CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12975/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31758/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente principale – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 66 –controricorrente e ricorrente incidentale – Oggetto: tributi – inversione contabile – rottami –metalline di galvanizzazione N.31758/18 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1477/07/18 depositata in data 4 aprile 2018 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio dell’8marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha impugnato un avviso di rettifica e un correlato atto di irrogazione sanzioni, aventi ad oggetto sei bollette di importazione doganale aventi ad oggetto «metalline di galvanizzazione», ovvero «matte di zinco», qualità «Scrub»,di provenienza svizzera, relative ai periodi di imposta 2011 – 2013. L’avviso di rettifica contestava una indebita applicazione dell’inversione contabile a termini dell’art. 74, commi 7 e 8 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633(rottami e cascami di metalli ferrosi e non ferrosi), per essere state le merci classificatenella Sezione V della tariffa TARIC (prodotti minerali),non applicabile secondo l’Ufficio alle matte di zinco, nella quale rientravano secondo l’Ufficio i metalli comuni e loro lavorazioni(Sezione XV della tariffa TARIC), con conseguente recupero di IVAe applicazione delle sanzioni. 2. La società contribuente ha dedotto che rottami e cascami di metalli assoggettabili a inversione contabile costituiscono una ampia gamma di materiali tra i quali rientrano anche le metalline di galvanizzazione. 3. La CTP di Como ha accolto il ricorso. 4. La CTR della Lombardia, con sentenza in data 4 aprile 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che l’inversione contabile, applicabile al commercio di rottami, cascami e avanzi di metallinon ferrosi e dei relativi lavori di cui all’art. 74, comma 8, d.P.R. n. 633/1972, fosse applicabile anche al commercio di rottami «purché gli stessi conservino la loro natura di beni non più utilizzabili per gli scopi originari se non sottoposti a successive trasformazioni». N.31758/18 R.G. Est. F. D’[OSCURATO:PERSONA], quindi, accertato il giudice di appello che le matte di zinco (o metalline di galvanizzazione)costituiscono un residuo del processo di galvanizzazione dei metalli composto per il 92% da zinco e, quindi, beni no n riutilizzabili nello stato in cui si trovano e, in quanto tali , rottami o cascami di metallo e non semilavorati. 5. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso la società contribuente, la quale propone a sua volta ricorso incidentale, affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con l’unico motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 74, commi settimo e ottavo, d.P.R. n. 633/1972, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile il meccanismo dell’inversione contabile alle matte di zinco. Osserva parte ricorrente che le metalline da galvanizzazione (o matte di zinco), ove soggette (come nella specie) a importazione , sono classificate con la [OSCURATO:PERSONA] 2620 1100 e sottovoce 00 , come nella specie . P arte ricorrente osserva come il processo di lavorazione delle metalline di galvanizzazione è un processo chimico e non meccanico, che non consentirebbedi ascrivere i prodotti in oggetto ai rottami, cascami e avanzi di metalli. In particolare, le metalline di galvanizzazione non costituirebbero né rottame, in quanto avente ad oggetto un bene non riparabile, né cascame, in quanto residuo di un prodotto riutilizzabile non attinente alla lavorazione che lo ha formato. Deduce, pertanto, l’Ufficio ricorrente che ciò che rileva non è la inutilizzabilità delle merci importate se non attraverso lavorazioni e trasformazioni, bensì il processo di lavorazione a monte, che preclude l’applicazione della disciplina dell’inversione contabile.Osserv a, sotto altro aspetto , come l’art. 74, commi 7 e 8 d.P.R. n. 633/1972 individua tassativamente N.31758/18 R.G. Est. F. D’Aquino alcuni prodotti per i quali si applica il suddetto meccanismo, specificando la relativa voce della tariffa doganale comune. 1.2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per violazione dell’art. 57 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Osserva parte ricorrente incidentale che l’Ufficio avrebbe in appello introdotto una domanda nuova, nella parte in cui ha dedotto l’incidenza sulla legittimità dell’accertamento del processo di lavorazione di cui le matte di zinco sono il risultato. 2. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di giudicato . Il giudice di appello non ha accertato che il cessionario delle merci importate dalla contribuente ha assolto l’IVA (interna) , circostanza che escluderebbe che possa richiedersi alla contribuente l’IVA all’importazione. Diversamente, il giudice di appello ha ritenuto che in caso di applicazione dell’inversione contabile non possa chiedersi il versamento dell’IVA all’importazione al cedente . La citazione del precedente della Corte di Giustizia indicato nella sentenza impugnata è argomentazione rafforzativa della corretta applicazione alle merci in oggetto dell’inversione contabile, oggetto della ratio decidendi per cui è causa. 3. Parimenti va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per difetto di specificità, essendo il ricorso sufficientemente ancorato ai fatti e ai documenti di causa. 4. Il ricorso principale è infondato. In disparte il tentativo di parte ricorrente di giungere a una diversa ricostruzione in fatto rispetto a quella data dalgiudice del merito sulla individuazione dei beni oggetto di inversione contabile, ove ha ritenuto che la Tabella XV della Tariffa doganale «si estende anche alla cessione e alla lavorazione dei rottami, purché questi conservino la loro natura di beni non più utilizzabili per N.31758/18 R.G. Est. F. D’Aquino gli scopi originari se non sottoposti a successive trasformazioni»- deve ritenersi che il giudice di appello abbia correttamente ritenuto che le metalline di galvanizzazione rientrino tra i rottami e i cascami di metalli assoggettabili a inversione contabile. 5. Va premesso che, con accertamento in fatto non oggetto di censura, il giudice di appello ha accertato che le metalline di galvanizzazione oggetto di importazione, aggregate in balle o «matte», consistono in resi dui derivanti dal processo industriale di galvanizzazionedei materiali, composte nella specie per almeno il 92% di zinco. Si tratta, pertanto, di residui che derivano dalla utilizzazione nei processi industriali di metalli non ferrosi (NF) i quali, a differenza dei metalli ferrosio leghe ferrose ad alto o medio contenuto di ferro (es. acciaio, ghisa o ferro battuto ) , sono costituiti da leghe metalliche a bassa o nulla percentuale di ferro, contenenti ad es. zinco, magnesio, rame, con eccezione deimetalli nobili. 6. Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, nonché per le cessioni dei semilavorati di alcuni metalli ferrosi individuati in base alla tariffa doganale vigente al 31 dicembre 2003è prevista l ’applicazione della disciplina dell’inversione contabile (art. 74, comma 7, d.P.R. n. 633/1972). Per le cessioni, invece, di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori vi è espresso e specifico riferimento , ai fini della applicazione dell’inversione contabile, ai soli metalli greggi o lavorati indicati in determinate voci della tariffa doganale vigente al 31 dicembre 1996, tra i quali vi sono i rottami, cascami e avanzi di zinco greggio, anche in lega (art. 74, comma 8, lett. e)d.P.R. n. 633/1972). 7. Quest’ultima norma costituisce attuazione dell’art. 199, par. 1, lett. d) Dir. 2006/112/CE, ove prevede che gli Stati membri possano imporre il rapporto di imposta al cessionario (anziché al cedente) in caso di cessioni di « materiali di […] scarto industriali […] figuranti N.31758/18 R.G. Est. F. D’Aquino nell’allegatoVI». Tale allegato fa , tra le altre cose , riferimento a lla cessione di vari tipi di rottami, avanzi e residui industriali costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi e «loro leghe, scorie, ceneri, scaglie e residui industriali contenenti metalli o loro leghe». 8. Tale disposizione evidenzia come il diritto dell’Unione –come già statuito da q uesta Corte e come puntualmente richiamato dal controricorrente in memoria – « non pone parti colari condizioni, neppure sotto il profilo della lavorazione originaria (industriali e non industriali), mentre, con riguardo specificamente alle ceneri di materiali non ferrosi, è lo stesso allegato VI che ne puntualizza la rilevanza ed inclusione […] Ne deriva che - in linea con l'accertamento di fatto operato dalla CTR secondo la quale «le ceneri di alluminio oggetto della presente controversia sono dei rottami di metallo e non semilavorati» - è corretta la sussunzione della fattispecie nell'ambito de ll'art. 74, comma ottavo, d.P.R. n. 633 del 1972. cessioni dei materiali di cui al presente allegato dopo che sono stati sottoposti a talune trasformazioni come ad esempio la ripulitura, la lucidatura, la selezione, il taglio, la frammentazione, la compressione o la fusione in lingotti»(Cass., Sez. V, 3 marzo 2020, n. 5813). 9. Il giudice di appelloha adottato lo stesso modulo interpretativo, ritenendo che i residui di lavorazione di metalli non ferrosi, rientranti tra quelli di cui alle categorie delle voci della tariffa doganale indicate all’art. 74, comma 8 d.P.R. n. 633/1972(tra i quali vi sono i residui di lavorazione dello zinco), sono soggetti a inversione contabile in quanto rottami o cascami, senza che abbia rilevanza il processo di lavorazione amonte di tali metalli . 10. Ciò che rileva, secondo la sentenza impugnata, è che «gli stessi conservino la loro natura di beni non più utilizzabili per gli scopi originari se non sottoposti a successive trasformazioni», ossia la natura di materiale di scarto della lavorazione industriale e, quindi di N.31758/18 R.G. Est. F. D’Aquino «rottame, cioè di materiale non più utilizzabile secondo la propria originaria destinazione se non sottoposto a successiva lavorazione» (Cass., Sez. V, 10 ottobre 2019, n. 25494). Il che è c onforme all’interpretazione data dal diritto dell’Unione ai rottam i o cascam i di metallo, ove ci si riferisce « agli avanzi o ai rottami adatti esclusivamente al recupero del metallo» (CGUE, 9 marzo 1978, Bleiindustrie,C- 111/77, punto 6). 11. Questa soluzione appare in linea con lo stesso orientamento dell’Ufficio([OSCURATO:PERSONA]. Finanze del 4 febbraio 1986 n. 325043 ) , secondo cui la norma, per quanto concerne anche i metalli non ferrosi, comprende gli avanzi dei metalli medesimi « realizzati anche sotto forma di scorie, matte, scaglie, ceneri e residui, adatti al recupero del metallo oper la fabbricazione di altri prod otti chimici o altri composti metallici attraverso ulteriori necessarie lavorazioni e trasformazioni, con esclusione pertanto della possibilitàdi utilizzazione diretta di detti materiali nello stato e nel momento in cui avviene la cessione, non assoggettabile all'imposta[…] si precisa che le matte e le ceneri di zinco[…] utilizzabili soltanto per la rifusione, rientrano nella previsione normativa dell'art. 74, [pro tempore] sesto comma e pertanto le relative cessioni non sono assoggettabili alla I.V.A.». Analogamente si è osservato (Circolare del Ministro delle Finanze del 2 agosto 1999, n. 165), quanto ai rottami e cascami di metalli non ferrosi (NF), che si tratta «come si evince dalla relazione parlamentare alla legge di conversione del predetto decreto legge n. 669 del 1996, di beni non idonei di per sé a consumi finali ma consistenti in materie prime di successivi processi di produzione, a seguito dei quali il tributo verrà successivamente assolto nelle cessioni dei prodotti ottenuti dalla loro lavorazione o trasformazione». 12. Deve, pertanto, enunciarsi il seguente principio di diritto: «costituisce cessionedi rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi N.31758/18 R.G. Est. F. D’Aquino (NF), assoggettataa inversione contabile a termini dell’art. 74, comma 8, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,la cessione di residui di lavorazione industriale dello zinco, quali le metalline di galvanizzazione, senza che abbia rilievo il processo di lavorazione originario, purché si tratti di cessione di beni non più utilizzabili per la propria originaria destinazione, salvo che siano sottoposti a successive lavorazioni o trasformazioni ». 13. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del suindicato principio. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato e il ricorso incidentaleva dichiarato assorbito. Le spese sono regolate dalla soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore de