione elettorale la lista [OSCURATO:PERSONA]Occhetto, era stato costituito dopo la competizione elettorale del 2004 e dopo lo scioglimento della stessa lista che vi aveva preso parte; né risultava, nell’ambito dei rapporti interni tra l’Associazione politica ora chiamata Alternativa per l’Europa e l’Italia dei Valori, che quest’ultima avesse assunto l’obbligo di destinazione specifica dei fondi elettorali in favore della prima, emergendo anzi elementi di prova contraria. Avverso la suddetta pronuncia Alternativa per l’Europa-Democrazia per l’Europa, attuale nome di “[OSCURATO:PERSONA]”-“Riformatori per l’Ulivo”, in persona del suo «rappresentante amministratore ai sensi dell’art.6 bis della legge 157/1999», propone ricorso per cassazione, notificato il 6/2/23, affidato a cinque motivi, nei confronti di Italia dei Valori (che resiste con controricorso, depositato il 20/3/23) e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] (che non svolgono difese). Con nota del 27/2/2023, la ricorrente ha dichiarato rinunciare al ricorso proposto nei confronti degli interventori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], essendo stato dichiarato inammissibile l’intervento in appello. Con successiva nota del 12/5/2023, la ricorrente ha chiesto la trattazione congiunta del presente ricorso con altro, iscritto al n. 5061/2023 R.G., avente ad oggetto impugnazione promossa dalla stessa ricorrente avverso ordinanza della Corte d’appello di Perugia del 18/11/2022, con la quale era dichiarato estinto il giudizio. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione, ex art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., degli artt.81, 100, 643 ss. c.p.c., nonché la violazione del giudicato sulla «esistenza dell’associazione “Italia dei Valori codice fiscale 900245901218”, ingiunta con il decreto di ingiunzione n. 17477 del 12014, quale materiale percettore dei fondi elettorali soggetto diverso e distinto dal Movimento politico Italia dei valori non ingiunto e cui il decreto non venne per l’effetto notificato»; b) con il secondo motivo, la violazione, ex art.360 nn. 3,4,5 c.p.c., degli artt.6 della legge 195/1974 e degli artt. 1 della legge 157/99 e 6 bis della legge 157/1999, in quanto la Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare la violazione manifesta delle suddette disposizioni, «nullità “di protezione” ai fini della continuativa e in tendenziale “parità delle armi” partecipazione alla arena politico elettorale cui i fondi elettorali sono funzionali (Cass. SU 10094 del 2015)»; c) con il terzo motivo, la violazione, ex art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., degli artt. 102 e segg. c.p.c., 70, comma 3, c.p.c.; d) con il quarto ed il quinto motivo, la violazione , ex art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., dell’art.91 c.p.c., per non avere le sentenze di primo e secondo grado, pur dichiarando inammissibili le opposizioni proposte da [OSCURATO:PERSONA], Mazzoleni e Mura e gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e l’intervento degli eredi Cucurnia e Chiesa, senza però provvedere alla liquidazione delle spese di lite nei loro riguardi. 2.Preliminarmente l’istanza della ricorrente di trattazione congiunta del presente ricorso, avente ad oggetto impugnazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4629/2022, con altro ricorso per cassazione, promosso dalla stessa parte ricorrente ma avverso ordinanza della Corte d’appello di Perugia di estinzione del giudizio n 183/22, va respinta, ex art.335 c.p.c., vertendo le due controversie su impugnazione di diversi provvedimenti emessi da distinti uffici giudiziari. 3. Sempre preliminarmente, la controricorrente Italia dei Valori ha eccepito l’inammissibilità dell’avverso ricorso per cassazione, per difetto di valida procura alle liti in quanto l’atto, peraltro neppure «firmato dall’asserito legale rappresentante di ARPE (tale [OSCURATO:PERSONA])» né autenticato dai difensori, proviene da soggetto privo dei poteri di legale rappresentanza del movimento politico, poteri spettanti solo a [OSCURATO:PERSONA], e per difetto di legittimazione ad agire in capo al suddetto [OSCURATO:PERSONA], dando atto che [OSCURATO:PERSONA], che aveva assunto il ruolo di amministratore di ARPE, quanto meno a partire dal 31/5/2018, sino all’11/5/2022, allorché la legale rappresentanza veniva assunta dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], era tornato nella carica di legale rappresentanza a seguito delle dimissioni il 16/6/22 del [OSCURATO:PERSONA], revocando in pari data i precedenti difensori, nominando unico legale di fiducia l’avv.Pagnoni, per tutti i contenziosi in corso, incluso quello n. 2925/2018 pendente dinanzi alla Corte d’appello di Roma e definito con la sentenza oggi impugnata. La controricorrente ha anche eccepito l’inammissibilità del ricorso per inesistenza giuridica del soggetto ricorrente [OSCURATO:PERSONA], qualificatosi come «mera ridenominazione dell’originario “[OSCURATO:PERSONA] per l’Ullivo”», osservando che tale ultimo soggetto (AGO) è stato dichiarato inesistente giuridicamente per effetto della sentenza del Tribunale di Roma n. 186/14, passata in giudicato in quanto confermata in appello, con ricorso per cassazione avverso tale pronuncia dichiarato inammissibile con ordinanza n.39774/2021 (in quanto il ricorso per cassazione, proposto in sostituzione di altro ricorso avverso la stessa sentenza d’appello, non rispettava il principio di consumazione del diritto di impugnare la sentenza con unico atto). Questa Corte, con ordinanza n. 3778/2023 ha respinto, in relazione a giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Perugia, il regolamento di competenza promosso da Alternativa per l’Europa-Democrazia in Europa, in persona del rappresentante legale p.t. Prof. [OSCURATO:PERSONA] – nuovo amministratore, l’eccezione, sollevata dai resistenti [OSCURATO:PERSONA] e Mazzoleni, in quanto non suffragata da prova, essendosi i resistenti limitati a dedurre la nullità della nomina del [OSCURATO:PERSONA], al posto del co-fondatore, rappresentante e amministratore dell’associazione [OSCURATO:PERSONA], a fronte di allegazione da parte della ricorrente che il prof. [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentate attuale dell’associazione politica e conferente la procura alle liti, agisce in forza di verbale di assemblea per atto pubblico [OSCURATO:PERSONA] del maggio 2018 e della nomina ricevuta in data 11/5/2022, con verbale del Consiglio di amministrazione della formazione politica ricorrente. Invece, nel presente giudizio, la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto comunicazione PEC (all.3) inviata dal [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] in data 16/6/2022, con la quale lo stesso comunicava di rinunciare al mandato di amministratore dell’associazione ARPE, e revoca (all.4) da parte del Veltri, in data 16/6/2022, in qualità di legale rappresentante di ARPE dei precedenti difensori con nomina dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], precisando che tutte le delibere di assemblea richiamate in ricorso sono state impugnate dal Veltri e costituiscono oggetto della causa n. R.G. 5253/222 pendente dinanzi al Tribunale di Perugia (all.to 5). 4.La ricorrente, in memoria, ha replicato sull’infondatezza dell’eccezione di nullità della procura alle liti, essenzialmente rilevandosi che il Veltri aveva presentato dimissioni dal ruolo anche di associato sin dal 23/9/2021, cosicché non rileverebbe l’esercizio successivo in prorogatio dell’attività di amministratore da novembre in avanti e le dimissioni del [OSCURATO:PERSONA] del 16/6/2022 spedite al Veltri non potevano fare riacquistare allo stesso Veltri la qualità di associato perduta né tanto meno quella di amministratore cessata l’11/5/2022 . Si invoca quindi la piena validità ed efficacia del verbale di assemblea del 18/7/2022. 5. In ogni caso, sulla base della ragione più liquida (Cass. Sez.Un.6826/2010), esaminato il merito del ricorso, le prime due censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, essendo entrambe volte a fare dichiarare l’inammissibilità della costituzione in primo e secondo grado del soggetto giuridico costituito «Italia dei Valori C.F. n. 90024590128», sono infondate. Con il primo motivo si contesta la valutazione, operata nella sentenza impugnata, circa l’unitarietà del soggetto giuridico Italia dei Valori, associazione o partito o movimento politico, trattandosi invece di due soggetti distinti. Con il secondo motivo,si deduce l’asserita violazione dell’art.6 della legge 195/1974, norma che sanzionava con la nullità assoluta la cessione a terzi dei rimborsi elettorali ai partiti, deducendosi che il diritto vantato ad ottenere il 50% dei rimborsi elettorali non sarebbeinficiato dal fatto che, come ritenuto dalla Corte d’appello, il [OSCURATO:PERSONA]Riformatori per l’Ulivo non esisteva all’epoca delle elezioni europee del 2004, poiché soggetto titolare del diritto non è il partito ma la Lista, autonomo soggetto giuridico. Ora, risulta documentato che esiste un unico soggetto giuridico il partito-associazione IDV, con C.F. n. 90024590128, costituito nel settembre 2020 tra [OSCURATO:PERSONA], Mura e [OSCURATO:PERSONA], che, al momento delle elezioni del giugno 2004 ha presentato la lista e richiesto i rimborsi elettorali e non rilevano le modifiche statutarie intervenute nel corso degli anni, trattandosi delle regole interne modificabili dagli associati. Il suddetto partito ha sostenuto e rendicontato al Presidente della Camera dei deputati spese la campagna per le elezioni del Parlamento europeo 2004 e a suo favore, sulla base dei voti conseguiti, avendo ottenuto due seggi elettorali, ha maturato il diritto ad ottenere rimborsi elettorali, distribuiti nei cinque anni successivi per un totale di € 5.388.003, 17, giuste deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati pubblicate su GU n. 176/2004 del 29/7/2004 (fatti allegati dalla controricorrente). Il partito politico ha natura di associazione privata non riconosciuta come persona giuridica, regolata in via generale dalle norme del codice civile (Cass. 26/2003) . Nel presente giudizio, l’indagine va compiuta con riguardo alla disciplina anteriore alle riforme introdotte dalla legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alla detrazioni fiscali) - la quale, all'art. 9, comma 29, ha previsto che «I rimborsi e i contributi di cui alla presente legge sono strettamente finalizzati all'attività politica, elettorale e ordinaria, dei partiti e dei movimenti politici» -, e dal D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 (Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore), convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13. Ora, sia il contributo a titolo di concorso alle spese elettorali previsto dall’art.16 l.515/1993 sia il finanziamento pubblico dei partiti - qualificato dalla L. n. 157 del 1999 come « rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del [OSCURATO:PERSONA] e dei consigli regionali» - trovava no come beneficiari i partiti o i movimenti politici e rappresentavano una forma di sostegno dell'attività svolta dal partito «a valle» della competizione elettorale (cfr. Cass. Sez.Un. 10094/2015). A fronte di tali risultanze documentali, la ricorrente deduce che, in data 26/7/2004, sarebbe stato costituito il diverso soggetto AIDV allo scopo di appropriarsi dei fondi elettorali, ma le elezioni si sono tenute il 12 e 13 giugno 2004 e la Lista dei candidati è stata presentata in data 20/4/2004. Alcuna valenza di giudicato può essere attribuito in relazione a quanto statuito nella sentenza delle Sezioni Unite n. 603/2015, con la quale si è solo disposta la correzione di errore materiale della ordinanza n. 6331/2012 avente ad oggetto regolamento preventivo di giurisdizione proposto dal movimento politico «[OSCURATO:PERSONA]», in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], che – si legge nella sentenza di questa Corte del 2015 - «con il partito «Italia dei valori», aveva dato vita all'alleanza politico elettorale "[OSCURATO:PERSONA]Occhetto", nel corso del giudizio per l'attribuzione di rimborsi per le consultazioni elettorali del 2004 per la nomina dei rappresentanti italiani al [OSCURATO:PERSONA], promosso davanti al Tribunale civile di Roma nei confronti della Camera dei deputati, nel contraddittorio con il Movimento politico Italia dei valori e con la Associazione Italia dei valori»; la correzione ha riguardato l’indicazione come parte intervenuta in sede di regolamento di giurisdizione del «Movimento politico "Italia dei Valori""», in luogo di « Italia dei Valori», essendosi dato atto che, con il ricorso per regolamento di giurisdizione del movimento politico [OSCURATO:PERSONA], risultavano, anche dalle relate di notifica, evocati nel giudizio «tanto l'Associazione Italia dei Valori in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma in via [OSCURATO:PERSONA] di Bruno n. 4, che il Movimento politico Italia dei Valori in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma in via [OSCURATO:PERSONA] in Via, n. 12», l’uno costituito, l’altro rimasto intimato. Quanto agli asseriti giudicati esterni rappresentati da vari provvedimenti (in particolare, Tribunale di Perugia, «ordinanza collegiale del febbraio 2017», o sentenza del Giudice di Pace di Pavia del 2018), in ordine alla affermata distinzione e autonomia dei soggetti associazione e partito Italia dei Valori, si assume, in ricorso, nel corpo del primo motivo, che la questione, trattandosi di giudicato intervenuto prima della pronuncia qui impugnata, sarebbe stata posta «in appello» (ma la sentenza della Corte d’appello non affronta tale questione) e si riportano estratti parziali, dai quali non è dato evincere neppure quale fosse l’oggetto dei giudizi . La censura di violazione del giudicato è quindi inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto, nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato esterno, negato dalla Corte di appello deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena d'inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (cfr. Cass.15737/2017 e Cass. n. 17310/2020 ; Cass. 15846/2023); invero, Il principio della rilevabilità in sede di legittimit à del giudicato esterno, sempre che questo risulti dagli atti comunque prodotti nel giudizio di merito, deve essere coordinato con l'onere di completezza e autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti (cfr. Cass. SU n. 1416/2004), senza possibilità di depo sitare per la prima volta le sentenze in questa sede di legittimità, atteso che tale facoltà è consentita solo in caso di giudicato successivo alla sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 1534/2018 e Cass. n. 18464/2018). 6. La terza censura, con la quale si denuncia la nullità del giudizio per mancata partecipazione ed obbligatorio intervento del PM, è infondata. Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez.Un. 10094/2015) ha chiarito che «le somme erogate ai partiti politici a titolo di rimborso delle spese elettorali, nella disciplina anteriore alla legge 6 luglio 2012, n. 96, non recano un vincolo di destinazione pubblicistica, sicché la condotta appropriativa del tesoriere del partito non dà luogo a responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione del giudice contabile, ma a responsabilità civile soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario, che il partito stesso, associazione privata non riconosciuta, può adire per il ripristino della propria consistenza patrimoniale». E la natura privatistica è stata ribadita in Cass. 205/2019 (in regolamento di competenza che vedeva contrapposti il [OSCURATO:PERSONA]Riformatori per l’Ulivo e la Camera dei Deputati), ove si è affermato che «nell'opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto da un'associazione politica nei confronti della Camera dei deputati per il pagamento del contributo dovuto a titolo di concorso nelle spese sostenute dai partiti o dai movimenti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante nelle elezioni al Parlamento europeo, venendo in rilievo una controversia relativa a diritti di obbligazione, grava sull'opponente che eccepisca l'incompetenza del giudice adito, l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei criteri concorrenti di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. », chiarendo che la controversia, avente ad oggetto pretesa creditoria sul contributo dovuto a titolo di concorso nelle spese spettante a partiti o movimenti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante nelle elezioni al Parlamento europeo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non interferendo «la destinazione dei fondi, che la ricorrente pù utilizzare nel modo (e nel luogo) ritenuto pi ̀ opportuno per lo svolgimento dell'attività politica al cui proficuo esercizio i fondi stessi sono vincolati». 7. Il quarto e quinto motivo sono inammissibili, con riguardo alle spese nei riguardi degli interventori [OSCURATO:PERSONA], Mazzoleni e Mura, per sopravvenuta carenza di interesse, stante la rinuncia al ricorso, e con riguardo agli altri interventori, eredi di Chiesa, in quanto l’intervenuta compensazione delle spese processuali, motivata dalla «decisione per mere ragioni di rito » e dalla « necessità del contraddittorio instaurato», è insindacabile in questa sede di legittimità a fronte di una motivazione non illogica, néerrata (Cass.21400/2021: «In tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza ilpotere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa»). 8. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza. Essendo il procedimento esente, non si applica l'art. 13, comma 1 quater del d.P.R