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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 20504/2022

Testo disponibile della fonte

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Consiglier e Rel, ORDINANZA sul ricorso R.G. 11893/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] domiciliata in Roma piazzale Clodio 18 presso l’Avv.[OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], quale erede dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Salerno via [OSCURATO:PERSONA] 387 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, pec: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE – ufficio territoriale di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el la Campania n. 10568/16 depositata in data 24/11/2016 uditala relazione della causa svolta alla udienza del 1 3 / 0 4 /202 2 da l consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso una comunicazione preventiva di fermo amministrativo dell’autovettura FIAT 500 di sua proprietà, in ragione del carico tributario di euro 14.122,43, portato da diverse cartelle di pagamento .

Ha dedotto l’illegittimità del fermo perché notificato in violazione dell’articolo 26 del D.P.R. 600/1973 e con riferimento a un credito erariale inesistente.

Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado,osservando che,con riferimento alla cartella numero 100201000352990 44 001 il contribuente aveva dato prova del pagamento; con riferimento alla cartella portante il numero 100201100161025 14001 non risultava la notifica; e che “l’annullamento” di queste due cartelle comportava anche l’annullamento del preavviso di fermo perché l’importo non era tale da giustificarlo.

Ha proposto appello Equitalia,che la Commissione tributaria regionale ha respinto rilevando che non era stato prodotto alcun documento per contrastare quanto provato dal contribuente e rilevato dei primi giudici e cioè: che per la cartella 44 001 era intervenuto il pagamento; e che per la cartella 14001 era stata data prova di una duplicazione dell’imposta di registro già versata.

Avverso la predetta sentenza Equitalia ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi .

Si è costituito resistendo il contribuente.

Non si è costituita Agenzia delle entrate, nonostante la rinnovazione della notifica disposta da l Collegio .

Successivamente Agenzia delle entrate –Riscossione, costituendosia mezzo dello stesso avvocatodel libero foro che ha proposto il ricorso per conto di Equitalia, ha depositato una memoria.

Si è altresì costituita [OSCURATO:PERSONA] quale erede dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed ha depositato memoria.

La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 13 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Preliminarmente si osserva che è inefficace la costituzione in corso di giudizio di Agenzia delle entrate -Riscossione a mezzo diun avvocato del libero foro, il medesimo cui aveva conferito la procura Equitaliae che aveva proposto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] del 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delle entrate - R iscossione e l'Avvocatura generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, e a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal comma 4dell'art. 43 del R.D. n. 1611 del 1933 ; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura per il giudizio di cassazione è invalidamente conferita dall'Agenzia della entrate- Riscossione ad un avvocato del libero foro (Cass. sez. un. n. 30008 del 19/11/2019 ; Cass. n. 26531 del 20/11/2020; Cass. n. 41205 del 22/12/2021).

Ciò tuttavia non ha effetto sulla prosecuzione del giudizio , se non la inammissibilità della memoria difensiva presentata per conto di AdeR , poiché il giudizio è stat o regolarmente instaurato da Equitalia, con ricorso notificato in data 13 maggio 2017 e cioè prima della successione ex legedi Agenzia delle entrate - Riscossone .

L'art. 1 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, fissa infatti la decorrenza dell a estinzione delle società del gruppo Equitalia aventi funzione di riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017.

Le predette società sono state cancella te d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che questo però comporti la interruzione dei processi in corso poiché la successione "a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali", di Agenzia delle entrate-Riscossione, pur costituendo una fattispecie estintiva riconducibile al subentro "in universum ius", riguarda il trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del "munus publicum" riferito all'attività della riscossione, con la conseguenza che il fenomeno non comporta la necessità d'interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300 c.p.c.( Cass. s ez. un. n. 15911 del 08/06/2021)

1.1. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente lamenta ai sensi dell’art 360 n. 4 c.p.c. la violazione degli art. 112 e 345 c.p.c.

Equitalia deduce che il giudice d'appello ha violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato nonché quello del tantum devolutum quantum appellatum.

Secondo la Commissione regionale l’appello sarebbe infondato,per effetto dell’annullamento della pretesa impositiva, poiché sono state annullat e due cartelle esattoriali .

Equitalia oppone che essa, nell’atto di appello , dopo avere eccepito la carenza di legittimazione passiva per le questioni che riguardano il credito, ha dedotto che era no sottese alla comunicazione preventiva di fermo anche altre cartelle, tutte regolarmente notificate e non impugnate e che perciò relativamente a tali cartelle il preavviso di fermo era legittimo.

La ricorrente lamenta che su queste difese la Commissione regionale non si è pronunciata.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. per avere la Commissione attribuito valore di prova legale a prove che non lo avevano,negandolo invece prove che lo avevanoai sensi dell'art . 360 n . 5 c.p.c. .

La ricorrente deduce di avere documentato la regolarità e tempestività di altre cartelle di pagamento, anche con la produzione degli avvisi di ricevimento, cartell e che erano tutte sottes e al l'impugna to preavviso di fermo amministrativo e nesupportavano la legittimità.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati nei termini di cui appresso si dirà.

Nel ricorso sono indicate specificamente alcune cartelle che secondo quanto dedotto da Equitalia sono state regolarmente notificate e non impugnate. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto nell’atto di appello (v. trascrizione a pag. 7 del ricorso) che il preavviso di fermo aveva come atti presupposti anche queste cartelle esattoriali , regolarmente notificate e non impugnate nei termini.

Su questo punto la sentenza d'appello non si è pronunciata , limitandosi a ripercorrere le argomentazioni del giudice di primo grado, che ha focalizzato l’attenzione su due cartelle. [OSCURATO:PERSONA] regionale, in conformitàal primo giudice, ritiene che vi sia stato l'annullamento della pretesa impositiva in ragione dell’annullamento della cartella portante il n umero 100201000352990 44001e di quella portante il numero 10020110016102 5 14001 .

Il giudice di secondo grado, invece, avrebbe dovuto esaminare per intero l'atto d'appello di Equitalia e verificare se le residue cartelle di cui la società di riscossione fa menzione e che assume essere state regolarmente notificate e non impugnate, fossero idonee e sufficienti a sostenere la pretesa impositiva e il preavviso di fermo, nonostante la ritenuta illegittimità delle prime due.Ne consegue l'accoglimento del ricorso, la c assazione della sentenza impugnatae il rinvio per un nuovo esame alla C ommissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Il giudice del rinvio prov vederà sulle spese , anche del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.

Roma, Camera di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consiglier e Rel, ORDINANZA sul ricorso R.G. 11893/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] domiciliata in Roma piazzale Clodio 18 presso l’Avv.[OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], quale erede dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Salerno via [OSCURATO:PERSONA] 387 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, pec: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE – ufficio territoriale di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el la Campania n. 10568/16 depositata in data 24/11/2016 uditala relazione della causa svolta alla udienza del 1 3 / 0 4 /202 2 da l consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso una comunicazione preventiva di fermo amministrativo dell’autovettura FIAT 500 di sua proprietà, in ragione del carico tributario di euro 14.122,43, portato da diverse cartelle di pagamento . Ha dedotto l’illegittimità del fermo perché notificato in violazione dell’articolo 26 del D.P.R. 600/1973 e con riferimento a un credito erariale inesistente. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado,osservando che,con riferimento alla cartella numero 100201000352990 44 001 il contribuente aveva dato prova del pagamento; con riferimento alla cartella portante il numero 100201100161025 14001 non risultava la notifica; e che “l’annullamento” di queste due cartelle comportava anche l’annullamento del preavviso di fermo perché l’importo non era tale da giustificarlo. Ha proposto appello Equitalia,che la Commissione tributaria regionale ha respinto rilevando che non era stato prodotto alcun documento per contrastare quanto provato dal contribuente e rilevato dei primi giudici e cioè: che per la cartella 44 001 era intervenuto il pagamento; e che per la cartella 14001 era stata data prova di una duplicazione dell’imposta di registro già versata. Avverso la predetta sentenza Equitalia ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi . Si è costituito resistendo il contribuente. Non si è costituita Agenzia delle entrate, nonostante la rinnovazione della notifica disposta da l Collegio . Successivamente Agenzia delle entrate –Riscossione, costituendosia mezzo dello stesso avvocatodel libero foro che ha proposto il ricorso per conto di Equitalia, ha depositato una memoria. Si è altresì costituita [OSCURATO:PERSONA] quale erede dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed ha depositato memoria. La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 13 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Preliminarmente si osserva che è inefficace la costituzione in corso di giudizio di Agenzia delle entrate -Riscossione a mezzo diun avvocato del libero foro, il medesimo cui aveva conferito la procura Equitaliae che aveva proposto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] del 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delle entrate - R iscossione e l'Avvocatura generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, e a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal comma 4dell'art. 43 del R.D. n. 1611 del 1933 ; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura per il giudizio di cassazione è invalidamente conferita dall'Agenzia della entrate- Riscossione ad un avvocato del libero foro (Cass. sez. un. n. 30008 del 19/11/2019 ; Cass. n. 26531 del 20/11/2020; Cass. n. 41205 del 22/12/2021). Ciò tuttavia non ha effetto sulla prosecuzione del giudizio , se non la inammissibilità della memoria difensiva presentata per conto di AdeR , poiché il giudizio è stat o regolarmente instaurato da Equitalia, con ricorso notificato in data 13 maggio 2017 e cioè prima della successione ex legedi Agenzia delle entrate - Riscossone . L'art. 1 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, fissa infatti la decorrenza dell a estinzione delle società del gruppo Equitalia aventi funzione di riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017. Le predette società sono state cancella te d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che questo però comporti la interruzione dei processi in corso poiché la successione "a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali", di Agenzia delle entrate-Riscossione, pur costituendo una fattispecie estintiva riconducibile al subentro "in universum ius", riguarda il trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del "munus publicum" riferito all'attività della riscossione, con la conseguenza che il fenomeno non comporta la necessità d'interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300 c.p.c.( Cass. s ez. un. n. 15911 del 08/06/2021) 1.1. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente lamenta ai sensi dell’art 360 n. 4 c.p.c. la violazione degli art. 112 e 345 c.p.c. Equitalia deduce che il giudice d'appello ha violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato nonché quello del tantum devolutum quantum appellatum. Secondo la Commissione regionale l’appello sarebbe infondato,per effetto dell’annullamento della pretesa impositiva, poiché sono state annullat e due cartelle esattoriali . Equitalia oppone che essa, nell’atto di appello , dopo avere eccepito la carenza di legittimazione passiva per le questioni che riguardano il credito, ha dedotto che era no sottese alla comunicazione preventiva di fermo anche altre cartelle, tutte regolarmente notificate e non impugnate e che perciò relativamente a tali cartelle il preavviso di fermo era legittimo. La ricorrente lamenta che su queste difese la Commissione regionale non si è pronunciata. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. per avere la Commissione attribuito valore di prova legale a prove che non lo avevano,negandolo invece prove che lo avevanoai sensi dell'art . 360 n . 5 c.p.c. . La ricorrente deduce di avere documentato la regolarità e tempestività di altre cartelle di pagamento, anche con la produzione degli avvisi di ricevimento, cartell e che erano tutte sottes e al l'impugna to preavviso di fermo amministrativo e nesupportavano la legittimità. I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati nei termini di cui appresso si dirà. Nel ricorso sono indicate specificamente alcune cartelle che secondo quanto dedotto da Equitalia sono state regolarmente notificate e non impugnate. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto nell’atto di appello (v. trascrizione a pag. 7 del ricorso) che il preavviso di fermo aveva come atti presupposti anche queste cartelle esattoriali , regolarmente notificate e non impugnate nei termini. Su questo punto la sentenza d'appello non si è pronunciata , limitandosi a ripercorrere le argomentazioni del giudice di primo grado, che ha focalizzato l’attenzione su due cartelle. [OSCURATO:PERSONA] regionale, in conformitàal primo giudice, ritiene che vi sia stato l'annullamento della pretesa impositiva in ragione dell’annullamento della cartella portante il n umero 100201000352990 44001e di quella portante il numero 10020110016102 5 14001 . Il giudice di secondo grado, invece, avrebbe dovuto esaminare per intero l'atto d'appello di Equitalia e verificare se le residue cartelle di cui la società di riscossione fa menzione e che assume essere state regolarmente notificate e non impugnate, fossero idonee e sufficienti a sostenere la pretesa impositiva e il preavviso di fermo, nonostante la ritenuta illegittimità delle prime due.Ne consegue l'accoglimento del ricorso, la c assazione della sentenza impugnatae il rinvio per un nuovo esame alla C ommissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione. Il giudice del rinvio prov vederà sulle spese , anche del giudizio di cassazione. P.Q.M. Accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. Roma, Camera di c
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