CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33541/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MATTEO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata in questa sede, ha riformato la sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 4 maggio 2021, condannando l'imputato alle pene di giustizia per il contestato reato di tentata estorsione (realizzata mediante l'invio anonimo di una missiva, contenente un messaggio palesemente minatorio, diretto ad un esercente commerciale per costringerlo a versare somme di denaro). 1.1. La sentenza di assoluzione aveva messo in rilievo la limitata portata indiziaria del rilevamento di un'impronta papillare, riferita allo Iannò, sulla busta contenente il messaggio minatorio indirizzato alla persona offesa (non essendo state rinvenute analoghe tracce sul messaggio contenuto nella busta); l'assenza di dati per attribuire all'imputato la grafia utilizzata per vergare la busta e il messaggio; il carattere neutro della formale intestazione di un'attività di commercio di carta e plastica in capo all'imputato (potendo giustificare sia la disponibilità diretta della busta utilizzata per l'invio, sia la cessione, pur se in nero, della stessa busta a terzi); il difetto di precisione dell'indizio rappresentato dalla vicinanza tra il luogo di dimora dell'imputato e la sede dell'ufficio postale da cui era partita la missiva contenente il messaggio; analogo difetto di precisione rilevava rispetto al dato dell'atteggiamento tenuto dallo Iannò in occasione del controllo eseguito, alcuni giorni dopo l'invio della missiva, presso la dimora dell'imputato (che aveva cercato di darsi alla fuga declinando false generalità), in relazione al ragionevole dubbio che quel comportamento fosse da ricollegare ad un precedente per cessione di sostanza stupefacente, confermato dal rinvenimento di tracce di cocaina nella disponibilità dell'imputato in occasione dell'esecuzione della misura cautelare emessa nei suoi confronti in relazione al fatto oggetto di imputazione; riteneva non grave né preciso l'indizio riguardante le frequentazioni da parte dell'imputato di soggetti collegati ad ambienti di criminalità organizzata, desunte dalla consultazione di cd. fonti aperte. La decisione, apprezzato il difetto dei caratteri richiesti dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. nella valutazione singola e coordinata degli indizi, sottolineava altresì l'esistenza di ragionevoli ipotesi alternative (la contaminazione della busta da parte del ricorrente, all'atto della cessione a terzi soggetti; pur ammettendo la spedizione della busta ad opera del ricorrente, l'ignoranza dello stesso circa il contenuto della busta spedita). 1.2. La Corte territoriale giungeva all'affermazione di responsabilità dell'imputato rivalutando i singoli indizi, ritenuti gravi e precisi, e apprezzando la mancanza di tesi alternative prospettate dall'imputato a giustificazione della presenza sulla busta di una sua impronta, addebitando alla sentenza riformata di aver valutato isolatamente gli indizi senza coordinarli fra loro. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale in relazione all'art. 533 cod. proc. pen.: la decisione impugnata non aveva assolto all'obbligo di motivazione rafforzata poiché non aveva individuato alcuna carenza valutativa della decisione di primo grado, né aveva accertato alcun vizio di natura logica, limitandosi a effettuare una lettura alternativa dei dati indiziari acquisiti.2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e vizio della motivazione, in quanto la sentenza impugnata aveva operato la valutazione degli indizi raccolti con criteri errati (quali quelli derivanti dall'equiparazione della portata degli indizi nella fase incidentale cautelare e nella fase del giudizio) e omettendo di operare il necessario vaglio preventivo della gravità e precisione degli indizi considerati, superando le relative carenze attraverso la sola considerazione globale del materiale raccolto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riguardo ad entrambi i motivi formulati. 1.1. Quanto alla censura che attacca l'assenza del carattere rafforzato della motivazione della sentenza con cui è stato sovvertito il verdetto assolutorio, va ricordato che secondo i consolidati approdi della giurisprudenza di legittimità, in tema di giudizio di appello la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 - 01). In particolare, si è precisato che in tema di motivazione della sentenza d'appello, per la riforma di una pronuncia assolutoria non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado, caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella del primo giudice, ma occorre, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchero, Rv. 272082 - 01, anche in caso di impugnazione proposta dalla parte civile per le sole statuizioni civili; Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013, dep. 2014, Ciaramella, Rv. 262261 - 0); il che implica, per il giudice di appello che riformi totalmente la sentenza assolutoria di primo grado, la diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, a condizione che siano delineate con adeguata motivazione le linee portanti del proprio alternativo percorso argomentativo, mettendo in evidenza le ragioni di incompletezza o incoerenza del provvedimento riformato (Sez. 2, n. 17812 del 09/04/2015, Maricosu, Rv. 263763 - 01). 1.2. La sentenza impugnata non si è fatta carico del dovere di motivare con le indicate modalità "rafforzate", essendosi limitata a rivalutare la portata dei singoli indizi, attribuendo loro caratteri (di precisione e gravità) che la sentenza di primo grado aveva escluso con argomenti non manifestamente illogici; mentre non ha fornito un apparato argomentativo in grado di dimostrare la carenza del percorso seguito dal giudice di primo grado, soprattutto nella misura in cui non ha in alcun modo affrontato e superato il dato logico, messo in rilievo dalla sentenza assolutoria, della totale mancanza di elementi per ricollegare la persona dell'imputato non già esclusivamente alla busta che conteneva il messaggio, ma al contenuto della busta (su cui non era stata rilevata alcuna impronta riconducibile al ricorrente) e, quindi, direttamente al messaggio (pag. 4 della sentenza del G.u.p.). 1.3. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato. I criteri di valutazione della prova indiziaria nella fase del giudizio sono stati da tempo cristallizzati dalla giurisprudenza di legittimità nei seguenti termini (che si traggono dalla fondamentale decisione a Sezioni unite n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230 - 0): A) premessa la nozione secondo cui dall'indizio (fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare) si giunge alla dimostrazione del fatto ignoto quando dall'indizio sia logicamente desumibile una sola conseguenza, di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti ignoti; ciò non impedisce l'operare del "sillogismo giudiziario", attraverso il superamento della ambiguità (relativa) dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; B) l'apprezzamento unitario degli indizi mediante la verifica delle caratteristiche normative (gravità, precisione e concordanza) in grado di assicurare la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce operazione che presuppone la previa valutazione di ciascun indizio, per controllare il rispetto degli standard stabiliti dalla norma indicata; C) solo dopo questa prima fase, dunque, è consentito il passaggio «al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario degli indizi, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto». Il principio così espresso ha condotto all'individuazione delle condizioni e dei limiti entro i quali si deve muovere il giudice di merito nell'operazione valutativa della prova indiziaria: d'un lato non è consentita la valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, ed allo stesso tempo non risponde alla previsione normativa, nella lettura offerta dalle Sezioni unite, il raggiungimento della prova mediante una mera sommatoria degli indizi (Sez. Unite, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678 - 0), dovendosi rispettare la progressione di metodo su ricordata (la preliminare valutazione dei singoli elementi indiziari, per verificarne la certezza e l'intrinseca valenza dimostrativa, e la fase successiva diretta all'esame globale degli elementi certi, «per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana»: così, tra le più recenti, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 - 02; e in precedenza, Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941 - 0; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967 - 0). Quanto al significato ed alla portata delle caratteristiche degli indizi, come descritti dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., la gravità va intesa come consistenza e resistenza alle obiezioni logiche e fattuali, che si traduce nella capacità dimostrativa in relazione al thema probandum; la precisione equivale a specificità, univocità e assenza di diverse interpretazioni (altrettanto o maggiormente verosimili) del dato; la concordanza denota la convergenza e l'assenza di contrasto tra gli indizi e gli altri dati e elementi certi acquisti al processo (Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 280414 - 01). 1.4. La sentenza impugnata, nel valorizzare la portata dell'indizio rappresentato dall'impronta papillare rilevata sulla busta utilizzata per inviare il messaggio minatorio, come anticipato nei paragrafi che precedono, ha omesso del tutto di valutare la gravità di tale indizio, alla luce della concomitante assenza di tracce sul foglio riposto all'interno della busta; non ha analizzato la specifica portata degli altri indizi (la limitata distanza tra il luogo di dimora e la sede dell'ufficio postale di spedizione; la conoscenza tra l'imputato e i soggetti con lui ritratti in alcune immagini reperite sulla rete internet; l'atteggiamento tenuto in occasione del controllo di polizia), sia in termini di precisione (quanto al grado e alla qualità dei rapporti desumibili da isolate immagini) che di gravità (rispetto al dato geografico, comune ad una pluralità di soggetti); ha ritenuto che l'insieme di quegli indizi, in assenza di tesi alternative fornite dall'imputato, fosse complessivamente idonea a fornire la prova logica dell'attribuzione del fatto all'imputato. 2. Gli evidenti errori metodologici emergenti dalla decisione, che si cumulano con l'evocazione dei risultati del giudizio incidentale (concluso - dopo l'annullamento del provvedimento di accoglimento dell'istanza di riesame, avverso l'ordinanza che aveva disposto l'applicazione delle misure cautelari nei confronti dell'odierno ricorrente - con la conferma del provvedimento genetico) senza considerare la strutturale differenza di valutazione della prova indiziaria rispetto a quella riguardante il compendio degli indizi rilevanti ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. (atteso il difetto di corrispondenza tra i "gravi indizi di colpevolezza" e gli "indizi", quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, alla luce dei differenti criteri di valutazione richiamati dall'art. 273, comma 1 bis, cod. proc. pen.: Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019 - 01; Sez. 4, n. 17247 del 14/03/2019, Marando, Rv. 276364 - 0; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805 - 0), impongono, dunque l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] che procederà al nuovo giudizio osservando l'obbligo di motivazione rafforzata, in ipotesi di divergenza dalle conclusioni della sentenza di primo grado, attraverso la valutazione del materiale probatorio a disposizione secondo i principi di diritto su enuncia