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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21686/2026

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re-ricorrenti-controMinistero Della Giustizia in persona del legale rappresentante pro tempore,-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1506/2024 depositata il28/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nonché l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Vetere in proprio, hanno impugnato la sentenza con la quale il Tribunale diCosenza, pronunciando sull’opposizione proposta ai sensi dell’art. 170 delNumero registro generale 19387/2024Numero sezionale 1646/2026Numero di raccolta generale 21686/2026Data pubblicazione 25/06/2026d.P.R. n. 115 del 2002, ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento direvoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di diniego dellaliquidazione dei compensi professionali maturati nel giudizio di opposizionea due ordinanze-ingiunzione emesse dall’INPS.2.

Risulta in fatto che il ricorrente aveva proposto due distinti ricorsi inopposizione avverso altrettante ordinanze-ingiunzione, deducendo, inciascuno di essi, vizi concernenti la notificazione degli atti presupposti el’intervenuta prescrizione della pretesa creditoria ex art. 28 della l. n.689/1981; per entrambi i giudizi erano state presentate istanze diammissione al patrocinio a spese dello Stato, accolte provvisoriamente dalcompetente Consiglio dell’ordine degli avvocati di Cosenza in data4/05/2022.3.

I due procedimenti, iscritti separatamente a ruolo - ai nn. 1791/2922 e1792/2022 R.G.A.C.L. - venivano successivamente riuniti dal giudiceadito; il difensore della parte ammessa al beneficio chiedeva laliquidazione dei compensi professionali.

Con provvedimento del26/03/2024 il Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, revocaval’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e rigettava l’istanza diliquidazione del compenso, ritenendo configurato l’abuso dello strumentoprocessuale.4.

Avverso detto provvedimento l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità didifensore e procuratore di [OSCURATO:PERSONA], proponeva opposizione ai sensidell’art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale di Cosenza, il quale reputavacorretta la revoca del beneficio e il conseguente diniego di liquidazione,assumendo che la scelta di introdurre separatamente i due giudizi,ancorché successivamente riuniti, integrasse un uso distorto dellostrumento processuale, suscettibile di determinare un aggravioingiustificato per l’amministrazione e per l’Erario.6.

Il Ministero della giustizia è rimasto intimato.Numero registro generale 19387/2024Numero sezionale 1646/2026Numero di raccolta generale 21686/2026Data pubblicazione 25/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazionedell’art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., assumendo che la proposizione di duedistinti ricorsi in opposizione costituiva necessaria risposta alla separataarticolazione della pretesa sanzionatoria da parte dell’INPS e che,pertanto, da tale scelta processuale non potessero farsi discendere nél’abuso del processo né la revoca dell’ammissione al patrocinio a spesedello Stato.2.

Il motivo è fondato.3.

L’art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 attribuisce almagistrato il potere di revocare l’ammissione al patrocinio a spese delloStato provvisoriamente disposta dal Consiglio dell’ordine degli avvocati,sia quando risulti l’insussistenza dei relativi presupposti, sia quandoemerga che l’interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede ocolpa grave.4.

Il Tribunale di Cosenza ha ritenuto configurabile l’abuso del processo inragione della proposizione di due distinti giudizi di opposizione avversoaltrettante ordinanze-ingiunzione, reputando che tale scelta difensivaavesse determinato un aggravio ingiustificato per l’amministrazione e perl’Erario e fosse, perciò, idonea a integrare mala fede o colpa grave ai finidell’art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002.5.

Tale conclusione non è condivisibile.Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’abuso del processo ricorrequando lo strumento processuale, pur astrattamente consentito, siaadoperato con sviamento rispetto alla sua funzione propria, in violazionedei doveri di correttezza, buona fede e lealtà processuale; in particolare,le Sezioni Unite hanno chiarito che la moltiplicazione di azioni esecutive odi attività preesecutive in relazione allo stesso credito, ove realizzatasenza alcun apprezzabile interesse e al solo fine di lucrare spese, integraNumero registro generale 19387/2024Numero sezionale 1646/2026Numero di raccolta generale 21686/2026Data pubblicazione 25/06/2026abuso dello strumento processuale e trova la propria sanzione sul pianodella liquidazione, dovendo il giudice riconoscere soltanto i compensi e gliesborsi strettamente necessari a un’unica iniziativa (Cass., Sez.

U, n.7299/2025, Rv. 674011-02).Nella fattispecie in esame, però, non viene in considerazione unamoltiplicazione di iniziative processuali relative al medesimo credito, né ilfrazionamento artificioso di una pretesa unitaria, ma la reazioneprocessuale del destinatario di due distinte ordinanze-ingiunzione emessedall’ente impositore.

La proposizione di separati giudizi di opposizionecostituisce, dunque, sviluppo coerente della conformazione impressa allapretesa avversaria e, una volta intervenuta la riunione, non può esserevalorizzata quale indice di un uso distorto dello strumento processuale.6.

La successiva riunione dei procedimenti vale, comunque, a ricondurre aunità il rapporto processuale, sicché l’eventuale iniziale frammentazioneresta assorbita nella trattazione congiunta e trova il suo fisiologicocorrettivo nella decisione unitaria e nella corrispondente unica regolazionedelle spese.

Ne consegue che non era consentito far discendere, per ciòsolo, né il rigetto dell’opposizione per abuso del processo, né la revocadell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non configurandosiabuso ai sensi del citato art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002.7.

Il provvedimento impugnato va, quindi, cassato con rinvio al [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che, nel riesaminare la vicenda, siseparati giudizi in opposizione avverso distinte ordinanze-ingiunzioneemesse dall’ente impositore e tali giudizi siano stati successivamenteriuniti, il giudice di merito deve liquidare le spese in modo unitario, avutoriguardo all’unico giudizio risultante dalla riunione, senza poterconfigurare, per ciò solo, abuso del processo idoneo al rigetto delladomanda o dell’opposizione; né, in tale situazione, è ravvisabile mala fedeo colpa grave ai fini della revoca dell’ammissione al patrocinio a speseNumero registro generale 19387/2024Numero sezionale 1646/2026Numero di raccolta generale 21686/2026Data pubblicazione 25/06/2026dello Stato, ai sensi dell’art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002,dovendo escludersi ogni automatismo valutativo fondato sulla sola inizialeseparazione delle iniziative difensive».8.

Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità.La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia alTribunale di Cosenza, in diversa composizione, anche per la liquidazionedelle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 24 giugno 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re-ricorrenti-controMinistero Della Giustizia in persona del legale rappresentante pro tempore,-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1506/2024 depositata il28/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nonché l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Vetere in proprio, hanno impugnato la sentenza con la quale il Tribunale diCosenza, pronunciando sull’opposizione proposta ai sensi dell’art. 170 delNumero registro generale 19387/2024Numero sezionale 1646/2026Numero di raccolta generale 21686/2026Data pubblicazione 25/06/2026d.P.R. n. 115 del 2002, ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento direvoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di diniego dellaliquidazione dei compensi professionali maturati nel giudizio di opposizionea due ordinanze-ingiunzione emesse dall’INPS.2. Risulta in fatto che il ricorrente aveva proposto due distinti ricorsi inopposizione avverso altrettante ordinanze-ingiunzione, deducendo, inciascuno di essi, vizi concernenti la notificazione degli atti presupposti el’intervenuta prescrizione della pretesa creditoria ex art. 28 della l. n.689/1981; per entrambi i giudizi erano state presentate istanze diammissione al patrocinio a spese dello Stato, accolte provvisoriamente dalcompetente Consiglio dell’ordine degli avvocati di Cosenza in data4/05/2022.3. I due procedimenti, iscritti separatamente a ruolo - ai nn. 1791/2922 e1792/2022 R.G.A.C.L. - venivano successivamente riuniti dal giudiceadito; il difensore della parte ammessa al beneficio chiedeva laliquidazione dei compensi professionali. Con provvedimento del26/03/2024 il Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, revocaval’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e rigettava l’istanza diliquidazione del compenso, ritenendo configurato l’abuso dello strumentoprocessuale.4. Avverso detto provvedimento l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità didifensore e procuratore di [OSCURATO:PERSONA], proponeva opposizione ai sensidell’art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale di Cosenza, il quale reputavacorretta la revoca del beneficio e il conseguente diniego di liquidazione,assumendo che la scelta di introdurre separatamente i due giudizi,ancorché successivamente riuniti, integrasse un uso distorto dellostrumento processuale, suscettibile di determinare un aggravioingiustificato per l’amministrazione e per l’Erario.6. Il Ministero della giustizia è rimasto intimato.Numero registro generale 19387/2024Numero sezionale 1646/2026Numero di raccolta generale 21686/2026Data pubblicazione 25/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazionedell’art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., assumendo che la proposizione di duedistinti ricorsi in opposizione costituiva necessaria risposta alla separataarticolazione della pretesa sanzionatoria da parte dell’INPS e che,pertanto, da tale scelta processuale non potessero farsi discendere nél’abuso del processo né la revoca dell’ammissione al patrocinio a spesedello Stato.2. Il motivo è fondato.3. L’art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 attribuisce almagistrato il potere di revocare l’ammissione al patrocinio a spese delloStato provvisoriamente disposta dal Consiglio dell’ordine degli avvocati,sia quando risulti l’insussistenza dei relativi presupposti, sia quandoemerga che l’interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede ocolpa grave.4. Il Tribunale di Cosenza ha ritenuto configurabile l’abuso del processo inragione della proposizione di due distinti giudizi di opposizione avversoaltrettante ordinanze-ingiunzione, reputando che tale scelta difensivaavesse determinato un aggravio ingiustificato per l’amministrazione e perl’Erario e fosse, perciò, idonea a integrare mala fede o colpa grave ai finidell’art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002.5. Tale conclusione non è condivisibile.Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’abuso del processo ricorrequando lo strumento processuale, pur astrattamente consentito, siaadoperato con sviamento rispetto alla sua funzione propria, in violazionedei doveri di correttezza, buona fede e lealtà processuale; in particolare,le Sezioni Unite hanno chiarito che la moltiplicazione di azioni esecutive odi attività preesecutive in relazione allo stesso credito, ove realizzatasenza alcun apprezzabile interesse e al solo fine di lucrare spese, integraNumero registro generale 19387/2024Numero sezionale 1646/2026Numero di raccolta generale 21686/2026Data pubblicazione 25/06/2026abuso dello strumento processuale e trova la propria sanzione sul pianodella liquidazione, dovendo il giudice riconoscere soltanto i compensi e gliesborsi strettamente necessari a un’unica iniziativa (Cass., Sez. U, n.7299/2025, Rv. 674011-02).Nella fattispecie in esame, però, non viene in considerazione unamoltiplicazione di iniziative processuali relative al medesimo credito, né ilfrazionamento artificioso di una pretesa unitaria, ma la reazioneprocessuale del destinatario di due distinte ordinanze-ingiunzione emessedall’ente impositore. La proposizione di separati giudizi di opposizionecostituisce, dunque, sviluppo coerente della conformazione impressa allapretesa avversaria e, una volta intervenuta la riunione, non può esserevalorizzata quale indice di un uso distorto dello strumento processuale.6. La successiva riunione dei procedimenti vale, comunque, a ricondurre aunità il rapporto processuale, sicché l’eventuale iniziale frammentazioneresta assorbita nella trattazione congiunta e trova il suo fisiologicocorrettivo nella decisione unitaria e nella corrispondente unica regolazionedelle spese. Ne consegue che non era consentito far discendere, per ciòsolo, né il rigetto dell’opposizione per abuso del processo, né la revocadell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non configurandosiabuso ai sensi del citato art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002.7. Il provvedimento impugnato va, quindi, cassato con rinvio al [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che, nel riesaminare la vicenda, siseparati giudizi in opposizione avverso distinte ordinanze-ingiunzioneemesse dall’ente impositore e tali giudizi siano stati successivamenteriuniti, il giudice di merito deve liquidare le spese in modo unitario, avutoriguardo all’unico giudizio risultante dalla riunione, senza poterconfigurare, per ciò solo, abuso del processo idoneo al rigetto delladomanda o dell’opposizione; né, in tale situazione, è ravvisabile mala fedeo colpa grave ai fini della revoca dell’ammissione al patrocinio a speseNumero registro generale 19387/2024Numero sezionale 1646/2026Numero di raccolta generale 21686/2026Data pubblicazione 25/06/2026dello Stato, ai sensi dell’art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002,dovendo escludersi ogni automatismo valutativo fondato sulla sola inizialeseparazione delle iniziative difensive».8. Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità.La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia alTribunale di Cosenza, in diversa composizione, anche per la liquidazionedelle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 24 giugno 2026.Il PresidenteMauro Mocci
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