CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32498/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 754 del ruolo generale dell'anno 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Barberini, n. 36, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 3998/1/2019, depositata in data 10 maggio 2019; udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 15 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un avviso di accertamento con il quale, relativamente all'anno di imposta 2013, erano stati rideterminati induttivamente maggiori ricavi ed irrogate le conseguenti sanzioni e disconosciuti costi relativi a beni di arredo strumentali non rinvenuti presso la società; avverso il suddetto atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l'appello, in particolare ha ritenuto che il maggior reddito non dichiarato era stato accertato secondo corretti criteri presuntivi e, con riferimento ai costi non riconosciuti, gli stessi non erano stati rinvenuti presso la sede dell'azienda; avverso la pronuncia del giudice del gravame la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso; considerato che: con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), e 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729, nonché dell'art. 115, cod. proc. civ., per non avere applicato correttamente il procedimento di formazione delle presunzioni ai fini dell'accertamento del maggior reddito non dichiarato;evidenzia parte ricorrente che il giudice del gravame si è limitato a tenere conto del numero di fusti vuoti utilizzati e del quantitativo di ciliegie lavorate nel corso dell'esercizio, senza considerare ulteriori elementi indiziari, consistente nella documentazione prodotta dalla società, non contestata dall'Agenzia delle entrate, in particolare nelle fatture di acquisto che attestavano ulteriori acquisti di frutta già imballata in contenitori e, pertanto, non abbisognevole di ulteriori recipienti di contenimento, sicchè le stesse erano idonee a dimostrare l'utilizzo di ulteriori fusti non tenuti in considerazione dall'amministrazione finanziaria; sotto tale profilo, secondo parte ricorrente, la pronuncia sarebbe viziata in quanto non ha tenuto conto di elementi acquisiti in giudizio ai fini del corretto espletamento del procedimento logico presuntivo seguito e, inoltre, sarebbe stato violato l'art. 115, cod. proc. civ., che impone al giudice del merito di porre a sostegno della propria decisione le sole prove (validamente) proposte dalle parti; il motivo è infondato; il giudice del gravame ha motivato in ordine alla sussistenza di elementi presuntivi idonei a pervenire alla considerazione conclusiva della sussistenza di un maggior reddito non dichiarato dalla società e, sotto tale profilo, ha valorizzato il calcolo delle materie prime utilizzato dall'amministrazione finanziaria, in particolare il quantitativo di ciliegie sgocciolate commercializzate mediante la somma delle quantità di ciliegie acquistate senza fusto e per ogni fusto vuoto acquistato nell'anno di competenza, tenendo conto delle esistente iniziali e di quelle finali dichiarate dalla parte; il procedimento presuntivo seguito, sotto tale profilo, risulta corretto, posto che si fonda su fatti noti, consistenti nel quantitativo di ciliegie "fresche" acquistate e di fusti utilizzati per la commercializzazione del prodotto lavorato, pervenendo alla considerazione finale che la differenza di prodotto era stato ceduto senza emissione di fattura; la prospettazione di parte ricorrente attiene, in questo ambito, alla sussistenza di elementi presuntivi fattuali non tenuti in considerazione dal giudice del gravame, al fine del corretto svolgimento del procedimento logico presuntivo, consistente nella mancata considerazione della circostanza che dalle fatture esibite emergerebbe, altresì, l'acquisto di frutta già imballata in contenitori e per la quale, pertanto, non erano necessari ulteriori recipienti di contenimento; la suddetta prospettazione, oltre che attenere ad un profilo di merito, dunque di vizio di motivazione per mancato esame di fatti decisivi per la controversia, risulta, comunque, priva di specificità, non avendo parte ricorrente riprodotto o allegato la documentazione cui fa riferimento; né è fondato il richiamo alla previsione di cui all'art. 115, cod. proc. civ., tenuto conto del fatto che la censura relativa alla violazione e falsa applicazione dell'art. 115, cod. proc. civ., non può avere ad oggetto l'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione, restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3) e 4), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729, cod. civ., in quanto il ragionamento inferenziale seguito dal giudice del gravame non potrebbe comunque pervenire al risultato conclusivo della sussistenza di un maggior numero di ciliegie vendute; secondo parte ricorrente, seguendo l'argomentazione posta alla base della decisione censurata, in particolare la considerazione che sussiste uno squilibrio tra fusti di plastica e frutta trattata, con quest'ultima eccedente rispetto ai contenitori atti ad ospitarle, si perverrebbe ad una conclusione illogica, atteso che si giungerebbe al risultato di frutta venduta senza imballaggio o all'acquisto senza fattura di imballaggi, giammai alla prova di vendita di frutta in evasione; il motivo è infondato; si è già evidenziato, in sede di esame del primo motivo di ricorso, che il procedimento inferenziale seguito dal giudice del gravame si basa su fatti noti, quali il quantitativo di ciliegie acquistate e quello dei fusti utilizzati e sulla loro capacità di contenimento delle ciliegie lavorate e che, da tali fatti noti, è stata fatta derivare la considerazione finale di un maggior quantitativo di ciliegie lavorate non dichiarato; sotto tale profilo, la motivazione non risulta illogica, in quanto pone in correlazione, in termini probabilistici, fatti noti (quantitativo di merce acquistata e numero di fusti utilizzati in stretta relazione alla loro capienza) con il fatto non noto del maggior quantitativo di frutta venduta, circostanza, quest'ultima, che, sul piano logico, può essere posta in stretta correlazione inferenziale con i fatti noti; con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo, per non avere tenuto conto della circostanza, evidenziata dalla società, della presenza di 920 unità di fusti eccedenti rispetto ai conteggi compiuti dall'amministrazione finanziaria e disponibili a contenere le ciliegie commercializzabili; il motivo è inammissibile; lo stesso, invero, difetta di specificità, non avendo parte ricorrente, come già evidenziato in sede di esame del primo motivo di ricorso, assolto all'onere di riprodurre o allegare al ricorso la documentazione relativamente alla quale lamenta la mancata considerazione delle circostanze decisive per il giudizio, nonché l'atto di controdeduzioni in appello (cui si fa generico riferimento a pag. 10 del ricorso) in cui sarebbe stata prospettata al giudice del gravame la questione della presenza di una quantità di fusti disponibile, pari a 920 unità, eccedente rispetto ai conteggi dell'amministrazione finanziaria; in conclusione, sono infondati il primo e secondo motivo, inammissibile il terzo, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite; si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessive euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello pre