CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 14825/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso si risolvono nell'assertiva riproposizione di deduzioni volte a sollecitare un'alternativa lettura del compendio probatorio, ciò che si pone al di fuori dello scrutinio di legittimità, a fronte di quanto rilevato dai Giudici di merito in ordine alla condotta aggressiva e minacciosa tenuta dalla ricorrente nei confronti dei poliziotti, per opporsi al compimento dell'atto di ufficio in corso, condotta ispirata da uno specifico intendimento e di per sé reputata idonea a turbare lo svolgimento dell'attività di ufficio, anche considerando che nella circostanza la ricorrente aveva procurato una ferita ad uno degli operanti; Ritenuto dunque che correttamente non si è proceduto a riqualificazione del delitto contestato al capo A) in quello di oltraggio e che risulta manifestamente infondata, oltre che genericamente reiterativa, la doglianza riguardante la configurabilità del delitto di lesioni, essendo stato dato conto della ferita procurata, emergente anche dalla scheda di Pronto soccorso; Ritenuto che in relazione al quadro probatorio valutato dai Giudici di merito risultano manifestamente infondate le doglianze volte ad accreditare l'assunto di una reazione ispirata da legittima difesa, rispetto al pericolo corso dal figlio della ricorrente, già tratto in arresto, che secondo l'assunto difensivo sarebbe stato sottoposto a percosse, peraltro negate nell'immediatezza dall'interessato; Ritenuto inoltre che il terzo motivo di ricorso risulta volto a sollecitare un diverso apprezzamento del merito, non consentito in questa sede, essendo stato dato conto della condotta aggressiva e minacciosa tenuta dalla ricorrente nei confronti dei sanitari del 118, sopraggiunti in loco, al fine di indurli a compiere un atto contrario ai propri doveri, riguardante l'attestazione di lesioni riportate dal figlio per opera dei poliziotti; Ritenuto infine che il primo motivo, nella parte riguardante il trattamento sanzionatorio, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale è stato dato conto delle ragioni per cui a fronte della non applicazione della recidiva non siano stati ravvisati i presupposti per il riconoscimento delle '/( attenuanti generiche, in senso contrario militando sia il precedente da cui la ricorrente è gravata sia la pervicacia e l'intensità del dolo; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere e e